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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Altri contratti atipici da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 388/2022 R.G., posta in decisione
all'udienza collegiale del 23.10.2024, promossa da
in persona del socio Parte_1
amministratore e rappresentante legale signor , con Parte_2
sede in Botticino (Brescia), C.F. – assistita dall'Avv. P.IVA_1
Andrea Paolucci (C.F. ) con studio in C.F._1
pagina 1 di 19 Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 1 (e con numero di fax
030.2404095 e indirizzo pec: Email_1
a cui laCancelleria potrà effettuare le necessarie comunicazioni),
procuratore domiciliatario in forza di procura speciale in calce (ai sensi dell'art. 83 c.p.c.) al presente atto.
APPELLANTE
contro
già a seguito di cambio Controparte_1 Controparte_2
di denominazione sociale, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , con sede in Brescia, Via Controparte_3
A. Cozzaglio n. 22, Codice fiscale e P.iva , P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Riccadonna (Codice fiscale
), presso il cui studio, in Ghedi (Bs), Via C.F._2
della Repubblica n. 60, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti a margine della comparsa di risposta depositata in primo grado, valida anche per il presente grado (Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio di appello al n. di telefax 030.5109181 o all'indirizzo di
P.E.C. . Email_2
APPELLATA
pagina 2 di 19 e contro società di diritto belga Controparte_4
con sede legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5,
registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises /
Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero , Cod. P.IVA_3
Cont Fisc. (in seguito, per brevità ”), che agisce nella P.IVA_4
qualità di successore degli che hanno Parte_3
assunto, pro quota e senza vincolo di solidarietà, il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1901958, in persona del
Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della CP_4
procuratrice speciale, (doc.1 nei presenti atti), Parte_4
domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi 86 (C.F.
), assistita e difesa dall'avv. Daniele De Benedetti (C.F. P.IVA_5
) del Foro di Torino con studio in Torino, C.F._3
Corso Re Umberto n.84, giusta procura alle liti su foglio separato depositato nel fascicolo telematico (All. A). Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art.51 D.L. 112/2008 presso le seguenti Caselle di Posta Elettronica
Certificata del Processo Telematico di cui all'art.11 D.M. 17/7/2008:
comunicata Email_3
pagina 3 di 19 all'Ordine di Torino ai sensi della L.2/2009, ovvero al numero di fax
011/19662764.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.°680/2022 del Tribunale di
Brescia, Seconda Sezione Civile, del 22.3.,2022.
CONCLUSIONI.
Per parte appellante:
“In via preliminare:
1) Dichiararsi ammissibile il presente appello ex art. 342 c.p.c. come
sostituito dal D.L. 22.6.2012 n. 83 e ciò per i motivi di seguito
esposti.
2) Rigettarsi la richiesta preliminare di inammissibilità dell'appello
ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellata Controparte_4
.
[...]
Nel merito:
1) Per i motivi esposti in causa, previi gli accertamenti e le
declaratorie del caso (anche in relazione alla risoluzione del
contratto stipulato tra attrice e convenuta in data7.2.2013 per grave
inadempimento della medesima società convenuta), condannarsi la
convenuta (ora , in persona del Controparte_6 Controparte_1
pagina 4 di 19 rappresentante legale pro-tempore ex art. 1453 c.c. (o - in via
concorrente,subordinata o alternativa - ex art. 2043 c.c.)al
pagamento, a favore della società attrice –a titolo di risarcimento
del danno (o ad altro diverso titolo) – della somma di €48.453,40.=
o della diversa somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta
all'esito del giudizio (se del caso anche a seguito di liquidazione
equitativa), in ogni caso oltre interessi legali dalla data del dedotto
evento (furto del14.7.2014) al saldo, oltre rivalutazione monetaria.
2) Rigettare le eccezioni e le domande svolte dalla società convenuta
in via principale e nel merito, perché infondate in fatto ed in diritto.
3) Rigettare altresì le eccezioni e le domande svolte dalla società
terza chiamata in via principale e in subordine, perché infondate in
fatto ed in diritto.
4) In ogni caso con spese di lite per i due grad integralmente rifuse
da parte sia della che da parte degli Controparte_1 Parte_3
(o di Londra).
[...] CP_4
5) Condannarsi in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro-tempore, alla restituzione a favore della società
appellante della somma di €10.079,02 (o in subordine della diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta) versata dalla medesima
pagina 5 di 19 appellante senza acquiescenza per spese legali di primo grado, con
gli interessi legali dalla data di versamento a quella di restituzione.
6) Condannarsi di Londra, in Parte_5
persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per
l'Italia degli pro-tempore, alla restituzione Parte_3
a favore della società appellante della somma di €8.675,78 (o in
subordine della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta)
versata dalla medesima appellante senza acquiescenza per spese
legali di primo grado, con gli interessi legali dalla data di
versamento a quella di restituzione.
---°---
In via istruttoria:
Pur ritenendo provate le tesi attrici, ad abundantiam ed a soli fini di
estrema cautela difensiva si insiste per l'accoglimento di tutte le
istanze avanzate in memoria ex art. 183, 6° comma n.2 c.p.c. e non
ammesse e quindi si insiste:
a) Per l'ammissione di prove per interrogatorio formale e testimoni
(indicati nella suddetta memoria) sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44 e 45;
b) Per l'ammissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei pagina 6 di 19 confrnti della società convenuta avente ad oggetto le registrazioni
audio (telefonate con e con l'operatore ) e Parte_2 Tes_1
video (immagini delle telecamere presenti presso la ditta Cobral)
relative alla notte del furto;
c) Per l'ammissione della CTU sulla quantificazione del danno sulla
base dei documenti prodotti in causa ed eventualmente all'esito
anche dell'istruttoria orale”.
Per parte appellata Controparte_1
“NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate
dall'appellante, in quanto prive di fondamento sia in fatto che in
diritto per i motivi indicati nella comparsa di risposta agli atti,
confermando per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza di primo
grado impugnata.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nella deprecata ipotesi
d'accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante e,
qualora venisse riconosciuta una qualsiasi responsabilità a carico
della appellata, anche di natura concorsuale, per l'effetto
determinare, secondo giudiziale valutazione, le somme dovute a
titolo di risarcimento danni, dedotto quanto percepito
dall'appellante a titolo di indennizzo dalla propria compagnia, per il pagina 7 di 19 furto avvenuto in suo danno in data 14.07.2014, e dichiarare gli
della polizza n. 1901958, in Parte_6
persona del loro rappresentante generale per l'Italia, con sede in
Milano, C.so Garibaldi n. 86, tenuti a garantire, mallevare, e
CP comunque tenere indenne la soc. . già CP_1
[...]
in forza del citato contratto di assicurazione Controparte_2
stipulato, da ogni domanda dell'appellante e da ogni somma che
fosse condannata a corrisponderle, il tutto entro i massimali e al
netto delle franchigie stabilite, e per l'effetto condannare la terza
chiamata, ovvero gli che hanno Parte_3
sottoscritto il certificato assicurativo n. 1901958, in persona del loro
rappresentante generale per l'Italia, al pagamento diretto in favore
dell'appellante di tutte le somme che risultassero dovute in
accoglimento delle domande proposte nei confronti della soc.
[...]
Parte_7
e spese di lite interamente rifuse.”
[...]
Per parte appellata : Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
In via preliminare
Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello pagina 8 di 19 proposto da non avendo ragionevole probabilità di essere Pt_1
accolto per i motivi esposti in narrativa
In via principale
Respingere l'appello promosso da in quanto infondato per i Pt_1
motivi esposti in narrativa e per l'effetto
Confermare integralmente la sentenza n. 680/2022 oggetto del
presente gravame
In via subordinata
- respingere le domande di in quanto infondate in fatto e in Pt_1
diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
- respingere la domanda di per assenza della prova e della Pt_1
riferibilità del danno lamentato;
- respingere la domanda di per concorso della stessa, ai Pt_1
sensi dell'art.1227 cod. civ. nella genesi del danno;
In via di ulteriore subordine
Nel denegato caso di accoglimento – anche parziale -
dell'impugnazione, con conseguente condanna dell'assicurato (e per
l'effetto degli esponenti), previo accertamento del concorso attoreo e
della concreta entità del danno, dato atto che ha già Pt_1
percepito a ristoro del danno subìto la complessiva somma di € pagina 9 di 19 35.431,44, contenere la condanna di G4 in € 13.000,00 o versore
somma dal Collegio ritenuta dovuta;
Il tutto a dedurre la franchigia contrattuale, pari a non meno di €
10.000,00, nei limiti del massimale di copertura e nei termini di
polizza.
In ogni caso
Respingere le domande di condanna svolte dall'Appellante
direttamente nei confronti di LIC, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Pt_1
evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia,
[...] Pt_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma Controparte_1
di € 48.453,40, a titolo di risarcimento del danno patito per il furto di beni asportati dal proprio compound sottoposto a vigilanza da parte della convenuta, avvenuto il 14 luglio 2014.
A sostegno della domanda la società attrice evidenziava:
- che aveva stipulato un contratto avente ad oggetto il servizio di vigilanza presso la propria sede in Botticino via Pastore 41 mediante apposizione di telecamere ed impianto di allarme collegato pagina 10 di 19 telefonicamente con l'utenza del cellulare del socio;
Parte_2
- che il 14.7.2014, verso le ore 00,41, giungeva dal suddetto impianto di allarme a segnalazione telefonica circa la presenza di un Pt_2
soggetto presso la sede della di Parte_1 Pt_2 Pt_1
- che quest'ultimo che si trovava presso la propria abitazione, ma collegato tramite telefono anche alle telecamere presenti in loco,
accertava pur in presenza di parziale oscurazione di una di tali telecamere, l'esistenza di una sagoma di un individuo di fronte alla porta d'ingresso del capannone;
- che lo stesso, alle ore 00,45, veniva contattato telefonicamente da un operatore della convenuta il quale riferiva di aver anch'esso ricevuto segnalazione dall'impianto di allarme e che avrebbe inviato in loco una pattuglia ai fini di ogni verifica;
- che, rispettivamente, alle ore 00,52, 1,05 e 1,42, riceveva Pt_2
ulteriori segnalazioni dell'impianto di allarme con destinataria, come previsto dal sistema, anche società di vigilanza;
- che, recatosi presso la sede della società il mattino successivo,
verso le ore 7.30, riscontrava che nei locali era stato Pt_2
perpetrato un furto con asportazione di numerosi beni;
- che lo stesso riscontrava, altresì, che una delle telecamere era stata pagina 11 di 19 divelta e le altre annerite con spray;
la rottura di una finestra, che era stata divelta anche una delle inferriate, nonché, la presenza di un foro nella recinzione.
si costituiva in giudizio eccependo: a) il puntuale Controparte_1
adempimento delle obbligazioni ascritte alla società; 2) la decadenza dai termini contrattuali per far valere le pretese risarcitorie;
3)
l'applicazione contrattuale di un forfait, ad esclusione di qualsivoglia danno ulteriore;
4) la carenza della prova del danno, sia per le date di consegna dei beni posteriori al furto, sia perché relativi ad ordini assai risalenti rispetto al 14 luglio 2014.
Infine, chiedeva ed otteneva di chiamare in manleva gli Parte_3
che si costituivano associandosi alle argomentazioni
[...]
della propria assicurata e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti ed, in via subordinata, l'accoglimento della stessa,
nei limiti delle condizioni di polizza e della franchigia previste in contratto.
Espletata l'istruttoria con sentenza n.° 680/2022 del 22.3.2022 il
Tribunale di Brescia rigettava le domande proposte ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art 4 delle condizioni generali di contratto
pagina 12 di 19 per tardività del reclamo presentato da di Parte_1 Parte_1
mentre la domanda di condanna di per
[...] Controparte_1
responsabilità extracontrattuale. era rigettata, per non aver allegato alcuna condotta dell'istituto di Parte_1 Parte_1 Pt_1
vigilanza riconducibile a fatto illecito condannando l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta e dall'assicurazione.
La sentenza era gravata da a cui Parte_1 Parte_1
resistevano, e Controparte_1 Controparte_4
quale successore degli Assicuratori dei CP_4
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 23.10.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza,
laddove, il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza per tardività del reclamo formulata da Controparte_1
fondata sull'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto pagina 13 di 19 L'appellante rileva che, avendo dato corso all'istruttoria, il Tribunale
avrebbe, implicitamente, rigettato la preliminare eccezione di decadenza formulata dall'istituto di vigilanza convenuto, salvo poi imperniare la sentenza proprio sull'accoglimento di detta eccezione.
Il motivo è infondato.
Invero, non vi è alcun obbligo per il giudice di pronunciarsi su una domanda preliminare anteriormente alla disposizione ed espletamento degli incombenti istruttori e che l'omissione di una pronuncia “anticipata” circa un'eccezione preliminare di merito non ne implica automaticamente il tacito rigetto ed anzi, al contrario, è
prassi comune che le questioni preliminari vengano affrontate e decise unitamente al merito della causa, nel caso in esame,
l'espletamento della fase di acquisizione dei mezzi di prova non può
essere considerato come implicito rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza.
In ogni caso, trattasi di motivo, comunque, reiterato con la seconda censura alla quale, si rinvia.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea motivazione per avere il Tribunale ritenuto applicabile l'art. 4 delle Condizioni
Generali di Contratto ed al contempo, rigettato l'eccezione attorea di pagina 14 di 19 inefficacia ex art.1341 c.c. della citata clausola.
Tale motivo di appello si fonda su un duplice ordine di censure e,
cioè: 1) da un lato, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie (danno da furto a seguito di preteso inadempimento dell'istituto di vigilanza, asseritamente intervenuto in ritardo) la clausola contrattuale in questione, tenuto conto che la stessa disciplina le ipotesi di “contestazione del servizio”, comunque,
errando nell'interpretazione della disposizione;
2) dall'altro, il giudice di prime cure, avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di inefficacia della clausola ex art. 1341 c.c. per mancata specifica sottoscrizione.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha fatto buon governo del corredo documentale in atti secondo cui il contratto concluso tra le parti contiene una clausola che prevede un termine decadenziale di 8
giorni per presentare contestazioni/reclami circa i servizi forniti dall'Istituto di vigilanza, laddove, il furto si è verificato il 14.7.2014,
mentre la prima contestazione formulata da di Parte_1 Pt_1
nei confronti di nelle modalità previste dal
[...] Controparte_1
contratto, è stata spedita tardivamente il 23.7.2014.
pagina 15 di 19 Conseguentemente, come correttamente statuito dal Tribunale
l'attrice non può che considerarsi decaduta dal diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Invero, la censura dell'appellante è viziata da due errori dal momento che: 1) di sembra confondere la Parte_1 Pt_2 Pt_1
comunicazione (rectius denuncia) telefonica dell'avvenuto furto all'istituto di vigilanza con il reclamo per l'asserito inadempimento contrattuale;
2) il solo perpetrarsi di un furto non presuppone, né
implica automaticamente un inadempimento dell'istituto di vigilanza, né che il danneggiato intenda lamentarsi dell'operato della vigilanza o addirittura, contestarne l'inadempimento contrattuale.
Relativamente poi, all'eccezione di ex art. 1341 c.c. di nullità della clausola perché non specificatamente sottoscritta, ad avviso della
Corte, la Cassazione ha condivisibilmente stabilito che, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria del loro contenuto, come avvenuto nel caso di specie (Cass. n.° 17939/2018).
pagina 16 di 19 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere che di non avrebbe Parte_1 Pt_2 Pt_1
imputato a una condotta diversa Controparte_1
dall'inadempimento contrattuale così disapplicando i principi giurisprudenziali che prevedono il concorso tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, laddove, con un unico comportamento si verifichino contestualmente violazione degli obblighi contrattuali e lesione del principio del neminem laedere.
Nel caso di specie, tale comportamento sarebbe ravvisabile nel ritardato intervento della guardia particolare giurata sul luogo del furto.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato in quanto nella fattispecie concreta, il Collegio osserva che, anche ove provato,
l'inadempimento da ritardo, cioè, l'unico imputato al vigilante in forza a non può certamente essere considerato un Controparte_1
fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Ed, infatti, l'atto o fatto illecito di cui alla citata norma consiste in un comportamento ingiusto, un'azione o condotta umana contraria a norme dell'ordinamento giuridico e/o che, in ogni caso, comporti violazione di una norma imperativa.
pagina 17 di 19 Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l'appellante aveva ottenuto per il furto subito apposito indennizzo dalla propria compagnia per € 30.000,00. Controparte_9
In conclusione, l'appello di è Parte_1 Pt_2 Pt_1
rigettato così confermando la sentenza appellata.
Pa La soccombenza della parte appellante di Parte_1 Parte_1
comporta la condanna della stessa, alla rifusione spese del
[...]
presente grado in favore di e di Controparte_1 Controparte_4
che si liquidano, tenuto conto del valore della causa,
[...]
(valore indeterminabile di media difficoltà), per ciascuna parte, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
di RO R. e C. avverso la sentenza n.° 780/2022 emessa dal
Tribunale di Brescia in data 22.3.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna di a pagare in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente grado liquidate in complessivi € Controparte_1
pagina 18 di 19 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, €
1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge ed in favore di le spese del Controparte_4
presente grado liquidate in complessivi € 9.029,80 (di cui € 2.058,00
per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale +
l'aumento di € 2.083,80 ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n.° 55/2014),
oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante l'onere del pagamento di una Parte_8
somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12
febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Altri contratti atipici da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 388/2022 R.G., posta in decisione
all'udienza collegiale del 23.10.2024, promossa da
in persona del socio Parte_1
amministratore e rappresentante legale signor , con Parte_2
sede in Botticino (Brescia), C.F. – assistita dall'Avv. P.IVA_1
Andrea Paolucci (C.F. ) con studio in C.F._1
pagina 1 di 19 Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 1 (e con numero di fax
030.2404095 e indirizzo pec: Email_1
a cui laCancelleria potrà effettuare le necessarie comunicazioni),
procuratore domiciliatario in forza di procura speciale in calce (ai sensi dell'art. 83 c.p.c.) al presente atto.
APPELLANTE
contro
già a seguito di cambio Controparte_1 Controparte_2
di denominazione sociale, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. , con sede in Brescia, Via Controparte_3
A. Cozzaglio n. 22, Codice fiscale e P.iva , P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Riccadonna (Codice fiscale
), presso il cui studio, in Ghedi (Bs), Via C.F._2
della Repubblica n. 60, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti a margine della comparsa di risposta depositata in primo grado, valida anche per il presente grado (Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio di appello al n. di telefax 030.5109181 o all'indirizzo di
P.E.C. . Email_2
APPELLATA
pagina 2 di 19 e contro società di diritto belga Controparte_4
con sede legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5,
registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises /
Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero , Cod. P.IVA_3
Cont Fisc. (in seguito, per brevità ”), che agisce nella P.IVA_4
qualità di successore degli che hanno Parte_3
assunto, pro quota e senza vincolo di solidarietà, il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. 1901958, in persona del
Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della CP_4
procuratrice speciale, (doc.1 nei presenti atti), Parte_4
domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi 86 (C.F.
), assistita e difesa dall'avv. Daniele De Benedetti (C.F. P.IVA_5
) del Foro di Torino con studio in Torino, C.F._3
Corso Re Umberto n.84, giusta procura alle liti su foglio separato depositato nel fascicolo telematico (All. A). Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art.51 D.L. 112/2008 presso le seguenti Caselle di Posta Elettronica
Certificata del Processo Telematico di cui all'art.11 D.M. 17/7/2008:
comunicata Email_3
pagina 3 di 19 all'Ordine di Torino ai sensi della L.2/2009, ovvero al numero di fax
011/19662764.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.°680/2022 del Tribunale di
Brescia, Seconda Sezione Civile, del 22.3.,2022.
CONCLUSIONI.
Per parte appellante:
“In via preliminare:
1) Dichiararsi ammissibile il presente appello ex art. 342 c.p.c. come
sostituito dal D.L. 22.6.2012 n. 83 e ciò per i motivi di seguito
esposti.
2) Rigettarsi la richiesta preliminare di inammissibilità dell'appello
ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellata Controparte_4
.
[...]
Nel merito:
1) Per i motivi esposti in causa, previi gli accertamenti e le
declaratorie del caso (anche in relazione alla risoluzione del
contratto stipulato tra attrice e convenuta in data7.2.2013 per grave
inadempimento della medesima società convenuta), condannarsi la
convenuta (ora , in persona del Controparte_6 Controparte_1
pagina 4 di 19 rappresentante legale pro-tempore ex art. 1453 c.c. (o - in via
concorrente,subordinata o alternativa - ex art. 2043 c.c.)al
pagamento, a favore della società attrice –a titolo di risarcimento
del danno (o ad altro diverso titolo) – della somma di €48.453,40.=
o della diversa somma (maggiore o minore) che risulterà dovuta
all'esito del giudizio (se del caso anche a seguito di liquidazione
equitativa), in ogni caso oltre interessi legali dalla data del dedotto
evento (furto del14.7.2014) al saldo, oltre rivalutazione monetaria.
2) Rigettare le eccezioni e le domande svolte dalla società convenuta
in via principale e nel merito, perché infondate in fatto ed in diritto.
3) Rigettare altresì le eccezioni e le domande svolte dalla società
terza chiamata in via principale e in subordine, perché infondate in
fatto ed in diritto.
4) In ogni caso con spese di lite per i due grad integralmente rifuse
da parte sia della che da parte degli Controparte_1 Parte_3
(o di Londra).
[...] CP_4
5) Condannarsi in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro-tempore, alla restituzione a favore della società
appellante della somma di €10.079,02 (o in subordine della diversa
somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta) versata dalla medesima
pagina 5 di 19 appellante senza acquiescenza per spese legali di primo grado, con
gli interessi legali dalla data di versamento a quella di restituzione.
6) Condannarsi di Londra, in Parte_5
persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per
l'Italia degli pro-tempore, alla restituzione Parte_3
a favore della società appellante della somma di €8.675,78 (o in
subordine della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta)
versata dalla medesima appellante senza acquiescenza per spese
legali di primo grado, con gli interessi legali dalla data di
versamento a quella di restituzione.
---°---
In via istruttoria:
Pur ritenendo provate le tesi attrici, ad abundantiam ed a soli fini di
estrema cautela difensiva si insiste per l'accoglimento di tutte le
istanze avanzate in memoria ex art. 183, 6° comma n.2 c.p.c. e non
ammesse e quindi si insiste:
a) Per l'ammissione di prove per interrogatorio formale e testimoni
(indicati nella suddetta memoria) sui capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44 e 45;
b) Per l'ammissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei pagina 6 di 19 confrnti della società convenuta avente ad oggetto le registrazioni
audio (telefonate con e con l'operatore ) e Parte_2 Tes_1
video (immagini delle telecamere presenti presso la ditta Cobral)
relative alla notte del furto;
c) Per l'ammissione della CTU sulla quantificazione del danno sulla
base dei documenti prodotti in causa ed eventualmente all'esito
anche dell'istruttoria orale”.
Per parte appellata Controparte_1
“NEL MERITO: respingere tutte le domande formulate
dall'appellante, in quanto prive di fondamento sia in fatto che in
diritto per i motivi indicati nella comparsa di risposta agli atti,
confermando per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza di primo
grado impugnata.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nella deprecata ipotesi
d'accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante e,
qualora venisse riconosciuta una qualsiasi responsabilità a carico
della appellata, anche di natura concorsuale, per l'effetto
determinare, secondo giudiziale valutazione, le somme dovute a
titolo di risarcimento danni, dedotto quanto percepito
dall'appellante a titolo di indennizzo dalla propria compagnia, per il pagina 7 di 19 furto avvenuto in suo danno in data 14.07.2014, e dichiarare gli
della polizza n. 1901958, in Parte_6
persona del loro rappresentante generale per l'Italia, con sede in
Milano, C.so Garibaldi n. 86, tenuti a garantire, mallevare, e
CP comunque tenere indenne la soc. . già CP_1
[...]
in forza del citato contratto di assicurazione Controparte_2
stipulato, da ogni domanda dell'appellante e da ogni somma che
fosse condannata a corrisponderle, il tutto entro i massimali e al
netto delle franchigie stabilite, e per l'effetto condannare la terza
chiamata, ovvero gli che hanno Parte_3
sottoscritto il certificato assicurativo n. 1901958, in persona del loro
rappresentante generale per l'Italia, al pagamento diretto in favore
dell'appellante di tutte le somme che risultassero dovute in
accoglimento delle domande proposte nei confronti della soc.
[...]
Parte_7
e spese di lite interamente rifuse.”
[...]
Per parte appellata : Controparte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
In via preliminare
Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello pagina 8 di 19 proposto da non avendo ragionevole probabilità di essere Pt_1
accolto per i motivi esposti in narrativa
In via principale
Respingere l'appello promosso da in quanto infondato per i Pt_1
motivi esposti in narrativa e per l'effetto
Confermare integralmente la sentenza n. 680/2022 oggetto del
presente gravame
In via subordinata
- respingere le domande di in quanto infondate in fatto e in Pt_1
diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
- respingere la domanda di per assenza della prova e della Pt_1
riferibilità del danno lamentato;
- respingere la domanda di per concorso della stessa, ai Pt_1
sensi dell'art.1227 cod. civ. nella genesi del danno;
In via di ulteriore subordine
Nel denegato caso di accoglimento – anche parziale -
dell'impugnazione, con conseguente condanna dell'assicurato (e per
l'effetto degli esponenti), previo accertamento del concorso attoreo e
della concreta entità del danno, dato atto che ha già Pt_1
percepito a ristoro del danno subìto la complessiva somma di € pagina 9 di 19 35.431,44, contenere la condanna di G4 in € 13.000,00 o versore
somma dal Collegio ritenuta dovuta;
Il tutto a dedurre la franchigia contrattuale, pari a non meno di €
10.000,00, nei limiti del massimale di copertura e nei termini di
polizza.
In ogni caso
Respingere le domande di condanna svolte dall'Appellante
direttamente nei confronti di LIC, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Pt_1
evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia,
[...] Pt_1 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma Controparte_1
di € 48.453,40, a titolo di risarcimento del danno patito per il furto di beni asportati dal proprio compound sottoposto a vigilanza da parte della convenuta, avvenuto il 14 luglio 2014.
A sostegno della domanda la società attrice evidenziava:
- che aveva stipulato un contratto avente ad oggetto il servizio di vigilanza presso la propria sede in Botticino via Pastore 41 mediante apposizione di telecamere ed impianto di allarme collegato pagina 10 di 19 telefonicamente con l'utenza del cellulare del socio;
Parte_2
- che il 14.7.2014, verso le ore 00,41, giungeva dal suddetto impianto di allarme a segnalazione telefonica circa la presenza di un Pt_2
soggetto presso la sede della di Parte_1 Pt_2 Pt_1
- che quest'ultimo che si trovava presso la propria abitazione, ma collegato tramite telefono anche alle telecamere presenti in loco,
accertava pur in presenza di parziale oscurazione di una di tali telecamere, l'esistenza di una sagoma di un individuo di fronte alla porta d'ingresso del capannone;
- che lo stesso, alle ore 00,45, veniva contattato telefonicamente da un operatore della convenuta il quale riferiva di aver anch'esso ricevuto segnalazione dall'impianto di allarme e che avrebbe inviato in loco una pattuglia ai fini di ogni verifica;
- che, rispettivamente, alle ore 00,52, 1,05 e 1,42, riceveva Pt_2
ulteriori segnalazioni dell'impianto di allarme con destinataria, come previsto dal sistema, anche società di vigilanza;
- che, recatosi presso la sede della società il mattino successivo,
verso le ore 7.30, riscontrava che nei locali era stato Pt_2
perpetrato un furto con asportazione di numerosi beni;
- che lo stesso riscontrava, altresì, che una delle telecamere era stata pagina 11 di 19 divelta e le altre annerite con spray;
la rottura di una finestra, che era stata divelta anche una delle inferriate, nonché, la presenza di un foro nella recinzione.
si costituiva in giudizio eccependo: a) il puntuale Controparte_1
adempimento delle obbligazioni ascritte alla società; 2) la decadenza dai termini contrattuali per far valere le pretese risarcitorie;
3)
l'applicazione contrattuale di un forfait, ad esclusione di qualsivoglia danno ulteriore;
4) la carenza della prova del danno, sia per le date di consegna dei beni posteriori al furto, sia perché relativi ad ordini assai risalenti rispetto al 14 luglio 2014.
Infine, chiedeva ed otteneva di chiamare in manleva gli Parte_3
che si costituivano associandosi alle argomentazioni
[...]
della propria assicurata e chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti ed, in via subordinata, l'accoglimento della stessa,
nei limiti delle condizioni di polizza e della franchigia previste in contratto.
Espletata l'istruttoria con sentenza n.° 680/2022 del 22.3.2022 il
Tribunale di Brescia rigettava le domande proposte ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art 4 delle condizioni generali di contratto
pagina 12 di 19 per tardività del reclamo presentato da di Parte_1 Parte_1
mentre la domanda di condanna di per
[...] Controparte_1
responsabilità extracontrattuale. era rigettata, per non aver allegato alcuna condotta dell'istituto di Parte_1 Parte_1 Pt_1
vigilanza riconducibile a fatto illecito condannando l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla convenuta e dall'assicurazione.
La sentenza era gravata da a cui Parte_1 Parte_1
resistevano, e Controparte_1 Controparte_4
quale successore degli Assicuratori dei CP_4
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 23.10.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza,
laddove, il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza per tardività del reclamo formulata da Controparte_1
fondata sull'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto pagina 13 di 19 L'appellante rileva che, avendo dato corso all'istruttoria, il Tribunale
avrebbe, implicitamente, rigettato la preliminare eccezione di decadenza formulata dall'istituto di vigilanza convenuto, salvo poi imperniare la sentenza proprio sull'accoglimento di detta eccezione.
Il motivo è infondato.
Invero, non vi è alcun obbligo per il giudice di pronunciarsi su una domanda preliminare anteriormente alla disposizione ed espletamento degli incombenti istruttori e che l'omissione di una pronuncia “anticipata” circa un'eccezione preliminare di merito non ne implica automaticamente il tacito rigetto ed anzi, al contrario, è
prassi comune che le questioni preliminari vengano affrontate e decise unitamente al merito della causa, nel caso in esame,
l'espletamento della fase di acquisizione dei mezzi di prova non può
essere considerato come implicito rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza.
In ogni caso, trattasi di motivo, comunque, reiterato con la seconda censura alla quale, si rinvia.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea motivazione per avere il Tribunale ritenuto applicabile l'art. 4 delle Condizioni
Generali di Contratto ed al contempo, rigettato l'eccezione attorea di pagina 14 di 19 inefficacia ex art.1341 c.c. della citata clausola.
Tale motivo di appello si fonda su un duplice ordine di censure e,
cioè: 1) da un lato, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie (danno da furto a seguito di preteso inadempimento dell'istituto di vigilanza, asseritamente intervenuto in ritardo) la clausola contrattuale in questione, tenuto conto che la stessa disciplina le ipotesi di “contestazione del servizio”, comunque,
errando nell'interpretazione della disposizione;
2) dall'altro, il giudice di prime cure, avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di inefficacia della clausola ex art. 1341 c.c. per mancata specifica sottoscrizione.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha fatto buon governo del corredo documentale in atti secondo cui il contratto concluso tra le parti contiene una clausola che prevede un termine decadenziale di 8
giorni per presentare contestazioni/reclami circa i servizi forniti dall'Istituto di vigilanza, laddove, il furto si è verificato il 14.7.2014,
mentre la prima contestazione formulata da di Parte_1 Pt_1
nei confronti di nelle modalità previste dal
[...] Controparte_1
contratto, è stata spedita tardivamente il 23.7.2014.
pagina 15 di 19 Conseguentemente, come correttamente statuito dal Tribunale
l'attrice non può che considerarsi decaduta dal diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
Invero, la censura dell'appellante è viziata da due errori dal momento che: 1) di sembra confondere la Parte_1 Pt_2 Pt_1
comunicazione (rectius denuncia) telefonica dell'avvenuto furto all'istituto di vigilanza con il reclamo per l'asserito inadempimento contrattuale;
2) il solo perpetrarsi di un furto non presuppone, né
implica automaticamente un inadempimento dell'istituto di vigilanza, né che il danneggiato intenda lamentarsi dell'operato della vigilanza o addirittura, contestarne l'inadempimento contrattuale.
Relativamente poi, all'eccezione di ex art. 1341 c.c. di nullità della clausola perché non specificatamente sottoscritta, ad avviso della
Corte, la Cassazione ha condivisibilmente stabilito che, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria del loro contenuto, come avvenuto nel caso di specie (Cass. n.° 17939/2018).
pagina 16 di 19 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere che di non avrebbe Parte_1 Pt_2 Pt_1
imputato a una condotta diversa Controparte_1
dall'inadempimento contrattuale così disapplicando i principi giurisprudenziali che prevedono il concorso tra responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, laddove, con un unico comportamento si verifichino contestualmente violazione degli obblighi contrattuali e lesione del principio del neminem laedere.
Nel caso di specie, tale comportamento sarebbe ravvisabile nel ritardato intervento della guardia particolare giurata sul luogo del furto.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato in quanto nella fattispecie concreta, il Collegio osserva che, anche ove provato,
l'inadempimento da ritardo, cioè, l'unico imputato al vigilante in forza a non può certamente essere considerato un Controparte_1
fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Ed, infatti, l'atto o fatto illecito di cui alla citata norma consiste in un comportamento ingiusto, un'azione o condotta umana contraria a norme dell'ordinamento giuridico e/o che, in ogni caso, comporti violazione di una norma imperativa.
pagina 17 di 19 Al riguardo, è appena il caso di rilevare che l'appellante aveva ottenuto per il furto subito apposito indennizzo dalla propria compagnia per € 30.000,00. Controparte_9
In conclusione, l'appello di è Parte_1 Pt_2 Pt_1
rigettato così confermando la sentenza appellata.
Pa La soccombenza della parte appellante di Parte_1 Parte_1
comporta la condanna della stessa, alla rifusione spese del
[...]
presente grado in favore di e di Controparte_1 Controparte_4
che si liquidano, tenuto conto del valore della causa,
[...]
(valore indeterminabile di media difficoltà), per ciascuna parte, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
di RO R. e C. avverso la sentenza n.° 780/2022 emessa dal
Tribunale di Brescia in data 22.3.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna di a pagare in favore di Parte_1 [...]
le spese del presente grado liquidate in complessivi € Controparte_1
pagina 18 di 19 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, €
1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge ed in favore di le spese del Controparte_4
presente grado liquidate in complessivi € 9.029,80 (di cui € 2.058,00
per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale +
l'aumento di € 2.083,80 ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n.° 55/2014),
oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante l'onere del pagamento di una Parte_8
somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12
febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
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