Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1162 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con gli avv.ti ILARIO ANTONIO SORACE, FABRIZIO ALLEGRINI, Pt_1
appellante
E
, con gli avv.ti ESPOSITO LUCIANA, DE BERNARDO Controparte_1
MASSIMO,
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1741/2022 , pubblicata in data 07/11/2022; malattia professionale.
FATTO.
1
1.Il Giudice del Lavoro di Cosenza, adito da , disattesa l'eccezione di Controparte_1 nullità del ricorso, assunta prova testimoniale ed espletata ctu, ha condannato l' a Pt_1
costituire una rendita corrispondente alla percentuale del 16 % di danno biologico derivante da patologia ( “IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE
PANTONALE DI MEDIA ENTITA', CON COINVOLGIMENTO DELLE
FREQUENZE SOCIALI”), contratta dal ricorrente quale operaio-minatore, addetto all'uso di macchine perforatrici in cantieri di realizzazione di gallerie stradali e ferroviarie.
In particolare, il Tribunale:
- ha ritenuto che le deposizioni dei colleghi fossero sufficienti a dimostrare la rumorosità dell'ambiente lavorativo in cui il ha prestato attività dal 1998 al CP_1
2021 ( epoca della testimonianza resa);
-ha recepito integralmente le seguenti conclusioni peritali:
-<<- allo stato attuale è portatore della patologia IPOACUSIA
NEUROSENSORIALE BILATERALE PANTONALE DI CON CP_2
COINVOLGIMENTO DELLE FREQUENZE SOCIALI;
-<< Tale patologia, come riportato nella documentazione medica agli atti era già presente nella fase amministrativa della vertenza, epoca della domanda (03/04/2018 e successiva, fino al 20/04/22) ed è compatibile con l'attività lavorativa svolata per anni dal ricorrente (operaio-minatore);..
<< Come rilevato dall'esame audiometrico del 20/04/2022, il ricorrente è portatore di
Ipoacusia neurosensoriale che ne determina un danno biologico stimato del 16%, in considerazione del fatto che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, NON può essere indicata con certezza come CAUSA ESCLUSIVA, ma, certamente come CONCAUSA della patologia riscontrata a suo carico. .,…..
<<altro aspetto da considerare l di insorgenza del danno medesimo. agli atti>nella memoria è riportato: “tra gli esami audiometrici forniti dal lavoratore Pt_1 quello fatto presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza il 18/08/2016 è quello più prossimo alla data di presentazione della domanda (03/04/2018). Così facendo, e considerando il valore massimo di caduta per singola frequenza, come desumibile dal
2 tracciato, il valore che si ottiene è pari al 2,35%.....”. Tali considerazioni sono condivisibili e pertanto, ci sentiamo di riconoscere al ricorrente un danno biologico da malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale) del 2,35% nel periodo della fase amministrativa della vertenza e,in seguito all'esame audiometrico del 20/04/22, un
DANNO BIOLOGICO del 16%.>>.
2. L' ha censurato tale decisione e ne ha chiesto l'integrale riforma deducendo: Pt_1
• che la motivazione in ordine all'eccepita nullità del ricorso è < del tutto generica e senza alcun riferimento al caso specifico oggetto di lite. Invero, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, integrato coi capitoli di prova, si legge
(e si chiede di provare) che il ricorrente avrebbe svolto, dal 1992 a oggi, una serie di mansioni tra loro del tutto eterogenee (“minatore specializzato – op. caposquadra”, pag. 1 del ricorso;
“minatore specializzato – op. macchine edili”, pag. 5 del ricorso;
“ …permanenza in ambienti di lavoro – cantieri rumorosi” e “guida di mezzi di cantiere con elevata rumorosità”, pag. 2 del ricorso ) senza darsi minimamente cura di precisare: in che cosa consistesse ciascuna di tali specifiche e (come detto) tra loro eterogenee mansioni (nonché in particolare quali fossero, e perché, le mansioni comportanti esposizione a rumore); per quanto tempo, presso quali ditte e in quali cantieri fossero state
(ciascuna di esse) svolte. Né il ricorso nullo avrebbe potuto trovare una qualche sanatoria grazie ai documenti prodotti (ma non offerti in comunicazione). Il primo giudice ha però qui equivocato il tenore dell'eccezione dell'Istituto.>>;
• che il sig. nello svolgimento della propria attività lavorativa, non era CP_1
stato esposto a comprovato rischio da rumore idoneo e sufficiente per quantità e qualità a provocare ipoacusia professionale da rumore. A tal fine ha evidenziato che la richiesta di prova per testi formulata da parte ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, stante la genericità dei suoi capitoli di prova;
che le deposizioni rese erano contraddittorie, si riferivano a periodi lavorativi alquanto generici e tra loro discontinui. Sul punto ha precisato:
[...]
3 ricorrente avrebbe lavorato come “caposquadra jumbista” in un ambiente
“rumoroso” sia per la macchina utilizzata che per quelle circostanti e per le esplosioni nella roccia. Salvo a precisare che il datore di lavoro forniva otoprotettori che venivano effettivamente utilizzati e che attutivano il rumore.
Poi riferisce di un cantiere in quel di Scilla dove avrebbe lavorato per circa un anno e mezzo assieme al ricorrente e per il quale (genericamente) conferma quanto detto a proposito del primo cantiere. Quindi riferisce di un ulteriore cantiere in cui avrebbe lavorato assieme al sig. per tre anni, anche CP_1
qui precisando che il datore di lavoro forniva otoprotettivi che venivano effettivamente utilizzati e che attutivano il rumore, sebbene non molto soprattutto quando erano in attività non meglio precisate “macchine operatrici”. E' stato poi escusso il teste il quale esordisce Testimone_2
affermando di conoscere il ricorrente per avere lavorato assieme a lui per circa dieci/dodici anni dal 1998. Inizialmente e fino al 2003/2004 avrebbe prestato lavoro col sig. in cantiere sull'autostrada ME- PA, in cui il CP_1
ricorrente era addetto alla macchina a percussione che praticava fori in galleria. Poi dopo questo periodo avrebbe prestato lavoro col sig. CP_1
“per sei mesi nel 2006”, in cantiere sull'autostrada SA -RC, in cui il ricorrente era addetto alle medesime suddette mansioni. Ancora in seguito, avrebbe prestato lavoro col sig. “dal 2008 al 2014”, in cantiere sito sempre CP_1 sull'autostrada SA -RC, in cui il ricorrente era addetto alle medesime suddette mansioni. Infine, avrebbe prestato lavoro col sig. “dal 2019 ad CP_1 oggi”, nel cantiere Pedemontana Veneta. Anche questo testimone afferma che il ricorrente avrebbe lavorato come “jumbista” in un ambiente “rumoroso” sia per la macchina utilizzata che per quelle circostanti. Salvo a precisare che il datore di lavoro forniva otoprotettivi che venivano effettivamente utilizzati e che attutivano il rumore ma non lo eliminavano.>>;
• che, in ogni caso, tra la patologia denunciata e l'esposizione a rumore non intercorre nesso causale e cio in quanto <<-l'ausiliare non ha smentito, anzi ha confermato, di avere basato la propria valutazione solo sull'anamnesi lavorativa riferita dal ricorrente;
-la curva audiometrica all'epoca della presentazione della domanda dimostrava un'ipoacusia mista, non tipica
4 dell'ipoacusia da rumore. Le ipoacusie di tipo misto sono quelle causate da uno o più processi patologici che ledono contemporaneamente sia le strutture dell'orecchio deputate alla trasmissione degli stimoli sonori, sia le strutture neurosensoriali. In queste forme di ipoacusia si deve escludere che la componente trasmissiva sia espressione di un danno uditivo da rumore. Solo la componente neurosensoriale di queste forme può di volta in volta essere attribuita o meno alla causa lavorativa dopo un accurato studio clinico che determini le condizioni fisio-patologiche dell'orecchio medio ed interno.>>;
• infine, che la quantificazione del danno è erronea, non avendo il il CTU neanche spiegato le cause che hanno prodotto l'aumento della ipoacusia dal
2,35% nel 2016 al 16% nel 2022.
3.L'appellato, ritualmente costituito ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
4. Eseguita la rinnovazione delle indagini peritali e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, all'esito la Corte in camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L'appello è infondato.
6.In relazione al primo profilo di censura, osserva la Corte che nella domanda introduttiva il ricorrente ha esposto di avere svolto dal 1990 le mansioni di minatore specializzato-operaio caposquadra alle dipendenze di diverse società ( puntualmente elencate) in cantieri allestiti per la costruzione di gallerie, caratterizzati da un elevato grado di rumorosità a cagione degli strumenti di lavoro utilizzati e della guida di mezzi pesanti;
di avere contratto una ipoacusia denunciata il 3.4.2018 all' che tuttavia non ne riconosceva l'origine professionale. Pt_1
Nello stesso ricorso introduttivo, il ha articolato i capitoli di prova CP_1
testimoniale intesi dimostrare, attraverso il riferimento a specifici dati fattuali, la durata dell'attività lavorativa, le mansioni svolte e l'orario giornaliero osservato.
5 Orbene, ritiene la Corte che siffatto contenuto mette controparte in condizione di comprendere quale sia l'oggetto della domanda e esercitare rispetto ad esso una proficua difesa, così superandosi il profilo di genericità e conseguente nullità dell'atto introduttivo, denunciato dall' . CP_3
7. In relazione alla censura afferente la valutazione delle testimonianze, ritiene la Corte che esse siano esaustive.
I testi invero hanno dichiarato di essere colleghi del ricorrente e di avere lavorato insieme a lui, uno dal 2004 ), l'altro dal 1998 ( ), Persona_1 Testimone_2 quest'ultimo specificando di farlo anche al tempo in cui rende la deposizione
(6.12.2021).
Hanno descritto puntualmente e concordemente : (a) le mansioni che il ricorrente ha svolto ( teste : Per_1 macchina … o meglio faceva dei fori all'avanzamento fori di circa …, abbastanza profondi perché poi servivano per mettere esplosivo e far scendere giù la roccia.Metteva con questa macchina anche dei chiodi perforati di circa 6 m.. >; teste
< ..Il era jumbista…il jumbo è una macchina operatrice a Tes_2 CP_1
percussione che serve per praticare i fori all'avanzamento per poi collocare il materiale esplosivo…); (b) l'ambiente rumoroso in cui ha prestato attività e l'insufficienza dei dispositivi di protezione personale ( teste In tutte le Tes_2
gallerie nelle quali ho lavorato insieme al ricorrente vi è il rumore: innanzitutto il rumore è provocato dalla macchina jumbo che viene condotta dall'operatore con il mezzo di comando posti all'interno della cabina della stessa macchina, non so se la cabina sia insonorizzata;
poi vi è il rumore prodotto dalle altre macchine operatrici che spesso sono nel cantiere con il jumbo, anche se a distanza (perché queste macchine sono tenuta in movimento nel cantiere); posso aggiungere che produce rumore l'aria compressa che esce dalla pompa spritz beton.Siamo stati in questi cantieri dotati di tappi e cuffie antirumore ma abbiamo sentito sempre rumore. Preciso che il rumore era di tale densità e durata da essere avvertito lo stesso nonostante i dispositivi.
….Posso dire che tra i vari macchinari quello che produceva rumore più intenso era il jumbo a causa delle macchine perforatrici che sono poste sui tre bracci del jumbo stesso. Inoltre - ad una certa distanza - c'è il gruppo generatore di corrente che
6 alimenta la macchina che produce il rumore tipico di un motore.>>);(c) l'orario di lavoro, di 8 ore quotidiane per cinque a giorni a settimana ( Il Teste precisa che Tes_2
nei cantieri in Sicilia < facciamo 12 ore al giorno e per 5 giorni>).
Tali risultanze peraltro trovano riscontro nella prova documentale costituita dal libretto di lavoro, nel quale sono annotate le mansioni di minatore specializzato, dall'estratto conto contributivo dal quale risultano periodi di lavoro alle dipendenze delle varie ditte indicate dai testi con i relativi versamenti.
8. In ordine alle censure afferenti gli accertamenti condotti dal ctu nominato dal
Tribunale, questa Corte ha ritenuto di rinnovare l'indagine medico legale.
8.1-Il ctu incaricato, dott.ssa , all'esito di uno scrupoloso esame obiettivo e di un Per_2
attento esame della documentazione sanitaria ha dato atto che:
-< Il sig. è affetto da “Ipoacusia bilaterale, pantonale, di tipo Controparte_1 neurosensoriale”>:
-<esiste nesso di causalit tra tale infermit e l lavorativa svolta tracciati audiometrici presenti agli atti dimostrano un danno tipo percettivo bilaterale simmetrico caratteristico dell da rumore. soprattutto il tracciato del non lascia alcun dubbio. nei acustico diventa pantonale come nelle ipoacusie rumore che si vanno sempre pi aggravando>;
-<. Prendendo a riferimento il tracciato del 2022, utilizzando la tabella dell'allegato 1 al DM 38/2000, che assegna un valore ponderato per ogni singola frequenza, applicando la formula indicata nello stesso allegato, si ricava una percentuale del danno uditivo pari al 23%. Considerato comunque il relativamente breve lasso di tempo in cui è avvenuto l'aggravamento, la scrivente ritiene corretto considerare che una quota del danno sia da attribuire alla sociopresbiacusia e ritiene corretta la quantificazione effettuata dal primo ctu, valutando il danno nella misura del 16% a decorrere dal gennaio 2022…>.
9.-Dovendosi condividere tali conclusioni poiché basate su corretti criteri medico- scientifici, l'appello va respinto.
7 10.Le spese del grado, incluse le spese di Ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per cause di valore fino a euro 26.000, in relazione alle fasi di studio introduzione, istruzione e decisione della causa.
11. Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 22/11/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1741/2022 , pubblicata in data 07/11/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l' al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3000,00 Pt_1
oltre accessori di legge, da distrarre;
-pone a carico dell' le spese di ctu liquate come da separato decreto;
Pt_1
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/01/2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2004 al 2007 (!). Poi indica un cantiere in quel di Sicignano-Polla in cui il