CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr. Maurizio Petrelli presidente dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. ed est. dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 237 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro DEAN come da procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. D. Christian Perrone come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato Controparte_1 ufficio giudiziario il al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni a titolo di lesioni personali quantificati in euro 45.702,00, salvo altro importo accertato in corso di causa o comunque giusto ed equo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Narrava l'attrice di essere rimasta vittima di un infortunio causato da una sconnessione del marciapiede sito in Galugnano, su via San Donato, su cui il giorno 31/07/2014 verso le ore 18:30 la DEAN rovinava al suolo riportando la frattura scomposta della testa omerale destra.
Ascriveva la responsabilità dell'evento traumatico all'ente comunale quale proprietario
e custode della superficie urbana.
Costituendosi con rituale comparsa di risposta, il ha Parte_1 respinto gli addebiti, rilevando l'esclusiva responsabilità della vittima per aver avuto una condotta disattenta nel suo incedere. Contestava anche il quantum risarcitorio ritenendolo eccessivo rispetto all'evento subito. Ha concluso per l'integrale rigetto della domanda”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di produzione documentale, prova orale e con
CTU medico-legale e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 12.10.2020, previa discussione orale, decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n. 2245 emessa dal
Tribunale di Lecce il 12.10.2020, pubblicata in pari data, che accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando la concorrente e paritaria responsabilità delle parti in ordine al sinistro e condannando l'ente convenuto al pagamento della somma di € 29.238,39, così già decurtata del 50% oltre interessi al saggio legale decorrenti dal giorno di accadimento dell'illecito (31/07/2014) al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre al pagamento del 50% delle spese di lite e delle intere spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello il Parte_1
in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione notificato in data 4.03.2021,
[...] lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.06.2021 si è costituita P_
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con la conferma della
[...] sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 15.03.2023 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini sino al 5.6.2023 ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di appello il lamenta l'errata Parte_1 configurazione, da parte del Tribunale, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell'Ente proprietario della strada. Deduce, in particolare, che nella fattispecie in esame difettino i presupposti necessari ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 atteso che, sulla base delle risultanze istruttorie, è risultato: - che il sinistro si è verificato in perfette condizioni di visibilità per essere occorso nel mese di luglio, alle ore 18,30 circa;
- che la pavimentazione sconnessa era pienamente visibile (come riferito dalle dichiarazioni del teste;
- che l'attrice viveva a pochi metri dal punto in cui è avvenuta la caduta. Tes_1
Detti elementi, a parere dell'appellante, avrebbero dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione nel percorrere il marciapiede dove si è verificato l'evento, con la conseguenza che il comportamento imprudente della danneggiata, intervenendo nel dinamismo causale del danno, avrebbe avuto efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro per cui è causa.
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
A giudizio della Corte, le risultanze istruttorie non sono del tutto idonee a giudicare provato il rapporto causale tra la cosa oggetto di custodia ed il danno.
Deve premettersi che la responsabilità per custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass., Sez. III, 08.09.2023, n. 26209; Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022; Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020).
Tuttavia, la Cassazione, “…sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 01.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., VI, 03.11.2020, n. 24416).
Pertanto, per quanto la mera disattenzione della vittima, pur rappresentando una condotta colposa, non configuri necessariamente il caso fortuito ex art. 2051 c.c., ai fini della integrazione del fortuito è necessario che la condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento dannoso (Cass., III, 16.12. 2022, n. 36901 e 19.12.2022, n. 37059).
E' consolidato il principio secondo cui “In tema di responsabilità da cose in custodia, il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o «teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa e
l'evento, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.”
(Cass., III, 23.12.2020, n. 29465).
Ciò premesso, ritiene la Corte che, nella fattispecie, dalle risultanze istruttorie siano emersi elementi decisivi per escludere la responsabilità del Parte_1
Ed invero, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale (“posso dire che nel tratto da me percorso vi erano delle mattonelle sollevate, di cui mi sono accorta dopo la caduta……Preciso che non vi erano altre persone che camminavano sul marciapiede”, corroborate dalle dichiarazioni del teste (“..la sig.ra Testimone_2
DEAN ..è passata vicino a me ed è inciampata su delle mattonelle sollevate a causa delle radici degli alberi che hanno sollevato la pavimentazione…….In quel momento il marciapiede non era affollato da pedoni”), oltre che dalle immagini fotografiche allegate in atti, è emersa l'obiettiva visibilità della presunta insidia, che aveva caratteristiche tali da essere facilmente percepibile da chiunque. Dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice emerge inoltre chiaramente che le lievi sconnessioni (all'evidenza determinate dalle radici dell'albero) erano intorno all'aiuola posta al margine esterno del marciapiede, per il resto di ampiezza tale da consentire agevolmente il transito dei pedoni, apparendo pertanto anche sotto questo profilo riconducibile ad imprudenza della danneggiata il transito a ridossi di detta aiuola.
E' altresì emersa la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, che risiede nelle immediate vicinanze (“E' vero che abito a circa 350 m. dal punto in cui sono caduta”).
Quanto alle condizioni di visibilità al momento del sinistro, questo si è verificato il
31.07.2014 alle ore 18.30 circa, quindi con buone condizioni di visibilità.
Ebbene, sulla base di questi elementi di fatto, difetta la prova dell'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, atteso che la presunta insidia era pacificamente percepibile dall'attrice, che peraltro conosceva il luogo del sinistro per essere residente nelle immediate vicinanze e tenuto conto anche della luminosità della giornata che consentiva a chiunque, dotato di un minimo di diligenza, di avvedersi della consistenza del manto stradale sì da poter evitare di percorrere tratti potenzialmente pericolosi.
Deve concludersi affermando come nella fattispecie in causa emerga l'efficienza causale del comportamento della danneggiata nel dinamismo causale del danno.
Pertanto, le conseguenze lesive dell'evento, in applicazione del principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c. comma 2, devono restare a totale carico di P_
come correttamente fatto presente dalla difesa dell'ente appellante.
[...]
Per quanto innanzi, la domanda risarcitoria della sig.ra non è fondata Parte_2
e la sentenza appellata deve essere annullata.
In conseguenza, parte attrice – odierna appellata - va condannata al pagamento delle spese di soccombenza del doppio grado di giudizio, oltre alle spese della consulenza tecnica espletate in primo grado. Le spese di giudizio si liquidano in dispositivo sulla base del danno accertato in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del sindaco Parte_1
p.t., con atto di citazione notificato il 4.03.2021nei confronti di P_ , avverso la sentenza n. 2245 emessa dal Tribunale di Lecce il 12.10.2020,
[...] pubblicata in pari data, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata da di cui all'atto di citazione del 12/04/2018 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Lecce, con conseguente diritto del appellante di Pt_1 ripetere le somme eventualmente già corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1 che liquida quanto al primo grado in €.
5.000.00 quanto al presente grado in complessivi euro 4.777,00 di cui euro 777,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, iva, cap e rimborso forfettario al 15% a termini di di legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza Controparte_1 espletata in primo grado.
Così deciso in Lecce, il 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Maurizio Petrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr. Maurizio Petrelli presidente dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. ed est. dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 237 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021 promossa da
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pietro DEAN come da procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. D. Christian Perrone come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato Controparte_1 ufficio giudiziario il al fine di ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni a titolo di lesioni personali quantificati in euro 45.702,00, salvo altro importo accertato in corso di causa o comunque giusto ed equo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Narrava l'attrice di essere rimasta vittima di un infortunio causato da una sconnessione del marciapiede sito in Galugnano, su via San Donato, su cui il giorno 31/07/2014 verso le ore 18:30 la DEAN rovinava al suolo riportando la frattura scomposta della testa omerale destra.
Ascriveva la responsabilità dell'evento traumatico all'ente comunale quale proprietario
e custode della superficie urbana.
Costituendosi con rituale comparsa di risposta, il ha Parte_1 respinto gli addebiti, rilevando l'esclusiva responsabilità della vittima per aver avuto una condotta disattenta nel suo incedere. Contestava anche il quantum risarcitorio ritenendolo eccessivo rispetto all'evento subito. Ha concluso per l'integrale rigetto della domanda”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione di produzione documentale, prova orale e con
CTU medico-legale e, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 12.10.2020, previa discussione orale, decisa ex art. 281 c.p.c. con sentenza n. 2245 emessa dal
Tribunale di Lecce il 12.10.2020, pubblicata in pari data, che accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando la concorrente e paritaria responsabilità delle parti in ordine al sinistro e condannando l'ente convenuto al pagamento della somma di € 29.238,39, così già decurtata del 50% oltre interessi al saggio legale decorrenti dal giorno di accadimento dell'illecito (31/07/2014) al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT-FOI, oltre al pagamento del 50% delle spese di lite e delle intere spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello il Parte_1
in persona del Sindaco p.t., con atto di citazione notificato in data 4.03.2021,
[...] lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.06.2021 si è costituita P_
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con la conferma della
[...] sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado.
Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 15.03.2023 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini sino al 5.6.2023 ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di appello il lamenta l'errata Parte_1 configurazione, da parte del Tribunale, di una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell'Ente proprietario della strada. Deduce, in particolare, che nella fattispecie in esame difettino i presupposti necessari ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 atteso che, sulla base delle risultanze istruttorie, è risultato: - che il sinistro si è verificato in perfette condizioni di visibilità per essere occorso nel mese di luglio, alle ore 18,30 circa;
- che la pavimentazione sconnessa era pienamente visibile (come riferito dalle dichiarazioni del teste;
- che l'attrice viveva a pochi metri dal punto in cui è avvenuta la caduta. Tes_1
Detti elementi, a parere dell'appellante, avrebbero dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione nel percorrere il marciapiede dove si è verificato l'evento, con la conseguenza che il comportamento imprudente della danneggiata, intervenendo nel dinamismo causale del danno, avrebbe avuto efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro per cui è causa.
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
A giudizio della Corte, le risultanze istruttorie non sono del tutto idonee a giudicare provato il rapporto causale tra la cosa oggetto di custodia ed il danno.
Deve premettersi che la responsabilità per custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Cass., Sez. III, 08.09.2023, n. 26209; Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022; Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020).
Tuttavia, la Cassazione, “…sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 01.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., VI, 03.11.2020, n. 24416).
Pertanto, per quanto la mera disattenzione della vittima, pur rappresentando una condotta colposa, non configuri necessariamente il caso fortuito ex art. 2051 c.c., ai fini della integrazione del fortuito è necessario che la condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento dannoso (Cass., III, 16.12. 2022, n. 36901 e 19.12.2022, n. 37059).
E' consolidato il principio secondo cui “In tema di responsabilità da cose in custodia, il caso fortuito esimente la responsabilità del custode può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o «teatro» della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra la cosa e
l'evento, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento.”
(Cass., III, 23.12.2020, n. 29465).
Ciò premesso, ritiene la Corte che, nella fattispecie, dalle risultanze istruttorie siano emersi elementi decisivi per escludere la responsabilità del Parte_1
Ed invero, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale (“posso dire che nel tratto da me percorso vi erano delle mattonelle sollevate, di cui mi sono accorta dopo la caduta……Preciso che non vi erano altre persone che camminavano sul marciapiede”, corroborate dalle dichiarazioni del teste (“..la sig.ra Testimone_2
DEAN ..è passata vicino a me ed è inciampata su delle mattonelle sollevate a causa delle radici degli alberi che hanno sollevato la pavimentazione…….In quel momento il marciapiede non era affollato da pedoni”), oltre che dalle immagini fotografiche allegate in atti, è emersa l'obiettiva visibilità della presunta insidia, che aveva caratteristiche tali da essere facilmente percepibile da chiunque. Dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice emerge inoltre chiaramente che le lievi sconnessioni (all'evidenza determinate dalle radici dell'albero) erano intorno all'aiuola posta al margine esterno del marciapiede, per il resto di ampiezza tale da consentire agevolmente il transito dei pedoni, apparendo pertanto anche sotto questo profilo riconducibile ad imprudenza della danneggiata il transito a ridossi di detta aiuola.
E' altresì emersa la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, che risiede nelle immediate vicinanze (“E' vero che abito a circa 350 m. dal punto in cui sono caduta”).
Quanto alle condizioni di visibilità al momento del sinistro, questo si è verificato il
31.07.2014 alle ore 18.30 circa, quindi con buone condizioni di visibilità.
Ebbene, sulla base di questi elementi di fatto, difetta la prova dell'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, atteso che la presunta insidia era pacificamente percepibile dall'attrice, che peraltro conosceva il luogo del sinistro per essere residente nelle immediate vicinanze e tenuto conto anche della luminosità della giornata che consentiva a chiunque, dotato di un minimo di diligenza, di avvedersi della consistenza del manto stradale sì da poter evitare di percorrere tratti potenzialmente pericolosi.
Deve concludersi affermando come nella fattispecie in causa emerga l'efficienza causale del comportamento della danneggiata nel dinamismo causale del danno.
Pertanto, le conseguenze lesive dell'evento, in applicazione del principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c. comma 2, devono restare a totale carico di P_
come correttamente fatto presente dalla difesa dell'ente appellante.
[...]
Per quanto innanzi, la domanda risarcitoria della sig.ra non è fondata Parte_2
e la sentenza appellata deve essere annullata.
In conseguenza, parte attrice – odierna appellata - va condannata al pagamento delle spese di soccombenza del doppio grado di giudizio, oltre alle spese della consulenza tecnica espletate in primo grado. Le spese di giudizio si liquidano in dispositivo sulla base del danno accertato in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del sindaco Parte_1
p.t., con atto di citazione notificato il 4.03.2021nei confronti di P_ , avverso la sentenza n. 2245 emessa dal Tribunale di Lecce il 12.10.2020,
[...] pubblicata in pari data, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata da di cui all'atto di citazione del 12/04/2018 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Lecce, con conseguente diritto del appellante di Pt_1 ripetere le somme eventualmente già corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà dell'appellata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1 che liquida quanto al primo grado in €.
5.000.00 quanto al presente grado in complessivi euro 4.777,00 di cui euro 777,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, iva, cap e rimborso forfettario al 15% a termini di di legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza Controparte_1 espletata in primo grado.
Così deciso in Lecce, il 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista Dott. Maurizio Petrelli