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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 210/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IN, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 210/2023 R. G., vertente tra della Corte di Appello di Reggio Calabria, Parte_1 in persona le delegale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentato e difeso ope legis P.IVA_1 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di IN (C.F. , presso i cui Uffici, in C.F._1
Via dei Mille, Is. 221, n. 65, è per legge domiciliato (Pec: – Fax: Email_1
090.674168)
- appellante
e
contumace Controparte_1
e nei confronti di
in seguito solo ( C.F. e P.IVA , ente Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di , in persona del Controparte_4
Procuratore Speciale, , autorizzata, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_5 in Roma rep. n. 177893 racc. n. 11776 del 28 aprile 2022, rappresentata e difesa, Persona_1 giusta procura rilasciata in separato foglio, dall'Avv. Giovambattista Schirò (C.F. fax 090.679088 p.e.c. presso il cui C.F._2 Email_2 studio in IN, Corso Cavour n. 48 è elettivamente domiciliata.
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 207/2023, emessa dal Tribunale di IN in data 1 febbraio 2023 nel giudizio iscritto al n. 4774/2017 R,G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Per l'appellante:
a) ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 207/2023 del 30.1.2023, depositata l'1.2.2023, pronunciata dal Tribunale di IN – II Sezione civile, nella causa iscritta al N.R.G. 4774/201, adottando le statuizioni consequenziali ex art. 354 c.p.c.;
b) ritenere e dichiarare comunque inammissibile e/o infondata l'opposizione ex adverso spiegata;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio
Per l' . Controparte_2
1) Ritenere e dichiarare, attesa la totale estraneità, il difetto di legittimazione passiva dell' e/o CP_3 la propria carenza di responsabilità in ordine alle censure attinenti il merito dell'imposizione tributaria proposte con l'odierno gravame cui si resiste;
2) In subordine, ritenere e dichiarare in ogni caso la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso dall' ; Controparte_6
3) Condannare, chi di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2017, proponeva opposizione Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2017 0006309237, notificatagli il 13 maggio 2017, per l'importo di € 28.233,36 per il recupero delle spese di giustizia, sulla scorta del ruolo n. 2013/0000462 formato e reso esecutivo dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento, sopra richiamata, per l' inesistenza del credito vantato e la nullità della stessa per errata indicazione del quantum creditizio.
Si costituiva in giudizio (l'allora) , contestando le domande di parte opponente Controparte_4 evidenziando, al contempo, l'assoluta carenza di responsabilità e/o il difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Ufficio Recupero Crediti, non si costitiva. Con sentenza n. 207/2023, il Tribunale Civile di IN, così statuiva: “accoglie l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2017 Controparte_1
0006309237 … Condanna la Corte d'Appello di Reggio Calabria al Parte_1 pagamento in favore dell'Avv. Maria Claudia Giordano, procuratore distrattario del sig. CP_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.768,00 oltre 210 per esborsi, spese generali,
[...] cpa e iva.
Compensa le spese tra e ”. Controparte_1 Controparte_4
Avverso la sentenza proponeva appello il della Parte_1
Corte di Appello di Reggio Calabria.
Con il primo motivo, eccepiva la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto effettuata direttamente all'Amministrazione, invece che alla competente Avvocatura dello Stato, quale domiciliatario ex lege del della Parte_1
Corte di Appello di Reggio Calabria, in violazione dell'art. 11 T.U. n.1611/1933 e dell'art. 144 c.p.c.
Con secondo motivo deduceva che la sentenza di primo grado era nulla, avendo erronamente dichiarato la contumacia del della Corte di Appello di Reggio Parte_1 alabria, invece di dichiarare la nullità della notifica, e chiedeva, pertanto, che, previa dichiarazione di nullità della sentenza, la causa venisse rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza anche nel merito, deducendo che la somma portata dalla cartella di pagamento di euro 28.233,36 si riferiva alle spese processuali e non sostenute nel predetto procedimento e non invece, come ex adverso sostenuto ed erroneamente ritenuto dal giudicante, alla somma di euro 2.800,00, relativa invece alla pena pecuniaria, che era stata annullata.
Si è costituita l' , rassegnando le conclusioni ripostate in epigrafe. Controparte_7
Non si è costituto , benché ritualmente citato mediante notifica telematica Controparte_1 all'indirizzo PEC indicato dal suo difensore, Email_3
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 17 marzo 2025, ex art. 352 c.p.c. innanzi a se stesso, per le rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali, perentori, fissati dall'art. 352 c.p.c..
Depositata solo dall'appellante la comparsa conclusonale e depostate da entrambe le parti costituite le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 19 mrzo 2025 il Presidente istruttore riservava di riferire al Collegio.
La camera di consiglio si teneva il 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello, tra loro collegati, sono fondati e assorbono ogni altra questione.
Risulta dagli atti che la citazione di primo grado è stata notificata direttamente alla Corte di Appello di Reggio Calabria, a mezzo del servizio postale, mediante consegna Parte_1 all'impiegato addetto, in data 22.1.2018, mentre nessuna notifica è stata effettuata nei confronti Avvocatura dello Stato, quale domiciliatario ex lege del della Giustizia. Parte_1
Ciò comporta la nullità della notifica e la conseguente erroneità della dichiarazione di contumacia della Corte di Appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 11 del R.D. Parte_1 30.3.1933 n. 1611 – esattamante richiamato dall'appellante . secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrativi o speciali, o dinnanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello stato presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
L'accertamento della nullità della notificazione in primo grado comporta, ai sensi dell'art. 354 primo comma c.p.c., la rimessione degli atti al gudice di primo grado.
Alla pronuncia segue la condanna di al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio, alla luce dell'insegnamento, omai consolidato, di recente confermato da Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, (ud. 25/10/2024, dep. 17/12/2024), n.32933, secondo cui
“il giudice di appello, nel rimettere gli atti al giudice di primo grado, ai sensi di una delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario (ma non vi sono ragioni per non applicare tale principio amnche al caso di rimessione al primo giudice per nullità della notifica, vesandosi anche in tal caso in una ipotesi di omessa, rituale costiuzione del contraddittorio, n.d.e.), deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado" (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del 05/05/2003, Rv. 562602 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv. 539978 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 - 01).
Nel caso in esame, alla luce di quanto si è detto, non vi è dubbio che l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione debba essere attribuita all'attore in primo grado.
Tali spese vanno quindi addebitate, per il primo grado, soltanto in favore delll' Controparte_8
, non essendosi costituito il , e per il secondo grado, in favore di gli
[...] Parte_1 Pt_2 enti, nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia, pari a € 28.233,36), con applicazione delle tariffe minime, in relazione alla semplcità delle questioni trattate.
Il procuratore dell' ha chiesto la distrazione delle spese per il Controparte_7 secondo grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di IN, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , Corte di Appello di Reggio Clabria, Parte_1
nei conronti di e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_7 avverso la sentenza n. 207/2023, emessa dal Tribunale di IN in data 1 febbraio 2023 nel giudizio iscritto al n. 4774/2017 R,G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti , Corte di Appello di Reggio Clabria, Ufficio recupero Parte_1 crediti, e della sentenza di primo grado, e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado.
2) Condanna a rifondere all' le spese del Controparte_1 Controparte_7 giudizio di primo grado, che liquida, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 1453,00 per fase decisoria, oltre IVA e contributo secondo legge;
3) Condanna a rifondere all' e al Controparte_1 Controparte_7 Parte_1
, Corte di Appello di Reggio Calabria, le spese del
[...] Parte_1 giudizio di appello, che liquida, per ciascuno delle parti vittoriose, in complessivi € 3.473,00 (di cui € 1029, per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1735,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, con distrazione di quelle liquidate in favore dell'
[...]
in favore del procuratore antistatario. Controparte_7
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in IN, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IN, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 210/2023 R. G., vertente tra della Corte di Appello di Reggio Calabria, Parte_1 in persona le delegale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentato e difeso ope legis P.IVA_1 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di IN (C.F. , presso i cui Uffici, in C.F._1
Via dei Mille, Is. 221, n. 65, è per legge domiciliato (Pec: – Fax: Email_1
090.674168)
- appellante
e
contumace Controparte_1
e nei confronti di
in seguito solo ( C.F. e P.IVA , ente Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di , in persona del Controparte_4
Procuratore Speciale, , autorizzata, giusta procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_5 in Roma rep. n. 177893 racc. n. 11776 del 28 aprile 2022, rappresentata e difesa, Persona_1 giusta procura rilasciata in separato foglio, dall'Avv. Giovambattista Schirò (C.F. fax 090.679088 p.e.c. presso il cui C.F._2 Email_2 studio in IN, Corso Cavour n. 48 è elettivamente domiciliata.
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 207/2023, emessa dal Tribunale di IN in data 1 febbraio 2023 nel giudizio iscritto al n. 4774/2017 R,G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Per l'appellante:
a) ritenere e dichiarare la nullità della sentenza n. 207/2023 del 30.1.2023, depositata l'1.2.2023, pronunciata dal Tribunale di IN – II Sezione civile, nella causa iscritta al N.R.G. 4774/201, adottando le statuizioni consequenziali ex art. 354 c.p.c.;
b) ritenere e dichiarare comunque inammissibile e/o infondata l'opposizione ex adverso spiegata;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio
Per l' . Controparte_2
1) Ritenere e dichiarare, attesa la totale estraneità, il difetto di legittimazione passiva dell' e/o CP_3 la propria carenza di responsabilità in ordine alle censure attinenti il merito dell'imposizione tributaria proposte con l'odierno gravame cui si resiste;
2) In subordine, ritenere e dichiarare in ogni caso la legittimità del procedimento di riscossione intrapreso dall' ; Controparte_6
3) Condannare, chi di ragione, al pagamento delle spese e dei compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2017, proponeva opposizione Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2017 0006309237, notificatagli il 13 maggio 2017, per l'importo di € 28.233,36 per il recupero delle spese di giustizia, sulla scorta del ruolo n. 2013/0000462 formato e reso esecutivo dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'illegittimità della cartella di pagamento, sopra richiamata, per l' inesistenza del credito vantato e la nullità della stessa per errata indicazione del quantum creditizio.
Si costituiva in giudizio (l'allora) , contestando le domande di parte opponente Controparte_4 evidenziando, al contempo, l'assoluta carenza di responsabilità e/o il difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Ufficio Recupero Crediti, non si costitiva. Con sentenza n. 207/2023, il Tribunale Civile di IN, così statuiva: “accoglie l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2017 Controparte_1
0006309237 … Condanna la Corte d'Appello di Reggio Calabria al Parte_1 pagamento in favore dell'Avv. Maria Claudia Giordano, procuratore distrattario del sig. CP_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.768,00 oltre 210 per esborsi, spese generali,
[...] cpa e iva.
Compensa le spese tra e ”. Controparte_1 Controparte_4
Avverso la sentenza proponeva appello il della Parte_1
Corte di Appello di Reggio Calabria.
Con il primo motivo, eccepiva la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto effettuata direttamente all'Amministrazione, invece che alla competente Avvocatura dello Stato, quale domiciliatario ex lege del della Parte_1
Corte di Appello di Reggio Calabria, in violazione dell'art. 11 T.U. n.1611/1933 e dell'art. 144 c.p.c.
Con secondo motivo deduceva che la sentenza di primo grado era nulla, avendo erronamente dichiarato la contumacia del della Corte di Appello di Reggio Parte_1 alabria, invece di dichiarare la nullità della notifica, e chiedeva, pertanto, che, previa dichiarazione di nullità della sentenza, la causa venisse rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza anche nel merito, deducendo che la somma portata dalla cartella di pagamento di euro 28.233,36 si riferiva alle spese processuali e non sostenute nel predetto procedimento e non invece, come ex adverso sostenuto ed erroneamente ritenuto dal giudicante, alla somma di euro 2.800,00, relativa invece alla pena pecuniaria, che era stata annullata.
Si è costituita l' , rassegnando le conclusioni ripostate in epigrafe. Controparte_7
Non si è costituto , benché ritualmente citato mediante notifica telematica Controparte_1 all'indirizzo PEC indicato dal suo difensore, Email_3
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 17 marzo 2025, ex art. 352 c.p.c. innanzi a se stesso, per le rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini processuali, perentori, fissati dall'art. 352 c.p.c..
Depositata solo dall'appellante la comparsa conclusonale e depostate da entrambe le parti costituite le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 19 mrzo 2025 il Presidente istruttore riservava di riferire al Collegio.
La camera di consiglio si teneva il 5 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello, tra loro collegati, sono fondati e assorbono ogni altra questione.
Risulta dagli atti che la citazione di primo grado è stata notificata direttamente alla Corte di Appello di Reggio Calabria, a mezzo del servizio postale, mediante consegna Parte_1 all'impiegato addetto, in data 22.1.2018, mentre nessuna notifica è stata effettuata nei confronti Avvocatura dello Stato, quale domiciliatario ex lege del della Giustizia. Parte_1
Ciò comporta la nullità della notifica e la conseguente erroneità della dichiarazione di contumacia della Corte di Appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 11 del R.D. Parte_1 30.3.1933 n. 1611 – esattamante richiamato dall'appellante . secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrativi o speciali, o dinnanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello stato presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
L'accertamento della nullità della notificazione in primo grado comporta, ai sensi dell'art. 354 primo comma c.p.c., la rimessione degli atti al gudice di primo grado.
Alla pronuncia segue la condanna di al pagamento delle spese processuali di Controparte_1 entrambi i gradi del giudizio, alla luce dell'insegnamento, omai consolidato, di recente confermato da Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, (ud. 25/10/2024, dep. 17/12/2024), n.32933, secondo cui
“il giudice di appello, nel rimettere gli atti al giudice di primo grado, ai sensi di una delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario (ma non vi sono ragioni per non applicare tale principio amnche al caso di rimessione al primo giudice per nullità della notifica, vesandosi anche in tal caso in una ipotesi di omessa, rituale costiuzione del contraddittorio, n.d.e.), deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado" (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del 05/05/2003, Rv. 562602 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv. 539978 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 - 01).
Nel caso in esame, alla luce di quanto si è detto, non vi è dubbio che l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione debba essere attribuita all'attore in primo grado.
Tali spese vanno quindi addebitate, per il primo grado, soltanto in favore delll' Controparte_8
, non essendosi costituito il , e per il secondo grado, in favore di gli
[...] Parte_1 Pt_2 enti, nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia, pari a € 28.233,36), con applicazione delle tariffe minime, in relazione alla semplcità delle questioni trattate.
Il procuratore dell' ha chiesto la distrazione delle spese per il Controparte_7 secondo grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di IN, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , Corte di Appello di Reggio Clabria, Parte_1
nei conronti di e di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_7 avverso la sentenza n. 207/2023, emessa dal Tribunale di IN in data 1 febbraio 2023 nel giudizio iscritto al n. 4774/2017 R,G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti , Corte di Appello di Reggio Clabria, Ufficio recupero Parte_1 crediti, e della sentenza di primo grado, e, per l'effetto, rimette la causa al giudice di primo grado.
2) Condanna a rifondere all' le spese del Controparte_1 Controparte_7 giudizio di primo grado, che liquida, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 1453,00 per fase decisoria, oltre IVA e contributo secondo legge;
3) Condanna a rifondere all' e al Controparte_1 Controparte_7 Parte_1
, Corte di Appello di Reggio Calabria, le spese del
[...] Parte_1 giudizio di appello, che liquida, per ciascuno delle parti vittoriose, in complessivi € 3.473,00 (di cui € 1029, per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1735,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge, con distrazione di quelle liquidate in favore dell'
[...]
in favore del procuratore antistatario. Controparte_7
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in IN, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)