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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1613/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manassero Michele del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cagna Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del
pagina 1 di 3 matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio nato in data [...] a Per_1
Vercelli (VC), ancora minore.
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione che si è conclusa poco dopo la nascita del figlio.
Con decreto del 16/12/2010 il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, autorizzando il padre a incontrare il figlio con modalità e frequenza rimesse ai Servizi Sociali competenti.
Le parti hanno ora deciso di presentare ricorso congiunto per stabilire un contributo economico a carico del padre ed in favore del figlio, mantenendo invariato quanto previsto dal Tribunale per i minorenni nel 2010.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto del
Tribunale per i Minorenni di Torino del 16/12/2010, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DISPONE che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre, che da sola Per_1 eserciterà la responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, con residenza anagrafica e collocamento presso l'abitazione materna;
2. DISPONE che il padre possa vedere il figlio in luogo neutro, alla presenza di un educatore e con le modalità indicate dai Servizi Sociali competenti, solo nel caso in cui ciò corrisponda all'interesse ed al desiderio del minore stesso;
3. DISPONE che il sig. si impegni e obblighi a corrispondere entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese un contributo al mantenimento del figlio dell'importo di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale adito;
4. DISPONE che l'assegno unico universale, o ogni altro eventuale futuro sussidio in favore del figlio, verrà erogato esclusivamente in favore della madre, quale esclusivo genitore affidatario e collocatario, la quale quindi è AUTORIZZATA a richiederlo;
5. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1613/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/01/1977 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manassero Michele del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cagna Silvia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 10/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del
pagina 1 di 3 matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio nato in data [...] a Per_1
Vercelli (VC), ancora minore.
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione che si è conclusa poco dopo la nascita del figlio.
Con decreto del 16/12/2010 il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, autorizzando il padre a incontrare il figlio con modalità e frequenza rimesse ai Servizi Sociali competenti.
Le parti hanno ora deciso di presentare ricorso congiunto per stabilire un contributo economico a carico del padre ed in favore del figlio, mantenendo invariato quanto previsto dal Tribunale per i minorenni nel 2010.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui al decreto del
Tribunale per i Minorenni di Torino del 16/12/2010, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DISPONE che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre, che da sola Per_1 eserciterà la responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, con residenza anagrafica e collocamento presso l'abitazione materna;
2. DISPONE che il padre possa vedere il figlio in luogo neutro, alla presenza di un educatore e con le modalità indicate dai Servizi Sociali competenti, solo nel caso in cui ciò corrisponda all'interesse ed al desiderio del minore stesso;
3. DISPONE che il sig. si impegni e obblighi a corrispondere entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese un contributo al mantenimento del figlio dell'importo di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale adito;
4. DISPONE che l'assegno unico universale, o ogni altro eventuale futuro sussidio in favore del figlio, verrà erogato esclusivamente in favore della madre, quale esclusivo genitore affidatario e collocatario, la quale quindi è AUTORIZZATA a richiederlo;
5. DÀ ATTO che le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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