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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6268/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Carmine Francia;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Citro;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.9.2022, premesso di essere Parte_1
dipendente del dal giugno 2004 con originaria Controparte_1
assegnazione al settore Agrario e Manutenzione, esponeva che con Delibera n.
270 del 20.6.2011 era stata addetta all'Ufficio Acquisti, Magazzino e Gestione
Automezzi ed inquadrata nella Area A parametro 134 (ad oggi parametro 157 per anzianità di servizio) del CCNL per i dipendenti dai;
che dal Controparte_1
gennaio 2017 aveva sostituito il dipendente divenendo quindi Persona_1
responsabile del predetto Ufficio;
che dal marzo 2017, ferma la sua stabile collocazione presso l'Ufficio Acquisti, era stata altresì addetta all'Ufficio
Protocollo divenendo la Responsabile anche di tale Ufficio in sostituzione del dipendente giusta Delibera n. 9161 del 31.7.2018; che con CP_2
Delibera n. 9161 del 31.7.2018, la ricorrente, già responsabile degli Uffici Acquisti
e Protocollo, veniva nominata altresì Responsabile della protezione dei dati personali. Deduceva altresì che con Delibera n. 366 del 6.8.2020 -comunicatale a mezzo WhatsApp in data 4 settembre 2020 mentre era ancora in ferie- era stata rimossa dagli incarichi di Responsabile degli Uffici Acquisti e Protocollo fino a quel momento ricoperti per essere assegnata al Settore Tributi, mentre il suo posto presso l'ufficio Protocollo veniva assegnato ad altro dipendente -ex stagista- assunto nel giugno 2020 con contratto part time a tempo determinato;
che quest'ultimo aveva preso possesso della sua postazione e del computer avendo accesso a tutto ciò che vi era contenuto, compresi i files personali.
Lamentava che presso il settore tributi era rimasta senza una postazione di lavoro per due settimane e censurava il comportamento persecutorio e vessatorio subito presso il predetto settore concretizzatosi nello svuotamento delle mansioni essendo stata ivi relegata principalmente alla annotazione-trascrizione delle letture dei contatori che arrivano dall'esterno dagli operai all'uopo preposti.
Dedotto altresì che la predetta mansione era inferiore a quella riservata ad un dipendente con il proprio profilo di inquadramento, esponeva che tale illegittimo comportamento datoriale, concretizzatosi in un illecito demansionamento, le aveva causato una grave sindrome ansioso-depressiva e inoltre che la predetta mansione di tipo pratico-ripetitivo di fatto assegnatale presso il settore tributi
(trascrizione delle letture dei contatori) aveva contribuito ad una perdita di professionalità, danni di cui chiedeva il risarcimento.
Concludeva quindi rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare l'illegittimità del mutamento di mansioni attuato dal
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della sig.ra Controparte_1 Parte_1
con effetti dal 7 settembre 2020, in quanto persecutorio e comportante un demansionamento rispetto alle mansioni svolte dalla ricorrente fino al 6 settembre 2020, per tutte le argomentazioni esposte in fatto e in diritto, e, per gli effetti, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., a riassegnare la sig.ra alle
[...] Parte_1
mansioni di responsabile dell'Ufficio Acquisti, Magazzino e Gestione Automezzi e di
Responsabile dell'Ufficio Protocollo, ovvero a mansioni aventi analoga rilevanza in termini di responsabilità;
B) condannare il , in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1
corresponsione alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
relativo al demansionamento ed alla dequalificazione professionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto lorda della sig.ra ovvero la diversa somma ritenuta Parte_1
di giustizia;
C) condannare il , in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_1
corresponsione alla sig.ra a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
relativo alla depressione reattiva causata dalla condizione lavorativa vissuta dalla ricorrente, foriera di un prolungato stress anche in ragione delle mansioni dequalificanti che ha dovuto svolgere, pari ad euro 20.000,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva Controparte_1
preliminarmente la nullità del ricorso per mancata osservanza dell'onere di allegazione specie in punto di pregiudizio subito;
nel merito deduceva la piena corrispondenza tra le mansioni cui la ricorrente era stata adibita dal settembre
2020 presso il settore Tributi e la qualifica di inquadramento;
rivendicava di avere correttamente esercitato lo jus variandi spettante al datore di lavoro nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo del potenziamento degli uffici preposti alla contrattualistica e alla riscossione dei tributi, rilevando altresì che il Piano di
Organizzazione Variabile (POV) aziendale prevede l'assegnazione di unità lavorative inquadrate, come la ricorrente, in Area A parametro 157 sia presso l'Ufficio Protocollo che presso l'Ufficio Acquisti che infine presso l'Ufficio
Tributi. Dedotta la illegittima condotta della lavoratrice in ordine all'uso anche per fini personali del computer in dotazione, in quanto bene aziendale, concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la condanna, anche ex art 96 c.p.c., della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Istruito il procedimento con la prova testimoniale richiesta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Anzitutto deve superarsi la eccezione di nullità del ricorso proposta dalla parte convenuta, atteso che l'atto introduttivo contiene una sufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. La censurata carenza di allegazioni, specie in ordine al pregiudizio subito, non attiene alla validità dell'atto potendosi/dovendosi la stessa valutare nell'ambito della pronuncia di merito sulla fondatezza della domanda.
Ciò posto occorre in primo luogo evidenziare che la istruttoria orale e documentale non ha rivelato l'esistenza del dedotto atteggiamento persecutorio che il avrebbe posto in essere nei confronti della . CP_1 Pt_1
I dati fattuali all'uopo evidenziati in ricorso o sono stati smentiti dalla istruttoria o non sono affatto da essa emersi o sono apparsi il frutto di una visione/percezione soggettiva e parziale della ricorrente che non ha trovato riscontro oggettivo in giudizio.
Sotto tale profilo anzitutto si rileva che l'adibizione a settembre 2020 della Pt_1
al settore Tributi non è affatto apparsa, così come da quest'ultima dedotto, “un forzato trasferimento” “senza la benchè minima motivazione” e frutto di una
“clandestina riorganizzazione degli uffici consortili”.
Dalla documentazione in atti emerge invero che con delibera n. 366 del 6.8.2020, pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Ente il 1.9.2020 per 15 giorni consecutivi, il all'espresso fine di perseguire <il rafforzamento dell'attività di CP_1
programmazione e progettazione tecnica, particolarmente penalizzate durante le precedenti gestioni commissariali nonché il potenziamento degli uffici preposti alla contrattualistica ed alla riscossione dei tributi>> ha adottato un provvedimento di “riorganizzazione degli uffici, al fine di conseguire diretti vantaggi per la qualità del servizio reso agli utenti” che ha visto la adibizione di otto dipendenti (tra cui la ricorrente) a diversi settori rispetto a quelli di provenienza (doc. 8 parte ricorrente).
Non si è trattato, pertanto, di un immotivato provvedimento “ad hoc” di trasferimento della ricorrente ad altro settore ma di delibera aziendale motivata
(nei termini sopra riportati) riguardante vari dipendenti, anche con medesimo inquadramento della ricorrente (v. , Persona_2 Persona_3 [...]
che ha disposto, tra l'altro, l'adibizione della proprio ad un Per_4 Pt_1
settore individuato come critico (e da potenziare) ovvero quello della riscossione dei tributi.
Ciò anzitutto rilevato, va altresì detto che, legittimo astrattamente l'esercizio dello
“ius variandi” del datore di lavoro per esigenze di servizio, non appare di per sé persecutoria la circostanza, pur valorizzata a tal fine in ricorso, che il CP_1
-nell'ambito del citato provvedimento aziendale di riorganizzazione degli uffici- abbia ritenuto di adibire ad uno degli uffici cui era addetta la , ovvero Pt_1
l'ufficio protocollo, un dipendente assunto il 1.6.2020 con contratto a termine triennale ed orario part - time così come deve evidenziarsi che non è affatto emerso dall'istruttoria che alla sia stato di fatto impedito, al rientro dal Pt_1
periodo di ferie di agosto, di prendere “ciò che aveva lasciato presso la sua postazione nell'Ufficio Protocollo” (nel ricorso non è peraltro chiarito di cosa si trattasse).
L'ulteriore circostanza, pur dedotta in ricorso, che il nuovo addetto all'ufficio protocollo utilizzasse il computer aziendale prima in uso alla pure pare di Pt_1
per sé non frutto di un piano persecutorio nei confronti di quest'ultima bensì la necessaria conseguenza dell'adibizione del nuovo dipendente all'Ufficio
Protocollo, apparendo quasi superfluo dover rimarcare che trattasi pacificamente di dispositivo di proprietà aziendale e non di un computer personale della Pt_1
in cui la eventuale presenza di (non meglio identificati) “file personali” di quest'ultima non poteva di certo inibire l'esercizio della attività lavorativa -anche a mezzo computer- al nuovo dipendente addetto all'Ufficio Protocollo. Va infine ricondotto, con approccio obiettivo e sereno ai fatti, a comportamento del tutto neutrale del quello cristallizzato nel documento “ordine di CP_1
servizio del 18.9.2020” -pur valorizzato nel ricorso a dimostrazione di un intento persecutorio- in cui l'Ente datoriale, a fronte della predetta riorganizzazione degli
Uffici, ha disposto nei confronti di alcuni dipendenti la attivazione degli accessi necessari per la attività lavorativa e per altri dipendenti, tra cui la , la Pt_1
disattivazione degli accessi non più necessari per l'espletamento del servizio (doc.
9 parte ricorrente).
D'altronde si osserva che la ricorrente non ha indicato fatti o eventi che avrebbero indotto il datore di lavoro ad un illegittimo atteggiamento CP_1
persecutorio nei suoi confronti.
Sfrondata nei predetti termini la vicenda di causa da aspetti persecutori che non hanno trovato alcuna conferma in giudizio, la indagine deve quindi spostarsi sul piano delle mansioni espletate dalla prima e dopo la citata delibera n. 366 Pt_1
del 6.8.2020 al fine di accertare se, così come dedotto in ricorso, a seguito della stessa e della adibizione della al settore Tributi, si sia verificato a suo Pt_1
danno uno svuotamento delle mansioni e un illegittimo “demansionamento” con assegnazione di mansioni qualitativamente “inferiori” a quelle proprie del livello di inquadramento.
Sotto tale profilo pare anzitutto opportuno riportare la declaratoria del livello di inquadramento della ricorrente (AREA A parametro 157) cui, secondo le previsioni del CCNL applicato al rapporto, appartiene il “Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali”.
Ciò posto può passarsi ad esaminare le mansioni svolte dalla ricorrente così come emerse dalla documentazione in atti e dalla prova orale espletata in giudizio.
Più specificamente si osserva che la ricorrente, dipendente del dal CP_1
giugno 2004, a decorrere dal 2011 è stata dapprima assegnata al settore Agrario e Manutenzione e in specie all'Ufficio Acquisti, Magazzino e Gestione
Automezzi ad esso afferente e poi dal 2017, contestualmente, è stata altresì assegnata all'Ufficio Protocollo afferente al settore Affari Generali e Segreteria
(doc. 1 e 5 parte ricorrente).
Dalla documentazione in atti risulta altresì la nomina della quale Pt_1
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) per il , giusta CP_1
delibera Commissariale n. 94 del 6.9.2018 (doc. 6).
Le concrete mansioni espletate dalla nell'ambito dei predetti Uffici sono Pt_1
state descritte dai testi e che, in quanto Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente responsabili dei settori Agrario e Manutenzione e Affari
Generali e Segreteria, cui afferiscono gli Uffici cui è stata addetta la fino Pt_1
a settembre 2020, sono apparsi particolarmente qualificati in quanto a conoscenza diretta e continuativa delle dinamiche lavorative dei settori di cui erano responsabili.
Con riferimento alle mansioni espletate dalla ricorrente presso l'Ufficio Acquisti,
Magazzino e Gestione Automezzi, il teste , ha Testimone_1
dichiarato: si occupava della posta in entrata con smistamento anche Pt_1
all'area tecnica, delle richieste degli utenti in particolare di quelle riferite al servizio acquedotto per esempio per richieste di riparazione o sostituzione di reti private.
L'utente faceva la richiesta e lei si interessava di predisporre i preventivi per i materiali di questi lavori e poi preparava e inviava, sotto la mia supervisione, la lettera per il rimborso delle spese sostenute e già accettate dall'utente; la Pt_1
si occupava delle richieste dei preventivi per i materiali di consumo giornaliero mancanti in magazzino, poi predisponeva il quadro di raffronto dei preventivi per arrivare poi alla stesura della relazione finale da inviare alla amministrazione per l'approvazione dell'acquisto; una volta completato l'iter, si inviano le fatture all'ufficio ragioneria per la liquidazione con relazione di accompagnamento predisposta dalla e supervisionata da me;
la si occupava della Pt_1 Pt_1
predisposizione su file excel della singola fattura di acquisto unitamente agli altri documenti prodromici all'acquisto curandone la conservazione in appositi faldoni. Confermo che la nello stesso periodo in cui ha lavorato presso Pt_1
l'ufficio da me diretto veniva individuata come collaboratrice dell'Ufficio
Protocollo, non so tuttavia per fare cosa. Quindi ripartiva il suo orario di lavoro tra il mio ufficio e quello protocollo>.
Le mansioni descritte dal predetto teste trovano conferma e sono in sintonia con quelle emergenti dalla Delibera n. 270 del 20.6.2011 con cui la ricorrente è stata assegnata all'Ufficio Acquisti, Magazzino e Gestione Automezzi (doc. 1). Nel predetto documento sono invero previste le seguenti mansioni per la addetta al predetto Ufficio con inquadramento nell'AREA A parametro 157: richiesta di preventivi presso i fornitori per acquisto di tutto il materiale occorrente per le attività del;
gestione del materiale in dotazione al con CP_1 CP_1
registrazione dell'utilizzo di tuti i materiali di consumo;
verifica della corrispondenza della conformità dei materiali ai preventivi;
elencazione della fatturazione del materiale in dotazione al e trasmissione all'Ufficio CP_1
Ragioneria del Consorzio.
Con riferimento alle mansioni espletate dalla ricorrente presso l'Ufficio
Protocollo, il teste , ha dichiarato: per un Testimone_2 Pt_1
periodo che non ricordo con esattezza, per circa un anno credo, ha collaborato con il dipendente presso l'ufficio protocollo…La si occupava del CP_2 Pt_1
protocollo della posta in arrivo e in partenza assieme al . Mi riferisco alla CP_2
posta cartacea. Voglio precisare: quando arrivava la posta il Direttore, o in sua assenza io, siglavo la posta, la aprivo e la destinavo all'area competente scrivendo l'ufficio di destinazione. Questa corrispondenza così siglata e destinata dal
Direttore arrivava all'ufficio protocollo e sia che la la CP_2 Pt_1
protocollavano cioè al computer inserivano l'oggetto, il mittente e il destinatario.
Poi ogni capo ufficio scaricava la posta così protocollata. Quando è arrivata la al protocollo la corrispondenza non veniva scansionata poi Pt_1
successivamente una ditta a ciò addetta ha spiegato come scansionare i documenti protocollati e salvarli al computer e quindi la si è occupata Pt_1
anche della scansione, così come il e che CP_2 Parte_2 successivamente allo stage è stato assunto a tempo determinato per tre anni e part time… Preciso che nel periodo in cui la è stata destinata a collaborare Pt_1
con il al protocollo era altresì addetta all'ufficio acquisti… Non ricordo CP_2
che ci sia stato un periodo in cui all'ufficio protocollo c'era solo la e non Pt_1
anche e . Quando è andato via sono rimasti la e CP_2 Pt_2 CP_2 Pt_1
sempre sotto la mia supervisione… Anzi vorrei precisare: la ha Pt_2 Pt_1
collaborato per circa un anno al protocollo con , cioè lavorava assieme al CP_2
, poi quando è andato via, il 1.8.2018, la è rimasta al CP_2 CP_2 Pt_1
protocollo e ha sostituito al protocollo standovi assieme al fino CP_2 Pt_2
alla delibera 366 del 2020 quando è andata al settore tributi. Quando il è CP_2
andato via il Direttore ha fatto un ordine di servizio con cui ha formalmente adibito la al protocollo. Anche quando la è stata formalmente Pt_1 Pt_1
addetta al protocollo continuava anche a lavorare per il settore acquisiti ma non saprei dire come ripartiva tra i due uffici il suo orario di lavoro. Il protocollo informatico si occupava anche della posta in uscita. La e e Pt_1 Pt_2
quando c'era , inserivano al computer i dati della posta in uscita e si CP_2
occupava anche della scansione dei documenti così come per la posta in entrata>.
L'esame delle predette dichiarazioni consente di accertare l'espletamento da parte della ricorrente -presso gli Uffici cui era adibita- di mansioni amministrative di tipo istruttorio e con un certo grado di autonomia operativa (soprattutto nell'ambito dell'Ufficio acquisti) certamente riconducibili, così come non è in discussione, al livello di formale inquadramento.
Non è emerso dalla istruttoria orale il preteso ruolo di “responsabile” della Pt_1
degli Uffici cui era addetta. Ed invero tutti i testi escussi in giudizio hanno individuato quali responsabili degli Uffici Acquisti, Magazzino e Gestione
Automezzi e Protocollo i predetti capi settore e (v. testi Tes_1 Tes_2
, , , , ). Tes_3 Tes_4 Tes_5 Per_3 Tes_1 Tes_2
Inoltre dalla prova testimoniale è emerso che i soggetti indicati in ricorso quali responsabili dei predetti Uffici, che la avrebbe poi sostituito nelle Pt_1
medesime funzioni, ovvero e , erano in realtà Persona_1 CP_2 rispettivamente addetti agli Uffici Acquisti, Magazzino e Gestione Automezzi e
Protocollo senza il preteso ruolo di responsabilità infondatamente a questi attribuito nell'atto introduttivo. Sotto tale profilo il teste Tes_6
ha dichiarato:
[...]
di tale ufficio vi era il capo settore ufficio agrario, cioè un quadro, ovvero il sig.
La era sottoposta al così come l'altro addetto Testimone_1 Pt_1 Tes_1
all'ufficio acquisti sig. La e il penso fossero Persona_1 Pt_1 Per_1
di pari grado nell'ambito dell'ufficio acquisiti anche se non ricordo con precisione la evoluzione delle loro mansioni>. Il teste ha Testimone_2
dichiarato: < La si occupava del protocollo della posta in arrivo e in Pt_1
partenza assieme al . CP_3
Il teste ha anche chiarito le ragioni per cui nel documento Testimone_7
all. 5 (“ordine di servizio. Assegnazione ufficio protocollo”) la ricorrente Pt_1
viene indicata, atecnicamente, come “responsabile ufficio acquisti, Magazzino e
Gestione Automezzi”. Il teste ha spiegato che viene indicata come responsabile in quanto predisponeva le richieste di Pt_1
preventivo da inoltrare ai potenziali fornitori e quindi perfezionava la tenuta cartacea di questa documentazione. Quindi era responsabile nell'ambito della tenuta di questa documentazione cartacea ovvero dei preventivi e delle richieste dei preventivi. La esigenza veniva ravvisata dai tecnici e la si occupava ed Pt_1
era responsabile della parte amministrativa relativa alla tenuta della predetta documentazione>.
A prescindere da tale chiarimento si rimarca che nessuno dei testi escussi ha confermato quanto dedotto in ricorso in ordine ad un ruolo di responsabile della degli Uffici cui è stata addetta. Pt_1
Così ricostruite le mansioni svolte dalla ricorrente fino al settembre 2020 e prima di passare all'indagine sulle mansioni da quest'ultima espletate a seguito della adibizione al settore Tributi, pare opportuna una disamina in diritto della fattispecie del demansionamento che la ricorrente ritiene di aver subito con il mutamento delle mansioni conseguito alla mobilità interna disposta con la citata delibera n. 366 del 6.8.2020.
Occorre prendere certamente le mosse dall'art. 2103 c.c. che, nel testo ratione temporis applicabile per il periodo posteriore alle modifiche di cui all'art.3 del d. lgs. n. 81 del 2015, rispetto alla previsione antecedente (che sanciva il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte) ha visto sostituire il criterio dell'equivalenza alle “mansioni effettivamente svolte” con quello che permette l'assegnazione di “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento”, indicando, pertanto, quale parametro di giudizio “le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.
A differenza che nel passato, con la riforma della norma citata -applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa- è, quindi, legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente.
In sede di esegesi della norma, poiché il legislatore del 2015 (il lavoratore deve essere adibito “alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte) ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati un regime analogo a quello previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, possono mutuarsi anche per il settore privato i principi espressi dalla Suprema Corte per i quali assume rilievo il solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (cfr
Cass. n. 7106 del 2014, Cass. n. 18817 del 2018; Cass. n. 21485 del 06/10/2020).
Ne consegue che, il nuovo art. 2103 c.c. impone di arrestare la verifica dell'equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte all'accertamento del formale livello di inquadramento del lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello.
Come noto, i primi cinque commi dell'art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs.
n. 81/2015, così dispongono: “[I] Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. [II].
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. [V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa”.
In punto di oneri probatori, quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr
Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del 2016; v. in motivazione Cass. n. 1169 del
2018; n. 17365 del 2018; n. 22488 del 2019;
Sez. L - , Ordinanza n. 48 del 02/01/2024).
In sostanza, mentre in materia di mobbing l'onere della prova sugli elementi oggettivi e soggettivi della pretesa vessazione ricade sul lavoratore, in caso di dequalificazione/demansionamento l'onere della prova sulla legittimità della condotta ricade invece sul datore di lavoro.
Tuttavia, il contenuto del preteso demansionamento va esposto nei suoi elementi essenziali dal lavoratore che non può, quindi, limitarsi genericamente a dolersi di essere vittima di un illecito, ma deve almeno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale poter verificare la sussistenza nei suoi confronti di una condotta illecita.
Tanto premesso in punto di diritto, può ora procedersi all'indagine sulle mansioni svolte dalla presso il Settore Tributi cui è stata addetta con decorrenza dal Pt_1
7.9.2020 giusta deliberazione Consortile n. 366 del 6.8.2020.
Nel ricorso si deduce sotto tale profilo che la ricorrente, dopo un iniziale periodo di totale inoperatività, sarebbe stata addetta presso il settore Tributi in questione esclusivamente alla annotazione e trascrizione delle letture dei contatori che arrivano dall'esterno dagli operai all'uopo preposti.
Siffatta attività, nei predetti termini, è stata confermata dalla ricorrente che, nel libero interrogatorio del 17.4.2024 ha dichiarato: tributi ove mi occupo esclusivamente di caricare al computer le letture dei contatori. La lettura dei contatori avviene da febbraio a fine estate e quindi io da settembre a febbraio non faccio assolutamente niente. Ma anche quando ci sono le letture dei contatori a volte finisco di fare l'inserimento e non ho altro da fare fino alla fine dell'orario>. A ben vedere il convenuto non ha contestato l'espletamento delle CP_1
predette dedotte mansioni da parte della presso l'Ufficio Tributi ed anzi Pt_1
ha espressamente articolato capitoli di prova volti a dimostrare tale circostanza
(3. Vero è che alla ricorrente vengono comunicati i consumi idrici degli utenti;
4. Vero è che la ricorrente provvede all'inserimento nei sistemi informatici del dei dati CP_1
acquisiti sui consumi idrici ai fini dell'elaborazione delle fatture di pagamento da parte dei consorziati).
I testi che hanno riferito sulla attività svolta dalla presso l'Ufficio Tributi Pt_1
sono poiché gli altri testi escussi in giudizio Tes_4 Tes_8 Per_3
non hanno avuto una conoscenza diretta della predetta attività essendo addetti ad altri settori.
Il teste Direttore Generale del , ha dichiarato Testimone_7 CP_1
fine settembre 2020 c'è stato un incontro tra me, l'avv. Iervolino, responsabile dell'ufficio legale e quindi anche delle azioni per la riscossione delle morosità e il responsabile dell'ufficio tributi per coordinare ed individuare la Tes_8
dotazione per la e i programmi da poter ad ella conferire. In questa Pt_1
riunione si stabilì che la avrebbe collaborato con i due uffici, legale e Pt_1
tributi e che la avrebbe dovuto fare attività su banche dati come la verifica Pt_1
degli indirizzi e dei nominativi. Preciso nella riunione si stabilì che la Pt_1
avrebbe dovuto collaborare con i due uffici ed estrarre su specifica richiesta dei due responsabili dalle banche dati le informazioni necessarie ai due uffici per specifiche iniziative. Ad esempio se l'uffici legale aveva bisogno di notificare degli atti la ricorrente avrebbe dovuto estrarre i dati estraendoli dalle anagrafiche in nostro possesso. Quindi fu deciso che la avesse l'accesso al programma Pt_1
dell'acquedotto e a quello del settore bonifica ed irrigazione. Credo che la Pt_1
avesse l'accesso anche ai programmi Sister e Siatel. Il programma Sister consente le visure catastali nel sito dell' . Il Siatel serve per avere le Controparte_4
anagrafiche dei consorziati. Sono i capi ufficio che danno le password di accesso ai vari programmi. Certamente il responsabile dell'ufficio tributi, poteva Tes_8
dare alla se ritenuto necessario l'accesso ai programmi vari compreso il Pt_1 Siatel e il Sister. Le password periodicamente vengono aggiornate. Solo alcuni dipendenti hanno le password dei vari programmi e sono i responsabili dei vari uffici a dare le password ai dipendenti. Ci sono dei dipenenti che lavorano in modo routinario su una attività e quindi hanno in modo fisso le password come ad esempio e Iervolino. Altri dipendenti invece hanno le password per Tes_8
attività specifiche che sono a tempo limitato. La sin da quando è stata Pt_1
addetta all'ufficio tributi ha collaborato anche con l'ufficio legale e si è occupata dell'acquisizione delle informazioni di volta in volta richieste dai due uffici>.
Il teste , responsabile dell'Ufficio Tributi fino al Testimone_9
31.12.2020 (pensionamento dal 1.1.2021 v. doc. 7 ), in ordine al profilo CP_1
in esame ha così dichiarato: io ho fatto in modo che potesse avere una postazione di lavoro ma alla ricorrente fu assegnata dal Direttore del personale e dalla Amministrazione solo una scrivania senza alcun supporto informatico e telematico per poter svolgere i compiti che io le volevo assegnare. Questa situazione si è protratta per un po' di tempo anche se io stesso mi sono rivolto almeno due volte al direttore del personale per chiedere di capire per quale ragione la ricorrente non veniva messa in condizione di poter svolgere i compiti che io come responsabile avevo intenzione di farle fare. Il direttore del personale disse che la situazione si sarebbe risolta a breve ma che nell'immediatezza non poteva risolvere il problema. Io ho anche chiesto all'Amministrazione di prendere in considerazione questa situazione. La ricorrente di fatto non ha avuto i supporti informatici e telematici per almeno due-tre mesi. In questo periodo la ricorrente si è occupata di mettere in ordine alfabetico i vari elenchi dei contribuenti che il nostro ufficio provvedeva a stampare per poter poi iscrivere i contribuenti nei ruoli di bonifica e di irrigazione. La stessa cosa la ricorrente ha fatto per gli utenti del settore acquedotto. Io stesso ho affidato questa attività alla ricorrente. Questa attività veniva svolta anche da altro personale dell'ufficio che però aveva anche la possibilità di consultare, stampare e inserire i dati nel computer, al fine poi della quantificazione del dovuto, avendo il computer. La ricorrente non poteva fare questa attività in modo completo e autonomo come gli altri perché non aveva il computer e la stampante e le password per l'accesso. Dopo due-tre mesi alla ricorrente è stato affidato un computer e la stampante e l'accesso a programmi anche se limitati perché non aveva l'accesso a tutti i programmi. In particolare la poteva collegarsi al programma dell'acquedotto, dei tributi per la Pt_1
consultazione. Non aveva accesso al programma “siatel” e al “sister”. Solo la ricorrente nell'ufficio tributi non aveva l'acceso a tutti i programmi. Quando la ricorrente è stata assegnata al mio ufficio ho chiesto al Direttore del personale quali erano le mansioni che quest'ultima doveva svolgere. Mi fu risposto le mansioni di ufficio corrispondenti al suo inquadramento. Per quanto mi constava la ricorrente doveva essere addetta per il suo inquadramento a lavori di ufficio così come altri addetti all'ufficio come la , il e . Io per la Per_4 Per_3 CP_2 Pt_1
avevo previsto mansioni uguali a quelle degli altri dipendenti però per il problema che prima ho evidenziato di fatto la ricorrente non poteva svolgere pienamente questa attività perché anche quando ha avuto il computer aveva l'accesso a un numero limitato di programmi. Preciso che dopo i primi tre mesi, quando la ha avuto il computer, è stata spostata in un'altra ala del e in Pt_1 CP_1
questo nuovo ufficio, sempre sotto la mia responsabilità, ha avuto l'accesso ad alcuni programmi come prima ho detto e ha provveduto ad inserire i consumi dell'acquedotto che erano annotati su schede che compilavano i letturisti e ha provveduto anche a stampare gli elenchi dei contribuenti della bonifica e della irrigazione per i quali bisognava poi provvedere all'inserimento nei ruoli della contribuenza. Questa attività la ricorrente ha svolto finchè io sono andato in pensione. Con i programmi a cui aveva accesso la ricorrente poteva svolgere solo questa attività. I dipendenti che avevano l'accesso a tutti i programmi invece si occupavano in più di collegarsi alla banca dati del Ministero e trovare gli indirizzi di qualunque persona in Italia o collegarsi ai programmi dell'Agenzia del
Territorio per visualizzare e stampare atti notarili o visure catastali potevano anche collegarsi con l'ufficio protocollo per scaricare il protocollo quando io ero assente. Potevano anche provvedere a stipulate nuovi contratti di fornitura idrica: questa attività la non poteva farla perché non aveva la possibilità di Pt_1
controllare lo stato dei contribuenti e vedere per esempio se erano morosi>.
Infine il teste ha dichiarato: < Nel 2020 la è stata Persona_3 Pt_1
addetta all'ufficio tributi. La ricorrente presso l'ufficio tributi aveva una scrivania ed un computer funzionante. Appena arrivata in questo ufficio alla non Pt_1
sono state assegnate delle mansioni dal capo settore questa situazione Tes_8
è durata per circa un mese. In questo mese la ricorrente arrivava in ufficio, si sedeva alla scrivania e non faceva nulla perché non aveva mansioni. Dopo questo mese il capo settore le ha assegnato la mansione di caricamento letture ovvero caricamento al computer dei dati estratti dalle letture. La ricorrente è l'unica a svolgere queste mansioni. Prima della questa mansione era svolta da un Pt_1
paio di dipendenti, tra cui io, assieme alle altre mansioni. Tutti gli addetti all'ufficio, tranne la , sono addetti alla ricezione del pubblico. La Pt_1 Pt_1
svolge questa attività solo in alcuni periodi dell'anno ovvero da gennaio a marzo e poi da settembre a dicembre. Al di fuori di questi periodi non vengono effettuate letture dagli operai e quindi la non ha alcuna attività da Pt_1
svolgere>.
Dall'esame delle predette dichiarazioni testimoniali si evince che il Tes_4
Direttore Generale del , pur avendo astrattamente concordato le CP_1
mansioni della con i responsabili dei settori Tributi e Legale, non ha avuto Pt_1
poi tuttavia una conoscenza diretta delle stesse e delle effettive modalità qualitative e quantitative con cui sono state espletate dalla . Pt_1
I testi e hanno viceversa sostanzialmente confermato lo Tes_8 Per_3
svolgimento delle mansioni della nei termini descritti in ricorso ovvero - Pt_1
dopo un periodo di inoperatività- la sua principale adibizione presso l'Ufficio
Tributi alla attività di inserimento al computer dei dati inerenti i consumi dell'acquedotto annotati su schede compilate dagli operai letturisti che operavano all'esterno.
Si osserva che, seppure le dichiarazioni dei predetti testi appaiano delimitate temporalmente (in quanto il risulta essere stato collocato in quiescenza Tes_8 dal 1.1.2021 -doc. 7 e il risulta essere stato trasferito presso il CP_1 Per_3
settore Legale -doc. 1 parte ricorrente-) e in contraddizione su alcuni punti, può comunque ritenersi che le mansioni della dagli stessi descritte Pt_1
corrispondano alla realtà dei fatti dal momento che, come sopra anticipato, sono quelle dedotte in ricorso che il , dal canto suo, non solo non ha CP_1
contestato ma anzi ha chiesto formalmente di provare mediante istruttoria orale
(v. capitoli di prova 3 e 4 sopra riportati).
Ciò posto non vi è dubbio che le mansioni affidate alla presso il settore Pt_1
Tributi (inserimento al computer dei dati inerenti i consumi dell'acquedotto annotati su schede compilate dagli operai letturisti) oltre ad essere qualitativamente e quantitativamente “inferiori” rispetto a quelle in precedenza da quest'ultima espletate presso gli Uffici Protocollo e Acquisti sono certamente
“inferiori” rispetto a quelle astrattamente previste per il personale inquadrato, come la ricorrente, nell'AREA A parametro 157 del CCNL di settore.
Si è già detto invero che appartiene a tale livello di inquadramento il “Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa,… con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.”
Orbene nella specie pare evidente che la mera attività di inserimento di dati al computer, traducendosi in una attività amministrativa di tipo pratico-esecutivo- ripetitivo, non implica alcuna “istruttoria” né è connotata da “iniziativa ed autonomia operativa” né implica “adempimenti organizzativi e funzionali” e pertanto non è affatto conforme a quella descritta dal livello di inquadramento della ricorrente apparendo inequivocabilmente qualitativamente “inferiore” ad essa.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi che la ricorrente, a decorrere dal 7.9.
2020 sia stata sottoposta ad un illegittimo “jus variandi” da parte del datore di lavoro in virtù della prolungata adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle di formale inquadramento. Dalla, così accertata, condotta illecita del convenuto deriva l'obbligo CP_1
di risarcire il danno (eventualmente) causato alla ricorrente.
Sotto tale profilo pare opportuno ricordare che, come affermato dalla Corte di
Cassazione, l'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Innanzi tutto l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del 2009).
Invero la violazione dell'art. 2103 c.c. può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Inoltre la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti. Invero la Corte di Cassazione, a Sezioni unite (sent. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008), dichiarando risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale che determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, ha considerato che l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 Cost., costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio “i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa”. Dunque dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore deriva il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competono;
la lesione di tale posizione giuridica soggettiva ha attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso.
Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice (ancora Cass. SS.UU.
n. 26972/2008 Cit.).
Chiarita, in tali termini, l'astratta potenzialità lesiva dell'assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro, la stessa Corte di Cassazione ha peraltro precisato che la produzione di siffatti pregiudizi è soltanto eventuale: dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo (Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006). Dal compendio dei principi sin qui enunciati, si deduce che, in subiecta materia, ci si trova al cospetto di interessi sottesi ai limiti all'esercizio dello jus variandi datoriale, di natura non disponibile, ed alla violazione di diritti tutelati da norme di rango costituzionale, il che impone di ritenere che la reintegrazione della situazione giuridica lesa debba essere piena, integrale, dovendo estendersi a tutto il periodo nel corso del quale si è protratta la condotta contra jus posta in essere dalla parte datoriale.
Pertanto, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.
Con riguardo, poi, al danno - conseguenza, ossia allo specifico pregiudizio professionale, biologico ed esistenziale sofferto dal lavoratore, esso deve essere parimenti allegato e provato dal danneggiato, in quanto non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nelle suindicate categorie: non è sufficiente, in altre parole, dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore l'onere non solo di allegare gli elementi costitutivi del demansionamento ma anche di fornire la prova, ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale che ne è derivato e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. Non si può dunque prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 29047 del 05/12/2017; da ultimo anche Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21527 del 31/07/2024). Come anticipato, in tema di demansionamento, occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno (cfr. Cass., Sez. lav., 12/06/2015, n. 12253; 10/06/2004, n. 11045; 8/11/2003, n. 16792), da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico- fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr. Cass., Sez. Un., 24/ 03/2006, n. 6572; Cass., Sez. lav., 26/01/2015,
n. 1327; 19/12/2008, n. 29832), sia infine la lesione arrecata all'immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore (cfr. Cass., Sez. lav.,
3/05/2016, n. 8709; 20/02/2015, n. 3474; 4/03/2011, n. 5237). La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9901 del 20/04/2018 ; Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del
02/10/2019 ; Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4063).
Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per vizio di motivazione (in tal senso, v. Cass. n.
14199 del 2001; altresì: Cass. n. 9138 del 2011, Cass. n. 2352 del 2010, Cass. n.
10864 del 2009, Cass. n. 5333 del 2003; Cass. n. 10268 del 2002; Cass. n. 18599 del 2001, Cass. n. 104 del 1999). Ora non vi è dubbio che, nel caso di specie, esistono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti nel senso di far ritenere che il demansionamento della ricorrente sia stato posto in essere in misura e con modalità tali da incidere, ledendola, sulla professionalità dell'interessata compromettendo le naturali aspettative di sviluppo della personalità della lavoratrice in ambito aziendale nonché incidendo sulla dignità della stessa all'interno della comunità dei lavoratori del . CP_1
La ricorrente, infatti, con le precedenti mansioni, implicanti attività istruttoria di tipo amministrativo e autonomia operativa, godeva certamente di possibilità di crescita professionale, come dimostrato dalla circostanza che la stessa è stata addetta dal marzo 2017 anche all'Ufficio Protocollo (doc. 5 parte ricorrente), contestualmente alla attività presso l'Ufficio Acquisti, e che proprio in virtù delle esperienze acquisite in ordine alla “approfondita conoscenza dei procedimenti amministrativi interni all'Ente”, con deliberazione n. 94 del 6.6.2018 è stata nominata anche Responsabile della Protezione dei dati personali (doc. 6 parte ricorrente)
I nuovi compiti assegnati alla a decorrere dal settembre 2020 presso il Pt_1
settore tributi, privi della pur minima discrezionalità e autonomia operativa e risolventesi in mansioni meramente pratico-esecutive-ripetitive, protratti per un periodo considerevole, non possono non avere causato un ridimensionamento delle prospettive di sviluppo della personalità lavorativa dell'attrice oltre che una lesione della dignità della stessa in quanto assegnata, senza alcuna espressa ragione manifestata dal , a mansioni ben inferiori a quelle CP_1
precedentemente espletate e in generale a quelle proprie del suo formale inquadramento.
Deve invero certamente ritenersi lesa la dignità morale sul luogo di lavoro della ricorrente considerato altresì che il demansionamento di quest'ultima è avvenuto
“sotto gli occhi” degli altri dipendenti, alcuni dei quali precedentemente addetti allo svolgimento delle medesime mansioni della ricorrente negli Uffici Acquisti e
Protocollo e tenuto altresì conto che la ricorrente ha dovuto “subire” la pesante condizione di dover vedere personale con inquadramento inferiore svolgere le mansioni da ella precedentemente espletate nell'Ufficio Protocollo.
Ritenuta dunque provata, alla luce delle considerazioni finora esposte, la voce di danno cd “alla professionalità” nonché alla dignità morale del lavoratore (voce, quest'ultima, di carattere non patrimoniale) prodotte dall' illecito contrattuale del datore di lavoro (demansionamento), va rilevato che, ad avviso del giudicante, tale danno, pur scomponibile in diverse voci, è suscettibile di un'unica valutazione e liquidazione globale, da effettuarsi in via equitativa (Cass.,
10/6/2004, n. 11045del 2004, Cass. n. 12553 del 2003).
In ordine ai parametri utilizzabili per la liquidazione equitativa del danno in questione, la Corte di Cassazione ha chiarito come possa farsi riferimento ad una percentuale della retribuzione globale lorda spettante al danneggiato, in misura da determinarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. n. 9228 del 2001, Cass. n. 7967 del 2002 e da ultimo Cass. n. 12253 del 2015).
Ritiene il giudice che, nella fattispecie, sia congrua una determinazione del danno risarcibile in misura corrispondente al 10% della retribuzione globale mensile lorda percepita dalla ricorrente durante il protrarsi dell'inadempimento del datore di lavoro al dovere di cui all'articolo 2103 c.c.. CP_1
Tale percentuale appare adeguata tenuto conto del periodo di persistenza del demansionamento che si accerta con la presente sentenza, nonché della circostanza che il profilo della crescita professionale appare ridimensionato in virtù dell'età della lavoratrice e della non eccessiva distanza alla data del pensionamento.
Quanto alla persistenza dell'inadempimento accertato, deve ritenersi che esso si sia protratto con certezza fino al settembre 2025, e dunque fino alla pronuncia della presente sentenza, considerato che il tanto nelle note difensive CP_1
del 20.6.2025 quanto nelle note scritte di udienza del 11.9.2025, non ha dato conto di un mutamento delle mansioni attribuite alla presso il settore Pt_1
Tributi, insistendo solo per (l'infondato) accertamento della loro riconducibilità al livello di inquadramento. Ne consegue che spetta alla ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità/dignità equitativamente determinato nella misura del 10% della retribuzione globale mensile lorda percepita dalla dal 7.9.2020 alla Pt_1
data della presente decisione. Su tale somma competono interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno biologico avendo la ricorrente sotto tale profilo genericamente allegato una condizione di
“depressione reattiva” e “stress” che non ha trovato alcun supporto probatorio nella prova testimoniale espletata in giudizio. Non risulta prodotto in atti alcun certificato medico che attesti siffatta patologia (né coevo alla assegnazione delle nuove mansioni né successivo). L'unico documento conferente prodotto in atti
è un verbale di visita medico collegiale presso la Commissione INPS del
22.4.2022, seguito a domanda della ricorrente del 31.3.2022, in cui si riconosce a carico della stessa una invalidità civile del 60%. Nel verbale si dà atto di una visita psichiatrica del febbraio 2022 (il cui certificato, si ribadisce, non è in atti) e nella diagnosi della Commissione si fa riferimento (anche) ad una “sindrome ansioso depressiva” che all'evidenza tuttavia manca di qualsivoglia prova di correlazione con la vicenda lavorativa della ricorrente presso il Consorzio sia per un dato cronologico sia in quanto non qualificata nel predetto verbale come “reattiva”.
Alla luce di tali considerazioni non si è ritenuto di nominare, così come richiesto dalla parte ricorrente, un consulente tecnico d'ufficio medico legale in quanto, come noto, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'espletamento di una consulenza tecnica meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 7097 del 2005, Cass. n.
19458 del 2008).
In conclusione il ricorso va accolto, per le ragioni finora esposte, in ordine alle domande formulate ai capi A) e B) delle conclusioni.
Le spese di lite vengono poste a carico del convenuto secondo la CP_1
regola della soccombenza e tenuto conto, ai fini del valore della controversia, del criterio del “decisum” -Cass. 13145/2025- avuto riguardo alla circostanza che al 1.9.2020 la retribuzione tabellare da CCNL per l'AREA A parametro 157 era pari ad € 2083,13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico dott. ssa Francesca
D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1. Accertata la violazione dell'art. 2103 c.c. da parte del Controparte_1
e il demansionamento di con decorrenza dal
[...] Parte_1
7.9.2020, condanna il alla reintegra di Controparte_1
nelle precedenti mansioni o in mansioni equivalenti e Parte_1
riconducibili a quelle previste dal livello di inquadramento Area A parametro
157;
2. Condanna il al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale subito da che si quantifica in misura Parte_1
corrispondente al 10% della retribuzione globale mensile lorda percepita dalla ricorrente dal 7.9.2020 alla data della presente decisione oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmine Francia.
Salerno, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ssa Francesca D'Antonio