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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3121/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri
Magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3121/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico Traversa
(CF , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini (RN) via Curiel n. CodiceFiscale_2
11, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il coniuge Pt_1
esponendo di aver contratto matrimonio civile nel Comune di Rimini in data 26.05.2007 e CP_1 che dall'unione non sono nati figli. La ricorrente ha riferito che i coniugi hanno fissato la loro residenza in
Verrucchio e che a seguito di notevoli contrasti e difficoltà il rapporto coniugale si è incrinato tanto da determinare il venire meno della comunione materiale e spirituale.
Sotto il profilo patrimoniale la sig.ra ha riferito di essere disoccupata e, pertanto, sprovvista di Pt_1 ogni forma di reddito come si evince dalla documentazione ISEE depositata in atti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 6 febbraio 2024 parte ricorrente ha chiesto termine per depositare documentazione attestante l'avvenuta notifica del ricorso e il Giudice ha rinviato all'udienza del 12 marzo 2024 per verificare la regolarità del contraddittorio. L'udienza indicata è stata con Con decreto differita al giorno 13 marzo 2024 e, dopo che il Giudice ha dichiarato la contumacia del sig. parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza del 16 luglio
2024 il Giudice su richiesta di parte ricorrente ha ordinato all' e ad INPS di depositare Controparte_2 documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del resistente, rinviando per l'esame della documentazione all'udienza del 26 novembre 2024. A tale udienza, esaminata la documentazione depositata da e da INPS, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e il Controparte_2
Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione va accolta. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, emerge dal contenuto del ricorso e dallo stesso comportamento del resistente, il quale, rimanendo contumace in pagina 2 di 5 tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE
Parte resistente ha dedotto che venga fissato in euro 300,00 l'assegno di mantenimento che le dovrà essere mensilmente corrisposto dal sig. , visto anche il suo stato di disoccupazione. CP_1
In punto di diritto occorre evidenziare che la separazione personale dei coniugi incide sul dovere alla reciproca assistenza materiale tra gli stessi. L'art. 156 c.c. dispone che il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale che permane anche a seguito della separazione. Dato atto che l'assegno sul piano funzionale non ha finalità sanzionatoria ma assistenziale non è necessario ai fini della condanna al mantenimento che la sentenza sia stata necessariamente addebitata al coniuge obbligato alla sua somministrazione. Sotto il profilo dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento questi sono rappresentati dallo stato di disagio economico del richiedente e dalla possibilità economica del coniuge tenuto a corrisponderlo. Per stato di disagio economico si intende l'assenza di mezzi capaci a consentire al coniuge richiedente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella valutazione relativa alla assenza di mezzi rientra anche la concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente, la quale si correla all'età e allo stato di salute. L'assegno di mantenimento deve essere escluso nel caso in cui lo stato di disagio economico sia escluso dalla presenza di una rete di familiari tale da garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per possibilità economica del coniuge gravato dell'obbligo di corrispondere l'assegno si intente la titolarità di redditi tali da consentirgli di sopportarne il carico economico.
In ordine alla quantificazione dell'assegno, questo deve essere determinato sulla base della situazione economico-reddituale dell'obbligato e, per altro verso, alle necessità dell'altro coniuge. È il coniuge richiedente a dover provare lo stato di disagio economico nel quale versa.
Sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento ha evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere pagina 3 di 5 di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (Cassazione civile sez. I, 12.12.2023, n. 34728).
In ordine alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente, la sig.ra ha riferito di essere Pt_1 disoccupata e ha depositato attestazione ISEE dalla quale è emerso che la sua situazione economica equivalente in relazione all'anno 2022 era pari ad euro 872,00. Da ciò consegue che la sig.ra si trova Pt_1 in una situazione di disagio economico tale da legittimare la sua domanda a conseguire l'assegno di mantenimento da parte del resistente.
Prima di procedere alla ricostruzione della situazione reddituale del resistente giova ricordare che qualora il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, deve riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili. Con Vista la assenza di dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale del sig. fornite dalla sig.ra il Tribunale ha ordinato ad INPS e alla di depositare documentazione Pt_1 Controparte_2 attestante la situazione reddituale del resistente. Dalla documentazione depositata da INPS è emerso che il Con sig. non ha un impiego stabile ma a far data dal 1993 ha lavorato alle dipendenze di plurimi enti. In particolare, nell'anno 2023 ha lavorato presso la e tra la fine del 2023 e l'inizio del Controparte_3
Con 2024 ha prestato la sua attività per conto della Nonostante il sig. non abbia un impiego a Parte_2 tempo indeterminato, tuttavia, egli è nel possesso di una adeguata capacità lavorativa come è comprovato dalle plurime attività lavorative svolte nel corso del tempo.
Giova altresì evidenziare che tra i requisiti che concorrono alla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole vi è anche la durata del matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il presente Tribunale che debba essere determinato in 150,00 Con euro mensili l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere in favore della ricorrente. Detta somma è parametrata sia alla situazione della ricorrente la quale è disoccupata e, vista la sua età, ha una scarsa possibilità di reperire una occupazione sia alla situazione patrimoniale del resistente il quale, sebbene abbia svolto plurime attività lavorative, tuttavia è privo di uno stabile impiego. Tale importo, inoltre, è altresì conforme alla non breve durata del matrimonio delle parti le quali si sono unite in matrimonio nell'anno 2007.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia devono essere interamente compensate tra le parti. pagina 4 di 5
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale della sig.ra , nata a [...] Parte_1 di Romagna l'11.02.1961 e del sig. nato a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio in Rimini il 26 maggio 2007, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, anno 2007, n. 80, parte 1;
➢ Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone che il sig. corrisponda entro il 5 di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento della sig.ra la somma di euro 150,00 – attualizzabile Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri
Magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3121/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico Traversa
(CF , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini (RN) via Curiel n. CodiceFiscale_2
11, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 5 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il coniuge Pt_1
esponendo di aver contratto matrimonio civile nel Comune di Rimini in data 26.05.2007 e CP_1 che dall'unione non sono nati figli. La ricorrente ha riferito che i coniugi hanno fissato la loro residenza in
Verrucchio e che a seguito di notevoli contrasti e difficoltà il rapporto coniugale si è incrinato tanto da determinare il venire meno della comunione materiale e spirituale.
Sotto il profilo patrimoniale la sig.ra ha riferito di essere disoccupata e, pertanto, sprovvista di Pt_1 ogni forma di reddito come si evince dalla documentazione ISEE depositata in atti.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 6 febbraio 2024 parte ricorrente ha chiesto termine per depositare documentazione attestante l'avvenuta notifica del ricorso e il Giudice ha rinviato all'udienza del 12 marzo 2024 per verificare la regolarità del contraddittorio. L'udienza indicata è stata con Con decreto differita al giorno 13 marzo 2024 e, dopo che il Giudice ha dichiarato la contumacia del sig. parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza del 16 luglio
2024 il Giudice su richiesta di parte ricorrente ha ordinato all' e ad INPS di depositare Controparte_2 documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del resistente, rinviando per l'esame della documentazione all'udienza del 26 novembre 2024. A tale udienza, esaminata la documentazione depositata da e da INPS, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e il Controparte_2
Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione va accolta. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, emerge dal contenuto del ricorso e dallo stesso comportamento del resistente, il quale, rimanendo contumace in pagina 2 di 5 tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA RICORRENTE
Parte resistente ha dedotto che venga fissato in euro 300,00 l'assegno di mantenimento che le dovrà essere mensilmente corrisposto dal sig. , visto anche il suo stato di disoccupazione. CP_1
In punto di diritto occorre evidenziare che la separazione personale dei coniugi incide sul dovere alla reciproca assistenza materiale tra gli stessi. L'art. 156 c.c. dispone che il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. Detta norma costituisce espressione della solidarietà coniugale che permane anche a seguito della separazione. Dato atto che l'assegno sul piano funzionale non ha finalità sanzionatoria ma assistenziale non è necessario ai fini della condanna al mantenimento che la sentenza sia stata necessariamente addebitata al coniuge obbligato alla sua somministrazione. Sotto il profilo dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento questi sono rappresentati dallo stato di disagio economico del richiedente e dalla possibilità economica del coniuge tenuto a corrisponderlo. Per stato di disagio economico si intende l'assenza di mezzi capaci a consentire al coniuge richiedente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella valutazione relativa alla assenza di mezzi rientra anche la concreta capacità lavorativa del coniuge richiedente, la quale si correla all'età e allo stato di salute. L'assegno di mantenimento deve essere escluso nel caso in cui lo stato di disagio economico sia escluso dalla presenza di una rete di familiari tale da garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Per possibilità economica del coniuge gravato dell'obbligo di corrispondere l'assegno si intente la titolarità di redditi tali da consentirgli di sopportarne il carico economico.
In ordine alla quantificazione dell'assegno, questo deve essere determinato sulla base della situazione economico-reddituale dell'obbligato e, per altro verso, alle necessità dell'altro coniuge. È il coniuge richiedente a dover provare lo stato di disagio economico nel quale versa.
Sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento ha evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere pagina 3 di 5 di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno (Cassazione civile sez. I, 12.12.2023, n. 34728).
In ordine alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente, la sig.ra ha riferito di essere Pt_1 disoccupata e ha depositato attestazione ISEE dalla quale è emerso che la sua situazione economica equivalente in relazione all'anno 2022 era pari ad euro 872,00. Da ciò consegue che la sig.ra si trova Pt_1 in una situazione di disagio economico tale da legittimare la sua domanda a conseguire l'assegno di mantenimento da parte del resistente.
Prima di procedere alla ricostruzione della situazione reddituale del resistente giova ricordare che qualora il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, deve riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili. Con Vista la assenza di dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale del sig. fornite dalla sig.ra il Tribunale ha ordinato ad INPS e alla di depositare documentazione Pt_1 Controparte_2 attestante la situazione reddituale del resistente. Dalla documentazione depositata da INPS è emerso che il Con sig. non ha un impiego stabile ma a far data dal 1993 ha lavorato alle dipendenze di plurimi enti. In particolare, nell'anno 2023 ha lavorato presso la e tra la fine del 2023 e l'inizio del Controparte_3
Con 2024 ha prestato la sua attività per conto della Nonostante il sig. non abbia un impiego a Parte_2 tempo indeterminato, tuttavia, egli è nel possesso di una adeguata capacità lavorativa come è comprovato dalle plurime attività lavorative svolte nel corso del tempo.
Giova altresì evidenziare che tra i requisiti che concorrono alla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole vi è anche la durata del matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il presente Tribunale che debba essere determinato in 150,00 Con euro mensili l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere in favore della ricorrente. Detta somma è parametrata sia alla situazione della ricorrente la quale è disoccupata e, vista la sua età, ha una scarsa possibilità di reperire una occupazione sia alla situazione patrimoniale del resistente il quale, sebbene abbia svolto plurime attività lavorative, tuttavia è privo di uno stabile impiego. Tale importo, inoltre, è altresì conforme alla non breve durata del matrimonio delle parti le quali si sono unite in matrimonio nell'anno 2007.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia devono essere interamente compensate tra le parti. pagina 4 di 5
P.Q.M
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Pronuncia la separazione personale della sig.ra , nata a [...] Parte_1 di Romagna l'11.02.1961 e del sig. nato a [...] il [...], CP_1 unitisi in matrimonio in Rimini il 26 maggio 2007, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, anno 2007, n. 80, parte 1;
➢ Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini di procedere alla annotazione della presente sentenza;
➢ Dispone che il sig. corrisponda entro il 5 di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento della sig.ra la somma di euro 150,00 – attualizzabile Parte_1 secondo gli indici ISTAT;
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
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