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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento RG n. 5130/2023
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI - SEZIONE IV CIVILE
ESITO UDIENZA DEL 1.4.2025
Il giudice, richiamato il provvedimento assunto all'esito della udienza figurata del 11.2.2025, di rinvio ex artt.
309 e 348 c.p.c. a quella odierna, con cui – dando corso alla trattazione scritta del procedimento – ha invitato al deposito telematico delle proprie istanze;
rilevato che l'anzidetto provvedimento risulta comunicato in pari data al difensore di parte appellante
(unica costituita); considerato che agli atti del fascicolo telematico non risultano depositate note scritte;
considerato che - in sede di provvedimento di rinvio dell'appello all'odierna udienza - risulta specifico avviso delle conseguenze derivanti dal mancato deposito di note scritte;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia la seguente sentenza
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5130/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Parte_1
Sabrina Scarparo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Giuseppe
Ribera n. 5, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
[...]
Controparte_1
appellate contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' impugnava la Parte_1
sentenza n. 554/2023 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 9.7.2022-
25.1.2023 a definizione del giudizio Rg n. 13240/2020, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. Controparte_1
02820140040607946000, ente impositore . Controparte_1
2 Le parti appellate non si costituivano in giudizio, dacché all'esito della udienza figurata del 25.6.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 11.2.2025, fissata in prosieguo per la decisione, in difetto del deposito di note scritte, il procedimento è stato rinviato ex artt. 309 e 348 c.p.c. alla odierna udienza figurata.
In ragione del mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, il Tribunale reputa che debba pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Occorre svolgere delle precisazioni.
Come noto, l'art. 181 c.p.c. – per effetto della modifica operata dal d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. art. 309 c.p.c.), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, con ciò innovando la disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Nella specie rileva che il procedimento di I grado veniva instaurato in epoca successiva al 25.6.2008, data di entrata in vigore della suddetta disposizione.
In ogni caso, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter c.p.c. a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo
10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno
2008.
Ciò detto, vale richiamare il principio a tenore del quale, in caso di inattività delle parti, “…si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art.
359) e 348 c.p.c. a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato. Fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata a una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti, il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta conseguenze diverse nelle due suddette ipotesi, giacché nella prima deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839, in motiv.; 26 ottobre 1995, n. 11123; 1 febbraio 1996, n. 848) (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/1998, n. 5640).
Se ne inferisce della impossibilità di pronunciare l'improcedibilità della impugnazione che presuppone la presenza dell'appellato.
3 L'applicazione tassativa si impone vieppiù nella specie, stante le conseguenze sanzionatorie che la pronuncia di improcedibilità comporta (dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115).
Alla luce di quanto innanzi detto, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, con conseguente impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c. oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che
è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” – applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023 - con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 c.p.c...
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs. 31 ottobre 2024,
n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n.
164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5130/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 554/2023 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 9.7.2022-
25.1.2023, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI - SEZIONE IV CIVILE
ESITO UDIENZA DEL 1.4.2025
Il giudice, richiamato il provvedimento assunto all'esito della udienza figurata del 11.2.2025, di rinvio ex artt.
309 e 348 c.p.c. a quella odierna, con cui – dando corso alla trattazione scritta del procedimento – ha invitato al deposito telematico delle proprie istanze;
rilevato che l'anzidetto provvedimento risulta comunicato in pari data al difensore di parte appellante
(unica costituita); considerato che agli atti del fascicolo telematico non risultano depositate note scritte;
considerato che - in sede di provvedimento di rinvio dell'appello all'odierna udienza - risulta specifico avviso delle conseguenze derivanti dal mancato deposito di note scritte;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia la seguente sentenza
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5130/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Parte_1
Sabrina Scarparo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Giuseppe
Ribera n. 5, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
[...]
Controparte_1
appellate contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l' impugnava la Parte_1
sentenza n. 554/2023 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 9.7.2022-
25.1.2023 a definizione del giudizio Rg n. 13240/2020, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. Controparte_1
02820140040607946000, ente impositore . Controparte_1
2 Le parti appellate non si costituivano in giudizio, dacché all'esito della udienza figurata del 25.6.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 11.2.2025, fissata in prosieguo per la decisione, in difetto del deposito di note scritte, il procedimento è stato rinviato ex artt. 309 e 348 c.p.c. alla odierna udienza figurata.
In ragione del mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'odierna udienza, il Tribunale reputa che debba pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Occorre svolgere delle precisazioni.
Come noto, l'art. 181 c.p.c. – per effetto della modifica operata dal d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. art. 309 c.p.c.), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, con ciò innovando la disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Nella specie rileva che il procedimento di I grado veniva instaurato in epoca successiva al 25.6.2008, data di entrata in vigore della suddetta disposizione.
In ogni caso, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter c.p.c. a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo
10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno
2008.
Ciò detto, vale richiamare il principio a tenore del quale, in caso di inattività delle parti, “…si deve fare riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dall'art.
359) e 348 c.p.c. a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente il solo appellato. Fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata a una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti, il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta conseguenze diverse nelle due suddette ipotesi, giacché nella prima deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839, in motiv.; 26 ottobre 1995, n. 11123; 1 febbraio 1996, n. 848) (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/06/1998, n. 5640).
Se ne inferisce della impossibilità di pronunciare l'improcedibilità della impugnazione che presuppone la presenza dell'appellato.
3 L'applicazione tassativa si impone vieppiù nella specie, stante le conseguenze sanzionatorie che la pronuncia di improcedibilità comporta (dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115).
Alla luce di quanto innanzi detto, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, con conseguente impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c. oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che
è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” – applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.2023 - con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 c.p.c...
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs. 31 ottobre 2024,
n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n.
164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5130/2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 554/2023 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 9.7.2022-
25.1.2023, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Santa Maria Capua Vetere, 1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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