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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3837 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Alessandrini n. 25 presso lo studio degli Avv.ti ANTONIO PARETE e GIUSEPPE NAPPI che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, via Controparte_1 C.F._2
Falcone e Borsellino n. 6 presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA DI BIASE che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RESISTENTE
DI (C.F. C.F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 1. Con sentenza n. 1267/2019 emessa dal Tribunale di Pescara in data 30.07.2019, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i sigg.ri e;
con tale Parte_1 Controparte_1
sentenza il Tribunale di Pescara poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare € 500,00 mensili in favore della , di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie come da CP_2
Protocollo famiglia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
2. Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 il chiedeva la modifica delle statuizioni Parte_1
del divorzio, di cui alla sentenza n. 1267/2019, e, nello specifico, disporsi la revoca del contributo al mantenimento di € 200,00 in favore del figlio . Persona_1
3. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che il figlio maggiorenne CP_2
avesse raggiunto la propria indipendenza economica, avendo trovato lavoro in qualità di apprendista ausiliario alla vendita presso la sede di Tocco da Casauria della “IN's MERCATO S.p.A., con contratto di lavoro per la durata di 36 mesi, dal 12.8.2024 al 11.8.2027, con inquadramento al Livello 6° del
C.C.N.L. della DMO.
5. La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 3.3.2025, e, all'udienza del 26.3.2025, dopo ampia discussione, aderiva alla domanda proposta dalla parte ricorrente, quanto alla cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, salvo insistere affinchè il Tribunale disponesse che il sig. provvedesse a Parte_1
produrre la documentazione, così come richiesta dalla legge all'art. 473cis.12 comma 3 c.p.c.
6. L'accordo raggiunto tra la parti, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio disposte con la sentenza n. 1267/19, merita di essere recepita dal Tribunale, che lo fa proprio, avendo esse concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse, esaurendo l'unica domanda proposta dalle parti e rendendo, di fatto, ininfluente l'inadempimento del sig. al dettato di legge circa le produzioni documentali attinenti al Parte_1
proprio reddito.
6. Atteso l'esito della controversia, le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1. Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1 [...]
, come da accordo raggiunto dalle parti. Persona_1
2. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 2.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Patrizia Medica Giudice dott. L. Tiziana Marganella Giudice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3837 R.G. affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Alessandrini n. 25 presso lo studio degli Avv.ti ANTONIO PARETE e GIUSEPPE NAPPI che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, via Controparte_1 C.F._2
Falcone e Borsellino n. 6 presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA DI BIASE che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RESISTENTE
DI (C.F. C.F. ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 3 1. Con sentenza n. 1267/2019 emessa dal Tribunale di Pescara in data 30.07.2019, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i sigg.ri e;
con tale Parte_1 Controparte_1
sentenza il Tribunale di Pescara poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare € 500,00 mensili in favore della , di cui € 300,00 a titolo di assegno divorzile ed € 200,00 a titolo di CP_1
contributo al mantenimento del figlio , oltre il 50% delle spese straordinarie come da CP_2
Protocollo famiglia, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
2. Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 il chiedeva la modifica delle statuizioni Parte_1
del divorzio, di cui alla sentenza n. 1267/2019, e, nello specifico, disporsi la revoca del contributo al mantenimento di € 200,00 in favore del figlio . Persona_1
3. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che il figlio maggiorenne CP_2
avesse raggiunto la propria indipendenza economica, avendo trovato lavoro in qualità di apprendista ausiliario alla vendita presso la sede di Tocco da Casauria della “IN's MERCATO S.p.A., con contratto di lavoro per la durata di 36 mesi, dal 12.8.2024 al 11.8.2027, con inquadramento al Livello 6° del
C.C.N.L. della DMO.
5. La resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 3.3.2025, e, all'udienza del 26.3.2025, dopo ampia discussione, aderiva alla domanda proposta dalla parte ricorrente, quanto alla cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, salvo insistere affinchè il Tribunale disponesse che il sig. provvedesse a Parte_1
produrre la documentazione, così come richiesta dalla legge all'art. 473cis.12 comma 3 c.p.c.
6. L'accordo raggiunto tra la parti, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio disposte con la sentenza n. 1267/19, merita di essere recepita dal Tribunale, che lo fa proprio, avendo esse concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse, esaurendo l'unica domanda proposta dalle parti e rendendo, di fatto, ininfluente l'inadempimento del sig. al dettato di legge circa le produzioni documentali attinenti al Parte_1
proprio reddito.
6. Atteso l'esito della controversia, le spese del presente giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1. Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1 [...]
, come da accordo raggiunto dalle parti. Persona_1
2. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 2.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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