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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 14194/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCAMARDELLA MANUELA
RICORRENTE
contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: Per parte ricorrente:
1. Disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla Persona_1
madre sig.ra , con collocamento presso di lei;
Parte_1
2. disporre che le decisioni di maggior interesse per il minore
[...]
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Per_1
residenza abituale del minore possano essere prese dalla madre, Pt_1
, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
[...]
naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
3. attese le accresciute esigenze del minore, porre a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando Per_1 Per_1
alla madre l'importo di Euro 400,00 mensili entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, o il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia;
1 ammonire il sig. ai sensi dell'art. 709 ter. c.p.c. Controparte_1
2 spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi.
Per il PM:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.24 esponeva di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con durata circa due Controparte_1
Pag. 2 di 10 anni, da novembre 2010 a settembre 2012; che da tale relazione era nato in data [...] che nel 2012 era ricorsa al Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Venezia per veder regolamentato l'affido ed il mantenimento del minore;
che con decreto depositato in data 8.10.2014 il Tribunale per i
Minorenni di Venezia, aveva omologato l'accordo intervenuto in corso di causa tra le parti che prevedeva l'affidamento condiviso del minore
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1
ed un contributo al mantenimento del minore a carico del padre di euro
250,00 mensili;
che dal 2016 in poi si era allontanato Controparte_1
progressivamente dal figlio, disinteressandosi dello stesso sia sotto il profilo morale che materiale;
che, oltre a non adempiere all'obbligo assunto, nel corso degli anni aveva progressivamente Controparte_1
ridotto gli incontri con il figlio divenuti oggi quasi del tutto Per_1
inesistenti; che solo di recente il aveva ristabilito la propria Per_1
residenza anagrafica presso la casa della madre e aveva rivisto il figlio minore;
che lavorava con contratto a tempo indeterminato per la Firenze
Tessile s.r.l. mentre il allo stato non risultava svolgere alcuna Per_1
attività lavorativa;
che in data 27.12.2017 aveva avuto Controparte_1
un'altra figlia, nata dalla relazione con la sig.ra Persona_2 Per_3
di essere proprietaria dell'immobile sito in Spinea (Ve), via Vicenza
[...]
n. 47/A, nel quale abitava insieme al figlio minore;
che l'immobile risulta gravato da mutuo ipotecario con rata mensile pari ad euro 364,00. Ciò premesso così concludeva: “Disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre sig.ra , con collocamento Persona_1 Parte_1
presso di lei;
disporre che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla Persona_1
Pag. 3 di 10 scelta della residenza abituale del minore possano essere prese dalla madre, , in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, Parte_1
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
attese le accresciute esigenze del minore, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre Per_1 Pt_1
l'importo di Euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese,
[...]
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
ammonire il sig. ai sensi dell'art. 709 ter. c.p.c.; spese, Controparte_1
diritti e onorari di lite interamente rifusi”.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 19.11.2024 compariva la sola ricorrente che confermava il ricorso proposto. Il Giudice disponeva l'audizione del minore
[...]
con ordinanza di data 2.12.24, che veniva poi revocata essendo nel Per_1
frattempo intervenuto l'arresto in data 4.12.2024 di il Controparte_1
quale si trova attualmente ristretto in carcere a Santa Maria Maggiore per favoreggiamento della fuga e della latitanza del boss della mafia garganica, arresto di cui il minore non era a conoscenza.
All'udienza del 21.1.2025 il procuratore della ricorrente chiedeva di poter precisare le proprie conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. ed il Giudice tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al Collegio.
Pag. 4 di 10 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Va accolta la richiesta di modifica del decreto del Tribunale per i minorenni di data 8.10.2024 in punto affidamento del minore
[...]
Per_1
Ora l'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c..
Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli
Pag. 5 di 10 può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Inoltre la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non
Pag. 6 di 10 affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze del figlio minore, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile anche dal suo atteggiamento processuale e dalla mancanza di contatti con il figlio, alquanto sporadici.
Va quindi disposto l'affidamento “super esclusivo” del minore
[...]
alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in autonomia Per_1
tutte le decisioni riguardanti il figlio minore in ambito scolastico, medico e sociale.
Quanto alle modalità di visita da parte del padre, va osservato che l'attuale stato di detenzione del rende, allo stato, non attuabile alcun diritto Per_1
di visita, in quanto il minore non sa dell'avvenuto arresto del padre, motivo per il quale si è anche ritenuto, nel suo interesse, di non disporne l'audizione. Ove, terminato lo stato di detenzione, Controparte_1
volesse riprendere i contatti con il figlio, e quest'ultimo, a sua volta, volesse riavvicinarsi al padre, le modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità del ragazzo, prevedendo la ripresa degli incontri in spazio protetto.
Deve inoltre essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse
Pag. 7 di 10 economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Il non risulta aver svolto alcuna attività lavorativa in passato ed è Per_1
attualmente detenuto. Egli tuttavia, in considerazione dell'età, ha comunque una capacità lavorativa generica che può mettere a frutto ai fini del sostentamento del figlio, per cui risulta congruo fissare a suo carico un contributo al mantenimento del figlio di ammontare pari a quello originariamente stabilito di 200,00 euro, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. L'assegno unico spetterà per intero alla ricorrente.
La ricorrente chiede poi che il venga ammonito ai sensi dell'art. Per_1
709 ter c.p.c.. Tuttavia le allegazioni sul punto appaiono eccessivamente generiche per disporre detta sanzione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, stante la sua soccombenza;
esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore
Pag. 8 di 10 indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DISPONE
l'affidamento “super esclusivo” del figlio minore alla Persona_1
madre; ove il padre volesse riprendere i contatti con il minore, le modalità di visita in spazio protetto dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità del ragazzo;
pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
in favore della madre di 200,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre, rimborso Parte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 10
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 14194/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCAMARDELLA MANUELA
RICORRENTE
contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: Per parte ricorrente:
1. Disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla Persona_1
madre sig.ra , con collocamento presso di lei;
Parte_1
2. disporre che le decisioni di maggior interesse per il minore
[...]
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della Per_1
residenza abituale del minore possano essere prese dalla madre, Pt_1
, in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
[...]
naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
3. attese le accresciute esigenze del minore, porre a carico del sig.
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando Per_1 Per_1
alla madre l'importo di Euro 400,00 mensili entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, o il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia;
1 ammonire il sig. ai sensi dell'art. 709 ter. c.p.c. Controparte_1
2 spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi.
Per il PM:
Esprime parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.24 esponeva di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con durata circa due Controparte_1
Pag. 2 di 10 anni, da novembre 2010 a settembre 2012; che da tale relazione era nato in data [...] che nel 2012 era ricorsa al Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Venezia per veder regolamentato l'affido ed il mantenimento del minore;
che con decreto depositato in data 8.10.2014 il Tribunale per i
Minorenni di Venezia, aveva omologato l'accordo intervenuto in corso di causa tra le parti che prevedeva l'affidamento condiviso del minore
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1
ed un contributo al mantenimento del minore a carico del padre di euro
250,00 mensili;
che dal 2016 in poi si era allontanato Controparte_1
progressivamente dal figlio, disinteressandosi dello stesso sia sotto il profilo morale che materiale;
che, oltre a non adempiere all'obbligo assunto, nel corso degli anni aveva progressivamente Controparte_1
ridotto gli incontri con il figlio divenuti oggi quasi del tutto Per_1
inesistenti; che solo di recente il aveva ristabilito la propria Per_1
residenza anagrafica presso la casa della madre e aveva rivisto il figlio minore;
che lavorava con contratto a tempo indeterminato per la Firenze
Tessile s.r.l. mentre il allo stato non risultava svolgere alcuna Per_1
attività lavorativa;
che in data 27.12.2017 aveva avuto Controparte_1
un'altra figlia, nata dalla relazione con la sig.ra Persona_2 Per_3
di essere proprietaria dell'immobile sito in Spinea (Ve), via Vicenza
[...]
n. 47/A, nel quale abitava insieme al figlio minore;
che l'immobile risulta gravato da mutuo ipotecario con rata mensile pari ad euro 364,00. Ciò premesso così concludeva: “Disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre sig.ra , con collocamento Persona_1 Parte_1
presso di lei;
disporre che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla Persona_1
Pag. 3 di 10 scelta della residenza abituale del minore possano essere prese dalla madre, , in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, Parte_1
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
attese le accresciute esigenze del minore, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre Per_1 Pt_1
l'importo di Euro 400,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese,
[...]
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
ammonire il sig. ai sensi dell'art. 709 ter. c.p.c.; spese, Controparte_1
diritti e onorari di lite interamente rifusi”.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 19.11.2024 compariva la sola ricorrente che confermava il ricorso proposto. Il Giudice disponeva l'audizione del minore
[...]
con ordinanza di data 2.12.24, che veniva poi revocata essendo nel Per_1
frattempo intervenuto l'arresto in data 4.12.2024 di il Controparte_1
quale si trova attualmente ristretto in carcere a Santa Maria Maggiore per favoreggiamento della fuga e della latitanza del boss della mafia garganica, arresto di cui il minore non era a conoscenza.
All'udienza del 21.1.2025 il procuratore della ricorrente chiedeva di poter precisare le proprie conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. ed il Giudice tratteneva in decisione la causa, riservandosi di riferire al Collegio.
Pag. 4 di 10 Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Va accolta la richiesta di modifica del decreto del Tribunale per i minorenni di data 8.10.2024 in punto affidamento del minore
[...]
Per_1
Ora l'affidamento condiviso è la regola generale dell'affidamento del minore secondo il diritto alla bigenitorialità ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c..
Tale diritto deve essere inteso come presenza di entrambi i genitori nella vita dei loro figli, in grado di assicurare loro una vita stabile, relazioni affettive salde. Entrambi i genitori hanno il dovere di collaborare nell'educazione, assistenza ed istruzione dei figli (Cass. n. 18817/15).
Ove si intenda disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ex art. 337 quater c.c., il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore
(Cass. n. 28244/19). Quindi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli
Pag. 5 di 10 può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Inoltre la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 4056/23).
Può inoltre essere disposto l'affidamento c.d. “super esclusivo” o rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., allorquando risulti necessario, sempre nel prevalente interesse della prole, ad avere un solo genitore che decida anche sulle questioni più importanti che attengono alla vita del minore, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio. A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso.
In sostanza, la responsabilità genitoriale resta per entrambi i genitori, ma l'esercizio di questa responsabilità, anche per questioni fondamentali per la vita del figlio, è esclusivo del genitore affidatario. Il genitore non
Pag. 6 di 10 affidatario, essendo comunque responsabile, è tenuto a contribuire al mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, il padre si è dimostrato totalmente assente rispetto ai bisogni e alle esigenze del figlio minore, rinunciando ad esercitare i diritti ed i doveri conseguenti al suo ruolo genitoriale, condotta questa desumibile anche dal suo atteggiamento processuale e dalla mancanza di contatti con il figlio, alquanto sporadici.
Va quindi disposto l'affidamento “super esclusivo” del minore
[...]
alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere in autonomia Per_1
tutte le decisioni riguardanti il figlio minore in ambito scolastico, medico e sociale.
Quanto alle modalità di visita da parte del padre, va osservato che l'attuale stato di detenzione del rende, allo stato, non attuabile alcun diritto Per_1
di visita, in quanto il minore non sa dell'avvenuto arresto del padre, motivo per il quale si è anche ritenuto, nel suo interesse, di non disporne l'audizione. Ove, terminato lo stato di detenzione, Controparte_1
volesse riprendere i contatti con il figlio, e quest'ultimo, a sua volta, volesse riavvicinarsi al padre, le modalità di visita dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità del ragazzo, prevedendo la ripresa degli incontri in spazio protetto.
Deve inoltre essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore. Va infatti ricordato che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse
Pag. 7 di 10 economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Il non risulta aver svolto alcuna attività lavorativa in passato ed è Per_1
attualmente detenuto. Egli tuttavia, in considerazione dell'età, ha comunque una capacità lavorativa generica che può mettere a frutto ai fini del sostentamento del figlio, per cui risulta congruo fissare a suo carico un contributo al mantenimento del figlio di ammontare pari a quello originariamente stabilito di 200,00 euro, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale. L'assegno unico spetterà per intero alla ricorrente.
La ricorrente chiede poi che il venga ammonito ai sensi dell'art. Per_1
709 ter c.p.c.. Tuttavia le allegazioni sul punto appaiono eccessivamente generiche per disporre detta sanzione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, stante la sua soccombenza;
esse sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore
Pag. 8 di 10 indeterminato di difficoltà bassa, facendo applicazione di valori minimi tabellari per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
DISPONE
l'affidamento “super esclusivo” del figlio minore alla Persona_1
madre; ove il padre volesse riprendere i contatti con il minore, le modalità di visita in spazio protetto dovranno essere disciplinate dai Servizi Sociali competenti per territorio in modo da far rientrare in modo graduale la figura paterna nella quotidianità del ragazzo;
pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
in favore della madre di 200,00 euro mensili, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come determinate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre, rimborso Parte_1
forfetario, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 27 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 10
Pag. 10 di 10