Art. 1.
L' articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio".
L' articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio".