TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/04/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7062/2018 R.G.
REP UB B LICA IT ALI AN A
IN NO ME D EL P O P O LO ITA LIA NO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7062/2018 R.G., avente ad oggetto: “lesione personale”/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 30/2017, depositata il 28.11.2017,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Conversano, alla Via Florenzo Iaia n. 31, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Cosimo Covito, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello del 07.05.2018,
- APPELLANTE -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Don Guanella n. 15/G, presso lo studio dell'avv. Emilio d'Antona, dal quale e rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 29.10.2018,
- APPELLATA - nonché contro già ed oggi , in persona del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, in Via Melo da Bari n. 120, presso lo studio dell'avv. Emma Castellaneta, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 20.11.2018,
- ALTRA APPELLATA -
e contro
, elettivamente domiciliato presso il difensore costituito in primo grado, Avv. Dario Controparte_5
Porcelli,
, elettivamente domiciliata presso il difensore costituito in primo grado, Avv. Controparte_6
Raffaele Sansonetti,
- ALTRI APPELLATI CONTUMACI -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
1 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1, c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 4.05.2005, ritualmente notificato il 25-27.05.2005, Parte_1 conveniva innanzi al Giudice di pace di Rutigliano (R.G. n. 451/C/2005) la nonché Controparte_3 [...]
e al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_5 Controparte_6 danni, patrimoniali e non patrimoniali, che quantificava in complessivi €. 12.311,57, comprensiva delle spese mediche sostenute, ovvero di altra somma, maggiore e/o minore, ritenuta congrua e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, subiti in occasione del sinistro occorso in data 21.06.2004, alle ore 1,30 circa, in agro di Conversano, così descritto: “mentre percorreva alla guida della propria autovettura Volkswagen
Golf tg. MO980383 la via per Rutigliano in direzione Conversano, giunto all'intersezione con la rampa di immissione per Rutigliano, veniva investito violentamene dall'autovettura Volkswagen Golf tg. BY772DN, la quale non osservando la segnaletica, ometteva di rallentare e fermarsi allo stop immettendosi repentinamente ad elevata velocità sulla corsia percorsa dall'odierno attore senza concedere la dovuta precedenza”; in seguito al sinistro in esame, il riportava lesioni personali diagnosticate presso il Presidio ospedaliero Parte_1 di Conversano in “trauma contusivo ginocchio destro, con ematoma extracapsulare mediale del ginocchio destro ed escoriazione terzo medio gamba destra…trauma rachide cervicale”, con postumi permanenti valutati nel 3% oltre i giorni di invalidità temporanea, ed oltre i danni materiali riportati alla propria autovettura quantificati nella perizia rilasciata dall'autocarrozzeria UP AN di Conversano, in complessivi €.
5.661,57, ed oltre il danno da fermo tecnico per €. 250.00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza del 13.07.2005, si costituiva nel giudizio di primo grado la la quale, in via preliminare, eccepiva l'inoperatività della Controparte_3 garanzia assicurativa per la RCA dell'autovettura Volkswagen Golf tg BY772DN, di proprietà del CP_5
, essendo lo stesso veicolo privo di copertura assicurativa, chiedendo, pertanto, di essere estromessa dal
[...] giudizio e, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata alla medesima prima udienza del 13.07.2005, si costituiva nel giudizio di prime cure ance il quale, nel Controparte_5 merito, instava per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in via riconvenzionale, previa declaratoria di inadempimento contrattuale a carico di chiedeva la Controparte_6 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni in suo favore nella misura pari all'importo in ipotesi riconosciuto in favore del e che comunque quantificava in €.10.000,00, o nella misura maggiore o Parte_1 minore accertata in corso di giudizio, nonché, previo accertamento della esclusiva responsabilità del Parte_1 nella causazione del suddetto sinistro, in solido con la la condanna di questi ultimi al Controparte_7 pagamento in suo favore della complessiva somma di €.14.818,00 o quella maggiore o minore che ritenuta
2 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. equa e giusta, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto nel sinistro in esame, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 8.07.2005, si costituiva in giudizio la quale, dopo aver rilevato la sua estraneità al giudizio instaurato dal in Controparte_6 Parte_1 quanto all'epoca dei fatti non era più nella disponibilità dell'autovettura, avendola venduta al in CP_5 data 19.09.2003, instava per il rigetto della domanda attorea spiegata nei suoi confronti, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata dal giudice di pace la chiamata in causa di terzo, con successiva comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 6.04.2006, si costituiva in giudizio anche la terza chiamata
[...]
la quale instava per il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal in Controparte_8 CP_5 quanto infondata, in fatto e in diritto, e chiedeva di accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità concorsuale del , con vittoria di spese di giudizio. Parte_1
Il giudizio di prime cure, dapprima interrotto per la morte del difensore del convenuto e Controparte_5 in seguito ritualmente riassunto, veniva istruito mediante produzione documentale, assunzione della prova testimoniale ed espletamento della CTU medico-legale e sulla dinamica del sinistro, ed all'esito il giudice di pace, con la sentenza n. 30/2017, depositata il 28.11.2017, e non notificata, rigettava la domanda attorea proposta nei confronti di di e di ritenendo che Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
“qualora il danneggiato agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore garante il mezzo danneggiante - ai sensi dell'art. 18 legge sull'assicurazione obbligatori 990/1969- e l'assicuratore gli opponga la mancanza di copertura assicurativa, è sempre solo il danneggiato che ha l'onere di provare che tale danno si è verificato nel periodo di vigenza della garanzia assicurativa. Tale prova non è stata affatto fornita dal sig. Parte_1
, il quale si è limitato ad asserire che nel rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri di
[...]
Conversano all'uopo intervenuti, è emerso che il sig. risultava provvisto di copertura assicurativa CP_5 con la Non è stato prodotto alcun documento da cui si potesse evincere che alla data del CP_3
21.06.2004 ore 1,30 circa, fosse operante la polizza r.c.a. -laddove- diversamente risulta che la polizza assicurativa veniva effettuata solo a seguito del sinistro. […] La prospettazione attorea -dunque- appare del tutto priva di pregio giacché non fondata da elementi utili per contrastare la eccezione di inoperatività della polizza assicurativa”; il giudice di pace sosteneva, pertanto, che “l'accoglimento del preliminare ancorché assorbente motivo di doglianza proposto con comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia sempre reiterato nei verbali d'udienza sin dal 13 luglio 2005, rende del tutto superfluo l'esame CP_3 del merito in uno alla domanda riconvenzionale altresì proposta dal sig. nei confronti Controparte_5 dell'attore e della (già Parte_1 Controparte_9 CP_10 chiamata in causa”.
Avverso detta sentenza proponeva gravame , con atto di citazione in appello del Parte_1
7.05.2018, ritualmente notificato in pari data, chiedendone la riforma per la violazione del combinato disposto dell'art. 7, l. 990/1969 (attuale vigente art. 127, d.lgs. 209/2005) e dell'art. 1901 c.c. nonché per la violazione del principio dell'apparenza del diritto, sostenendo l'erronea statuizione del giudice di prime cure in merito all'accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa in quanto doveva ritenersi
3 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. validamente sussistente il rapporto assicurativo comprovato dalle attestazioni dei carabinieri e dal deposito del certificato assicurativo in giudizio, tale da legittimare il ad esperire l'azione diretta nei confronti Parte_1 dell'apparente assicuratore della RCA;
nonché deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., avendo il giudice di pace erroneamente omesso di pronunciarsi sul merito della richiesta risarcitoria dei danni subiti per effetto del sinistro di cui è causa;
pertanto, l'appellante reiterava tutte le richieste formulate nel giudizio di primo grado nonché, deducendo un atteggiamento processuale ostruzionistico della chiedeva, altresì, di valutare la sussistenza ex officio di Controparte_3 profili di responsabilità aggravata si sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione in appello, depositata telematicamente in data 29.10.2018, si costituiva anche nel presente giudizio la la quale chiedeva la conferma parziale della Controparte_11 CP_12 sentenza di primo grado, nella parte in cui nulla pone a carico della predetta società e, inoltre, il rigetto dell'eventuale domanda formulata in via riconvenzionale dal poiché infondata in fatto ed in diritto, CP_5 sia nell'an che nel quantum debeatur, oltre che non provata, e, in caso di suo accoglimento, di essere esclusa dalla manleva rispetto alle eventuali spese giudiziali rinvenienti dalla domanda giudiziale risarcitoria proposta dal , con vittoria delle spese di giudizio. Parte_1
Si costituiva altresì nel presente giudizio d'appello la (già Controparte_2 [...]
ed oggi , con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente CP_3 Controparte_4 in data 20.11.2018, la quale, nel merito, riportandosi alle difese ed eccezioni sollevate in prime cure, chiedeva il rigetto del proposto gravame, instando per la conferma della sentenza gravata, in totale adesione alle motivazioni poste a fondamento del decisum di primo grado, in quanto, per un verso, l'attore avrebbe erroneamente invocato la violazione del principio di apparenza del diritto, dal momento che esso non sarebbe applicabile al caso di specie stante la possibilità, ai sensi dell'art. 144, co.2, d.lgs. 2009/2005, di avanzare l'eccezione di nullità per inesistenza del rischio nei confronti del terzo danneggiato che abbia proposto azione diretta e, per altro verso, non avrebbe provato l'esclusiva responsabilità del nella causazione del CP_5 sinistro, contestando la parziarietà, la completezza e l'incoerenza delle risultanze della CTU e l'inattendibilità dei testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 21.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente, e in rito, deve essere dichiarata la contumacia di e di Controparte_5 [...]
i quali, benché ritualmente evocati, non si sono costituiti nel presente giudizio d'appello. CP_6
4 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
L'odierno appellante, con il primo motivo di appello, ha denunciato la violazione degli artt. 127 del d.lgs.
209/2005 (nella precedente formulazione v. art. 7, l. 990/1969) e 1901 c.c. e, quindi, del principio dell'apparenza del diritto cui sarebbe incorso il giudice di prime cure.
Ad avviso degli appellanti, infatti, il giudice di primo grado non avrebbe considerato il principio di diritto secondo il quale, anche in mancanza di una valida polizza R.C.A., occorre appunto tutelare l'affidamento ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, dando prevalenza alla situazione di apparenza del diritto;
affidamento che, sempre secondo le prospettazioni di parte appellante, sarebbe derivato dal rapporto delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, le quali avevano dato atto dell'esistenza di una copertura assicurativa di durata annuale all'interno del cui arco temporale si è verificato il sinistro.
Data per conosciuta la funzione sociale che contraddistingue il rapporto assicurativo nell'ambito della circolazione dei veicoli, sul punto, vale la pena rammentare che, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 127 cod. ass., il certificato di assicurazione e il contrassegno assolvono una funzione di pubblicità del rapporto assicurativo -sia nei confronti del terzo danneggiato che degli operatori accertatori del traffico-, consentendo, peraltro, l'individuazione dell'impresa assicuratrice che presta tale copertura. Tale circostanza, pertanto, è in grado di generare su tali soggetti un ragionevole affidamento sulla veridicità di tale
“comunicazione”.
Ne segue che, entro i limiti stabiliti dalla legge, dalla mera consegna del certificato e del contrassegno discende l'obbligo dell'assicuratore di risarcire il terzo danneggiato anche in caso di omesso pagamento del premio. Infatti, attraverso la consegna, l'assicuratore ha ingenerato nei terzi un ragionevole affidamento sull'esistenza della polizza, accordando, in tal guisa, prevalenza ad una situazione di apparenza del diritto creata nel danneggiato, che, in quanto terzo, è, in linea di principio, estraneo al rapporto contrattuale, e, dunque, in quanto tale, va tenuto indenne da eventuali lesioni della propria sfera giuridica da esso derivanti;
in tal modo,
l'ordinamento tutela il generale principio di buona fede ed evita danni ingiusti al terzo, che ha ragione di credere nella validità della copertura assicurativa.
Proprio sulla base di tali considerazioni, l'ordinamento riconosce al danneggiato la facoltà di proporre azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, sancendo, al contempo, il limite di quest'ultima di opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto, considerato, appunto, che l'oggetto dell'indagine si incentra sulla riparazione del danno subito dal danneggiato e non anche sulla validità del contratto;
profilo quest'ultimo che, attiene, invece, ai rapporti interni tra assicurato e assicuratore.
Nondimeno, il suddetto meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto dell'art. 127 cod. ass. e art. 1901, comma 2, c.c., opera esclusivamente nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale, mentre è preclusa la sua attivazione nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo -circostanza accaduta, come si dirà meglio infra, nel caso di specie-, una volta decorso anche il termine di tolleranza di quindici giorni (v. Cass. civ., n. 3726/1996; Cass. civ., n. 11946/2006; Cass. civ., n.
26104/2016).
5 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo avuto modo di precisare che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1901 c.c., comma 1, non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo;
mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901 c.c., comma 2, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dalla
L. n. 990 del 1969, art. 7” (cfr. sul punto, Cass. civ., n. 23313/2007), e che “nei contratti di assicurazione della
r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto” (cfr. Cass. civ., sez. III, 18.04.2023, n. 10335; in senso conforme, già Cass. civ., n. 5944/2014).
In altri termini, l'esclusivo richiamo al secondo comma dell'art. 1901 c.c. operato dal secondo comma dell'art. 127 cod. ass., ha portato i giudici di legittimità a far discendere conseguenze differenti dall'inadempimento dell'assicurato a seconda della prestazione oggetto di inadempimento.
Più precisamente, soltanto in caso di inadempimento iniziale, e cioè di mancato pagamento della totalità del premio ovvero della prima rata di esso -in caso di pagamento frazionato-, è preclusa la facoltà della compagnia assicuratrice di opporre al danneggiato l'inoperatività e la sospensione della polizza in ragione dell'inadempimento, residuando in capo all'assicuratore, dopo aver risarcito il danneggiato, la facoltà di esperire l'azione di rivalsa contro l'assicurato ex art. 144 cod. ass.; diversamente, in caso di inadempimenti successivi, l'art. 127 cod. ass. fa salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 1901 c.c., rendendo, in tal guisa, operativa la sospensione della copertura assicurativa anche nei confronti del terzo danneggiato.
La ragione di tale differenza va evidentemente ricercata, oltre che nel dato normativo, nella necessità di non far gravare sul danneggiato l'errore in cui sarebbe incorsa la compagnia assicuratrice nel rilascio del certificato di copertura assicurativa in assenza di un documento comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo, facendo cattivo governo dei poteri derivanti dal contratto. Ed, invero, a tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire la distinzione tra ambito “esterno” (verso il terzo danneggiato) e
“interno” (assicurato/assicuratore) del rapporto assicurativo ha avuto cura di precisare che “nei rapporti fra assicuratore ad assicurato, invece, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge (art. 2726
c.c.), l'assicuratore ha diritto di rivalersi contro l'assicurato di quanto dovuto al danneggiato, ai sensi della
L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2” (cfr. Cass. civ., sez. III, 13.01.2015, n. 293; Cass. civ., 05.05.1980, n.
2940).
6 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. Del resto, non depone in senso contrario neppure l'accettazione da parte dell'assicuratore del pagamento dei premi successivi, dal momento che, come ribadito dalla Corte di cassazione nei suoi recenti arresti, “la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio costituisce l'oggetto di eccezione in senso lato;
la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo dell'assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio” (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.02.2022, n.4357).
Venendo, quindi, al caso di specie, in applicazione della seconda parte dell'art. 127 cod. ass., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, deve rilevarsi che l'inadempimento in cui è incorso l'assicurato ha ad oggetto il pagamento dei ratei successivi al primo.
Ed invero, risulta documentalmente provato che la polizza n. 23794989-10, avente efficacia annuale, è stata stipulata con il in data 18.09.2003, pattuendo un frazionamento semestrale del premio, con scadenza CP_5 della prima rata in data 22.01.2004, il cui importo relativo alla prima rata del premio è stato versato dall'assicurato soltanto al momento della sottoscrizione del contratto, senza alcun ulteriore versamento della seconda rata (cfr. fasc. di primo grado ). CP_5
La compagnia assicuratrice, invero, ha fornito la prova nel giudizio di primo grado che a partire dal
22.01.2004 e fino al 21.06.2004, il ha omesso di corrispondere il pagamento del rateo successivo, CP_5 con ciò determinando la sospensione dell'efficacia del contratto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza indicata nella polizza (ovverosia a decorrere dal 6.02.20204), in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c. (cfr. fasc. di primo grado, Controparte_3
Tale circostanza è stata resa nota al danneggiato con la comunicazione del 15.07.2004, nella quale la
[...]
in risposta alla richiesta formale di risarcimento danni avanzata in via stragiudiziale dal CP_3 [...]
ha rilevato che al momento del sinistro l'autovettura del risultava carente di garanzia e che Pt_1 CP_5 la successiva polizza n. 28478500-11 ha spiegato i propri effetti dalle ore 24:00 del 21.06.2004 (cfr. fasc. di primo grado, , con ciò venendo meno qualsiasi affidamento dell'odierno appellante Controparte_3 sull'esistenza di un valido rapporto assicurativo ingenerato dai rilievi riportati nel verbale redatto dai
Carabinieri al momento del sinistro.
Ne discende che, alla luce delle risultanze documentali in atti nonché del descritto impianto normativo, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del vigente art. 127, comma 2, c.c., con la conseguenza che va rilevata l'infondatezza del primo motivo di appello.
Ad ogni buon conto, appare opportuno evidenziare che, il Giudice di primo grado, omettendo di pronunciarsi sul merito della richiesta risarcitoria, in quanto ritenuta “del tutto superflua” (cfr. p. 6, sentenza
1° grado), ha disatteso il generale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Nella sentenza impugnata, invero, non vi è traccia di alcuna motivazione sul punto, non ricorrendo, peraltro, neppure l'ipotesi della c.d. “motivazione implicita”, poiché dall'accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non poteva certo desumersi alcuna forma di assorbimento implicito dell'infondatezza della domanda attorea.
7 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. Come noto in giurisprudenza, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia “omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda”, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere l'attuazione, in concreto, di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione in maniera specifica, sulla quale deve emettersi pronuncia di accoglimento o di rigetto (ex multis:
Corte d'Appello di Salerno, sez. II, 30.06.2020, n. 798; in senso conforme, Cass. civ., sez. VI, 27.11.2017, n.
28308; Cass. civ., 16.05.2012, n. 7653). Ancora, in base al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, perché possa utilmente dedursi un vizio di omessa pronunzia o di ultra-petizione, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, “deve prospettarsi, in concreto, l'omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta” (cfr. Cass. civ., n. 21257/2014; Cass. S.U., n.
8053/2014; Cass. civ., n. 1539/2018).
Più di recente, invero, i giudici di legittimità hanno affermato che “come si desume dal combinato degli articoli 112, 189, comma 1, e 277, comma 1, Cpc l'obbligo di decidere la cui inosservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone una istanza della parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto.
Da tale principio, valido anche per il giudizio di appello in virtù del richiamo fatto alle citate disposizioni dall'art. 359 Cpc, discende che, qualora la parte abbia precisato in modo specifico le proprie conclusioni nell'apposita udienza, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate o rinunciate
e il giudice deve limitare il proprio potere-dovere decisorio a quelle espressamente riproposte” (cfr. Cass. civ., sez. I, 3.01.2025, n. 74).
È evidente, allora, che, l'omesso esame della domanda attorea da parte del giudice di prime cure consente alla parte di proporre appello avverso la suddetta decisione e di riproporre in modo chiaro e preciso le domande ovvero le eccezioni non esaminate.
Ne consegue, dunque, che, nonostante il vizio di omessa pronuncia di cui è affetta la sentenza di primo grado, non potrà procedersi alla rimessione degli atti al primo giudice, non rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi tassative di rimessione previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma s'impone una delibazione nel merito della presente controversia.
Ed invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il giudice dell'appello che rilevi il vizio di omessa pronuncia del giudice del primo grado deve porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione” (cfr.
Cass. civ., S.U., 22.02.2010, n. 4059). L'unico effetto preclusivo prodotto dal vizio in esame è la declaratoria di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter dell'atto di citazione in appello, presupponendo questi ultimi che la decisione in primo grado sia stata realmente emessa su tutte le questioni sollevate dalle parti (in questo senso v. Cass. civ., sez. lav., 14.02.2022, n. 4784, secondo cui “il giudice dell'appello che, nell'applicare il suo dovere decisorio, prenda per la prima volta in esame una domanda o una eccezione sulla quale il giudice del primo grado aveva omesso ogni pronuncia, compie un giudizio nuovo, che si configura come giudizio a
8 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. cognizione piena e non come delibazione sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello”).
Orbene, nel merito l'appello è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, e venendo al merito della richiesta risarcitoria, nel corso del giudizio di primo grado sono state raccolte le seguenti fonti di prova:
a) assunzione della prova testimoniale;
b) CTU medico-legale e CTU sulla dinamica del sinistro;
c) Produzione documentale e, segnatamente, verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro.
Dalle predette risultanze probatorie acquisite nel giudizio di prime cure, dalla relazione peritale e dalla rappresentazione grafica allegata inerente il punto d'urto tra i mezzi, deve pertanto ritenersi plausibile che la dinamica del sinistro corrisponda a quella riferita da parte attrice nel proprio atto introduttivo con la conseguente esclusiva responsabilità del nel sinistro in esame. CP_5
Ed invero, l'odierno appellante ha assunto che il 21.06.2004, la propria autovettura, da lui condotta, mentre percorreva la via di Rutigliano, in direzione del centro abitato di Conversano, giunta all'altezza di un incrocio di immissione, veniva attinta dall'autovettura VW Golf condotta dal , il quale, nel tentativo di CP_5 immettersi nella corsia di marcia opposta, in direzione Rutigliano, “ometteva di fermarsi e persino di rallentare dinanzi al segnale stop ivi presente […] collidendola malamente” (cfr. p. 2 atto di citazione in appello).
L'appellante, invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha messo in evidenza la presenza, al suddetto incrocio, di segnaletica verticale di STOP gravante sul , fornendo una descrizione dei CP_5 fatti dettaglia e sufficientemente idonea a descrivere la dinamica del sinistro, la quale, peraltro, è stata confermata dal CTU nominato, ing. le cui conclusioni possono essere fatte proprie da questo Persona_1
Tribunale perché esenti da vizi logici e da contraddizioni;
il consulente, esaminato il materiale a sua disposizione (cfr. documentazione fotografica) ed eseguite le analisi dei danni riportati dai mezzi, ha, infatti, accertato il mancato rispetto del segnale di STOP a carico del , “poiché il conducente non ha CP_5 rispettato la segnaletica dello Stop e non si è fermato, ma si immette repentinamente sulla corsia di marcia percorsa dalla parte attrice, andandola ad urtare violentemente”, nonché ha riconosciuto la compatibilità dei danni riportati da entrambe le autovetture ed il relativo nesso di causalità (cfr. relazione peritale del
12.05.2016).
La suddetta dinamica è stata, altresì, confermata dalle dichiarazioni rese dal teste UP AN, indifferente, il quale ascoltato all'udienza del 25.02.2014, ha rilasciato dichiarazioni precise e circostanziate, senza vuoti narrativi e senza particolari enfatizzazioni del narrato, con ogni conseguenza in punto di adeguata attendibilità e credibilità del medesimo, riferendo che “al momento del sinistro ero alla guida della mia autovettura e percorrevo la strada Conversano – Rutigliano e giunto nei pressi di un opificio di Cimaglia, porte blindate nei pressi del distributore di benzina, ho visto l'incidente”, precisando che “ho visto un'autovettura che scendeva, la Golf Tg. BY772DN condotta dal , dalla rampa di immissione e non CP_5 si fermava all'intersezione e andando veloce si immetteva sulla via Rutigliano – Conversano”, precisando, ancora, che “ho visto l'impatto e che questo avvenne sulla strada Conversano-Rutigliano […] tentarono di
9 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. schivarsi ma l'impatto avvenne ugualmente […] io vidi il tentativo del di schivare il colpo, Parte_1 controsterzando” (cfr. verbale di udienza del 25.02.2014).
La presenza sul luogo del sinistro e la descrizione, con dovizia di particolari, dell'intero accadimento consente di ritenere verosimile che il teste abbia avuto diretta conoscenza dell'evento; difatti, il medesimo teste
è stato in grado di chiarire la condotta del veicolo antagonista nonché la strada di provenienza di quest'ultimo oltre alla condotta assunta dallo stesso al momento dell'impatto. Inoltre, il teste ha specificato Parte_1
l'esatto punto di impatto tra i mezzi coinvolti, riferendo che “i punti di impatto sono la parte anteriore dell'autovettura del e la parte anteriore della Golf del ”, precisando altresì che Parte_1 CP_5
“l'impatto è avvenuto nella corsia di marcia percorsa dall'auto del , l'auto del aveva Parte_1 CP_5 già lasciato la rampa di discesa” (cfr. verbale di udienza di cui al fascicolo d'ufficio di primo grado).
Al contrario, non può sostenersi, come invece sostenuto dalla compagnia appellata, che la ricostruzione della dinamica del sinistro sia messa in discussione dalle contrapposte dinamiche rappresentate dai testi indicati dalle parti antagoniste, essendo queste ultime sufficienti a ritenere non superata la presunzione di concorso nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.
Ed invero, in disparte l'irrilevanza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal CP_5 all'udienza del 25.02.2014, siccome inidonee a rendere una confessione giudiziale ex art. 2730 c.c., la deposizione testimoniale resa da all'udienza del 30.06.2015, si appalesa scarsamente Testimone_1 credibile ed attendibile, avendo il teste comunque dichiarato che “sono a conoscenza dei fatti di causa perché il giorno del sinistro mi trovavo sui luoghi del sinistro. Non ero presente quando sono intervenuti i pubblici ufficiali. Successivamente, avendomi riconosciuto il sig. venne a trovarmi a casa per chiedermi se CP_5 avessi visto la dinamica del sinistro” (cfr. verbale di udienza di cui al fascicolo d'ufficio di primo grado); le dichiarazioni da lui rese appaiono infatti generiche e inconferenti, oltre ad essere contraddette dalle risultanze documentali ritualmente acquisite nel fascicolo di primo grado (cfr. produzione fotografica in atti), tenuto conto, peraltro, del rapporto personale con lo stesso , odierno appellato, idoneo ad incidere sulla CP_5 stessa attendibilità del teste;
trattasi di elementi, questi ultimi, che mettono in evidenza la dubbia attendibilità
e credibilità del teste.
Deve, infatti, evidenziarsi, come sottolineato dalla difesa del , la contraddittorietà e incongruenza Parte_1 della dinamica del sinistro riferita dal suddetto teste, il quale, per un verso, ha riferito una dinamica del tutto differente da quella persino prospettata dallo stesso convenuto nel giudizio di prime cure, avendo CP_5 visto “l'autovettura del che era ferma allo STOP per l'immissione sulla via di Rutigliano- CP_5
Conversano con direzione Conversano e vedevo altresì l'auto vittima del Sig. che non percorreva Parte_1 la strada suddetta esattamente sulla propria corsia, bensì sulle strisce orizzontali […] collidendo con
l'autovettura del che era ferma all'incrocio immediatamente successivo alla fine delle predette CP_5 strisce orizzontali” (circostanze, queste ultime, neppure emerse dalle altre risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio di primo grado), ribadendo, per altro verso, che “l'autovettura del era fera in CP_5 prossimità di qualche metro il margine dello STOP”, senza però fornire ulteriori dettagli al riguardo, soprattutto, sulla visibilità dell'evento rispetto al suo punto di osservazione e, dall'altro lato, non è stato in grado di chiarire alcunché in merito alla strada di provenienza del veicolo del né tantomeno Parte_1
10 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. specificando l'esatto punto di impatto tra i mezzi coinvolti, nonostante abbia riferito di essere presente sul luogo del sinistro (cfr. verbale di udienza di cui al fascicolo d'ufficio di primo grado).
Infine, quanto alle dichiarazioni rese dal teste – della cui attendibilità e credibilità Testimone_2 residuano ampi margini di dubbio in relazione al rapporto di parentela con lo stesso convenuto-appellato
[...]
(“sono il padre del Sig. , all'epoca dei fatti mio figlio conviveva con me ed è ancora a mio CP_5 CP_5 carico”) – deve rilevarsi che la loro verosimiglianza degli eventi riferiti dal predetto teste è messa discussione dal fatto che il medesimo ha riferito di essere sopraggiunto “sui luoghi del sinistro attorno alle ore 3-3.10”; appare, dunque, inverosimile che il teste abbia potuto avere conoscenza diretta dell'intero accadimento, non avendo assistito allo stesso (cfr. verbale dell'udienza del 30.06.2015, in atti).
Pertanto, sulla scorta delle predette risultanze istruttorie innanzi richiamate inerenti le modalità del sinistro, così come evincibili anche dal materiale fotografico in atti e dalla relazione del CTU, ing. deve Per_2 affermarsi la responsabilità esclusiva della condotta in concreto assunta dal nella causazione del CP_5 sinistro per cui è causa.
In altre parole, appare maggiormente verosimile la dinamica così come ricostruita dal consulente sulla scorta delle predette risultanze documentali;
ciò, infatti, non può che deporre nel senso di una grave condotta imprudente e negligente da parte del conducente dell'autovettura del attesa, peraltro, la verosimile CP_5
e ragionevole non adeguata velocità di percorrenza del proprio mezzo alle condizioni dei luoghi, tale da non consentire alcuna manovra in sicurezza o di arresto del veicolo, che si aggiunge alla primigenia grave violazione del segnale di STOP di cui lo stesso risultava gravato al momento del sinistro.
È noto, invero, che in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro posta dall'art. 2054
c.c., comma 2, essendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente
(cfr. ex plurimis, Cass. civ., 14.02.2006, n. 3193; Cass. civ., 3.11.2004, n. 21056; Cass. civ., 27.10.2004, n.
20814; Cass. civ., 15.12.2000, n. 15847).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto
(ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza, o sullo STOP, come nel caso che ci occupa), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.c. di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (si veda, Cass. civ., 16.09.2013, n. 21130: “l'art. 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell'assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell'altro”).
11 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5.05.2000, n. 5671), è senza dubbio corretto oltreché ampiamente ragionevole, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che, anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso (cfr. Cass. civ., ord. 15.09.2020, n. 19115).
Come precisato dalla giurisprudenza più recente, va osservato che l'art. 2054 c.c. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
In definitiva, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza e dello STOP, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (così, Cass. civ., n. 9528/2012, nonché, di recente, Cass. civ., n. 6559/2013; sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale, si veda ex multis, Cass. pen., sez. IV, 15.11.2012, n. 48439, secondo cui: “le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alla prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente”, nella specie la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup, relativamente ad un sinistro mortale verificatosi allorché un motociclista, intento a superare una colonna di auto, era stato colpito da una vettura che si apprestava a svoltare a sinistra).
Tale impostazione trova conforto anche nella giurisprudenza di legittimità più recente, secondo la quale “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare
12 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità̀ del sinistro” (cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. 3, 4.04.2019, n.
9353).
Nel caso di collisione fra veicoli, dunque, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta, da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, che il giudice deve valutare avuto riguardo alle circostanze del caso concreto (cfr., sul punto ex plurimis Cass. civ., ord. 16.02.2017, n. 4130 - Rv. 642842 - 01).
Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, deve evidenziarsi come il non si è attenuto alle CP_5 suddette prescrizioni, poiché nell'occorso di cui trattasi, come anzidetto, il fatto ha avuto una causa precisa determinante, conseguente all'omesso rispetto del segnale di STOP di cui era gravato lo stesso CP_5 nell'immettersi dalla rampa di accesso sulla strada per Conversano.
Infatti, il cartello stradale di STOP pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, finanche allorquando la strada nella quale intendono confluire sia sgombra da veicoli (cfr. ex multis, Cass. civ., 19.02.2009, n. 4055; Cass. civ., 31.03.2011, n. 7439).
D'altronde, a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di stop ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un preciso significato: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.
A tal fine va osservato che il conducente di un veicolo a motore, autoveicolo o motociclo, una volta fermatosi sulla linea di STOP, prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra.
Infatti, l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di “STOP” in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza.
Nel caso di specie, quindi, non può ritenersi rilevante la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti, poiché nell'occorso di cui trattasi, come anzidetto, il fatto ha avuto una causa precisa determinante, mentre l'incidenza di eventuali altri fattori è rimasta sul piano meramente assertivo circoscritta a ipotesi non suffragate da elementi positivi di riscontro, atteso che non sono emersi ulteriori elementi probatori in merito alla dinamica del sinistro utili a ritenere attendibile l'alternativa ipotesi ricostruttiva rappresentata dal
[...]
. CP_5
13 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. Conseguentemente, deve perciò ritenersi che la responsabilità dell'incidente sia da ascrivere alla colpa esclusiva del convenuto (odierno appellato), il quale ha impegnato l'incrocio omettendo di dare la CP_5
“rigida” precedenza imposta dal segnale di STOP di cui era gravato.
In conclusione, dalle considerazioni fin qui esposte discende, in definitiva, l'ascrivibilità del sinistro per cui è causa in via esclusiva alla condotta di guida del conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg
BY772BN, senza che siano emersi elementi sufficienti a far ritenere una corresponsabilità del conducente dell'autovettura Volkswagen Golf tg. MO980383.
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, e selezionato ai fini della decisione di merito, vale la pena, peraltro, rammentare che, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362; in senso conforme, Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori.
Ne consegue, pertanto, che , quale conducente dell'autovettura Volkswagen Golf, tg Controparte_5
BY772BN, e quale proprietaria della predetta autovettura, vanno condannati, in solido tra Controparte_6 loro, al risarcimento dei danni sofferti dall'appellante, nei limiti di quanto di seguito precisato.
In particolare, per quanto riguarda l'appellata deve evidenziarsi che, dalla Controparte_6 documentazione prodotta dalla difesa del nel primo grado di giudizio, è emersa la titolarità CP_5 dell'autovettura in capo alla medesima , non sussistendo in atti evidenze probatorie di segno contrario, CP_6 quali l'atto di vendita e la relativa nota di trascrizione nei pubblici registri, da cui desumere, anche in via presuntiva, il perfezionarsi della vendita in capo al in epoca antecedente a quella del sinistro. CP_5
In proposito, invero, la giurisprudenza di legittimità, nel precisare la funzione di pubblicità notizia degli atti trascritti nei pubblici registri “finalizzati a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale” e, che, quindi, “l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria” (cfr. Cass. civ., sez. II, 02.08.2018,
n.20436; Cass. civ., sez. I, 07.04.1999, n. 3340; conf. Cass. civ, sez. III, 07/07/1998, n. 6599), ha affermato
14 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. che “la mancanza della trascrizione della vendita al P.R.A. non dimostra che l'alienante abbia conservato la disponibilità di fatto del veicolo, né vale a porre nel nulla la presunzione che il veicolo fosse effettivamente di proprietà del ricorrente, fondata sulle risultanze del relativo certificato di proprietà che contiene la prova del trasferimento di proprietà del bene, ancorché non trascritto, in capo al ricorrente stesso”.
In altri termini, se, per un verso, deve riconoscersi che la trascrizione dell'atto di vendita di autoveicolo nel
PRA non ha efficacia reale e non incide sulla validità, né è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti-, per altro verso, è altrettanto vero che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della proprietà in capo al , non può prescindersi dalla prova dell'acquisto della proprietà del veicolo mediante il predetto CP_5 atto traslativo. Prova che, nella specie, è del tutto assente in quanto non sono suscettibili di assolvere tale funzione probatoria né la “dichiarazione di vendita” né la “dichiarazione di responsabilità” depositate dalla nel giudizio di primo grado, in quanto trattasi di documenti inidonei a provare il suddetto effetto reale CP_6
(cfr. fasc. di primo grado ). CP_6
Tale assunto trova, peraltro, conferma nel certificato di circolazione del veicolo da cui è possibile desumere che la , al momento del sinistro, risultava ancora titolare del veicolo (cfr. fasc. primo grado, ), CP_6 CP_5 fermo restando, ad ogni modo, che è dato incontestato che, al momento del sinistro, esso era nella disponibilità del . CP_5
Ciò chiarito in punto di an, in ordine al quantum risarcibile, deve rilevarsi quanto segue.
Ebbene, con riferimento innanzitutto al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è noto che lo stesso va inteso - secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art. 5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005 - quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito;
non possono, invece, dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art. 32 (Corte Cost. n. 184 del 1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato.
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (Corte Cass. n. 8827/ 2003 e 8828/2003 e Corte Cost. 233/2003).
Orbene, nel caso in esame nulla va risarcito a titolo di danno non patrimoniale, attesa l'assenza di un danno biologico permanente riportato dal nel sinistro per cui è causa, considerato che le lesioni accertate Parte_1 dal CTU nell'ambito del giudizio di primo grado sono riconducibili nell'ambito delle lesioni lievissime avendo quest'ultimo riconosciuto “dalle relazioni di PS e dalla certificazione medica allegata un'inabilità temporanea
15 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. parziale di 15 giorni al 50% ed un'invalidità temporanea parziale di 10 giorni al 25%” (cfr. consulenza tecnica).
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale conseguente a sinistro stradale, l'odierno appellante ha asserito di aver effettuato la riparazione del veicolo, scegliendo di non rottamarlo sino al 2012 e, dunque, continuando ad utilizzare il mezzo per gli otto anni successivi al sinistro (avvenuto nel 2004).
In proposito, occorre preliminarmente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale, con riferimento ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale conseguente a sinistro stradale, “la domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass.n. 21012 del
12.10.2010; Cass. n. 24718 del 4.11.2013; Cass.11662/14)” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. 6, ord. n.
10196/2022).
Tale orientamento richiamato dai Giudici di legittimità in una recente ordinanza n. 10686/2023, ha chiarito che le due modalità di liquidazione di cui all'art. 2058 c.c. “si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria”, mentre, il risarcimento per equivalente costituisce una deroga, rimessa al prudente apprezzamento del giudice che “può disporre” il risarcimento per equivalente, “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022)”; tuttavia, occorre ribadire che nell'ipotesi di risarcimento per equivalente, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “mentre è onere della parte che chiede il risarcimento del danno di dimostrarne la consistenza spetta, invece, al giudice del merito il compito di liquidarne l'equivalente pecuniario, ricorrendo, se del caso all'ausilio di un consulente tecnico oppure, qualora la determinazione del preciso ammontare non sia oggettivamente possibile o appaia molto difficile, il compito di provvedere a una liquidazione di carattere equitativo, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile” (cfr. Cass. civ., n. 4990/2008).
Ne discende che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, la liquidazione per equivalente del danno patrimoniale è determinata in via equitativa dal giudice soltanto se 1) sia stata provata la sussistenza del danno;
2) siano state provate le componenti del danno;
3) vi sia l'estrema difficoltà od impossibilità di offrire la prova del quantum.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha scelto di rottamare il veicolo, soltanto dopo l'introduzione del giudizio di primo grado, ritenendo, invece, opportuna una sua riparazione, i cui costi sono stati quantificati dal consulente tecnico nell'importo ritenuto congruo di €. 3.786,00, come da preventivi esibiti in atti, optando, quindi, per la reintegrazione in forma specifica.
Con riferimento, infine, al danno da fermo tecnico, deve precisarsi quanto segue.
16 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G.
Secondo l'orientamento più risalente della giurisprudenza di legittimità, il danno in parola può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subìto, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (cfr. ex plurimis, Cass. civ.,
23.06.1972, n. 2109; più recentemente, tra le altre, Cass. civ., 14.12.2002, n. 17963; Cass. civ., 13.07.2004,
n.12908; Cass. civ., 09.11.2006, n. 23916; Cass. civ., 08.05.2012, n. 6907; Cass. civ., 19.04.2013, n. 9626;
Cass. civ., 04.10.2013, n. 22687; Cass. civ., 26.06.2015, n. 13215).
Al contrario, secondo l'orientamento più recente e maggiormente condivisibile, il danno da “fermo tecnico” deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso
(cfr. Cass. civ., 07.02.1996, n. 970; Cass. civ., 19.11.1999, n. 12820; Cass. civ., 17.07.2015, n. 15089; Cass. civ., 14.10.2015, n. 20620; Cass. civ., n. 13718/2017).
Si ritiene, dunque, di dover dare continuità all'orientamento più recente, ed attualmente prevalente: il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha alcun modo dimostrato né di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né fornito elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio del quale chiedeva il risarcimento (costi assicurativi, tassa di circolazione etc.).
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, deve essere in parte qua riformata la sentenza n. 30/2017 del Giudice di pace di Bari, con la conseguente condanna degli appellati, Controparte_5
e in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo complessivo Controparte_6 Parte_1 di €. 3.786,00, oltre interessi legali dalla pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti, ivi comprese le domande riconvenzionali e di manleva avanzate dagli appellati rimasti contumaci nel presente giudizio d'appello, nonché la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., comunque rivelatasi infondata all'esito del presente giudizio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, in primo luogo giova ricordare il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia
17 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche, Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché
Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775).
A ciò si aggiunga che il principio della soccombenza deve essere applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, non dovendo le spese essere liquidate con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, potendosi legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di gravame - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. civ. sez. 1, 09.10.2015, n. 20289).
Infine, vale la pena rimarcare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
“L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 30.05.2000, n. 7182; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 30.03.2010, n. 7025; Cass. civ., sez. 1, 16.06.2011, n. 13229, per la quale “In materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa”; nonché Cass. civ., sez. 3,
11.01.2008, n. 406, secondo cui “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole”; in senso analogo a quest'ultima, Cass. civ., sez. 1, ord. 4.08.2017, n. 19613).
Per tali ragioni, si ritiene che, nel caso di specie, la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto dell'infondatezza del primo motivo di impugnazione, unitamente al parziale e ridotto accoglimento nel quantum della domanda, e al comportamento processuale assunto dalle altre parti appellate, rimaste contumaci, nonché alla complessità delle questioni esaminate e della situazione di obiettiva incertezza, tenuto conto delle oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto, idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, unitamente agli orientamenti non sempre univoci della giurisprudenza in materia, consentono di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità
18 Dott. Luca Sforza
n. 7062/2018 R.G. della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Per quanto riguarda le spese inerenti le Consulenze, medico-legale e sulla dinamica del sinistro e sulla compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti, espletato in primo grado, queste restano definitivamente a carico delle parti appellate soccombenti, in solido tra loro, stante la prevalente soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 30/2017, depositata il 28.11.2017, e non notificata, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_5 Controparte_6
2) accoglie parzialmente, per le ragioni indicate in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro in esame occorso in data 21.06.2004 si è verificato per la responsabilità esclusiva di e, pertanto, condanna e Controparte_5 Controparte_5
in solido tra loro, al pagamento in favore di a titolo di Controparte_6 Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del suddetto sinistro, della somma complessiva di
€. 3.786,00, oltre interessi nella misura legale dalla pronuncia sino al soddisfo;
3) conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra tutte le parti, per le ragioni indicate in motivazione, le spese del doppio grado di giudizio;
5) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale e della CTU sulla dinamica del sinistro e sulla compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti, espletate in primo grado, a carico degli appellati soccombenti, e in solido tra loro. Controparte_5 Controparte_6
Così deciso in Bari, il 12.04.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
19 Dott. Luca Sforza