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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2960/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1
in Via Caduti Di Nassirya n. 39, elettivamente domiciliata in Avola, Corso Garibaldi 130, presso lo studio dell'avv. Vaccarisi Simona, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Caduti Di Nassirya n° 37, elettivamente domiciliato in Avola, Corso Garibaldi 130, presso lo studio dell'avv. Vaccarisi Simona, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
2/9/2006 (Anno 2006, Numero 74, Parte II, Serie A).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 2/9/2006;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Siracusa, il 18/2/2008) e Persona_1 Persona_2
(a Noto, il 10/3/2013) ad oggi minorenni.
pagina1 di 4 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n.415/2018 del 23/10/2018
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/7/2024, il Presidente fissava udienza del 19/12/2024 per la comparizione dei coniugi.
Con ordinanza del 12/12/2024, il G.O.P. dott.ssa Fugallo, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva la causa al Giudice tabellarmente competente e la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 10/3/2025.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. Pronunzia sullo status;
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Avola il
02/09/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Avola dell'anno 2006
Ufficio Volume 1 n° 74 Parte 2 Serie A;
2. Responsabilità Genitoriale
Affidare e in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli o ciascuno di essi di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
pagina2 di 4 Confermare anagraficamente la collocazione dei figli presso la abitazione della madre e disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, ogni qual volta lo vorrà e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20.30 e a settimane alterne dalle ore 11.00 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera;
b) Durante le vacanze natalizie, intendendosi con ciò il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa dalle lezioni dividendo il periodo per ciascun genitore ad anni alterni così trascorrendo i figli un anno il natale e un anno il capodanno con il padre;
c) Durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, ad anni alterni;
d) Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre terrà con se i figli per tre settimane anche non consecutive, che comunicherà alla madre entro giorno 10 del mese di Giugno;
e) Per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico i figli trascorreranno alternativamente un ponte con il padre e uno con la madre;
a. Assegnazione casa coniugale
Assegnare la casa coniugale sita in Avola via Caduti di Nassyria n. 37 – 39, di proprietà della sig.ra e con tutti gli arredi a quest'ultima, nella sua qualità di genitore collocatario Pt_1
prevalente dei figli.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, sino al Per_3 Parte_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, versando a , Parte_1
nella qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di €400,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie così per come previste dalle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Siracusa;
Le parti infine dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo più nulla da pretendere o ripetere l'uno dell'altra fatte salve le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della scrittura privata del 04/07/2024.
Le parti dichiarano altresì ai sensi dell'art. 473 bis 12 comma 2 cpc che alla data odierna non risultano altri procedimenti pendenti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la pagina3 di 4 quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, in Avola, il giorno 2/9/2006 (Anno 2006, Numero 74, Parte II, Serie A), in conformità
[...]
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2960/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1
in Via Caduti Di Nassirya n. 39, elettivamente domiciliata in Avola, Corso Garibaldi 130, presso lo studio dell'avv. Vaccarisi Simona, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Caduti Di Nassirya n° 37, elettivamente domiciliato in Avola, Corso Garibaldi 130, presso lo studio dell'avv. Vaccarisi Simona, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
2/9/2006 (Anno 2006, Numero 74, Parte II, Serie A).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 2/9/2006;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Siracusa, il 18/2/2008) e Persona_1 Persona_2
(a Noto, il 10/3/2013) ad oggi minorenni.
pagina1 di 4 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n.415/2018 del 23/10/2018
(v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/7/2024, il Presidente fissava udienza del 19/12/2024 per la comparizione dei coniugi.
Con ordinanza del 12/12/2024, il G.O.P. dott.ssa Fugallo, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva la causa al Giudice tabellarmente competente e la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 10/3/2025.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. Pronunzia sullo status;
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Avola il
02/09/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Avola dell'anno 2006
Ufficio Volume 1 n° 74 Parte 2 Serie A;
2. Responsabilità Genitoriale
Affidare e in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli o ciascuno di essi di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza
pagina2 di 4 Confermare anagraficamente la collocazione dei figli presso la abitazione della madre e disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, ogni qual volta lo vorrà e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) Durante l'anno scolastico il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20.30 e a settimane alterne dalle ore 11.00 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera;
b) Durante le vacanze natalizie, intendendosi con ciò il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa dalle lezioni dividendo il periodo per ciascun genitore ad anni alterni così trascorrendo i figli un anno il natale e un anno il capodanno con il padre;
c) Durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, ad anni alterni;
d) Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre terrà con se i figli per tre settimane anche non consecutive, che comunicherà alla madre entro giorno 10 del mese di Giugno;
e) Per i ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico i figli trascorreranno alternativamente un ponte con il padre e uno con la madre;
a. Assegnazione casa coniugale
Assegnare la casa coniugale sita in Avola via Caduti di Nassyria n. 37 – 39, di proprietà della sig.ra e con tutti gli arredi a quest'ultima, nella sua qualità di genitore collocatario Pt_1
prevalente dei figli.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, sino al Per_3 Parte_2 raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, versando a , Parte_1
nella qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo mensile di €400,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie così per come previste dalle Linee Guida in uso presso il Tribunale di Siracusa;
Le parti infine dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo più nulla da pretendere o ripetere l'uno dell'altra fatte salve le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della scrittura privata del 04/07/2024.
Le parti dichiarano altresì ai sensi dell'art. 473 bis 12 comma 2 cpc che alla data odierna non risultano altri procedimenti pendenti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la pagina3 di 4 quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, in Avola, il giorno 2/9/2006 (Anno 2006, Numero 74, Parte II, Serie A), in conformità
[...]
alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/03/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4