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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 901 / 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Prima Sezione Civile
------------------------------------------------------
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DA LOCOCO Presidente dott. NA SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliera ha pronunciato nella causa in epigrafe trascritta la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 02.05.2023 al n. 901 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 901 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 415/2023 del 05/04/2023
promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, Via di Poggio n. 34, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Pardini che la rappresenta e difende come da mandato allegato;
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Curatore in carica, con sede legale in
[...]
Milano, Largo Corsia dei Servi n. 3;
- appellata contumace -
e elettivamente domiciliato in Firenze, via Andrea del Castagno Controparte_2
n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Naccarato che lo rappresenta e difende come da mandato allegato;
- appellato / appellante incidentale - e
Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano, via San Vittore al Teatro, 3, presso
[...]
e nello studio dell'Avv. Anna Pellegrini che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
IE CI di Alessandria, la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti;
- appellata / appellante incidentale - e elettivamente domiciliata in Firenze, via Andrea del Castagno Controparte_4
n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Beretta Anguissola, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lauretta Corso Lanci. la rappresenta e difende come da mandato allegato;
- terza intervenuta -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
------------------------------------
Conclusioni congiunte delle Parti: estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
- FATTO E DIRITTO -
I. La causa trae origine dall'espropriazione immobiliare promossa dal avverso , avente ad oggetto un immobile sito in Controparte_1 Controparte_2
Forte dei Marmi (LU), sul quale gravavano un'ipoteca giudiziale iscritta il 17.10.2000
a favore del Banco Ambrosiano Veneto spa, poi , per Controparte_5
un credito capitale di £ 4.000.000.000, credito vantato principalmente nei confronti della e per il quale il era garante, ed un'ipoteca volontaria iscritta CP_1 CP_2
il 19.10.2000 a favore di per un credito capitale di £ 600.000.00, Parte_2
relativo alla restituzione di un prestito. In tale procedura esecutiva era intervenuta ex art. 499 c.p.c. quale cessionaria di entrambi i suddetti crediti. Parte_1
Avverso detto intervento il ha proposto opposizione ex artt. 512/615 CP_1
c.p.c. sostenendo che entrambi i crediti erano nulli, comunque prescritti e che le relative ipoteche si erano estinte;
quindi, chiedeva l'esclusione di dal Parte_1
riparto o comunque la declaratoria dell'inesistenza dei crediti da essa vantati.
Quest'ultima resisteva contestando le avversarie argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'esecutato chiedeva di sospendere l'esecuzione in CP_2
attesa dell'accertamento in merito all'esistenza o meno dei crediti di Parte_1
Sospesa l'esecuzione, previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione, la medesima creditrice interveniente introduceva il presente giudizio a cognizione piena, chiedendo l'accertamento dell'esistenza dei propri crediti e del proprio diritto di partecipare al riparto esecutivo;
il e si CP_1 CP_2
2 costituivano, il primo insistendo nell'opposizione ed il secondo aderendo alla posizione di Espletato l'interrogatorio del e fissata l'udienza Parte_1 CP_2
di precisazione delle conclusioni, medio tempore, interveniva in giudizio ex art. 111
c.p.c. , quale cessionaria del credito del fallimento nei confronti del CP_3
, facendo proprie le tesi del cedente. In esito, il Tribunale riservava la causa CP_2
in decisione e con la sentenza qui gravata accoglieva l'opposizione, con declaratoria dell'inesistenza dei crediti per i quali era intervenuta nell'esecuzione Parte_1
con condanna di quest'ultima e di al pagamento delle spese in favore del CP_2
e di CP_1 CP_6
[.
Appellava la sentenza nei confronti del , di Parte_1 CP_1
e di il restava contumace mentre questi ultimi si CP_2 CP_3 CP_1
costituivano, rispettivamente in data 12.09.23 e 26.09.2023, insistendo nelle rispettive difese già di primo grado. In data 27.09.2023 l'appellante principale depositava rinuncia agli atti con prestazione di acquiescenza della Parte_1
sentenza impugnata. Con dichiarazione in data 29.09.2023, – anche quale CP_2
appellante incidentale – dichiarava di non accettare la rinuncia e chiedeva che la
Cont causa fosse decisa nel merito. Invece, , con dichiarazione in data 28.09.2023
accettava la rinuncia agli atti dell'appellante. Si svolgeva la prima udienza e con ordinanza riservata in data 12.06.2024, attesa il mancato accordo delle Parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nel frattempo, con atto in data
30.03.2024, interveniva volontariamente deducendo che era legata Controparte_4
a contratto fiduciario con per la gestione dei crediti dalla stessa Parte_1
vantati nei confronti di e in veste di fiduciaria la medesima società Controparte_2
era stata autorizzata ad introdurre l'appello; che, tuttavia, la medesima fiduciaria,
senza consenso della fiduciante aveva successivamente rinunciato Controparte_4
agli atti;
che pertanto era da ritenersi legittimo il suo intervento e concludeva secondo le originarie conclusioni di in atto di appello. Ancora Parte_1
successivamente, con atto di costituzione di nuovo procuratore in data CP_2
03.09.2025, reiterava la mancata adesione alla rinuncia dell'appellante principale. La
3 causa era già rinviata con fissazione di udienza per la rimessione in decisione, ex art. 352 c.p.c., e concessione dei termini conclusivi ivi previsti, anteriori all'udienza.
III. Successivamente, in data 02.10.2025 depositava rinuncia agli atti CP_2
del presente giudizio, quale appellante incidentale e contestuale accettazione della rinuncia in suo favore. Sempre in data 02.10.2025 anche depositava Controparte_4
atto contenente rinuncia agli atti. Analogamente, sempre con atto in data
Cont 02.10.2025, anche depositava atto di accettazione delle ultime rinunce intervenute. Infine, in data 03.10.2025 l'appellante principale Parte_1
depositava atto di accettazione delle rinunce di e Tutte le Parti CP_2 CP_4
chiedevano l'estinzione con compensazione delle spese.
IV. Deve essere accolta la richiesta di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
proposta dai procuratori in parte direttamente muniti di specifico potere in tal senso,
come emerge dalle procure alle liti in atti, in parte con atti di rinuncia e accettazione sottoscritti anche dalle Parti personalmente. Il presente provvedimento assume la natura, anche sostanziale, di sentenza in quanto definitorio del giudizio su questione pregiudiziale attinente al processo e con astratta previsione, tra l'altro ed in mancanza di diverso accordo, di condanna alle spese da parte del rininciante(cfr.
Cassazione civile, Sezione III, n. 18242 del 03/07/2008, id., Sezione Lavoro, n. 14936
del 18/11/2000). Nel caso specifico, peraltro, tutte le Parti chiedevano l'estinzione con compensazione delle spese. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia risultando il processo estinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, sulla causa di appello introdotta da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
di
[...] [...]
e di , con l'intervento Controparte_3 Controparte_2
4 volontario di avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. Controparte_4
415/2023 del 05/04/2023 così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
2) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 12.11.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
NA TI DA CO
5
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Prima Sezione Civile
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La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa DA LOCOCO Presidente dott. NA SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliera ha pronunciato nella causa in epigrafe trascritta la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 02.05.2023 al n. 901 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 901 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 415/2023 del 05/04/2023
promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lucca, Via di Poggio n. 34, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Pardini che la rappresenta e difende come da mandato allegato;
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Curatore in carica, con sede legale in
[...]
Milano, Largo Corsia dei Servi n. 3;
- appellata contumace -
e elettivamente domiciliato in Firenze, via Andrea del Castagno Controparte_2
n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Naccarato che lo rappresenta e difende come da mandato allegato;
- appellato / appellante incidentale - e
Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano, via San Vittore al Teatro, 3, presso
[...]
e nello studio dell'Avv. Anna Pellegrini che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
IE CI di Alessandria, la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti;
- appellata / appellante incidentale - e elettivamente domiciliata in Firenze, via Andrea del Castagno Controparte_4
n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Beretta Anguissola, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lauretta Corso Lanci. la rappresenta e difende come da mandato allegato;
- terza intervenuta -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
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Conclusioni congiunte delle Parti: estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
- FATTO E DIRITTO -
I. La causa trae origine dall'espropriazione immobiliare promossa dal avverso , avente ad oggetto un immobile sito in Controparte_1 Controparte_2
Forte dei Marmi (LU), sul quale gravavano un'ipoteca giudiziale iscritta il 17.10.2000
a favore del Banco Ambrosiano Veneto spa, poi , per Controparte_5
un credito capitale di £ 4.000.000.000, credito vantato principalmente nei confronti della e per il quale il era garante, ed un'ipoteca volontaria iscritta CP_1 CP_2
il 19.10.2000 a favore di per un credito capitale di £ 600.000.00, Parte_2
relativo alla restituzione di un prestito. In tale procedura esecutiva era intervenuta ex art. 499 c.p.c. quale cessionaria di entrambi i suddetti crediti. Parte_1
Avverso detto intervento il ha proposto opposizione ex artt. 512/615 CP_1
c.p.c. sostenendo che entrambi i crediti erano nulli, comunque prescritti e che le relative ipoteche si erano estinte;
quindi, chiedeva l'esclusione di dal Parte_1
riparto o comunque la declaratoria dell'inesistenza dei crediti da essa vantati.
Quest'ultima resisteva contestando le avversarie argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'esecutato chiedeva di sospendere l'esecuzione in CP_2
attesa dell'accertamento in merito all'esistenza o meno dei crediti di Parte_1
Sospesa l'esecuzione, previa sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione, la medesima creditrice interveniente introduceva il presente giudizio a cognizione piena, chiedendo l'accertamento dell'esistenza dei propri crediti e del proprio diritto di partecipare al riparto esecutivo;
il e si CP_1 CP_2
2 costituivano, il primo insistendo nell'opposizione ed il secondo aderendo alla posizione di Espletato l'interrogatorio del e fissata l'udienza Parte_1 CP_2
di precisazione delle conclusioni, medio tempore, interveniva in giudizio ex art. 111
c.p.c. , quale cessionaria del credito del fallimento nei confronti del CP_3
, facendo proprie le tesi del cedente. In esito, il Tribunale riservava la causa CP_2
in decisione e con la sentenza qui gravata accoglieva l'opposizione, con declaratoria dell'inesistenza dei crediti per i quali era intervenuta nell'esecuzione Parte_1
con condanna di quest'ultima e di al pagamento delle spese in favore del CP_2
e di CP_1 CP_6
[.
Appellava la sentenza nei confronti del , di Parte_1 CP_1
e di il restava contumace mentre questi ultimi si CP_2 CP_3 CP_1
costituivano, rispettivamente in data 12.09.23 e 26.09.2023, insistendo nelle rispettive difese già di primo grado. In data 27.09.2023 l'appellante principale depositava rinuncia agli atti con prestazione di acquiescenza della Parte_1
sentenza impugnata. Con dichiarazione in data 29.09.2023, – anche quale CP_2
appellante incidentale – dichiarava di non accettare la rinuncia e chiedeva che la
Cont causa fosse decisa nel merito. Invece, , con dichiarazione in data 28.09.2023
accettava la rinuncia agli atti dell'appellante. Si svolgeva la prima udienza e con ordinanza riservata in data 12.06.2024, attesa il mancato accordo delle Parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nel frattempo, con atto in data
30.03.2024, interveniva volontariamente deducendo che era legata Controparte_4
a contratto fiduciario con per la gestione dei crediti dalla stessa Parte_1
vantati nei confronti di e in veste di fiduciaria la medesima società Controparte_2
era stata autorizzata ad introdurre l'appello; che, tuttavia, la medesima fiduciaria,
senza consenso della fiduciante aveva successivamente rinunciato Controparte_4
agli atti;
che pertanto era da ritenersi legittimo il suo intervento e concludeva secondo le originarie conclusioni di in atto di appello. Ancora Parte_1
successivamente, con atto di costituzione di nuovo procuratore in data CP_2
03.09.2025, reiterava la mancata adesione alla rinuncia dell'appellante principale. La
3 causa era già rinviata con fissazione di udienza per la rimessione in decisione, ex art. 352 c.p.c., e concessione dei termini conclusivi ivi previsti, anteriori all'udienza.
III. Successivamente, in data 02.10.2025 depositava rinuncia agli atti CP_2
del presente giudizio, quale appellante incidentale e contestuale accettazione della rinuncia in suo favore. Sempre in data 02.10.2025 anche depositava Controparte_4
atto contenente rinuncia agli atti. Analogamente, sempre con atto in data
Cont 02.10.2025, anche depositava atto di accettazione delle ultime rinunce intervenute. Infine, in data 03.10.2025 l'appellante principale Parte_1
depositava atto di accettazione delle rinunce di e Tutte le Parti CP_2 CP_4
chiedevano l'estinzione con compensazione delle spese.
IV. Deve essere accolta la richiesta di estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
proposta dai procuratori in parte direttamente muniti di specifico potere in tal senso,
come emerge dalle procure alle liti in atti, in parte con atti di rinuncia e accettazione sottoscritti anche dalle Parti personalmente. Il presente provvedimento assume la natura, anche sostanziale, di sentenza in quanto definitorio del giudizio su questione pregiudiziale attinente al processo e con astratta previsione, tra l'altro ed in mancanza di diverso accordo, di condanna alle spese da parte del rininciante(cfr.
Cassazione civile, Sezione III, n. 18242 del 03/07/2008, id., Sezione Lavoro, n. 14936
del 18/11/2000). Nel caso specifico, peraltro, tutte le Parti chiedevano l'estinzione con compensazione delle spese. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia risultando il processo estinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, sulla causa di appello introdotta da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
di
[...] [...]
e di , con l'intervento Controparte_3 Controparte_2
4 volontario di avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. Controparte_4
415/2023 del 05/04/2023 così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
2) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 12.11.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
NA TI DA CO
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