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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.90/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottor Marcello CASTIGLIONE – Presidente relatore dottoressa Giovanna CANNATA - Consigliere
dottoressa Laura CASALE - Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione n.90/2025 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Massimo Dellago del Foro di Roma Parte_1 per mandato in atti - attore in riassunzione c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avv.Raffaele Giovene del Foro di La Controparte_1
Spezia che lo rappresenta e difende per mandato in atti - Convenuto in riassunzione
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Sipala del Foro di Roma e CP_2
DE LL del Foro di La Spezia che la rappresentano e difendono per mandato in atti - convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTORE: “Riformando la sentenza del Tribunale, accogliere la domanda di collazione proposta nel primo grado del giudizio”. PER L'APPELLATO: “Chiedono la sospensione del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di La Spezia che ha respinto la sua domanda di collazione, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione delle operazioni divisionali. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, opponendosi all'accoglimento dell'appello. La causa è stata chiamata all'udienza del 12.06.2025 per la prima comparizione delle parti, disponendosi che si svolgesse con trattazione scritta.
Nessuna delle parti ha depositato la nota scritta in relazione a detta udienza. La Corte, dato atto, ha rinviato ulteriormente la causa ex artt.t.181 co.1 e 309 c.p.c. all'udienza del
02.10.2025, da svolgersi sempre con trattazione scritta. Le parti non hanno depositato la nota scritta nemmeno in relazione a detta ultima udienza. La Corte, dato atto che il provvedimento che disponeva lo svolgimento dell'udienza con modalità c.d. di “trattazione scritta” è stato regolarmente notificato ai difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini.
Osserva che il mancato deposito delle note scritte deve essere equiparato alla mancata comparizione in udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.181 co. 1 c.p.c. In caso di mancata comparizione delle parti in udienza il giudice deve provvedere a norma dell'art.181 co.1 e 309 c.p.c., applicabili ai giudizi di appello ai sensi dell'art.359 c.p.c.
L'art.181, come modificato da ultimo dall'art. 50 d.l. n. 112 /2008 convertito in legge n.
133/2008, applicabile ai giudizi instaurati dal 25.6.2008, prevede che, nel caso in cui nessuna parte compaia in udienza, viene fissata nuova udienza e che, in caso di mancata comparizione delle parti anche ad essa, viene disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo. L'estinzione opera di diritto e deve essere dichiarata con sentenza dal collegio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
visti gli artt.181 e 359 c.p.c.
definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese. Genova, 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dottor Marcello CASTIGLIONE – Presidente relatore dottoressa Giovanna CANNATA - Consigliere
dottoressa Laura CASALE - Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione n.90/2025 R.G. promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv.Massimo Dellago del Foro di Roma Parte_1 per mandato in atti - attore in riassunzione c o n t r o rappresentato e difeso dall'Avv.Raffaele Giovene del Foro di La Controparte_1
Spezia che lo rappresenta e difende per mandato in atti - Convenuto in riassunzione
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Sipala del Foro di Roma e CP_2
DE LL del Foro di La Spezia che la rappresentano e difendono per mandato in atti - convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTORE: “Riformando la sentenza del Tribunale, accogliere la domanda di collazione proposta nel primo grado del giudizio”. PER L'APPELLATO: “Chiedono la sospensione del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'attore ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di La Spezia che ha respinto la sua domanda di collazione, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione delle operazioni divisionali. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, opponendosi all'accoglimento dell'appello. La causa è stata chiamata all'udienza del 12.06.2025 per la prima comparizione delle parti, disponendosi che si svolgesse con trattazione scritta.
Nessuna delle parti ha depositato la nota scritta in relazione a detta udienza. La Corte, dato atto, ha rinviato ulteriormente la causa ex artt.t.181 co.1 e 309 c.p.c. all'udienza del
02.10.2025, da svolgersi sempre con trattazione scritta. Le parti non hanno depositato la nota scritta nemmeno in relazione a detta ultima udienza. La Corte, dato atto che il provvedimento che disponeva lo svolgimento dell'udienza con modalità c.d. di “trattazione scritta” è stato regolarmente notificato ai difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini.
Osserva che il mancato deposito delle note scritte deve essere equiparato alla mancata comparizione in udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.181 co. 1 c.p.c. In caso di mancata comparizione delle parti in udienza il giudice deve provvedere a norma dell'art.181 co.1 e 309 c.p.c., applicabili ai giudizi di appello ai sensi dell'art.359 c.p.c.
L'art.181, come modificato da ultimo dall'art. 50 d.l. n. 112 /2008 convertito in legge n.
133/2008, applicabile ai giudizi instaurati dal 25.6.2008, prevede che, nel caso in cui nessuna parte compaia in udienza, viene fissata nuova udienza e che, in caso di mancata comparizione delle parti anche ad essa, viene disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo. L'estinzione opera di diritto e deve essere dichiarata con sentenza dal collegio. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
visti gli artt.181 e 359 c.p.c.
definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese. Genova, 3 ottobre 2025
IL PRESIDENTE