Ordinanza cautelare 7 dicembre 2024
Decreto cautelare 14 gennaio 2025
Decreto cautelare 3 febbraio 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 15/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Csc Leonardo S.r.l.S., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria N 7;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto AOODRMA nr. 1328 del 12/9/2024 mediante il quale l’USR ha disposto la revoca a decorrere dall’ A.S. 2024/25 degli atti di riconoscimento della parità scolastica relativamente ai corsi di studio Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale, IT.T. Informatica e telecomunicazioni, I.T.T. Trasporti e logistica e Ist. Prof. Servizi per l''Enogastronomia e l''ospitalità alberghiera articolazione Enogastronomia;
- di ogni altro atto antecedente ovvero successivo, comunque preordinato alla predetta revoca, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca AOODRMA Registro Decreti nr. 1018 del 13/08/2024
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 13 gennaio 2025:
del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche nr. 2137 del 18 dicembre 2024 mediante il quale, in asserita esecuzione dell’Ordinanza Tar Marche nr. 237/24, l’Ufficio ha disposto che la ricorrente provveda al ripristino dei requisiti imponendo che ciò avvenga mediante la stipula di 18 contratti di lavoro subordinato “stipulati con altrettanti lavoratori precedentemente titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 31 gennaio 2025:
del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale – Ufficio I nr. 153 del 29/1/2025, con il quale è stata disposta la revoca totale a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 degli atti di riconoscimento della parità scolastica al Polo Scolastico Paritario Istituto LEONARDO S.r.l. con sede in Civitanova Marche (MC) avente come ente gestore CSC LEONARDO S.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è ente gestore di un polo scolastico. A seguito di un accesso dell’Ispettorato del Lavoro di Macerata, è stato avviato il procedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche per la revoca della parità scolastica a decorrere dall’A.S. 2025/26.
In particolare, il procedimento origina da una sanzione amministrativa irrogata dall’ispettorato del lavoro alla ricorrente, in base alla presenza di una percentuale eccessiva di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con i docenti (27 su 37) in contrasto con quanto previsto dal CCNL ANINSEI applicato all’epoca dalla ricorrente (che prevede il limite di un quarto). L’Amministrazione riscontrava quindi la presenza di una grave irregolarità per violazione dell’l’art. 1 comma 5 della L. 62/2000 (che prevede il rispetto, per le scuole paritarie, dei CCNL di settore) e, dopo avere valutate le controdeduzioni della ricorrente, ha adottato il provvedimento di revoca della parità scolastica AOODRMA nr. 1328 del 12 settembre 2024, ritenendo di non concedere il termine di cui all’art. 5 del DM 83/2008.
La società ha impugnato il provvedimento di revoca e gli atti presupposti con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 237/2024 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelar,e in relazione alla mancata concessione a parte ricorrente del termine di cui all’art. 5 comma 8 del DM n. 83/2008. Nell’ordinanza, in particolare, si ritiene:
-che le argomentazioni dalla PA per giustificare la mancata concessione del termine non siano convincenti e che la definitività della sanzione comunicata dall’Ispettorato del Lavoro non condizioni la possibilità per la ricorrente di rimuovere le irregolarità accertate, dato che la mancata rimozione attiene, appunto a tale procedimento e non a quello di revoca della parità;
-che non sia rilevante il momento in cui l’Amministrazione è venuta a conoscenza dell’irregolarità, in quanto il termine di cui al citato art. 5 non è legato al momento in cui viene adottata la sanzione;
– che spetta in ogni caso a parte ricorrente provare che i contratti in discussione non siano riconducibili alla prestazione d'opera professionale-intellettuale (Cons. Stato VI 10 novembre 2022 n. 9872).
In conclusione, l’ordinanza dispone che l’Amministrazione, a sensi dell’art. 5 sopra citato, conceda un termine di 30 giorni per provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, al termine del quale l’Amministrazione dovrà tempestivamente effettuare la valutazione delle misure adottate, eventualmente distinguendo tra i singoli decreti con cui è stata conferita la parità ai diversi percorsi d’istruzione gestiti dalla ricorrente medesima.
In esecuzione dell’ordinanza, l’Ufficio Scolastico adottava il Decreto nr. 2137 del 18 dicembre 2024, con il quale si assegnava alla ricorrente il termine di 30 giorni per la regolarizzazione, richiedendo la stipula di 18 contratti di lavoro subordinato con altrettanti lavoratori precedentemente titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Parte ricorrente, ritenendo le condizioni della regolarizzazione illegittime e in contrasto con l’ordinanza n. 237/2024, impugna il decreto con il primo ricorso per motivi aggiunti.
Di seguito all’impugnazione, l’Ufficio scolastico Regionale adottava quindi il decreto Direzione Generale – Ufficio I nr. 153 del 29 gennaio 2025, con il quale è stata confermata la revoca totale a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 degli atti di riconoscimento della parità scolastica al Polo Scolastico Paritario gestito dalla ricorrente.
Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 31 gennaio 2025.
Con il primo motivo di quest’ultimo ricorso, si deduce la violazione dell’ordinanza del TAR Marche nr. 237/24, difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del travisamento dei fatti e dell’assoluta carenza di istruttoria.
L’Amministrazione si sarebbe limitata a prendere atto nella non ottemperanza della ricorrente agli adempimenti prescritti con il decreto di 2137/2024, peraltro oggetto di impugnazione, senza valutare la possibilità di misure alternative adottate per superare le criticità riscontrate nell’ispezione. Ciò senza alcun collegamento con quanto prescritto nell’istanza cautelare.
Con il secondo motivo si censura, sotto numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, quanto prescritto dall’amministrazione nell’invito alla regolarizzazione n. 2137/2024, il cui mancato adempimento è a base del provvedimento di revoca. Si contesta, in particolare, che l’adempimento prescritto sia l’unico strumento per superare l’irregolarità. Non ci sarebbe infatti riscontro nella normativa applicabile e comunque sarebbe mancata la necessaria valutazione dell’Amministrazione.
Con il terzo motivo, sempre per articolati profili di violazione di legge ed eccesso di potere, parte ricorrente censura i riferimenti contenuti nel decreto impugnato alla sanzione irrogata dall’Ispettorato del lavoro. In particolare si contesta sia che la stipula di contratti di lavoro subordinato con i soggetti interessati possa essere l’unico modo per sanare l’irregolarità, sia il fatto che l’amministrazione non abbia preso in considerazione il contratto collettivo cui attualmente aderisce la ricorrente (contratto Filins-Federazione Italiana Licei e Istituti Scolastici non Statali), il quale non prevede il limite del 25% alla base della sanzione. Infine, l’Amministrazione non avrebbe correttamente valutato i tempi necessari per rimuovere l’irregolarità.
Con il quarto motivo, sempre per articolati profili di violazione di legge ed eccesso di potere, parte ricorrente contesta come il provvedimento impugnato non abbia preso in considerazione l’avvio del procedimento di certificazione dei contratti di lavoro oggetto della sanzione ai sensi del d.lgs 276/2003 e dell’art. 5 comma 1 lettera e) della L. 30/2003..
Con il quinto motivo si lamenta la brevità del termine concesso l’amministrazione.
Con il sesto motivo, infine, si lamenta il mancato adempimento dell’ordinanza 237/2024 nella parte in cui richiedeva di eventualmente distinguere tra i singoli decreti con cui è stata conferita la parità ai diversi percorsi d’istruzione gestiti dalla ricorrente medesima.
Vengono infine richiamati i motivi formulati con ricorso introduttivo.
Si sono costituiti Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Marche, resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025, sussistendone presupposti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione sensi dell’articolo 60 cpa.
1 Il ricorso introduttivo è fondato e deve essere accolto.
1.1 In particolare, con riguardo al ricorso introduttivo, risulta fondata e assorbente la mancata concessione del termine di cui all’art. 5 comma 8 del DM n. 83/2008. Devono infatti essere confermate le considerazioni effettuate in sede cautelare nell’ordinanza 237/2024. Come questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, vi è l’onere per l’Amministrazione, in caso di revoca, di valutare adeguatamente la gravità e l’irreparabilità della situazione. Ciò in particolare quando venga omesso l’avviso previsto al punto 5.8 delle linee guida di cui al decreto del 10 ottobre 2008, n. 83, emanato in attuazione del regolamento recante la «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2006, n. 27» (decreto del Ministro dell’istruzione del 29 novembre 2007, n. 267; art. 5, comma 1). Questo non esclude che alcune violazioni debbano essere intese come irrimediabili nel corso dell’anno scolastico (ad esempio, la mancata attivazione di corsi), vista l’impossibilità di attivare ad anno scolastico concluso nuove classi rispetto a quelle riscontrate come mancanti negli indirizzi di studio (Tar Marche 24 luglio 2024 n. 752).
1.2 Si osserva però come, nel caso in esame, siano state rilevate irregolarità relative al contestato mancato rispetto dei contratti collettivi degli insegnanti, non riguardanti il funzionamento della scuola o della didattica. Come già detto, è necessaria una motivazione specifica sulla gravità e sull’irreparabilità che non può essere estesa a qualsiasi violazione solo per il fatto di essere astrattamente non rimediabile nell’anno in corso.
1.3 Di conseguenza, come già affermato in sede cautelare (ord. 237/2024), la definitività della sanzione comunicata dall’Ispettorato del Lavoro non condiziona la possibilità per la ricorrente di rimuovere le irregolarità accertate ai fini del mantenimento della parità scolastica, trattandosi di due separati procedimenti sanzionatori. E la mancata rimozione attiene, appunto a tale procedimento e non a quello di revoca della parità. Non è altresì rilevante il momento in cui l’Amministrazione è venuta a conoscenza dell’irregolarità, in quanto il termine di cui al citato art. 5 non è legato al momento in cui viene adottata la sanzione. Il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo deve quindi essere annullato sotto questo profilo.
2 A seguito dell’ordinanza n. 237 del 2024, sono poi intervenuti, in sua esecuzione, il Decreto nr. 2137 del 18 dicembre 2024, con il quale si assegnava alla ricorrente termine di 30 giorni per la regolarizzazione, richiedendo la stipula di 18 contratti di lavoro subordinato con altrettanti lavoratori precedentemente titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e il decreto nr. 153 del 29 gennaio 2025, con il quale è stata confermata la revoca totale, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, degli atti di riconoscimento della parità scolastica al Polo Scolastico Paritario gestito dalla ricorrente.
2.1 Detti provvedimenti sono stati impugnati, rispettivamente, con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti.
2.1 In primo luogo l’Amministrazione ha affermato, nelle memorie conclusive, il carattere non provvedimentale del decreto 2137/2024 del 12 dicembre 2024, costituente l’invito alla regolarizzazione adottato ai sensi del decreto 83/2008. L’eccezione è condivisibile. Infatti, gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità. Di conseguenza la giurisprudenza nega che siano immediatamente lesivi e comportino un onere di immediata impugnazione" (Cons. Stato III, 5 maggio 2017, n. 2073). Con riferimento a tali atti, non è quindi ravvisabile alcuna immediata lesione provvedimentale diretta della sfera giuridica dei ricorrenti, quindi sprovvisti di un relativo interesse attuale e concreto ad agire (tra le innumerevoli decisioni (Cons. Stato V 15 gennaio 2024 n. 229).
2.2 L’invito alla regolarizzazione ai sensi del decreto 83/2008 oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti è indubbiamente qualificabile come diffida. Detto primo ricorso per motivi aggiunti deve essere quindi essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, a causa della mancanza di lesività del provvedimento impugnato.
3 Si passa quindi all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è contestato il provvedimento dell’Ufficio scolastico Regionale 153 del 29 gennaio 2025 che ha disposto la revoca della parità scolastica a sfavore della ricorrente.
3.1 Il ricorso è fondato.
3.2 Il Collegio ritiene che i primi cinque motivi di ricorso debbano essere trattati unitariamente, investendo, da differenti profili, l’articolata motivazione del provvedimento impugnato. Si premette che l’ordinanza 237/2024 di questo Tribunale disponeva che la ricorrente, ai sensi dell’art. 5 comma 8 del DM 83/2008 sopra citato, concedesse un termine di 30 giorni per provvedere al ripristino dei requisiti mancanti, al termine del quale l’Amministrazione doveva tempestivamente effettuare la valutazione delle misure adottate, eventualmente distinguendo tra i singoli decreti con cui è stata conferita la parità ai diversi percorsi d’istruzione gestiti dalla ricorrente medesima.
3.3 L’impugnato provvedimento di revoca è così argomentato:
“PRECISATO che quanto richiesto all’ente gestore CSC Leonardo S.r.l. per la rimozione dell’irregolarità, ossia la stipulazione con effetto ex tunc di un numero di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, atti a contenere entro la quota contrattualmente prescritta i cococo, con la susseguente corresponsione delle differenze stipendiali derivanti dal nuovo contratto nonché la corresponsione dei contributi da esso derivanti, costituisca l’unico modo per una effettiva e non meramente nominale regolarizzazione, in quanto rispondente alla necessità di ripristinare la situazione che si sarebbe prodotta se a far data dalla stipulazione del contratto conformemente al contratto collettivo vigente pro tempore si fossero osservate le vigenti disposizioni contrattuali;
CONSIDERATO che è espressamente previsto dall’articolo 1 comma 4 lett. h della legge 10 marzo 2001 numero 62 norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione che le scuole paritarie debbano stipulare contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore dal momento che l’inosservanza di essi nuoce ai docenti assoggettati ad un deteriore trattamento economico-normativo e costituisce altresì una alterazione della concorrenza nei confronti degli operatori economici che invece rispettino i contratti collettivi assumendo i relativi maggiori costi;
CONSIDERATO che l’indicazione delle modalità di regolarizzazione costituisce prerogativa dell’amministrazione, purché le indicazioni fornite siano rispondenti alla normativa e soprattutto consente una celere definizione del procedimento orientando l’attività del privato e liberandolo da eventuali incertezze sul come conformarsi alla normativa;
CONSIDERATO che il termine di 30 giorni previsto dal D.M. 10 ottobre 2008 n. 83 ed opportunamente richiamato dal TAR Marche nella propria ordinanza la cui esecuzione si contesta deve intendersi come perentorio perché altrimenti il procedimento non potrebbe concludersi tempestivamente ed in un tempo prefissato e che la circostanza, addotta dall’ente gestore CSC Leonardo S.r.l., della particolare complessità della regolarizzazione tale da non poter essere conclusa nel termine di 30 giorni non ha pregio dal momento che la difficoltà soggettiva a conformarsi a quanto prescritto non può comportare un rinvio sine die della conclusione del procedimento, tanto più in presenza di una constatata grave irregolarità rispetto alla quale la concessione di un termine dilatorio costituisce una misura di favore per il soggetto;
CONSIDERATO che, dal momento che si tratta di riparare ad una precedente violazione del contratto collettivo, debba attribuirsi rilievo al CCNL vigente al momento della riscontrata violazione prodottasi nell’anno scolastico 2023/2024 che era quello ANINSEI 2021-2023 e che non assuma rilievo la circostanza che il contratto in essere, in un anno scolastico successivo e non interessato dalle violazioni contestate, sia diverso da quello che dice che ci si riporta”;
3.3 Il provvedimento è basato sulla la tesi che l’unico modo per superare l’irregolarità riscontrata sia quello indicato nella diffida del 18 dicembre 2024. La trasformazione a tempo indeterminato (con il pagamento delle differenze retributive) dei contratti di collaborazione eccedenti il 25% del totale in contratti a tempo indeterminato sarebbe l’unica soluzione, compatibile con il termine concesso, per sanare l’irregolarità che comporterebbe la revoca della parità.
3.4 La tesi dell’Amministrazione non convince. Emerge infatti la contraddizione, giustamente sottolineata nel ricorso, con la circostanza che il provvedimento iniziale di revoca del 12 settembre 2024, oggetto del ricorso introduttivo, sia basato esclusivamente su una sanzione irrogata dall’Ispettorato del lavoro a causa del mancato adeguamento della ricorrente a quanto richiesto dall’ente medesimo.
3.5 Con il nuovo provvedimento di revoca 139/2025, adottato a seguito dell’impugnata diffida del 18 dicembre 2024, l’Amministrazione va chiaramente oltre quanto previsto dalla sanzione dell’Ispettorato del lavoro a base della revoca. In particolare, il verbale del 6 giugno 2022 dell’Ispettorato richiedeva di mantenere solamente “9 contratti di COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ANZICHE’ 27, considerato che le prestazioni complessive ad oggi sono NO 37…”. Il verbale non prevedeva quindi le specifiche di adempimento richieste dall’USR.
3.6 Neanche l’affermazione della necessità di adottare tale metodo per garantire la rapida regolarizzazione nel termine perentorio di 30 giorni appare convincente. In particolare, il provvedimento impugnato revoca la parità per quanto previsto dall’articolo 1 comma 4 lett. h della legge 62/2001. Detta norma prevede che le scuole paritarie debbano stipulare contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore
3.7 Nota sul punto il Collegio che la concessione di un termine per la regolarizzazione è espressamente prevista dalla normativa applicabile, salvo che si tratti di situazioni dalla gravità non rimediabile. A causa delle tempistiche della sanzione (e dell’iniziale mancata concessione del termine) l’invito alla regolarizzazione è stato adottato dopo la conclusione dell’anno scolastico, nonché dopo l’adesione, da parte della ricorrente di un nuovo contratto collettivo (Filins) che non contiene i limiti relativi ai contratti di collaborazione coordinata continuativa contenuti nel precedente contratto ANINSEI.
3.8 In conclusione, la concessione del termine di regolarizzazione porta con sé la necessità di valutare globalmente l’efficacia (anche sopravvenuta), con riguardo al rispetto dei contratti collettivi, delle misure di regolarizzazione. Ciò appunto implica la non presenza di un solo modo per conservare la parità come ritenuto dall’Amministrazione.
3.8 Non può quindi essere affermata, come dedotto dall’Amministrazione nelle sue difese, l’irrilevanza e l’inidoneità della procedura di conciliazione avviata ex art. 31 comma 13 legge 183/2010 e art. 82 del d.lgs 276/2003, all’asserito scopo di ottenere la certificazione ex artt.. 75 e segg. d.Lgs. 276/03 dei contratti in essare.. Tale procedura che, in caso di esito positivo potrebbe comportare superamento della sanzione irrogata dall’Ispettorato del Lavoro, non può che essere oggetto di valutazione con riguardo alla sua idoneità a consentire la regolarizzazione della violazione al precedente contratto collettivo in vigore, anche con riferimento alla presente attività della scuola e alla contrattazione collettiva attualmente applicabile.
3.9 Infine, può essere in generale condivisa la tesi dell’Amministrazione per cui, generalmente, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine non superiore a di 30 giorni, come previsto dall’art. 30 comma 8 del DM 83/2008. Allo stesso tempo però il termine non può che tenere conto dell’effettiva attività di regolarizzazione richiesta. A questo proposito recentemente il Consiglio di Stato, sospendendo una sentenza di rigetto del giudice di primo grado relativa alla revoca della parità scolastica per mancata regolarizzazione dopo la diffida ex DM 83/2008, ha valutato rilevante un processo di adeguamento delle strutture e delle attività didattiche in itinere, al fine di rimediare alle inefficienze e alle carenze contestate dall’amministrazione, processo di riorganizzazione che potrebbe portare ad un riallineamento dell’attività rispetto agli standard necessariamente richiesti a livello amministrativo e normativo. Per quanto sopra, il giudice di appello invitava (dettando i relativi termini) l’istituto a portare a termine il detto processo di riorganizzazione sollecitamente e l’amministrazione procedente a rivalutare, all’esito di detto processo, l’assetto organizzativo risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto (Cons. Stato VII ord. 21 novembre 2024 n. 4500). Tale pronunciamento è coerente con le più recenti decisioni del giudice di appello (tra le tante, Cons. Stato VII 13 novembre 2024 n. 9127, Cons. Stato VII 3 marzo 2022 n. 1540) le quali hanno valorizzato il giudizio sulla permanenza dei requisiti per la parità scolastica appunto come un giudizio globale sulla rispondenza dell’attività rispetto agli standard necessariamente richiesti a livello amministrativo e normativo. Tale giudizio non può che comportare un’idonea attività di valutazione delle mancanze riscontrate nell’attività di vigilanza e delle misure poste in atto dall’istituto, valutazione che è mancata nel caso in esame.
4 Per i profili sopra individuati, sono quindi fondati il primo, il secondo il terzo, il quarto e il quinto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, mentre il sesto (relativo alla mancata distinzione tra i vari indirizzi) è assorbito. L’impugnato Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale – Ufficio I nr. 153 del 29 gennaio 2025 deve quindi essere annullato. L’Amministrazione potrà eventualmente rideterminarsi sulle misure poste in atto dalla ricorrente con le procedure previste dal DM 83/2008, secondo i principi sopra delineati.
3 Le spese possono essere integralmente compensate per tutti i ricorsi, in relazione alla complessità della materia e all’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali sul tema.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto
-accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla il Decreto USR Marche nr. 1328 del 12 settembre 2024, come specificato in motivazione;
-dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
-accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il decreto USR Marche nr. 153 del 29 gennaio 2025, come specificato in motivazione.
Compensa le spese per tutti i ricorsi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO