Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 674/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], (c.f. Parte_2
), nata a Sant'Elpidio a [...] il [...] e residente in [...] e (c.f. , nata a [...] a Parte_3 C.F._3
Mare il 2.02.1970 e residente in [...], tutte elettivamente domiciliate in
Ancona alla Via Tavernelle n. 69, presso lo studio dell'Avv. Adolfo Pesaresi, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellanti e
(c.f. ), cessionaria di già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
con sede in Modena alla Via San Carlo n. 8/20, elettivamente domiciliata in Ancona
[...] alla Via Leopardi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Paolo Coppari, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – azione di indebito ex art. 2033 c.c., appello avverso la sentenza n.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 449/2022 in data 9.12.2020 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e , quali eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3 defunto genitore , nei confronti di già Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di €.16.692,39 a titolo di illegittima
[...] indebita applicazione sul c/c ordinario di interessi anatocistici pari ad €.7.458,49 e di interessi usurari pari ad €.9.233,90, rigettata l'eccezione preliminare di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e rilevata, nel merito, la mancata produzione della serie continua degli estratti conto solo in parte prodotti da parte attrice, nonché del contratto di apertura di c/c da cui poter valutare l'asserita nullità delle sue clausole, di cui era onerata parte attrice che neppure ha fatto ricorso al rimedio offerto dall'art. 119 TUB, tanto da esserle preclusa anche la possibilità di cui all'art. 210 c.p.c., né potendo assurgere a valida prova la TP econometrica, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
chiedendone la riforma per avere il giudicante errato nel disattendere la richiesta avanzata
[...] dalla parte attrice circa l'ordine di esibizione ex artt. 119, co. 4, TUB ed ex art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto, nonché del contratto istitutivo del c/c, avendo omesso di considerare la richiesta rivolta alla banca in data 27.07.2016, cioè oltre un anno prima dell'instaurazione del giudizio, di copia del contratto di apertura del c/c, con la conseguenza che avrebbe dovuto ammettere la CTU in ragione della sua funzione di indispensabile supporto probatorio nei giudizi di natura contabile e sulla base della sia pure parziale documentazione prodotta dall'attrice.
Si è regolarmente costituita in giudizio già preliminarmente Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'inammissibilità dell'appello ex 348 bis c.p.c. per mancanza della “ragionevole probabilità di essere accolto” ed evidenziando, nel merito, come la sentenza abbia fatto corretta applicazione dell'ordinario principio di distribuzione dell'onere della prova codificato dall'art. 2697
c.c., a tenore del quale nel caso di azione di ripetizione in materia bancaria, quando ad agire è il correntista, esso deve essere assolto mediante la produzione sia dei contratti, di cui si assume la invalidità di singole clausole, sia degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto, al fine di ricostruire in maniera puntuale il rapporto intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione degli oneri asseritamente non dovuti;
la richiesta dei mezzi istruttori è da ritenersi inammissibile, avendo l'appellante fondato la propria domanda su un contratto di conto corrente che si presume stipulato per iscritto e che ha deciso di non produrre in giudizio, pur avendolo avuto a disposizione tanto da essere utilizzato dal TP per i conteggi richiesti a titolo di indebito, con la conseguenza che la CTU richiesta, qualora ammessa, risulterebbe del tutto esplorativa e finalizzata unicamente a colmare le carenze probatorie imputabili alla stessa parte appellante.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione d'inammissibilità in rito ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata, implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio, oltre che da ritenersi assorbita dalla pronuncia della presente sentenza essendo, allo stato, irrilevante per essere stata la causa trattenuta in decisione.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello che, in ragione della loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea nell'assunto del mancato assolvimento dell'onere probatorio in mancanza di produzione del contratto di apertura di c/c e di tutti gli estratti conto periodici dalla data di instaurazione del rapporto e per tutta la sua durata, “atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari” (cfr. pag. 7 sent., con diffuso richiamo alla univoca giurisprudenza).
Con i due successivi motivi viene criticata la sentenza per aver rigettato la richiesta di ammissione della CTU e di acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione bancaria necessaria per l'espletamento peritale, in quanto il primo giudice non avrebbe considerato che con raccomandata in data 27.07.2016, cioè oltre un anno prima dell'instaurazione del giudizio, le parti attrici avevano già fatto specifica richiesta di copia del contratto di apertura del c/c, con la conseguenza che la CTU econometrica avrebbe dovuto essere ammessa in ragione della sua funzione di indispensabile supporto probatorio nei giudizi di natura contabile e sulla base della sia pure parziale documentazione prodotta dall'attrice, atteso che la mancanza degli estratti conto integrali dall'apertura del rapporto di conto corrente non precluderebbe lo svolgimento delle indagini peritali e quindi la pronuncia giudiziale in ordine al periodo coperto dagli estratti conto.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come, vertendosi in una ipotesi di domanda della correntista di ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di clausole asseritamente nulle, né essendo lamentata la mancata pattuizione in forma scritta dei contratti bancari contestati (nell'atto di citazione e nella TP sono, anzi, puntualmente riportati i numeri identificativi del conto ordinario e del conto anticipi su fatture), di cui non è stata però eseguita da alcuna delle parti la produzione in giudizio, sussista in capo a parte appellante il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., come da giurisprudenza rimasta sempre costante (cfr. Cass. n. 7895/2020; Cass. n. 12845/2018; Cass. civ., sent. n. 9201/2015 di cui infra; Cass. n. 9099/2012; Cass. civ. n. 3374/2007), che ravvisa l'omissione probatoria dei fatti costitutivi della pretesa azionata nella mancata produzione dei contratti contenenti tutte le condizioni occorrenti per il riscontro delle illegittimità lamentate.
La Suprema Corte, sul punto, è dunque rimasta univoca nell'affermare che il correntista “che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle” ha l'onere“... di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass. n. 33009 del 13.12.2019; n. 6480 del
9.03.2021). Costituisce, altresì, giurisprudenza pacifica quella per cui “l'onere della prova gravante,
a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzione dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. per tutte Cass., ord. n. 9201 del 7.05.2015).
Né l'onere probatorio a carico dell'appellante può ritenersi assolto attraverso la produzione dei soli estratti conto o di parte di essi come nel caso di specie, attesa la necessità, in relazione alla domanda, dell'esame delle condizioni contrattuali indispensabili per accertare l'eccepita nullità delle clausole.
La Suprema Corte ha, a tal proposito, espressamente affermato che “con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto – o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni – atteso che solo attraverso tali documenti
è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione” (cfr. Cass. ord. n. 36585 del 14.12.2022).
Va, dunque, considerato che parte appellante non ha mai allegato la mancata conclusione per iscritto dei contratti stipulati anche dopo l'apertura del contratto di c/c, quali la concessione dei fidi o la loro successiva modifica, né ha mai allegato la mancata ricezione di copia degli stessi al momento della stipula, anzi, ha depositato una TP econometrica datata 3.07.2016, prodotta in allegato all'atto di citazione (cfr. doc. sub n. 5) che testualmente afferma: “si riportano di seguito tutti i documenti che ci sono stati consegnati e che hanno costituito la fonte informativa delle nostre considerazioni e stime:
- contratto istitutivo del conto corrente;
estratti conto periodici;
conti scalare;
prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze del conto corrente;
documentazione quantitativa relativa ad altri conti e/o finanziamenti produttivi di interessi debitori addebitati/accreditati sul conto corrente in oggetto” (cfr. pag. 2).
Dalle evidenze documentali risulta quindi che le attuali appellanti, al momento della instaurazione del giudizio, erano già in possesso di copia del contratto di apertura di c/c, sulla base del quale il TP ha elaborato i conteggi oggetto della presente richiesta di indebito: tuttavia, esso non è stato allegato all'atto di citazione, né è stato depositato successivamente nel corso dell'istruttoria e, pertanto, alcun rilievo può avere la successiva richiesta del 27.07.2016 inoltrata alla banca di averne copia, così come la successiva richiesta in corso di causa ex art. 210 c.p.c.
E', peraltro, corretta opinione anche della giurisprudenza di merito come il mancato e/o non corretto esercizio del diritto ex art. 119 TUB precluda al correntista l'acquisizione di quei documenti (quali i contratti di conto corrente e di apertura di credito) necessari per la verifica tecnica della fondatezza della instauranda domanda, in quanto “l'attore che reclami la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l'onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto” (così Trib. Milano, sent. 3 giugno 2014), non potendo il giudice valutare e, se del caso, dichiarare la nullità di clausole contrattuali non conosciute in quanto non sottoposte alla sua attenzione.
Muovendo dalla ratio della norma in esame, che è quella di consentire al correntista la verifica ante causam della corrispondenza tra le condizioni economiche normative pattuite nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante lo svolgimento del rapporto in modo da evitare l'instaurazione di cause esplorative, si è affermato che, al pari dell'ipotesi di omessa presentazione dell'istanza ex art. 119
TUB ed in ragione della sua funzione deflattiva, la banca non ha un onere di produzione del contratto del rapporto nemmeno nel caso in cui la richiesta sia contestuale alla notifica dell'atto di citazione
(così il Tribunale di Sulmona, sent. 12 ottobre 2016), poiché in tal caso, in sede di bilanciamento degli interessi delle parti, assume maggior rilievo la condotta omissiva del cliente il quale, non essendosi attivato prima dell'introduzione del giudizio, non ha messo la banca nella condizione di ricercare e consegnare la documentazione richiesta, anche considerando il termine massimo di novanta giorni che la legge mette a sua disposizione.
Sull'argomento, anche il Trib. Padova, con sentenza 29 maggio 2016, conf. a Trib. Verona, sentenza
11 luglio 2003, ha affermato che “La richiesta di ordine di esibizione finalizzato all'acquisizione di documenti presso terzi non può essere accolta qualora tali documenti rientrino nella disponibilità della parte che ha formulato la richiesta, in quanto in tal caso l'ordine di esibizione assumerebbe una valenza integrativa e sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulle parti (come nel caso dell'ordine di esibizione ad una banca dei documenti relativi ad un rapporto di conto corrente, richiesta dal soggetto titolare del rapporto stesso, che è parte dei documenti richiesti e titolare del diritto di accesso previsto dall'art. 119, comma 4, TUB)”.
Il giudice di prime cure ha, quindi, ritenuto con convincente e condivisibile motivazione non assolto l'onere probatorio a carico di parte appellante, poiché l'azione è stata introdotta sulla base della sola perizia contabile, costituendo questa “una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ., Sez. Un., 3.06.2013, n. 13902), nonché di una parte degli estratti conto e scalari, lì dove la mancata produzione del contratto, che è risultato incontrovertibilmente in possesso delle odierne appellanti già anteriormente alla proposizione del giudizio (un anno abbondante prima), impedisce di condurre alcun tipo di accertamento sulle illegittimità economiche che la banca avrebbe posto in essere durante lo svolgimento del rapporto di c/c e lamentate sulla base di una documentazione contrattuale che parte istante, scientemente, non ha inteso produrre e che, pertanto, non può recuperare in corso di causa ricorrendo allo strumento dell'art. 210 c.p.c., che costituisce un mezzo di prova residuale e che può essere utilizzato “soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
31251 del 3 novembre 2021) e “senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 38062 del 2 dicembre 2021).
Non potendo essere ammessa l'invocata CTU contabile, di cui l'appellante reitera l'istanza anche in tale fase di appello nonostante l'omessa produzione del documento contrattuale necessario all'accertamento tecnico per cui è la presente domanda di indebito, occorre tuttavia esaminare le doglianze delle condizioni economiche applicate al rapporto di c/c, limitatamente alle sole clausole che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari per le quali si impone un'indagine d'ufficio, come da orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ripetutamente affermato che “la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici o di interessi usurari è rilevabile dal giudice d'ufficio; ne consegue, che, quand'anche le relative eccezioni fossero state illustrate in via del tutto generica, la corte del merito non avrebbe potuto rifiutarsi di esaminarle, ma avrebbe dovuto valutarne l'eventuale fondatezza o infondatezza nel merito” (cfr. Cass. civile, sez. VI-1, ordinanza 5.10.2017 n. 23278).
In merito alla segnalata illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, occorre considerare che dall'esame della perizia contabile allegata all'atto di citazione si evince che il contratto di apertura di c/c sia stato stipulato in epoca successiva alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.02.2000, considerato che il primo estratto conto esaminato dal TP di parte attrice risale all'1.07.2007, pertanto non si rende necessario l'accertamento di un nuovo accordo espresso tra le parti ai sensi dell'art. 7, co. 3 della predetta delibera, secondo il quale “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Si deduce, invero, dal calcolo delle competenze indicato negli estratti conto trimestrali visionati dal
TP (dal III trimestre 2001 al IV trimestre 2007) la previsione della uniforme periodicità delle condizioni di conto, in attinenza a quanto disposto dall'art. 120 TUB, nonché la mancata variazione in senso sfavorevole per il cliente delle condizioni economiche.
A causa della mancata produzione in giudizio dei contratti controversi, si segnala infine l'impossibilità di procedere ad una verifica della usurarietà genetica dei tassi di interessi pattuiti,
l'unica ad avere giuridico rilievo in considerazione dell'orientamento di legittimità ormai da tempo formatosi in tema di usura sopravvenuta (cfr. Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675).
Alla luce di quanto considerato, rigettata ogni istanza istruttoria in quanto irrilevante e, quindi, contraria ai principi di economia processuale, nonché ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, la
Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 449/2020 in data 9.12.2020 del Tribunale di Fermo, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna le appellanti in solido fra loro alla refusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 10.06.2025.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani