Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1901.
(Mancato pagamento del premio).
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e' da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e' risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
(Mancato pagamento del premio).
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e' da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e' risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Commentari • 138
- 1. Pagamento tardivo del premio e sinistri pregressiEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 1 luglio 2026 · 273.11145
[…] Per derogare agli effetti dell'art. 1901 c.c. occorre una pattuizione chiara ed espressa, non potendo assumere rilievo decisivo, in tal senso, la sola accettazione del premio tardivamente versato. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 169Provvedimento: […] sebbene il pagamento del rateo sia avvenuto tardivamente, l'accettazione senza riserve del premio assicurativo ha comportato la tacita rinuncia alla sospensione della copertura assicurativa ex art 1901 c.c., […] La diversità strutturale e funzionale tra gli artt. 1460 c.c. e 1901 c.c. fa sì che mentre nei casi previsti dalla prima di tali norme è consentito al giudice il sindacato sulla buona fede di chi solleva l'eccezione di inadempimento, l'art. 1901 c.c. non consente alcun sindacato di questo tipo, […] Sulla base di tali argomentazioni, è stato concluso che “non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 1901 c.c., […]Leggi di più...
- buona fede contrattuale·
- art. 1460 c.c.·
- indennizzo assicurativo·
- onere dichiarazione assicuratore·
- art. 1901 c.c.·
- rinuncia tacita sospensione·
- interpretazione utile norma giuridica·
- accettazione tardiva premio·
- principio di comunione dei rischi·
- sospensione garanzia assicurativa