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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza – I Unità - composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. CA EZ de AL Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 309/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Napoli Parte_1
(NA) alla Via Danubio n° 13, (C.F. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in Napoli al Corso Umberto I n. 237 presso lo studio dell'Avv. Roberto Villani (C.F.
[...]
), dal quale è difeso e rappresentato in virtù di procura in atti;
C.F._2
ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli Controparte_1
al Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 (P.IVA ; P.IVA_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc depositato in data 17.02.2023 a seguito della cassazione della sentenza n. 5036/2019 resa in sede di reclamo dalla Corte di
Appello di Napoli, esponeva: Parte_1
- di essere stato socio/dipendente della in qualità Controparte_1
di addetto alla “vigilanza – sorveglianza – controllo accessi” presso l'Istituto scolastico “E. Kant” sito in Melito di Napoli;
- che, essendo stato attinto da un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale della custodia in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord in data
02/05/2017, il Commissario Governativo della resistente con decreto del CP_1
17/05/2017 gli aveva comunicato l'espulsione dalla Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 12 co.3 della L.452/87, per “assenza al lavoro senza giustificato motivo” protrattasi oltre 15 giorni senza soluzione di continuità;
- che avverso il predetto licenziamento aveva proposto tempestiva impugnativa dinnanzi al Tribunale di Napoli, che veniva tuttavia respinta, sia in fase sommaria sia in fase di opposizione con la sentenza n. 7052/2018 del 5.11.2018;
- di avere, pertanto, proposto reclamo ex art. 1 comma 58 L 92/2012 alla Corte di
Appello di Napoli che, con la sentenza n. 5036/19, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento e condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con spese parzialmente compensate;
- che avverso la predetta sentenza la società resistente aveva proposto ricorso per
Cassazione definito con ordinanza n. r.g. 37983/2019 (cron. n. 33893/2022) resa in data
05/10/22 e pubblicata il 17/11/2022, con la quale la Suprema Corte di Cassazione così provvedeva: “La Corte dichiara il terzo motivo inammissibile;
accoglie il primo, assorbiti gli altri. la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa CP_2 alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità”.
Tanto premesso, ritenendo che le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli non incidono, sostanzialmente, sull'intrinseca fondatezza del reclamo ex art. 1 comma 58
L 92/2012 all'epoca proposto e consistenti, segnatamente, nella illegittimità del licenziamento comminato, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“RIFORMARE INTEGRALMENTE LA SENTENZA n.ro 7052 del 2018 resa dal
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro, Dott. Maria
Gaia Majorano, il 05.11.2018 e pubblicata in pari data, non notificata, nel procedimento rubricato al nr. RGR 21070/2017, e conseguentemente, ACCOGLIERE la domanda proposta dal sig. ex art.1. Parte_1
comma 48 e ss., legge n.92 del 2012 e, per l'effetto, Voglia così provvedere:
1) previa, se del caso, declaratoria in ordine alla natura simulata del vincolo associativo così come dedotta dal socio lavoratore, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità
e/o invalidità e/o inefficacia del licenziamento intimato nei confronti del ricorrente, Sig.
in conseguenza del decreto di espulsione comunicato, con nota n. Parte_1
2092/U-III, in data 22/05/2017, stante l'insussistenza dell'asserito inadempimento e, comunque, per i motivi di impugnativa di cui al presente atto;
2) per l'effetto, ordinare alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il sig. Parte_1
(ad oggi a piede libero) nel suo posto di lavoro, o in altro posto di lavoro
[...]
equivalente, e nella compagine societaria, nelle medesime mansioni e qualifiche ricoperte al momento del licenziamento;
ovvero alla corresponsione, con scelta a favore del ricorrente, dell'indennità pari a quindici mensilità;
3) condannare, altresì, la Società resistente al risarcimento del danno ingiustamente subito dal Sig. e pari alla retribuzione globale di fatto come da Parte_1 busta paga, maturata dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge;
4) in subordine, accertata e dichiarata, in ogni caso, l'illegittimità dell'intimato licenziamento, condannare la Soc. Coop. “ , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente e delle dimensioni dell'attività economica della convenuta, nella diversa misura che il Giudice vorrà determinare;
4) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, anche relative alla fase sommaria conclusasi, ingiustamente, con la condanna del ricorrente e con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
1.2 Con decreto del 22-30/03/2023, ritualmente comunicato al ricorrente, veniva fissata l'udienza di discussione dinnanzi al Collegio.
La non si è costituita. Controparte_1
Alla prima udienza del 2.04.2025, cui si perveniva a seguito di rinvii di ufficio tutti ritualmente comunicati al ricorrente, nessuno compariva e la causa veniva rinviata in prosieguo ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
1.3 All'udienza odierna, data rituale comunicazione del rinvio al ricorrente, che ancora non è comparso, la causa è stata riservata in decisione.
2. In via preliminare, occorre evidenziare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito, sebbene non costituisca la prosecuzione della pregressa fase di merito ma integri una nuova ed autonoma fase di giudizio di natura rescissoria, risulta tuttavia soggetto per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado (cfr. Cass. Civ. Ord.
n. 15143/2021; Cass. Civ. ord. n. 24372/2022).
Pertanto, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello), in base al quale “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo.
3. Tanto premesso, deve dichiararsi la improcedibilità dell'impugnazione.
3.1 Ed invero, trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data ritualmente comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del
1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poiché nel rito del lavoro “l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza” (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché il reclamante non è comparso all'udienza del 2.04.2025, né all'odierna udienza, pur avendo ricevuto rituali comunicazioni dei rinvii, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
4. Solo ad abundantiam, si rileva che il ricorrente non ha dimostrato di aver notificato il ricorso alla società resistente.
5. In ordine al governo delle spese di lite, rileva la Corte che in ragione della complessità delle questioni trattate le spese del giudizio di legittimità, demandate a questa
Corte nell'ordinanza di rinvio, vadano interamente compensate tra le parti.
Nulla sulle spese per il presente grado, stante la mancata costituzione in giudizio della società resistente.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione;
b) compensa le spese di lite del giudizio di legittimità;
c) nulla per le spese di lite della resistente non costituita per la presente fase processuale.
Così deciso in Napoli, lì 30.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. CA EZ de AL dr. Giovanna Guarino