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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5823 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Galotto
[...] Parte_8
e Antonio Costabile presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Roccapiemonte alla via Biagio Franco snc -Parco Belfiore;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Annarita Colantuono con la quale è elettivamente domiciliata in
Salerno alla via San Leonardo presso la sede del proprio Ufficio Contenzioso;
- RESISTENTE -
OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e , rispettivamente infermieri o operatori socio sanitari alle
[...] Parte_8
dipendenze dell Controparte_1
presso il plesso ospedaliero di Salerno, sul presupposto di
[...]
aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né
godere di riposo compensativo né ricevere per il passato compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1505/2021, chiedevano la condanna dell' datrice di lavoro al pagamento in loro Controparte_1
favore del compenso come lavoro straordinario festivo distintamente e specificatamente quantificato per ciascuno di essi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'
[...]
si costituiva in giudizio Controparte_1
sostenendo che con la mensilità di marzo avrebbe corrisposto il predetto compenso e chiedendo che la causa fosse decisa soltanto in ordine alle spese di lite.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai ricorrenti è fondato e va, pertanto, accolto per l'assorbente e preminente rilievo della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito operati da parte resistente.
E invero, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una
relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
Più precisamente, il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto che si presume esistente fino a prova contraria senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché
presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34733).
Orbene, nel caso di specie nessuna contestazione di tal specie è stata sollevata da parte resistente.
Ecco, allora, che senza necessità di addentrarsi in più complessi accertamenti,
può ritenersi fondata la pretesa creditoria dei ricorrenti.
Analogamente gli importi non sono stati specificatamente contestati e, dunque,
possono ritenersi anche qui agevolmente provati (segnatamente ex art. 115
c.p.c.) senza necessità di impelagarsi in vari calcoli e conteggi.
Non può essere dichiarata, invece, cessata la materia del contendere in quanto parte resistente non ha ancora corrisposto gli arretrati ma ha asserito che i dipendenti verranno pagati sulle competenze stipendiali di marzo. Trattasi,
quindi, all'evidenza di pagamento non ancora realizzato. Nessun pagamento è
intervenuto nel corso del giudizio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già decine di giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine, della condotta processuale di parte resistente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha ammesso il proprio debito. E tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5823 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
nei confronti di Pt_8 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore Controparte_1
dell' della somma di 3.628,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_1
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.4.2016 al 31.12.2022, della della somma di 3.274,00 € a Pt_2 titolo di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.4.2016 al 31.12.2022, del della somma di 3.218,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_3
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.12.2018 al 31.12.2022, del della somma di 3.661,00 Parte_4
€ a titolo di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.3.2016 al 31.12.2022, della della somma di 3.520,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_5
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.6.2016 al 31.12.2022, del della somma di 2.790,00 € a titolo Pt_6
di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.8.2016 al 31.12.2022, del della somma di 2.283,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_7
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.4.2016 al 31.12.2022 e del della somma di 3.622,00 € a Pt_8
titolo di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.12.2016 al 31.12.2022 oltre accessori di legge per ognuno di essi;
2) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore dell' , della , del ,
[...] Pt_1 Pt_2 Pt_3
della , della del , del e del della sola metà Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
delle spese del giudizio che liquida, per intero, in complessivi € 2.109,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5823 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Galotto
[...] Parte_8
e Antonio Costabile presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Roccapiemonte alla via Biagio Franco snc -Parco Belfiore;
- RICORRENTI -
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Annarita Colantuono con la quale è elettivamente domiciliata in
Salerno alla via San Leonardo presso la sede del proprio Ufficio Contenzioso;
- RESISTENTE -
OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e , rispettivamente infermieri o operatori socio sanitari alle
[...] Parte_8
dipendenze dell Controparte_1
presso il plesso ospedaliero di Salerno, sul presupposto di
[...]
aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né
godere di riposo compensativo né ricevere per il passato compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1505/2021, chiedevano la condanna dell' datrice di lavoro al pagamento in loro Controparte_1
favore del compenso come lavoro straordinario festivo distintamente e specificatamente quantificato per ciascuno di essi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'
[...]
si costituiva in giudizio Controparte_1
sostenendo che con la mensilità di marzo avrebbe corrisposto il predetto compenso e chiedendo che la causa fosse decisa soltanto in ordine alle spese di lite.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai ricorrenti è fondato e va, pertanto, accolto per l'assorbente e preminente rilievo della promessa di pagamento e del riconoscimento del debito operati da parte resistente.
E invero, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ed altresì la ricognizione di debito, non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una mera astrazione processuale della causa debendi ciò determinando una
relevatio ab onere probandi, ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ. n. 23285 del 28.8.2024).
Più precisamente, il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto che si presume esistente fino a prova contraria senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché
presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n. 34733).
Orbene, nel caso di specie nessuna contestazione di tal specie è stata sollevata da parte resistente.
Ecco, allora, che senza necessità di addentrarsi in più complessi accertamenti,
può ritenersi fondata la pretesa creditoria dei ricorrenti.
Analogamente gli importi non sono stati specificatamente contestati e, dunque,
possono ritenersi anche qui agevolmente provati (segnatamente ex art. 115
c.p.c.) senza necessità di impelagarsi in vari calcoli e conteggi.
Non può essere dichiarata, invece, cessata la materia del contendere in quanto parte resistente non ha ancora corrisposto gli arretrati ma ha asserito che i dipendenti verranno pagati sulle competenze stipendiali di marzo. Trattasi,
quindi, all'evidenza di pagamento non ancora realizzato. Nessun pagamento è
intervenuto nel corso del giudizio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 5.201,00 € a 26.000,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già decine di giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine, della condotta processuale di parte resistente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha ammesso il proprio debito. E tanto giustifica - anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5823 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
nei confronti di Pt_8 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore Controparte_1
dell' della somma di 3.628,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_1
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.4.2016 al 31.12.2022, della della somma di 3.274,00 € a Pt_2 titolo di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.4.2016 al 31.12.2022, del della somma di 3.218,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_3
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.12.2018 al 31.12.2022, del della somma di 3.661,00 Parte_4
€ a titolo di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.3.2016 al 31.12.2022, della della somma di 3.520,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_5
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.6.2016 al 31.12.2022, del della somma di 2.790,00 € a titolo Pt_6
di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.8.2016 al 31.12.2022, del della somma di 2.283,00 € a titolo di compenso come lavoro Pt_7
straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.4.2016 al 31.12.2022 e del della somma di 3.622,00 € a Pt_8
titolo di compenso come lavoro straordinario festivo per le giornate festive infrasettimanali lavorate nel periodo che va dall'1.12.2016 al 31.12.2022 oltre accessori di legge per ognuno di essi;
2) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore dell' , della , del ,
[...] Pt_1 Pt_2 Pt_3
della , della del , del e del della sola metà Parte_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
delle spese del giudizio che liquida, per intero, in complessivi € 2.109,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 13.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro