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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4169/2024 promossa da: on l'Avv. METELLI MARIA LUISA Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. CHITO' DIEGO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art.617 cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto , notificato in data 03/7/2024 , il sig. Parte_1 proponeva opposizione nei confronti dell'atto di precetto notificatogli dalla sig.ra CP_1 ove veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 1258,01 .
[...]
Parte attrice opponente , eccepiva la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Brescia n.2613/2013 del 12/7/2013 ; contestava inoltre l'entità dell'importo pignorato non riuscendo a ricavare le modalità di calcolo . Pertanto in base a quanto sopra eccepito , il sig. chiedeva di accertare e dichiarare la Pt_1 nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo , fermo restando che la somma richiesta nel precetto sarebbe comunque eccedente a quella effettivamente dovuta .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra , la Controparte_1 quale contestava integralmente quanto eccepito e dedotto dall'attore , evidenziando in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito . Chiedeva , pertanto , il rigetto della predetta opposizione . All'udienza del 13/12/2024 , ritenuta la causa matura per la decisione , la stessa veniva rinviata all'udienza dell'11/2/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
pagina 1 di 3 Alla predetta udienza le parti si riportavano alle memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata . Infatti in relazione al vizio formale eccepito da parte opponente , relativo alla nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo , deve ritenersi sanato in considerazione della costituzione in giudizio del sig. Pt_1 A tale riguardo, l'eccepita nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto sono sanabili per il raggiungimento dello scopo .
Inoltre non risulta che la predetta irregolarità formale abbia determinato un pregiudizio nei confronti del debitore opponente , lo stesso non ha comunque dedotto nulla in relazione al possibile pregiudizio subito , limitandosi ad eccepire l'esistenza del vizio formale di notifica . Per giurisprudenza costante , l'opponente non può limitarsi ad eccepire il vizio formale della notifica del titolo , senza indicare l'eventuale pregiudizio subito . ( Cass. Civ . n. 3967/2019 ). In relazione alle somme dovute dall'opponente , occorre precisare che in data 02/7/2024 il sig. a versato la somma di € 400,00 per adeguamento ISTAT . Pt_1
Pertanto , in relazione alle somme maturate relativamente alla vigenza della sentenza di divorzio , l'opponente ha ottemperato a quanto previsto in sentenza . Sussistono le doglianze relative all'adeguamento ISTAT per il periodo successivo alla modifica delle condizioni di divorzio .
Parte convenuta , a supporto delle proprie istanze , faceva riferimento ad una tabella relativa agli adeguamenti ISTAT , tratti dal sito www.avvocatoandreani.it . L'adeguamento decorre da marzo 2023 e gli importi sono quelli indicati : per l'anno 2023/2024 l'importo è di € 33,30 ( da € 450,00 ad € 483,30 ) da moltiplicare per 12 mesi , e per il periodo da marzo 2024 è di € 39,10 ( da € 483,30 ad € 489,10 ) . Alla luce delle considerazioni sopra espresse , l'attore non risulta aver provveduto a pagare le somme in base all'adeguamento ISTAT , continuando a versare l'importo di € 450,00 , e dovendo ancora versare la somma di €516,90 , dovuta per l'adeguamento ISTAT in relazione alla modifica delle condizioni di divorzio .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 617 cpc
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta opposta che si liquidano per compensi professionali in € Controparte_1
662,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo ,31/3/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
pagina 2 di 3
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4169/2024 promossa da: on l'Avv. METELLI MARIA LUISA Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. CHITO' DIEGO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali
OGGETTO : opposizione ex art.617 cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto , notificato in data 03/7/2024 , il sig. Parte_1 proponeva opposizione nei confronti dell'atto di precetto notificatogli dalla sig.ra CP_1 ove veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 1258,01 .
[...]
Parte attrice opponente , eccepiva la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Brescia n.2613/2013 del 12/7/2013 ; contestava inoltre l'entità dell'importo pignorato non riuscendo a ricavare le modalità di calcolo . Pertanto in base a quanto sopra eccepito , il sig. chiedeva di accertare e dichiarare la Pt_1 nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo , fermo restando che la somma richiesta nel precetto sarebbe comunque eccedente a quella effettivamente dovuta .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra , la Controparte_1 quale contestava integralmente quanto eccepito e dedotto dall'attore , evidenziando in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito . Chiedeva , pertanto , il rigetto della predetta opposizione . All'udienza del 13/12/2024 , ritenuta la causa matura per la decisione , la stessa veniva rinviata all'udienza dell'11/2/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma , con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
pagina 1 di 3 Alla predetta udienza le parti si riportavano alle memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . L'opposizione ex art. 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata . Infatti in relazione al vizio formale eccepito da parte opponente , relativo alla nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo , deve ritenersi sanato in considerazione della costituzione in giudizio del sig. Pt_1 A tale riguardo, l'eccepita nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto sono sanabili per il raggiungimento dello scopo .
Inoltre non risulta che la predetta irregolarità formale abbia determinato un pregiudizio nei confronti del debitore opponente , lo stesso non ha comunque dedotto nulla in relazione al possibile pregiudizio subito , limitandosi ad eccepire l'esistenza del vizio formale di notifica . Per giurisprudenza costante , l'opponente non può limitarsi ad eccepire il vizio formale della notifica del titolo , senza indicare l'eventuale pregiudizio subito . ( Cass. Civ . n. 3967/2019 ). In relazione alle somme dovute dall'opponente , occorre precisare che in data 02/7/2024 il sig. a versato la somma di € 400,00 per adeguamento ISTAT . Pt_1
Pertanto , in relazione alle somme maturate relativamente alla vigenza della sentenza di divorzio , l'opponente ha ottemperato a quanto previsto in sentenza . Sussistono le doglianze relative all'adeguamento ISTAT per il periodo successivo alla modifica delle condizioni di divorzio .
Parte convenuta , a supporto delle proprie istanze , faceva riferimento ad una tabella relativa agli adeguamenti ISTAT , tratti dal sito www.avvocatoandreani.it . L'adeguamento decorre da marzo 2023 e gli importi sono quelli indicati : per l'anno 2023/2024 l'importo è di € 33,30 ( da € 450,00 ad € 483,30 ) da moltiplicare per 12 mesi , e per il periodo da marzo 2024 è di € 39,10 ( da € 483,30 ad € 489,10 ) . Alla luce delle considerazioni sopra espresse , l'attore non risulta aver provveduto a pagare le somme in base all'adeguamento ISTAT , continuando a versare l'importo di € 450,00 , e dovendo ancora versare la somma di €516,90 , dovuta per l'adeguamento ISTAT in relazione alla modifica delle condizioni di divorzio .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa , così dispone :
1. Rigetta l'opposizione ex art. 617 cpc
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta opposta che si liquidano per compensi professionali in € Controparte_1
662,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo ,31/3/2025 IL GIUDICE
( dott. Giuseppe Liotta )
pagina 2 di 3
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