Sentenza 22 maggio 2006
Massime • 1
La sospensione dell'assicurazione - come effetto giuridico previsto dall'articolo 1901 cod. civ. - a decorrere dalle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo, comporta, ex articolo 7 comma secondo legge n. 990/69, il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. Tale ipotesi non rientra, infatti, nella previsione del comma secondo dell'art. 18 legge n. 990/69, come sostituito ad opera dell'art. 1 d.l. n. 857 del 23 dicembre 1976, convertito in legge n. 39 del 26 febbraio 1977, che presuppone che il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando, d'altro canto, in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore. Nei rapporti fra assicuratore e assicurato, il primo non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio. Si tratta infatti di una contestazione afferente al diritto dell'assicurato, cui incombe provare la sussistenza dei presupposti per farlo valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2006, n. 11946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11946 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato SEGNA VALTER, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO RIGAMONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GU MA LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato CARACCIOLO di SARNO FRANCESCO, difesa dagli avvocati EUGENIO CEPPI, FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LA FIDUCIARIA ASSICURAZIONI SPA, ora CAB ASSICURAZIONI SPA, rappresentata dall'avvocato Roberto Pensato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROSTELLI, che la difende unitamente all'avvocato MARIO ANGHILERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ASSITALIA SPA, D'AMBROSIO BRUNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2143/01 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 4/07/01, depositata il 04/09/01, R.G. 1590/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/04/06 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato Valter SEGNA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4 luglio - 4 settembre 2001, la Corte d'Appello di IL confermava integralmente la decisione resa dal locale Tribunale in ordine all'incidente verificatosi il 10 novembre 1987 (tranne che per alcune pronunce relative alla condanna al pagamento delle spese del primo giudizio).
Il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità esclusiva di AN RI, per avere alla guida della propria vettura, operando un sorpasso in località extraurbana (in Comune di Lierna) invaso la opposta carreggiata percorsa da un'altra vettura a bordo della quale era trasportata RI LU MI, la quale aveva riportato lesioni gravi dalle quali era guarita con postumi permanenti di natura invalidante.
Il Tribunale di Lecco aveva escluso che potesse addossarsi una qualsiasi responsabilità al D'IO che era alla guida della vettura nella quale si trovava la MI.
I giudici di appello, nel confermare la decisione del primo giudice, rilevavano che non vi era alcuna prova dell'avvenuto pagamento del premio di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli da parte del RI.
Doveva pertanto escludersi che vi fosse copertura assicurativa operante per tale autoveicolo presso la società La Fiduciaria assicurazioni s.p.a. al momento del sinistro.
La Polizia stradale aveva elevato contravvenzione a carico del RI proprio per questo motivo. Risultava, del resto, che il pagamento del premio era avvenuto a distanza di circa due ore dal momento in cui si era verificato l'incidente e dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni dalla scadenza della rata di polizza.
Contro tale decisione il RI ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria depositata dai nuovi difensori.
Resistono RI LU MI e la società di assicurazione La Fiduciaria con separati controricorsi.
Il D'IO e la Compagnia di assicurazione Assitalia, presso la quale era assicurata l'autovettura dello stesso D'IO, non hanno svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
I giudici di appello avevano affermato l'esclusiva responsabilità del RI sulla sola circostanza che nel punto in cui si era verificato il sinistro vi era un divieto di sorpasso. Tale fatto, tuttavia, non era sufficiente di per sè per superare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 del codice civile. Molti elementi, ad avviso del ricorrente, deponevano per una velocità eccessiva del D'IO. Nel momento in cui il RI aveva iniziato il sorpasso sul tratto rettilineo il veicolo del D'IO non era ancora visibile.
La vettura condotta da quest'ultimo era sbucata dalla curva in fondo al rettilineo quando il RI stava ultimando la sua manovra di sorpasso.
Se il D'IO avesse rallentato la sua corsa, avrebbe consentito al RI di portare a termine la manovra di rientro nella corsia di sua competenza.
Il D'IO avrebbe potuto evitare l'incidente semplicemente frenando ed accostando sulla destra.
Non erano state rilevate, invece, tracce di frenata lasciate dal veicolo condotto dal D'IO.
Il che dimostrava, al di là di ogni dubbio, che egli aveva una condotta di guida a dir poco distratta al momento dell'incidente. I giudici di appello avevano contestato al RI di avere proceduto ad una velocità eccessiva, ma tale affermazione doveva considerarsi sprovvista di qualsiasi elemento probatorio: tale non potendo considerarsi la traccia di frenata di circa 18 metri lasciata dal veicolo condotto dal RI, rilevata dai verbalizzanti sul luogo dell'incidente.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione dei giudici di appello che, con motivazione del tutto insufficiente e contraddittoria, avevano rigettato la domanda di manleva avanzata dal RI nei confronti della sua compagnia di assicurazione, La Fiduciaria.
Rileva il ricorrente che il possesso, in capo al RI del contrassegno di assicurazione non era mai stato contestato dalla difesa della società, la quale si era limitata a sostenere che il pagamento del premio di assicurazione era stato effettuato alcune ore dopo il verificarsi del sinistro.
Di fronte a tale, specifica, ammissione di controparte circa l'esistenza del contrassegno relativo al periodo 16 ottobre 1987 - 16 aprile 1988 e l'avvenuto pagamento del premio, i giudici di appello non potevano "esigere" che il contrassegno fosse anche prodotto in giudizio.
Sarebbe in ogni caso stato preciso onere della Compagnia di assicurazione fornire la prova che il pagamento era stato effettuato tardivamente, alcune ore dopo il verificarsi dell'incidente. Non potevano costituire certo elementi probatori registro degli incassi dell'agente della Fiduciaria, ovvero la data di incasso dell'assegno bancario emesso dallo stesso RI. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 992, art. 7, e successive modificazioni.
Anche a voler ritenere che il premio fosse stato pagato dopo il sinistro - e dopo la scadenza fissata per il pagamento della rata di premio - il RI aveva coperto l'intero periodo di assicurazione, quindi anche il momento in cui si era verificato il sinistro. Con il quarto, ed ultimo, motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa ha provveduto all'accertamento dell'entità dei danni liquidati alla MI, richiamando semplicemente i parametri normalmente in uso presso il Foro milanese. I giudici di appello non avevano fornito alcuna spiegazione in merito alle ragioni che supportavano questa liquidazione del danno. I giudici di appello avrebbero dovuto indicare specificatamente e dettagliatamente i motivi che li avevano indotti a liquidare le somme riconosciute alla MI, soprattutto in considerazione del fatto che erano stati disattesi i criteri elaborati dalla Corte d'Appello di IL (che invece erano stati espressamente richiamati dagli stessi giudici).
Osserva il Collegio.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Con accertamento incensurabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte territoriale ha accertato che la responsabilità esclusiva dell'incidente stradale doveva essere posta a carico di AN RI per avere superato la striscia continua, invadendo la opposta corsia di marcia nella quale si trovava la vettura condotta dal D'IO, a bordo della quale si trovava RI LU MI.
I giudici di appello hanno rilevato che nei confronti del D'IO non poteva essere formulato alcun addebito di condotta non rispettosa del codice della strada o delle regole di comune prudenza. Il D'IO - ha riconosciuto la Corte territoriale sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti - procedeva regolarmente sulla sua destra, a velocità normale.
L'auto condotta dal RI si era presentata all'improvviso nella sua carreggiata, sicché egli non aveva potuto compiere alcuna manovra per evitare l'incidente.
Le censure del ricorrente secondo il quale la vettura del D'IO avrebbe impegnato la strada ad una velocità eccessiva è rimasta sfornita di qualsiasi elemento di prova ed, anzi, è stata smentita chiaramente dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale, che al contrario - hanno posto in evidenza un eccesso di velocità del veicolo condotto dal RI.
Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente tende ad una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
Sfugge, infatti, a qualsiasi censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali deve considerarsi pienamente dimostrato che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva del RI e che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento di D'IO, sicché quest'ultimo deve ritenersi senz'altro esonerato dalla presunzione di cui all'art. 2054 del codice civile, che ha carattere meramente sussidiario ed è
applicabile soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. 11 giugno 1997 n. 4250, 7 febbraio 1997 n. 1198, 28 maggio 1996 n. 4909). Quanto alla domanda del RI, intesa ad ottenere la condanna della sua compagnia al pagamento diretto dei danni subiti dalla MI, la Corte territoriale ha precisato che era stata raggiunta la prova che il pagamento era avvenuto a distanza di oltre due ore dall'incidente. Quindi, non si trattava, come sosteneva il ricorrente, della semplice mancanza del contrassegno di assicurazione, ma di vero e proprio inadempimento del contratto di assicurazione, con le conseguenze di legge in ordine alla non operatività del contratto.
Si tratta di un accertamento di fatto, anch'esso inutilmente censurato dal ricorrente attraverso la denuncia di vizi della motivazione.
È appena il caso di ricordare poi che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore non ha affatto l'onere di provare il fatto su cui si basa la contestazione relativa alla tempestività del pagamento della rata di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto, dell'assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere (Cass. 9 marzo 1993 n. 2818). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la sospensione dell'assicurazione - come effetto giuridico previsto dall'art. 1901 del codice civile a decorrere dalle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo - comporta, ex L. n. 990 del 1969, art. 7, il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel detto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultino in precedenza pagati;
e ciò in virtù del principio, secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto (Cass. 10 aprile 1991 n. 3770, cfr. anche Cass. 27 ottobre 1992, n. 11694, 19 aprile 1996 n. 3726). Tale ipotesi, infatti, non rientra nella previsione della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, (come sostituito ad opera del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1, convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39) che presuppone che il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del vetrificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore (Cass. 5 gennaio 1995 n. 176). Infine, per quanto riguarda la misura del risarei-mento riconosciuto dai giudici di appello, si tratta di censure di merito, inammissibili in questa sede.
La Corte territoriale ha richiamato i parametri normalmente in uso presso quel Foro ritenendo perfettamente equa e congrua la liquidazione dei danni operata dal primo giudice "in considerazione dell'età della infortunata (22 anni), della natura delle lesioni subite, della durata e gravità della malattia derivatane e dei postumi permanenti residuati".
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in favore di ciascuna delle parti costituite, nell'importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 1.600,00 (milleseicento/00) per onorari - in favore di ciascuna delle parti costituite - oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006