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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.16850 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Annamaria De Nicola (C.F.
) Anna Vingiani (CF ) C.F._1 C.F._2
ed Armando Vitiello (CF ), elettivamente C.F._3
domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. 13/A presso il Pt_1
Parte Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile
OPPONENTE
E
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Musto (C.F: ) con studio sito in alla Via C.F._4 Pt_1
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 1 di 14 dei Mille, n. 40, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nella udienza relativa, celebrata nella modalità della trattazione scritta,
le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi quanto ivi dedotto e richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3817/2021
reso dal Tribunale di Napoli in data 10/05/2020 – R.G. n. 11735/2021,
notificato in data 12/05/2021, con il quale è stato ingiunto alla opponente il pagamento di €.5.025,75 in favore della opposta, quale società incorporante il a titolo Controparte_2
di saldo per prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi eseguite in regime di accreditamento nel mese di ottobre 2013 oltre interessi ex d.lgs. 231/02, spese, diritti ed onorari del provvedimento
Parte L'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito deduceva che la pretesa, relativa alle prestazioni rese nell'anno 2013, non era fondata in quanto relativa ad attività svolta oltre la data di esaurimento del tetto di spesa;
affermava inoltre che,
secondo i principi generali in tema di onere della prova, compete a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e quindi, nella fattispecie, il mancato sforamento del tetto di spesa;
inoltre, deduceva
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 2 di 14 Part che la aveva comunque provato la non remunerabilità delle prestazioni producendo in atti nota da cui risulta la data di raggiungimento del tetto di spesa per l'anno 2013.
Infine, eccepiva l'illegittimità del riconoscimento di interessi ex
D.Lgs.231/02.
Si costituiva l'opposta società sostenendo l'infondatezza dei motivi di opposizione, della quale chiedeva il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva quindi assegnata a sentenza previa concessione dei termini ordinari di gg.60 per comparse conclusionali e successivi gg.20 per memorie di replica.
Così brevemente riassunti i fatti essenziali di causa e le prospettazioni e richieste espresse dalle parti, si procede all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.
Occorre anzitutto rilevare che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2.7.2010, n. 104. Infatti, consolidata giurisprudenza in materia, più volte espressa dalla Corte di Cassazione,
Parte premesso che i rapporti tra e centri accreditati vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta la controversia riguardi soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (Cass. SS.UU.
n. 10149 del 20/06/2012; Cass. SS.UU. n. 28053 del 02/11/2018). Tale
azione autoritativa può esprimersi sia mediante valutazioni
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 3 di 14 discrezionali pure (ad es. in tema di programmazione sanitaria regionale) sia mediante accertamenti di tipo tecnico-discrezionale (ad es. in tema di verifica dello sforamento dei tetti di spesa e di conseguente determinazione della regressione tariffaria), che si traducono in provvedimenti nei cui confronti si configurano posizioni di interesse legittimo. Ebbene, nel presente giudizio si agisce per il conseguimento del corrispettivo di una concessione di pubblico servizio senza censurare in alcun modo l'esercizio dei poteri autoritativi che spettano alla P.A. nell'ambito del rapporto concessorio in materia sanitaria. In particolare, non vi è contestazione né in relazione al provvedimento di fissazione del tetto di spesa, né in ordine alla regressione tariffaria. Pertanto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria in forza della riserva prevista dal citato art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
Parte Passando al merito, quanto alla prospettazione espressa dalla in ordine all'onere della prova del mancato superamento del tetto di spesa, giova anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostiene la opponente, la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del S.S.N., il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria, mentre rileva come fatto impeditivo, il suo superamento, con conseguente
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 4 di 14 Parte onere della prova, ex art.2697 cc a carico della debitrice
(Cass.22/02/2022 n.5745; Cass.16/04/2021 n. 10182; Cass.13/02/2018
n. 3403; Cass.20/01/2015 n.826).
Chiarito quanto innanzi circa l'onere della prova, mette conto aggiungere che, ai sensi delle previsioni contenute nel contratto
Parte stipulato tra le parti ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del
100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Per meglio comprendere la questione,
Parte occorre tener presente che, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo specifico contributo alla produzione accertata in eccesso. In particolare la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 5 di 14 prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Parte nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella
Parte
/ branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del
Parte limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa
Parte sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n.
28053): mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata,
Parte di volta in volta, dall'
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 6 di 14 della delibera della Giunta regionale della n. 1268/08. CP_1
Secondo tale previsione: “Per determinare la R.T.U del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro: - al
Parte consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui
Parte opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella - al
Parte consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre da parte
Parte dei Centri che operano in quella - al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in
Parte quella Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi
Parte complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di
Parte spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Parte è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno”.
La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto,
penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 7 di 14 alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata
Parte nell'ultima comunicazione della
Nel caso di specie la fattispecie applicabile risulta senza dubbio quella di cui all'ipotesi a): pertanto, al fine di contestare la pretesa del
Parte corrispettivo delle prestazioni erogate, la deve dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si sia perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08, il quale non può che concludersi se non a mezzo apposito provvedimento amministrativo adottato dall'organo dotato di potere rappresentativo dell'Ente, ovvero con deliberazione del Direttore Generale. Ciò in quanto il centro accreditato, non avendo contezza per ragioni ad esso non imputabili, di una data limite, cui modulare la propria attività, ha espletato in buona fede le prestazioni richieste.
In definitiva, ad avviso di questo Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art.5, il superamento del tetto di spesa in una data
Parte anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto (cfr.
Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019); onde conformare in
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 8 di 14 via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal
Parte modo di pagare l'intero fatturato annuale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli,
X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione,
sentenze n. 6882/18 e n. 9869/18). Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Orbene, dagli atti non risulta essere stato adottato idoneo provvedimento, rispondente ai requisiti innanzi indicati, per la determinazione ed applicazione di regressione tariffaria con riferimento
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 9 di 14 all'anno 2013.
Parte Invero, la nota con cui la comunicava la data di esaurimento del limite di spesa fissata per la branca di riferimento non può ritenersi un atto idoneo e destinato a determinare la misura della regressione tariffaria in conformità ai criteri contrattualmente individuati, come sopra ricostruiti, bensì come una mera nota interna con cui si dispone il mancato pagamento delle prestazioni erogate successivamente ad una determinata data, peraltro comunicata solo successivamente alla stessa.
La prova del raggiungimento del tetto nel giorno da ultimo indicato è
data infatti solo dalla delibera che ha fatto propri i risultati delle analisi del tavolo tecnico previsto dal contratto: trova quindi applicazione l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto
Parte intercorso tra le parti, sicché l avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto annuale previsto per l'anno 2013, il che non risulta avvenuto.
Solo dimostrando di aver adottato e comunicato idoneo provvedimento di determinazione di RTU a carico della singola struttura accreditata -
in conseguenza del riconoscimento dello sforamento del tetto di spesa ad opera della relativa macroarea di appartenenza - parte convenuta avrebbe potuto legittimamente denegare il pagamento del saldo spettante alla società attrice per le prestazioni rese.
La conclusione non muta anche considerando l'orientamento, recentemente espresso dalla Corte di Appello di Napoli, che afferma l'inapplicabilità del meccanismo della regressione tariffaria alle ipotesi
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 10 di 14 in cui il limite di spesa relativo alla singola struttura sia indicato
Parte all'interno del contratto dalla medesima stipulato con la atteso che nella specie il tetto di cui si parla è il cd. tetto di branca, cioè quello relativo alla tipologia di prestazione, mentre il centro ha osservato i limiti di operatività allo stesso assegnati.
Mette conto aggiungere che le prestazioni di cui il centro reclama il pagamento sono quelle eseguite nel mese di settembre 2014 proprio nel
Parte tempo intercorso tra la data in cui la ha stabilito l'avvenuto raggiungimento del tetto di spesa ed il giorno in cui il centro ne ha avuto conoscenza.
Neppure può utilmente richiamarsi la “clausola di salvaguardia” contenuta nel contratto stipulato ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92.
Tale articolo risulta così formulato: “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente,
completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”; - “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già
intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 11 di 14 effetti circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi, la clausola di rinunzia all'azione riguarda quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa.
Inoltre, la clausola richiama atti aventi natura autoritativa, sicché non
Parte sembra potersi estendere a mere comunicazioni della
Parte L' è tenuta a pagare il saldo delle prestazioni rese, richiesto in via monitoria dalla società opposta, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 6, del contratto;
ai contratti di accreditamento di strutture
Parte sanitarie private presso le conclusi dopo 1'8.8.2002 è infatti applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, visto che tale decreto legislativo considera come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-
concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 12 di 14 essere inteso il termine 'prezzo', impiegato sia dal legislatore (Tribunale
Roma, sez. II, 19/10/2021, n. 16283).
Né rileva il fatto che il contratto relativo all'annualità 2014 sia stato sottoscritto soltanto a fine dicembre di tale anno, poiché è evidente il contenuto contrattuale di ratifica del rapporto proseguito secondo le
Parte previsioni contrattuali dell'anno precedente, tant'è che la stessa stipula a fine anno un contratto che regola il convenzionamento per l'anno già trascorso e vi dà piena attuazione fino al raggiungimento del limite di spesa.
Pertanto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va pienamente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014; stante la dichiarazione espressa, se ne dispone l'attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 3817/2021) dichiarandone la esecutività ex art.653 c.p.c.;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio in favore della opposta società, che liquida in
€.1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 13 di 14 Fabio Musto.
Così deciso in Napoli il 09.01.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.16850 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Annamaria De Nicola (C.F.
) Anna Vingiani (CF ) C.F._1 C.F._2
ed Armando Vitiello (CF ), elettivamente C.F._3
domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. 13/A presso il Pt_1
Parte Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile
OPPONENTE
E
(P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Musto (C.F: ) con studio sito in alla Via C.F._4 Pt_1
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 1 di 14 dei Mille, n. 40, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nella udienza relativa, celebrata nella modalità della trattazione scritta,
le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi quanto ivi dedotto e richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3817/2021
reso dal Tribunale di Napoli in data 10/05/2020 – R.G. n. 11735/2021,
notificato in data 12/05/2021, con il quale è stato ingiunto alla opponente il pagamento di €.5.025,75 in favore della opposta, quale società incorporante il a titolo Controparte_2
di saldo per prestazioni sanitarie di laboratorio di analisi eseguite in regime di accreditamento nel mese di ottobre 2013 oltre interessi ex d.lgs. 231/02, spese, diritti ed onorari del provvedimento
Parte L'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito deduceva che la pretesa, relativa alle prestazioni rese nell'anno 2013, non era fondata in quanto relativa ad attività svolta oltre la data di esaurimento del tetto di spesa;
affermava inoltre che,
secondo i principi generali in tema di onere della prova, compete a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e quindi, nella fattispecie, il mancato sforamento del tetto di spesa;
inoltre, deduceva
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 2 di 14 Part che la aveva comunque provato la non remunerabilità delle prestazioni producendo in atti nota da cui risulta la data di raggiungimento del tetto di spesa per l'anno 2013.
Infine, eccepiva l'illegittimità del riconoscimento di interessi ex
D.Lgs.231/02.
Si costituiva l'opposta società sostenendo l'infondatezza dei motivi di opposizione, della quale chiedeva il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva quindi assegnata a sentenza previa concessione dei termini ordinari di gg.60 per comparse conclusionali e successivi gg.20 per memorie di replica.
Così brevemente riassunti i fatti essenziali di causa e le prospettazioni e richieste espresse dalle parti, si procede all'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.
Occorre anzitutto rilevare che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2.7.2010, n. 104. Infatti, consolidata giurisprudenza in materia, più volte espressa dalla Corte di Cassazione,
Parte premesso che i rapporti tra e centri accreditati vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta la controversia riguardi soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (Cass. SS.UU.
n. 10149 del 20/06/2012; Cass. SS.UU. n. 28053 del 02/11/2018). Tale
azione autoritativa può esprimersi sia mediante valutazioni
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 3 di 14 discrezionali pure (ad es. in tema di programmazione sanitaria regionale) sia mediante accertamenti di tipo tecnico-discrezionale (ad es. in tema di verifica dello sforamento dei tetti di spesa e di conseguente determinazione della regressione tariffaria), che si traducono in provvedimenti nei cui confronti si configurano posizioni di interesse legittimo. Ebbene, nel presente giudizio si agisce per il conseguimento del corrispettivo di una concessione di pubblico servizio senza censurare in alcun modo l'esercizio dei poteri autoritativi che spettano alla P.A. nell'ambito del rapporto concessorio in materia sanitaria. In particolare, non vi è contestazione né in relazione al provvedimento di fissazione del tetto di spesa, né in ordine alla regressione tariffaria. Pertanto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione ordinaria in forza della riserva prevista dal citato art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.
Parte Passando al merito, quanto alla prospettazione espressa dalla in ordine all'onere della prova del mancato superamento del tetto di spesa, giova anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostiene la opponente, la giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del S.S.N., il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria, mentre rileva come fatto impeditivo, il suo superamento, con conseguente
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 4 di 14 Parte onere della prova, ex art.2697 cc a carico della debitrice
(Cass.22/02/2022 n.5745; Cass.16/04/2021 n. 10182; Cass.13/02/2018
n. 3403; Cass.20/01/2015 n.826).
Chiarito quanto innanzi circa l'onere della prova, mette conto aggiungere che, ai sensi delle previsioni contenute nel contratto
Parte stipulato tra le parti ex art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del
100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Per meglio comprendere la questione,
Parte occorre tener presente che, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Ne deriva che l'elemento rilevante non è il dato assoluto dello sforamento, quanto il provvedimento con il quale il soggetto accreditato è chiamato a sopportarne il peso, in ragione del suo specifico contributo alla produzione accertata in eccesso. In particolare la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 5 di 14 prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Parte nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella
Parte
/ branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del
Parte limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa
Parte sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un., 02/11/2018, n.
28053): mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata,
Parte di volta in volta, dall'
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 6 di 14 della delibera della Giunta regionale della n. 1268/08. CP_1
Secondo tale previsione: “Per determinare la R.T.U del singolo Centro privato si procede a determinare l'apporto di ciascun Centro: - al
Parte consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della in cui
Parte opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella - al
Parte consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre da parte
Parte dei Centri che operano in quella - al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in
Parte quella Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi
Parte complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di
Parte spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Parte è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno”.
La regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto,
penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 7 di 14 alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata
Parte nell'ultima comunicazione della
Nel caso di specie la fattispecie applicabile risulta senza dubbio quella di cui all'ipotesi a): pertanto, al fine di contestare la pretesa del
Parte corrispettivo delle prestazioni erogate, la deve dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, abbia determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si sia perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n. 1268/08, il quale non può che concludersi se non a mezzo apposito provvedimento amministrativo adottato dall'organo dotato di potere rappresentativo dell'Ente, ovvero con deliberazione del Direttore Generale. Ciò in quanto il centro accreditato, non avendo contezza per ragioni ad esso non imputabili, di una data limite, cui modulare la propria attività, ha espletato in buona fede le prestazioni richieste.
In definitiva, ad avviso di questo Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art.5, il superamento del tetto di spesa in una data
Parte anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese nel periodo successivo al superamento del tetto (cfr.
Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019); onde conformare in
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 8 di 14 via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal
Parte modo di pagare l'intero fatturato annuale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli,
X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione,
sentenze n. 6882/18 e n. 9869/18). Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei centri restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce). Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Orbene, dagli atti non risulta essere stato adottato idoneo provvedimento, rispondente ai requisiti innanzi indicati, per la determinazione ed applicazione di regressione tariffaria con riferimento
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 9 di 14 all'anno 2013.
Parte Invero, la nota con cui la comunicava la data di esaurimento del limite di spesa fissata per la branca di riferimento non può ritenersi un atto idoneo e destinato a determinare la misura della regressione tariffaria in conformità ai criteri contrattualmente individuati, come sopra ricostruiti, bensì come una mera nota interna con cui si dispone il mancato pagamento delle prestazioni erogate successivamente ad una determinata data, peraltro comunicata solo successivamente alla stessa.
La prova del raggiungimento del tetto nel giorno da ultimo indicato è
data infatti solo dalla delibera che ha fatto propri i risultati delle analisi del tavolo tecnico previsto dal contratto: trova quindi applicazione l'ipotesi contemplata dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto
Parte intercorso tra le parti, sicché l avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto annuale previsto per l'anno 2013, il che non risulta avvenuto.
Solo dimostrando di aver adottato e comunicato idoneo provvedimento di determinazione di RTU a carico della singola struttura accreditata -
in conseguenza del riconoscimento dello sforamento del tetto di spesa ad opera della relativa macroarea di appartenenza - parte convenuta avrebbe potuto legittimamente denegare il pagamento del saldo spettante alla società attrice per le prestazioni rese.
La conclusione non muta anche considerando l'orientamento, recentemente espresso dalla Corte di Appello di Napoli, che afferma l'inapplicabilità del meccanismo della regressione tariffaria alle ipotesi
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 10 di 14 in cui il limite di spesa relativo alla singola struttura sia indicato
Parte all'interno del contratto dalla medesima stipulato con la atteso che nella specie il tetto di cui si parla è il cd. tetto di branca, cioè quello relativo alla tipologia di prestazione, mentre il centro ha osservato i limiti di operatività allo stesso assegnati.
Mette conto aggiungere che le prestazioni di cui il centro reclama il pagamento sono quelle eseguite nel mese di settembre 2014 proprio nel
Parte tempo intercorso tra la data in cui la ha stabilito l'avvenuto raggiungimento del tetto di spesa ed il giorno in cui il centro ne ha avuto conoscenza.
Neppure può utilmente richiamarsi la “clausola di salvaguardia” contenuta nel contratto stipulato ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/92.
Tale articolo risulta così formulato: “Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente,
completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”; - “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già
intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 11 di 14 effetti circoscritti alla/alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”.
Come si evince dalla lettura congiunta dei due commi, la clausola di rinunzia all'azione riguarda quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“… in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti il superamento in concreto del tetto di spesa.
Inoltre, la clausola richiama atti aventi natura autoritativa, sicché non
Parte sembra potersi estendere a mere comunicazioni della
Parte L' è tenuta a pagare il saldo delle prestazioni rese, richiesto in via monitoria dalla società opposta, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 6, del contratto;
ai contratti di accreditamento di strutture
Parte sanitarie private presso le conclusi dopo 1'8.8.2002 è infatti applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002, visto che tale decreto legislativo considera come transazione commerciale qualunque contratto, a prescindere anche dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistico-
concessoria, che contempli lo scambio tra l'effettuazione di un servizio ed il pagamento di un corrispettivo monetario, in tal senso dovendo
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 12 di 14 essere inteso il termine 'prezzo', impiegato sia dal legislatore (Tribunale
Roma, sez. II, 19/10/2021, n. 16283).
Né rileva il fatto che il contratto relativo all'annualità 2014 sia stato sottoscritto soltanto a fine dicembre di tale anno, poiché è evidente il contenuto contrattuale di ratifica del rapporto proseguito secondo le
Parte previsioni contrattuali dell'anno precedente, tant'è che la stessa stipula a fine anno un contratto che regola il convenzionamento per l'anno già trascorso e vi dà piena attuazione fino al raggiungimento del limite di spesa.
Pertanto, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va pienamente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014; stante la dichiarazione espressa, se ne dispone l'attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 3817/2021) dichiarandone la esecutività ex art.653 c.p.c.;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio in favore della opposta società, che liquida in
€.1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv.
Proc. R.G.n.16850/2021 sentenza Pagina 13 di 14 Fabio Musto.
Così deciso in Napoli il 09.01.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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