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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2538/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ai sensi dell'art. 127ter, co. 1, c.p.c., ha pronunciato la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 2538 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 on do ANZI 33 - LIVORNO
RICORRENTE
E
CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. FORGIONE PAOLA e P.IVA_1 dall'Avv. COLELLA PATRIZIA con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. Conclusioni. parte ricorrente ha concluso chiedendo - previo accertamento dell'intervenuta prescrizione, annullare l'intimazione di pagamento del 08.07.2022 n. 04120229006781526/000 CP_ CP_ emessa a carico del ricorrente da per conto di nella parte relativa ai contributi CP_2 per gestione separata per l'importo di euro 24.696,35 - di dichiarare che il relativo credito vantato CP_ dall' non è più esigibile per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in f del sottoscritto procuratore antistatario. CP_ L' ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire;
nel merito quanto all'avviso 34120170005414617000 notificato in data 04/01/2018 respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
quanto all'avviso n. 34120190007937004000 notificato in data 15.02.2020 dichiararne l'inammissibilità. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 31/08/2023 ha Parte_1 CP_ convenuto l' , quale Ente impositore dei contributi relativi alla Gestione separata per la professione di ingegnere, chiedendo che fosse accertata l'insussistenza di ogni pretesa contributiva in relazione all'intimazione di pagamento datata 8 luglio 2022 notificatagli dall' per l'importo ad essa relativo di € 24.696,35. CP_2
Premesso che per detta somma l' aveva promosso con atto del 08.11.2022 CP_2 pignoramento presso terzi senza esito, sicché l'azione doveva qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ha dedotto l'estinzione dell'obbligazione contributiva per CP_ prescrizione del diritto, per il quale unico soggetto legittimato passivo è l' .
Segnatamente, con riferimento all' avviso di addebito n. 3412017000541467000, notificato il 04.01.2018, dell'importo € 6.339,08, per il mancato pagamento dei contributi relativi all'anno 2010 e all'avviso di addebito n. 34120190007937004000, notificato il 15.02.2020, dell'importo € 18.357,00 per i contributi relativi agli anni 2011 e 2012, ha dedotto la circostanza che sin dall'epoca della comunicazione dei primi avvisi bonari di pagamento, da valere come atti interruttivi della prescrizione, rispettivamente in data 14 luglio 2016 ( per i crediti contributivi relativi all'anno 2010), in data 31 agosto 2017 ( per i contributi annuali 2011) e in data 31 luglio 2018 ( per l'anno 2012), era già maturato il termine quinquennale decorrente dal momento in cui era dovuto il loro pagamento.
Nel merito ha poi dedotto l'infondatezza della pretesa contributiva.
Ha quindi concluso come in atti. CP_ 2. - Radicato il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 50 dpr n. 602 del 29/09/1973 in combinato disposto con la disciplina di cui alla legge n. 215/2021, di conversione del decreto legge n.146/2021 stante l'assenza di atti idonei ad introdurre l'azione esecutiva ed essendo trascorso più di un anno dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'8 luglio 2022 al momento dell'introduzione del presente giudizio, dunque in aperta violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n.146/2021 ove è stata espressamente prevista la non impugnabilità dell'estratto di ruolo alla quale, l'esercizio della presente azione, è sostanzialmente equiparabile.
Sotto altro profilo ha dedotto la palese infondatezza dell'opposizione sia in relazione alla non impugnabilità del primo avviso di addebito, ritualmente notificato e non opposto nei termini di legge sia con riferimento alle pretese contributive ad esso sottostanti.
Quanto al secondo avviso di addebito n. 34120190007937004000 notificato in data 15.02.2020, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per precedente Pt_2 giudicato formatosi con sentenza del Tribunale di Firenze con sentenza n° 357/2021 che ha annullato in via definitiva il suddetto titolo.
___________________________________________________________________ 2
N. 2538/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
La causa, sulla documentazione versata in atti, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
3. - Il Tribunale deve rilevare l'inammissibilità dell'opposizione, che ha carattere assorbente rispetto allo scrutinio di ogni altra questione di merito.
3.1. - In particolare, con riguardo all'AVA n. 3412017000541467000, non può omettersi di considerare la circostanza pacifica che esso è stato notificato il
04.01.2018, con la conseguenza che il titolo, non opposto nei termini, è divenuto irretrattabile come il credito per contributi che ne costituisce il suo oggetto;
sicché, nella specie, potrebbe al più essere opposto solamente il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'azione da parte dell'Ente impositore, ma parimenti non è in discussione che suddetto termine, al momento della proposizione del ricorso, non era evidentemente decorso, in ragione dei plurimi atti interruttivi pure richiamati da parte ricorrente.
3.2. - Con riguardo al secondo avviso di addebito n. 34120190007937004000 CP_ emesso da della sede di Firenze e notificato al ricorrente in data 15.02.2020, pure l'opposizione è inammissibile per carenza di interesse ad agire posto che, in relazione alla medesima domanda, al momento dell'introduzione del giudizio si era già formato il giudicato – la circostanza non è peraltro in contestazione - in forza della sentenza n. 357/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, il quale, pronunciandosi sulla non esigibilità, per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale, delle somme portate dall'avviso di addebito opposto lo ha, per l'effetto, annullato.
3.3. - Come detto, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito (dovendosi qualificare tale la domanda in relazione alla causa petendi consistente nel far valere la prescrizione del credito sottostante ai suddetti titoli) e all'intimazione di pagamento successiva ( che è atto prodromico all'esecuzione per cui diversamente è legittimato passivo l' non evocato in giudizio), è assorbente CP_2 rispetto ad ogni altra questione e comporta in ogni caso la soccombenza della parte ricorrente, che deve farsi carico altresì delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara inammissibile l'opposizione.
II) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore CP_ dell' , in complessivi € 2.700,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 3
N. 2538/2023 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ai sensi dell'art. 127ter, co. 1, c.p.c., ha pronunciato la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 2538 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 on do ANZI 33 - LIVORNO
RICORRENTE
E
CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. FORGIONE PAOLA e P.IVA_1 dall'Avv. COLELLA PATRIZIA con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. Conclusioni. parte ricorrente ha concluso chiedendo - previo accertamento dell'intervenuta prescrizione, annullare l'intimazione di pagamento del 08.07.2022 n. 04120229006781526/000 CP_ CP_ emessa a carico del ricorrente da per conto di nella parte relativa ai contributi CP_2 per gestione separata per l'importo di euro 24.696,35 - di dichiarare che il relativo credito vantato CP_ dall' non è più esigibile per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in f del sottoscritto procuratore antistatario. CP_ L' ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire;
nel merito quanto all'avviso 34120170005414617000 notificato in data 04/01/2018 respingere il ricorso avversario e le relative domande perché infondate;
quanto all'avviso n. 34120190007937004000 notificato in data 15.02.2020 dichiararne l'inammissibilità. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 31/08/2023 ha Parte_1 CP_ convenuto l' , quale Ente impositore dei contributi relativi alla Gestione separata per la professione di ingegnere, chiedendo che fosse accertata l'insussistenza di ogni pretesa contributiva in relazione all'intimazione di pagamento datata 8 luglio 2022 notificatagli dall' per l'importo ad essa relativo di € 24.696,35. CP_2
Premesso che per detta somma l' aveva promosso con atto del 08.11.2022 CP_2 pignoramento presso terzi senza esito, sicché l'azione doveva qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ha dedotto l'estinzione dell'obbligazione contributiva per CP_ prescrizione del diritto, per il quale unico soggetto legittimato passivo è l' .
Segnatamente, con riferimento all' avviso di addebito n. 3412017000541467000, notificato il 04.01.2018, dell'importo € 6.339,08, per il mancato pagamento dei contributi relativi all'anno 2010 e all'avviso di addebito n. 34120190007937004000, notificato il 15.02.2020, dell'importo € 18.357,00 per i contributi relativi agli anni 2011 e 2012, ha dedotto la circostanza che sin dall'epoca della comunicazione dei primi avvisi bonari di pagamento, da valere come atti interruttivi della prescrizione, rispettivamente in data 14 luglio 2016 ( per i crediti contributivi relativi all'anno 2010), in data 31 agosto 2017 ( per i contributi annuali 2011) e in data 31 luglio 2018 ( per l'anno 2012), era già maturato il termine quinquennale decorrente dal momento in cui era dovuto il loro pagamento.
Nel merito ha poi dedotto l'infondatezza della pretesa contributiva.
Ha quindi concluso come in atti. CP_ 2. - Radicato il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 50 dpr n. 602 del 29/09/1973 in combinato disposto con la disciplina di cui alla legge n. 215/2021, di conversione del decreto legge n.146/2021 stante l'assenza di atti idonei ad introdurre l'azione esecutiva ed essendo trascorso più di un anno dalla notifica dell'intimazione di pagamento dell'8 luglio 2022 al momento dell'introduzione del presente giudizio, dunque in aperta violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n.146/2021 ove è stata espressamente prevista la non impugnabilità dell'estratto di ruolo alla quale, l'esercizio della presente azione, è sostanzialmente equiparabile.
Sotto altro profilo ha dedotto la palese infondatezza dell'opposizione sia in relazione alla non impugnabilità del primo avviso di addebito, ritualmente notificato e non opposto nei termini di legge sia con riferimento alle pretese contributive ad esso sottostanti.
Quanto al secondo avviso di addebito n. 34120190007937004000 notificato in data 15.02.2020, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per precedente Pt_2 giudicato formatosi con sentenza del Tribunale di Firenze con sentenza n° 357/2021 che ha annullato in via definitiva il suddetto titolo.
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N. 2538/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
La causa, sulla documentazione versata in atti, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
3. - Il Tribunale deve rilevare l'inammissibilità dell'opposizione, che ha carattere assorbente rispetto allo scrutinio di ogni altra questione di merito.
3.1. - In particolare, con riguardo all'AVA n. 3412017000541467000, non può omettersi di considerare la circostanza pacifica che esso è stato notificato il
04.01.2018, con la conseguenza che il titolo, non opposto nei termini, è divenuto irretrattabile come il credito per contributi che ne costituisce il suo oggetto;
sicché, nella specie, potrebbe al più essere opposto solamente il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'azione da parte dell'Ente impositore, ma parimenti non è in discussione che suddetto termine, al momento della proposizione del ricorso, non era evidentemente decorso, in ragione dei plurimi atti interruttivi pure richiamati da parte ricorrente.
3.2. - Con riguardo al secondo avviso di addebito n. 34120190007937004000 CP_ emesso da della sede di Firenze e notificato al ricorrente in data 15.02.2020, pure l'opposizione è inammissibile per carenza di interesse ad agire posto che, in relazione alla medesima domanda, al momento dell'introduzione del giudizio si era già formato il giudicato – la circostanza non è peraltro in contestazione - in forza della sentenza n. 357/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, il quale, pronunciandosi sulla non esigibilità, per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale, delle somme portate dall'avviso di addebito opposto lo ha, per l'effetto, annullato.
3.3. - Come detto, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito (dovendosi qualificare tale la domanda in relazione alla causa petendi consistente nel far valere la prescrizione del credito sottostante ai suddetti titoli) e all'intimazione di pagamento successiva ( che è atto prodromico all'esecuzione per cui diversamente è legittimato passivo l' non evocato in giudizio), è assorbente CP_2 rispetto ad ogni altra questione e comporta in ogni caso la soccombenza della parte ricorrente, che deve farsi carico altresì delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara inammissibile l'opposizione.
II) Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore CP_ dell' , in complessivi € 2.700,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 3
N. 2538/2023 R.G.S.L.