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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1175/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Vasarri
- ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 14/4/2025, “accogliere il ricorso dichiarando, in modifica di quanto disposto con sentenza n.162/21 Reg. Sent. di questo
Tribunale, non ulteriormente dovuto il contributo di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore
1 della figlia , a far data dal momento del deposito. Provvedere secondo Giustizia sulle spese CP_1 di procedimento”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 18/4/2024, il SI. ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore della figlia con sentenza del CP_1
Tribunale di Pisa n. 162/2021, a far data dal deposito del predetto ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- con sentenza n. 162/2021, il Tribunale di Pisa, pronunciandosi sul ricorso dallo stesso proposto, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra a Buti Parte_2
in data 21/7/2001, disponendo, tra le condizioni, l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla figlia maggiorenne la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi su CP_1
un libretto di deposito alla stessa intestato (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente);
- successivamente, conseguiva l'autosufficienza economica, avendo superato il concorso per CP_1 il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito Italiano, indetto dal Ministero della difesa (D.I. del 27/4/2023), risultando CodiceFiscale_3
collocata in graduatoria alla posizione n. 1172 (doc. 2), con conseguente percezione di un trattamento economico netto annuo pari a € 14.486,80, soggetto a rivalutazione annuale (doc. 3) oltre a indennità di trasferta e di missione;
- alla luce di tale mutata condizione di autosufficienza economica, veniva meno il presupposto giustificativo dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
1.2. Ritualmente evocato in giudizio, la SI.ra non si è costituta;
pertanto, con Controparte_1
ordinanza del 19-20/1/2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Con la medesima ordinanza del 19-20/1/2025, il Collegio ha disposto, in via provvisoria, la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
All'udienza del 16/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
************
2. In diritto
Ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con sentenza n. 162/2021 del Tribunale di Pisa in favore della figlia Controparte_1
2 È, infatti, documentalmente dimostrato che quest'ultima ha raggiunto una condizione di indipendenza economica, avendo conseguito un impiego stabile nell'ambito delle Forze Armate, con percezione di reddito idoneo a garantirle un'autonoma capacità di sostentamento.
Il comportamento processuale della resistente, la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi, conferma ulteriormente il quadro istruttorio fornito dal ricorrente, lasciando intendere la mancata contestazione della domanda attorea e la sostanziale condivisione della rappresentazione dei fatti prospettata in ricorso.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi fondata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal SI. con conseguente venir meno dell'obbligo di CP_1
corresponsione dello stesso in favore della figlia a far data dal deposito del ricorso. CP_1
3. Spese
Valutata la natura della causa e la contumacia della parte resistente, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Pisa n. 162/2021, così provvede:
- dispone la revoca del contributo di mantenimento posto a carico di in favore Parte_1 della figlia a far data dal deposito del ricorso;
Controparte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 1175/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Vasarri
- ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note di precisazione delle conclusioni del 14/4/2025, “accogliere il ricorso dichiarando, in modifica di quanto disposto con sentenza n.162/21 Reg. Sent. di questo
Tribunale, non ulteriormente dovuto il contributo di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore
1 della figlia , a far data dal momento del deposito. Provvedere secondo Giustizia sulle spese CP_1 di procedimento”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 18/4/2024, il SI. ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore della figlia con sentenza del CP_1
Tribunale di Pisa n. 162/2021, a far data dal deposito del predetto ricorso.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- con sentenza n. 162/2021, il Tribunale di Pisa, pronunciandosi sul ricorso dallo stesso proposto, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra a Buti Parte_2
in data 21/7/2001, disponendo, tra le condizioni, l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla figlia maggiorenne la somma mensile di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi su CP_1
un libretto di deposito alla stessa intestato (doc. 1, fascicolo di parte ricorrente);
- successivamente, conseguiva l'autosufficienza economica, avendo superato il concorso per CP_1 il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito Italiano, indetto dal Ministero della difesa (D.I. del 27/4/2023), risultando CodiceFiscale_3
collocata in graduatoria alla posizione n. 1172 (doc. 2), con conseguente percezione di un trattamento economico netto annuo pari a € 14.486,80, soggetto a rivalutazione annuale (doc. 3) oltre a indennità di trasferta e di missione;
- alla luce di tale mutata condizione di autosufficienza economica, veniva meno il presupposto giustificativo dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
1.2. Ritualmente evocato in giudizio, la SI.ra non si è costituta;
pertanto, con Controparte_1
ordinanza del 19-20/1/2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Con la medesima ordinanza del 19-20/1/2025, il Collegio ha disposto, in via provvisoria, la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
All'udienza del 16/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
************
2. In diritto
Ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto con sentenza n. 162/2021 del Tribunale di Pisa in favore della figlia Controparte_1
2 È, infatti, documentalmente dimostrato che quest'ultima ha raggiunto una condizione di indipendenza economica, avendo conseguito un impiego stabile nell'ambito delle Forze Armate, con percezione di reddito idoneo a garantirle un'autonoma capacità di sostentamento.
Il comportamento processuale della resistente, la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi, conferma ulteriormente il quadro istruttorio fornito dal ricorrente, lasciando intendere la mancata contestazione della domanda attorea e la sostanziale condivisione della rappresentazione dei fatti prospettata in ricorso.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi fondata la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal SI. con conseguente venir meno dell'obbligo di CP_1
corresponsione dello stesso in favore della figlia a far data dal deposito del ricorso. CP_1
3. Spese
Valutata la natura della causa e la contumacia della parte resistente, nulla deve disporsi sulle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Pisa n. 162/2021, così provvede:
- dispone la revoca del contributo di mantenimento posto a carico di in favore Parte_1 della figlia a far data dal deposito del ricorso;
Controparte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 20/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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