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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 310/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9325/2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. La Farina n.13/C, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Giancarlo Geraci, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 35, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Miriam Scampoli, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato in data 8.5.2023 la società in epigrafe [la adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Parte_2 lavoro, proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo n. 2/2022 del 9.11.2022 emesso dalla di cui chiedeva l'annullamento nella parte in Controparte_1 cui qualifica il rapporto intercorso con la quale rapporto di agenzia anziché di CP_2 procacciamento di affari … senza tener conto dell'inesistenza di un vincolo di stabilità e di un obbligo di espletamento dell'incarico”. Si costituiva la contestando quanto ex adverso sostenuto e Controparte_1 spiegando domanda riconvenzionale nei riguardi della società opponente Parte_1 per la condanna della medesima al pagamento della somma di Euro 3.042,32.
[...]
Il Tribunale rilevava che “nel periodo oggetto di accertamento, dal 2018 al 2022, la società ha emesso n. 43 fatture intestate alla (doc. 7 fascicolo CP_3 Parte_1
), ossia 8- 10 fatture per ogni annualità. Rispetto al carattere non occasionale della CP_1 prestazione, d'altronde, appare irrilevante che le singole fatture non siano emesse a scadenza fissa, mensile o trimestrale, in quanto la tendenziale periodicità ed il considerevole numero, nonché il protrarsi del rapporto negli anni risultano elementi idonei a ritenere il rapporto intercorso con consolidato e certamente non episodico”. CP_2
Considerato che “il verbale ispettivo integri prova sufficiente della pretesa contributiva e che correttamente siano state applicate le sanzioni per evasione contributiva, non vertendosi in materia di denunce contributive che la società non ha onorato, ma di omessa denuncia della posizione” rigettava l'opposizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la sussistenza del credito della nei Controparte_1 confronti della nella misura di euro 3.042,32, con condanna della detta Parte_1 società al pagamento del menzionato importo.
Con ricorso depositato il 18.2.2025 la ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza pronunciata dal Tribunale. Si è costituita la opponendosi. Controparte_1
Invero, con l'atto di gravame la censura la decisione del giudice Parte_1 di primo grado per aver 1. “errato il Giudice di primo grado nel non dichiarare erronea la qualificazione del rapporto fra la appellante e l . Deduce l'appellante che: “L'art. Pt_3 CP_2 1742 cod. civ. prescrive chiaramente, fra i requisiti necessari di un rapporto di agenzia, l'esistenza di un contratto, del quale è richiesta la forma scritta ad probationem … nel caso di specie, non esiste alcuno di questi possibili documenti che, di vero, non sono mai stati elaborati per la regolazione dei rapporti fra le Società menzionate, proprio per il carattere occasionale delle prestazioni. Sul punto, dunque, appare evidente l'errore logico compiuto dal giudice del primo grado il quale non ha in alcun modo valutato, ai fini della qualificazione del rapporto sussistente tra la e la la mancanza di alcuna Parte_1 CP_2 documentazione scritta configurabile quale conferimento di incarico da parte dell'odierna appellante … la documentazione contabile cui il primo Giudice si riferisce, consta di n. 43 fatture riferite al periodo che va dal 1.7.2017 (e non dal 2018, così come erroneamente affermato in sentenza) fino al 30.06.2022 ... è chiaro che sia il funzionario incaricato dalla , sia il Decidente hanno Controparte_1 presunto l'esistenza di un rapporto di agenzia, solo perché in media sono state emesse circa sette fatture per anno. Di vero, l'emissione delle fatture non è mai stata oggetto di contestazione perché è vero che un rapporto fra le due Società c'è stato, ma sicuramente non un rapporto stabile e continuativo, qual è quello di agenzia. La figura all'interno della quale è corretto ascrivere il rapporto fra la e la CP_2 Società appellante, è più propriamente quello di brokeraggio alimentare (e, dunque, più in generale, di procacciamento d'affari) vale a dire quello in cui una parte si impegna a svolgere attività di intermediazione fra i venditori che propongono i prodotti sul mercato con i produttori delle materie prime o dei prodotti semilavorati … per continuità si intende il fatto che la prestazione non è caratterizzata da occasionalità ma perdura nel tempo, mentre per stabilità si intende che la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, come nella prestazione continua, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, qual è quello previsto dall'art. 1742 cod. civ. già richiamato. Appare, dunque, ictu oculi evidente che la cadenza, la misura, oltre alla esiguità delle provvigioni sul valore dei contratti stipulati grazie all'attività di mediazione (pari a circa l'1%, tra l'altro pagate anche dalla azienda fornitrice del prodotto e non solo dalla ricorrente), contrariamente alle conclusioni del Tribunale, è indice di instabilità e occasionalità del rapporto … nel caso de quo, deficitano tanto la stabilità del rapporto quanto la continuità dello stesso, dal momento che ognuna delle fatture è relativa a singoli affari indipendenti e diversi fra loro e, per ciò stesso, occasionali. Peraltro, mancando qualsiasi vincolo contrattuale fra le parti, anche l'elemento della stabilità non può dirsi sussistente … Fra gli elementi caratteristici del rapporto di agenzia previsti dall'art. 1742 c od. civ., vi è anche la necessaria riferibilità a una zona determinata in cui l'agente può operare. Ebbene, nel caso della anche CP_2 tale requisito non può dirsi presente, posto che si tratta di una holding operante a livello internazionale mediante quattro società partecipate, ognuna delle quali operante in aree diverse dell'Unione Europea. La infatti, come già sopra CP_2 indicato, indica nel proprio sito web che si tratta di società operante nel settore del brokeraggio alimentare. Stesse conclusioni si traggono dalla lettura dell'oggetto sociale nella visura camerale tale per cui l'attività svolta dalla dal 1 .2.1979 è CP_2 quella di “procacciatore d'affari nel settore alimentare”. A questa difesa appare, quantomeno, discutibile l'idea che una società che vanta un fatturato di € 13.316.071,00 abbia un rapporto di agenzia con la e che, quindi, Parte_1 lavori in esclusiva con quest'ultima, fatturando più della preponente … Effettivamente, così come è possibile evincere dai documenti prodotti nel corso del procedimento di primo grado, le causali delle fatture riportano la dicitura “Fattura PROVVIGIONI”, perché dai contratti che la stipula grazie Parte_1 all'intermediazione della quest'ultima ottiene una commissione pari all'1% CP_2 del prezzo pattuito fra i contraenti. Tra l'altro, lo si sottolinea ulteriormente, la provvigione è versata anche dalla azienda fornitrice del prodotto, altro elemento questo che conduce ulteriormente verso l'inquadramento dell'attività in quella di procacciamento di affari. Tuttavia, questi elementi non sono stati in alcun modo valutati dall'Onorevole al fine di ritenere sussistente un rapporto di Parte_4 procacciamento di affari, così com'è evidente e, dunque, anche sul punto si rende evidente un ulteriore vizio motivazionale dell'impugnata sentenza … altro elemento di cui il primo Giudice non ha in alcun modo tenuto conto è il fatto che, nel caso di specie, il rapporto tra la appellante e la non è in alcun modo ca Pt_3 CP_2 ratterizzato da quegli obblighi comportamentali che sorgono in capo all'agente nei rapporti, per l'appunto, di agenzia. Si fa riferimento, in particolare, al fatto che, com'è noto, l'agente, ai sensi dell'art. 1743 cod. civ., ha l'obbligo c.d. di esclusiva o patto di non concorrenza con cui si obbliga – anche in caso di agente plurimandatario – a non svolgere incarichi del medesimo tipo e/o nella medesima zona e con la medesima clientela del soggetto che gli ha conferito l 'incarico. Nel caso di specie non è dato in alcun modo rintraccia re alcun riferimento alla sussistenza di tale obbligo in capo all né sarebbe potuto avvenire ciò CP_2 poiché tale obbligo non è in alcun modo sussistente, considerato il fatto che si tratta, per l'appunto, di procacciatore d'affari/broker alimentare e non di agente , ancorché plurimandatario.”; 2. “ritenuto sussistente il rapporto di procacciamento d'affari fra la Società appellante e la . Afferma, in particolare, l'appellante che “guardando al mosaico e
CP_2 non alle singole tessere, è ictu oculi evidente che il rapporto fra la e la
CP_2 [...] non può che essere di procacciamento di affari e di brokeraggio, vista Parte_1 anche la certificazione accreditata secondo lo standard IFS Broker rilasciata dalla DNV Business Assurance Italy S.r.l. alla che è indicativa della natura degli
CP_2 affari di cui la società tratta … il rapporto fra la e la
CP_2 Parte_1 rientra nelle due fattispecie appena menzionate di procacciamento d'affari e food brokering, sussistendo tra essi un rapporto genus/species, in quanto gli affari conclusi Cont grazie all'intermediazione della on hanno carattere continuativo fra loro e non discendono da alcuna necessità giuridica, ergo obbligo contrattuale, ma solamente dalla libera iniziativa delle parti dettata da esigenze meramente fattuali”;
3. accolto “la domanda riconvenzionale proposta dalla ” e Controparte_1 condannato la società appellante al pagamento delle spese di lite. Afferma l'appellante che: “seguendo tutto l'apparato logico motivazionale sopra esposto, l'Eccellentissima Corte non potrà che annullare la predetta statuizione e condannare la a rimborsare alla quanto già Controparte_1 Parte_1 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, sia per la domanda riconvenzionale sia per le spese di lite, come si evince dalla distinta di bonifico che si produce”.
L'appello è infondato. E' noto, peraltro, che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014. Del pari, è altrettanto noto che “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo”. Tuttavia, la CP_4 stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012. Certamente, “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024. S'impone, da subito, di richiamare la S.C., che, occupandosi della differenza tra agente e procacciatore d'affari ha sempre distinto detti concetti, affermando che
“caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass 13629/2005). Del pari, la medesima Corte di legittimità ha rilevato che “Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. In ogni caso, perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l'agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l'azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto”, v. Cass. n. 6482/2004, (in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra la società avente quale attività il servizio CP_5 di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, e i soggetti da essa incaricati della vendita del servizio stesso, attribuendo rilievo a circostanze, quali la predisposizione delle tariffe e la individuazione dei requisiti previsti agli utenti del servizio da parte della società, di per sé non indispensabili per la configurazione di un rapporto di agenzia, ed escludendo invece, senza logica e congrua motivazione, un collegamento diretto tra la conclusione dei contratti e il complesso dell'opera svolta dagli incaricati, omettendo altresì di considerare se questi avessero o meno svolto un'azione efficiente nella promozione e incremento degli affari della società). Più di recente, poi, la stessa Corte di cassazione (Cass. n. 12776/2012) ha evidenziato che ha premesso che i “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto) (cfr. Cass. 24.6.2005 n. 13629). La configurabilità del contratto di agenzia non trova, tuttavia, ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano (cfr. Cass.
4.11.1994 n. 9063 e, con riguardo al carattere di elemento naturale e non essenziale del diritto di esclusiva nel contratto di agenzia, Cass.
5.8.2011 n. 17063). Ha precisato, inoltre, il Supremo Collegio che “l'esiguità dei compensi percepiti dai soggetti ai quali si riferiscono i verbali di accertamento non è affatto incompatibile con il rapporto di agenzia. Ed intatti, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, con orientamento giurisprudenziale consolidato, nel rapporto di agenzia le parti "possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso)" (Cass. 9 ottobre 1991, n. 1588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346 del 1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34 del 1980”). Ha proseguito la Corte nel rilevare, tra l'altro, che “il basso costo dei prodotti commercializzati aveva una incidenza sull'ammontare dei compensi, ritenuti immotivatamente esigui, caratterizzati da un sistema di acconti mensili dello stesso importo, con successivi conguagli a fine anno, incompatibile anzi, in via astratta, con l'occasionalità ed episodicità delle prestazioni … Al riguardo, sia pure ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, è stato affermato che non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, che, se pure sotto questo profilo va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, questo però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), la cui valutazione è necessaria anche per l'accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista e che, pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (cfr. Cass 2.4.2002 n. 4682) …”. Inoltre, la Corte di legittimità ha osservato che “nella sua determinazione il Giudice a quo avrebbe dovuto tener conto, ai fini di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità", e considerare se” coloro che erano considerati procacciatori di affari “fossero preposti a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l'attività del preponente, circostanze” che “unitamente” a quella “dell'erogazione di acconti fissi mensili con conguagli a fine anno ed alla considerazione che l'incarico era riferito a tutti i possibili affari perseguiti dalla” preponente “e non già ad un singolo e determinato affare” sono “incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari, che
- secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale - deve essere caratterizzato da una collaborazione professionale autonoma "in via del tutto episodica" (tra le tante, Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno 1998, n. 5569 e Cass. 9686/2009)”. Vero è che la giurisprudenza di legittimità rileva che “le controversie relative al cosiddetto. "procacciamento d'affari" - contratto atipico che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente - sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;
il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenze che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una "necessita" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie” (cfr. Cass. n. 7799/1998). E' altrettanto vero, però, che la detta pronuncia, peraltro più datata nel tempo delle altre più recenti sopra richiamate, tutte concordi nel ritenere sia la stabilità che la continuità come caratteristiche proprie del contratto di agenzia, si riferisce, piuttosto a profili processuali circa l'applicabilità o meno del rito lavoro alle controversie relative ai rapporti di procacciamento d'affari. Invero, Cass. sez. L, Sentenza n. 18303 del 30/08/2007 ha precisato che “Pur essendo irrilevante il "nomen iuris" assegnato dalle parti ad un contratto, nondimeno ai fini della ricostruzione dell'intento degli stipulanti, secondo le norme degli art. 1362 cod. civ. e seguenti, anche la qualificazione è parte delle parole usate e contribuisce ad offrire elementi per ricostruire la comune intenzione dei contraenti;
in particolare, dovendosi procedere a verificare la corrispondenza del "nomen" con il contenuto negoziale, va ritenuta compatibile con la nozione legale di agenzia sia la previsione dello svolgimento dell'attività di promozione svolta dall'agente avvalendosi, a sua volta, di altri agenti coordinati e controllati, sia la carenza di una formale ed espressa indicazione della zona di espletamento dell'incarico, allorché tale indicazione sia per altro verso evincibile dal riferimento all'ambito territoriale in cui le parti operano al momento dell'instaurazione del rapporto”. Vi sono poi fatture nell'arco di non meno di un quinquennio – dal 2017 a fine 2022 (con cadenza quasi mensile), l'entità delle stesse (né, peraltro, l'esiguità degli importi, invero nel caso di specie non rinvenibile, comporterebbe necessariamente l'inesistenza del vincolo agenziale), la continuità del rapporto con la società appellata, l'assenza di prova di diverse formalizzati rapporti con la medesima da parte di altri enti o società evidenziano la sussistenza di quel rapporto di agenzia sostenuto dall'appellante , così come CP_1 appare irrilevante, proprio per quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità e anche in considerazione del fatto che alle parti è precluso ogni diversa valutazione dinanzi ad un obbligo contributivo, la necessità della forma scritta, al più richiesta a solo titolo di prova, di certo non impedita dalla detta assenza, Sulla zona, poi, è sufficiente richiamare Cass. Sez. L, Sentenza n. 20322 del 04/09/2013, che ha precisato che “La configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano”.
Ne consegue il rigetto dell'appello. In considerazione della soccombenza, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della società appellante Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 30.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste