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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/11/2024, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. del ruolo gen. 2317/2016
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Golino, domiciliati come in atti Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Giuseppe Mazzarella, domiciliati come in atti
Resistente
NONCHE'
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Battista, domiciliati come in atti
Resistente Ragioni in fatto e diritto della decisione
L' opponente in epigrafe indicato, riassumendo la causa a seguito di declaratoria di carenza di giurisdizione da parte della commissione tributaria regionale (limitatamente alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti di natura contributiva), ha presentato opposizione ad atto di preavviso di iscrizione di ipoteca legale n. 02876201500001153000 notificatogli in data
8/5/2015 conseguente al mancato pagamento di tributi e contributi per la CP_1
limitatamente a questi ultimi, riportati nelle seguenti cartelle esattoriali: n.
0280100017479124000, 02820110020916665000, 02820010024933053000,
02820110030027231000, asseritamente notificate, rispettivamente in data 3.12.2010
24.11.2011, 8.06.2011 e 13.06.2011.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, nonché la prescrizione dei crediti a cui le stesse si riferivano. Chiedeva quindi accogliersi il ricorso, con dichiarazione dei nullità o annullamento delle cartelle esattoriali e del preavviso di iscrizione ipotecaria. Vinte le spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano le resistenti, che con argomentazioni in fatto e diritto insistevano per il rigetto del ricorso.
***
Deve ribadirsi che il presente giudizio è limitato ai crediti di natura contributiva contenuti nelle cartelle impugnate suindicate, sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria, cui sono sottesi anche crediti aventi natura tributaria.
Quanto al merito, prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma
2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è
l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la TE
, già deve invece ritenersi legittimato passivamente in
[...] Controparte_3
giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002,
n. 9498).
Il vizio di omessa notifica della cartella può essere dedotto dal contribuente con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo, in ragione della inesistenza della sua notifica;
per tale azione è legittimato passivo anche il concessionario, limitatamente alla notifica della cartella esattoriale e con essa si chiede un recupero di tutela, con la conseguenza che la stessa non è soggetta a termini rispetto all'evento dell'omessa notifica.
Ciò posto, nel caso in esame, il nodo centrale della controversia per cui è causa è la verifica della notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso, sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Invero, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta lanotifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ciò in quanto, il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007;
Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica delle cartelle sottese al preavviso di ipoteca, da valere come opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma c.p.c.,
l' , onerata di fornire la prova della loro corretta notifica, TE
ha allegato tempestivamente la data e le modalità delle notifiche, producendo le relazioni di notificazioni delle stesse coevamente alla costituzione in giudizio.
Sul piano generale, in punto di diritto, si osserva che il combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, giacché gli artt. 19 e 20 del medesimo d.lgs. n. 46 del 1999 non ricomprendono gli articoli nell'elenco di quelli applicabili alle sole entrate tributarie, per cui sia che trattasi di tributi che di contributi deve farsi applicazione in ogni caso della suddetta normativa. Dunque le forme di notifica della cartella sono quattro, di cui le prime tre a mani dell'incaricato, rispettivamente degli ufficiali della riscossione, dei messi comunali e degli agenti di polizia municipale e la quarta a mezzo del servizio postale.
Nella controversia in esame, si ripete, la resistente ha TE
prodotto le copie delle relate di notifica.
Ebbene, la cartella n. 02820110020916665000 risulta notificata a mani della moglie del destinatario il 24.03.2011, la cartella n. 02820110030027231000 risulta recapitata a mezzo posta e l'avviso di ricevimento della raccomandata è stato sottoscritto il 8/6/2011 a mani del familiare convivente del destinatario, la cartella n. 02820110024933053000, risulta recapitata a mezzo posta e l'avviso di ricevimento della raccomandata è stato sottoscritto il
13.06.2011 a mani del destinatario
Diversamente, per la cartella esattoriale n. 02820100017479124000 la notifica risulta effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e su essa si ritornerà.
Deve subito precisarsi che l'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria
Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sé, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 c.p.c. per la querela incidentale di falso, l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima ( cfr Cass. civ., Sez.I,
06/02/2002, n.1591).
Orbene posto che le copie possono tener luogo dell'originale, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la conformità per il solo fatto che si tratta di una fotocopia (cfr verbale dell'udienza del 9.02.2017), ma non ha allegato alcunché che potesse orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti ( originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario ecc.
Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco ( cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).
Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione (Cass. n.
13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n. 570/1985).
Si ribadisce parte opponente, all'udienza, si limita a contestare genericamente la documentazione prodotta dalle resistenti.
Ne consegue, quindi, che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta trascritto il numero della cartella, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi.
In altri termini, attraverso il riferimento al numero della cartella risultante dall'annotazione a margine della relata, è possibile evincere l'esistenza dei titoli, peraltro riscontrabili dalle copie degli estratti di ruolo, ad onta della dedotta inesistenza, allegata in ricorso e ribadita nel verbale di udienza. Tale considerazione consente di neutralizzare gli effetti della mancata produzione da parte di degli originali delle cartelle. CP_3
Pertanto, deve rilevarsi la ritualità della notifica delle cartelle in oggetto recapitate a mani e di quella effettuata a mezzo posta e ricevuta dal destinatario.
In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale, è condivisibile il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità. Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla.
La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo
26 del Dpr 602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della Cassazione 19 giugno
2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio
2011, n. 11708. In termini, la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”. L'opposizione avverso tali cartelle, qualora la si voglia far rientrare nell' art.24 del dlgs
46/99, è pertanto inammissibile perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascuna cartella di pagamento, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito, nonché, del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo. Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.
In ordine alla notifica della cartella con il procedimento di cui all'art.140 cpc (risultando dalla relata di notifica un'irreperibilità relativa del destinatario), si deve prendere atto che per effetto della pronuncia di incostituzionalità n. n.258 del 2012, “nei casi di irreperibilità
“relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto – «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del
1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R.
n. 600 del 1973”.
Pertanto, la norma di cui all'art.140 cpc richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita essendo condizionata al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa
(Cassazione, sentenza 14 gennaio 2002, n. 359). Non è altrettanto necessario che del compimento di tali formalità l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma. La relata di notificazione va, in altre parole, interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 cod. civ.) e non certo sulla base di una considerazione
“atomistica” delle parti che la compongono. Ne consegue che, ove l'agente notificatore dichiari di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., l'attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 cod. proc. civ.,
e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi (Cassazione, Sezione Tributaria, n. 3426 del
12/02/2010).
Difatti, nelle ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del succitato art. 140 c.p.c., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore, mentre l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova (Cassazione, sentenza n. 4844 del 24/04/1993).
Secondo un primo orientamento, l'omissione di una delle formalità prescritte dall'art.140 cpc determina l'inesistenza della notificazione stessa (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza
26 giugno 2002, n. 9325). Infatti, si ha l'ipotesi dell'inesistenza della notifica quando la stessa si traduce in un atto totalmente difforme dal modello legale (Cassazione, sentenza n. 7219 del 17/05/2002).
Di recente tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 11713 del
27/05/2011, ha stabilito che in caso di omissione di uno dei tre adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione è tuttavia nulla, e non inesistente (per tutte, Cassazione
n. 16141/2005 e Cassazione n. 4307/1999).
E la nullità resta, in ogni caso, sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l'effetto sanante in tal caso realizzandosi nel momento di tale ricezione
(Cassazione n. 5450/2005).
Diversamente, la Cassazione (sentenza n. 11993 del 31/5/2011) andando in contrario avviso di precedente pronuncia (cfr Cass. 7809 del 31/03/2010) ha dichiarato che in materia di notifica (del ricorso giudiziale) eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. “Ai fini della validità della notifica di un atto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”, è necessario che il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma”.
In sostanza, anche alla luce della pronuncia n. 3/2010 della Consulta, la prova dell'effettiva consegna della raccomandata informativa, ovvero il c.d. avviso di ricevimento, deve ormai considerarsi, secondo la Cassazione, “un momento strutturale del processo notificatorio”.
L'avviso di ricevimento, infatti, costituisce “il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza”. Di talché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art.140 c.p.c. comporta
“non la mera nullità”, conclude la sezione tributaria della Corte, bensì l'inesistenza della notificazione (conf. Cass Sentenza 10 dicembre 2014, n. 25985).
Deve in conclusione ritenersi che in ordine al compimento delle formalità a carico dell'incaricato della notificazione ex art.140 cpc., ossia: 1) accertamento dell'irreperibilità relativa del destinatario, 2) deposito della cartella nella casa comunale 3) affissione dell'avviso alla porta del destinatario, è sufficiente il riscontro dell'attestazione sulla relata di notifica la quale, per quanto detto, fa fede fino a querela di falso delle indagini compiute e delle formalità adempiute;
in ordine all'invio di raccomandata informativa, occorre la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento che segna il momento conclusivo perfezionativo del procedimento notificatorio e il dies da cui calcolare il termine in favore del notificato per opporsi tempestivamente alla cartella esattoriale.
Nel caso di specie risulta adempiuto l'intero iter notificatorio. Deve pertanto anche detta notifica ritenersi valida.
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione (maturatasi successivamente alla notifica delle rispettive cartelle), deve affermarsi che il termine di prescrizione, quinquennale, non sia decorso per le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio (notificate tra il il dicembre 2010 e il giugno 2011) e il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato l'8.5.2015, quindi prima dello scadere dei 5 anni necessari per il maturarsi della prescrizione. Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite liquidate per l'intero in € 2.460,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Santa Maria Capua Vetere, 7.11.2024 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)