Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO PREVENTIVO
Premesso che
Con ricorso pubblicato presso il registro delle imprese in data 10.01.2024 la società Controparte_1
con sede in Castelfiorentino via Mazzini 2-4-6, ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 44 CCII.
Nel termine concesso dal tribunale ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2, CCII.
Con decreto in data 10.07.2025 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo,
ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. e ha fissato i termini per le Persona_1
votazioni.
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ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario, e ha ritenuto il piano idoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
In particolare, nella relazione definitiva ai sensi dell'art. 107, comma 6, CCII, ha evidenziato come il piano di risanamento e di riorganizzazione aziendale avesse dimostrato fino a quel momento la capacità
di superare la situazione di crisi aziendale;
che pur con le necessarie cautele dovute all'ineliminabile incertezza che connota i piani previsionali – soprattutto in contesti di risanamento – la continuità
aziendale risultava generare risorse distribuibili ai creditori concorsuali, ancorché potesse rivelarsi necessario un arco temporale più esteso rispetto a quello assunto come base dalla Società; che seppure le risorse derivino quasi esclusivamente dalla prosecuzione della gestione aziendale, seppur riorganizzata e ristrutturata, senza garanzie offerte ai creditori per il caso in cui i flussi di cassa si rivelino inferiori rispetto a quelli preventivati, l'alternativa liquidatoria non risulterebbe offrire soddisfazioni migliori: la proposta concordataria, infatti, appare maggiormente conveniente dell'alternativa liquidatoria,
consentendo non solo di soddisfare i creditori in misura superiore (per un fabbisogno di € 4.806.026,37),
ma anche di mantenere i rapporti di lavoro dipendente e di fornitura, e parallelamente ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della Società, con beneficio quindi non solo per i creditori ma anche per il sistema economico in generale.
L'esito delle votazioni è stato il seguente: è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in n. 11 (undici) classi su n. 13 (tredici).
In particolare hanno votato a favore le seguenti classi:
classe 1 (Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.): 86,42%;
classe 2 (Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.): 71,28%;
classe 3 (Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.): 92,05%;
classe 4 (Creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.): 74,14%;
pagina 2 di 13 classe 6 (crediti titolari di garanzia statale MCC): 100%;
classe 7 (Creditori di cui all'art. 2752 c.c.): 85,24%;
classe 9 (Fornitori per Iva di rivalsa, degradati in chirografo): 72,34%;
classe 10 (Creditori chirografari “strategici”): 100%;
classe 11 (Fornitori chirografari): 81,42%;
classe 12 (Creditori bancari chirografari): 100%;
classe 13 (Fornitori chirografari imprese minori): 62,04%.
Non hanno espresso invece alcun voto i creditori della classe 5 (Mediocredito Centrale/Fondo PMI per garanzia già escussa) e della classe 8 (Creditori di cui agli artt. 2753-2754 c.c. - crediti previdenziali e assistenziali).
Avendo la società richiesto, in mancanza di unanimità delle classi, l'applicazione dell'art. 112, c. 2,
CCII, il tribunale ha quindi fissato l'udienza del 21.05.2025 per l'omologazione del concordato disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo dove la procedura è stata aperta, nonché la notificazione, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti,
entro il termine del 23.04.2025. All'udienza è stato disposto un rinvio al 4.06.2025 al fine di consentire alla società di dedurre in ordine alla criticità, dal medesimo rilevata, con riferimento al patrimonio netto e al prevedibile momento di recupero da parte della società dell'integrità del capitale sociale.
Non sono state proposte opposizioni.
Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, c. 2, CCII
esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo e ritenendo, con note del
3.06.2025 in risposta ai chiarimenti forniti dalla società, sulla base dell'andamento della gestione 2025,
ragionevole ipotizzare che grazie agli utili del corrente esercizio il capitale sociale possa essere ricostituito ad un livello non inferiore al minimo legale.
pagina 3 di 13 Rilevato che:
La proposta di concordato, come integrata in data 30.01.2025, a seguito della relazione del commissario ai sensi dell'art. 105 CCII e con le rettifiche di valori apportate dal commissario, prevede di soddisfare i creditori con le risorse generate dalla continuità aziendale per € 4.701.933,39 (€
4.697.910,72 secondo la stima della Società) e con finanza esterna apportata dai soci Parte_1
e per un importo di € 104.092,98, “a titolo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
gratuito con rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso o di soddisfazione anche parziale e/o postergazione”, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del concordato preventivo;
tali ultime risorse sono specificamente destinate alla soddisfazione della classe n. 10; il tutto per complessivi € 4.806.026,37. Inoltre, alla distribuzione di tali risorse si aggiunge la prosecuzione o rinnovazione dei rapporti in corso.
I creditori sono suddivisi in 13 classi e soddisfatti come segue (gli importi sono quelli indicati nella relazione del commissario giudiziale ex art. 48, comma 2, CCII:
“CLASSE 1 - crediti privilegiati ex artt. 2751 bis n. 1 con soddisfazione al 100% con diritto di voto per la parte soddisfatta oltre il termine di cui all'articolo 109 comma 5 CCII. In questa classe sono inclusi i creditori per reddito da lavoro dipendente, per i quali è prevista la soddisfazione integrale. Il debito della classe 1 è indicato per un importo pari a € 17.930,21 e verrà soddisfatto nella misura del 100%
entro il termine di 6 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, e comunque entro il 31.12.2025, oltre interessi al tasso legale. Quanto al TFR, essendo un debito di natura concorsuale che diverrà esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro, è stato istituito apposito fondo. Si precisa che alcuni dipendenti hanno accantonato il proprio TFR a Fondo tesoreria e pertanto l'importo CP_2
sopra indicato è solamente la somma TFR rimasta in azienda e che costituisce un debito, ancorché allo stato non esigibile.
pagina 4 di 13 CLASSE 2: crediti privilegiati ex artt. 2751 bis n. 2 c.c. con soddisfazione al 100% con diritto di voto per la parte soddisfatta oltre il termine di cui all'articolo 109 comma 5 CCII. In questa classe sono inclusi i crediti vantati dai professionisti, compresa la quota del 25% degradata in privilegio del compenso previsto per gli advisors. Il debito della classe 2 è indicato per un importo pari a € 78.475,62 e verrà
soddisfatto nella misura del 100% entro il termine di 12 mesi dal provvedimento di omologazione, e comunque entro il 30.06.2026, oltre interessi al tasso legale.
CLASSE 3: crediti privilegiati ex artt. 2751 bis n. 3 c.c. con soddisfazione al 100% con diritto di voto per la parte soddisfatta oltre il termine di cui all'articolo 109 comma 5 CCII. In questa classe sono inclusi i crediti vantati nei confronti degli agenti per provvigioni dovute e, per gli agenti cessati, la contribuzione dovuta a titolo di FIRR. Il debito della classe 3 è indicato per un importo pari a € 319.756,70 e verrà
soddisfatto nella misura del 100% entro il termine di 12 mesi dal provvedimento di omologazione, e comunque entro il 30.06.2026, oltre interessi al tasso legale. Come per i dipendenti è stato istituito un fondo per le indennità degli agenti ancora in forza alla società calcolate alla data di presentazione del ricorso pari ad euro 222.041,00;
CLASSE 4: crediti privilegiati ex artt. 2751 bis n. 5 c.c. con soddisfazione al 100% con diritto di voto per la parte soddisfatta oltre il termine di cui all'articolo 109 comma 5 CCII. In questa classe sono inclusi i crediti vantati dai fornitori aventi qualifica artigiani (escluso iva, degradata a chirografo in apposita classe). Il debito della classe 4 è indicato per un importo pari a € 107.931,31, a seguito delle verifiche formali eseguite dal C.G., e verrà soddisfatto nella misura del 100% entro il 31.12.2026 oltre interessi al tasso legale. L'effettiva sussistenza dei presupposti soggettivi per il riconoscimento del privilegio avverrà
in sede di riparto.
CLASSE 5: Mediocredito Centrale per garanzia già escussa - con soddisfazione al 100% con diritto di voto per la parte soddisfatta oltre il termine di cui all'articolo 109 comma 5 CCII. Questa classe raccoglie il debito verso Medio Credito Centrale per avvenuta escussione del finanziamento contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena. Come da comunicazione dell'istituto MCC ha già provveduto al pagina 5 di 13 pagamento in favore della banca garantita;
pertanto, risulta già acquisito il privilegio previsto dall'art. 9
comma 5 D. Lgs. 123/1998 e successive modificazioni e integrazioni che, come grado, è collocato successivamente ai crediti muniti di privilegio ex articolo 2751 bis. L'importo inserito in questa classe ammonta a euro 201.216,56 e verrà soddisfatto nella misura del 100% in tre rate semestrali come segue:
- 50% entro 30.06.2027 - 20% entro 31.12.2027 - 30% entro 30.06.2028 oltre interessi al tasso legale.
CLASSE 6: crediti titolari di garanzia statale MCC con soddisfazione al 45,00% con diritto di voto.
La somma garantita, al momento dell'escussione, acquisirà il privilegio previsto dall'art. 9 comma 5 D.
Lgs. 123/1998 e successive modificazioni e integrazioni che, come grado, è collocato successivamente ai crediti muniti di privilegio ex articolo 2751 bis. In aderenza alla nuova disposizione introdotta dal correttivo d. lgs. 136/2024 è stato istituito un fondo rischi (articolo 87 punto p-bis CCII) parametrato a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito. Il credito assistito da garanzia statale è pari a €
1.534.329,49 e quello non assistito dalla garanzia è pari a € 322.551,47. La quantificazione del fondo è
stata determinata in € 843.881,22 (55% del credito garantito, tenuto conto che la percentuale di soddisfazione in caso di mancata escussione è del 45%). Il piano prevede il pagamento in rate semestrali:
4 di pari importo dal 30.06.2028 al 31.12.2029. Per il fondo, in caso di escussione della garanzia, sono invece previste 3 rate (50%, 20%, 30%) dal 30.06.2027 al 30.06.2028.
CLASSE 7: creditori di cui agli artt. 2752 c.c. crediti tributari – con soddisfazione al 100% con diritto di voto per la parte soddisfatta oltre il termine di cui all'articolo 109 comma 5 CCII. Sono inseriti all'interno di questa classe il debito nei confronti dell'erario e dei fornitori per anticipazioni di oneri doganali, pari ad euro 19.052,83. Tale somma tiene conto dei pagamenti avvenuti mediante compensazione in seguito alla presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura. Il debito della classe 7 verrà soddisfatto nella misura del 100% entro il 31.12.2028, oltre interessi al tasso legale.
CLASSE 8: creditori di cui agli artt. 2753-2754 c.c. crediti previdenziali e assistenziali – con soddisfazione al 100% con diritto di voto per la parte soddisfatta oltre il termine di cui all'articolo 109
pagina 6 di 13 comma 5 CCII. Sono inseriti all'interno di questa classe il debito nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali pari ad euro € 85.273,48.
Il debito della classe 8 verrà soddisfatto nella misura del 100% entro il 31.12.2028, oltre interessi al tasso legale.
CLASSE 9 Iva di rivalsa ex art 2758 secondo comma cc - con soddisfazione al 45,00%. In questa classe sono inclusi i crediti vantati dai fornitori per iva, degradata a chirografo in quanto beni oggetto di fornitura sui quali insisterebbe il privilegio sono stati impiegati nel processo produttivo e non sono allo stato individuabili. Il debito della classe 9 è indicato per un importo pari a € 289.544,00 e verrà
soddisfatto nella misura del 45,00% (€ 130.294,80) entro il 30.06.2029.
CLASSE 10 creditori chirografi strategici – con soddisfazione al 100% con diritto di voto. Questa
classe viene prevista per la Banca di Cambiano, unico istituto di credito che nonostante la domanda
“prenotativa” ha continuato a sostenere l'attività mantenendo le linee di credito in essere. Il debito ammonta ad euro 189.259,97 e si prevede una soddisfazione integrale del 100% con le risorse esterne messe a disposizione dai soci signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e (Doc. 31) per la somma di euro 104.092,98 e per la residua somma con il residuo attivo Parte_5
concordatario. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di legge si evidenzia che la quota di soddisfazione dei creditori strategici che deriva dall'utilizzo di finanza endogena è pari al 45,00%. Il
debito della classe 10 è indicato per un importo pari a € 189.259,97 e verrà soddisfatto nella misura del
45,00% entro il 30.06.2029 e la residua somma, con finanza esterna, verrà soddisfatta entro il 31.12.2029.
L'importo indicato per la pari ad euro 189.259,97 oltre allo scoperto di cc Controparte_3
comprende anche insoluti sbf al netto di incassi compensabili per anticipi sbf, come precisato dallo stesso istituto, e potrebbe diminuire a seguito di riba riemesse su clienti e insoluti non ancora scadute. L'effettiva spettanza della somma dovuta sarà quindi da verificarsi in sede di riparto. E di conseguenza anche l'importo della finanza esterna per coprire il 55% residuo potrebbe diminuire.
pagina 7 di 13 CLASSE 11 fornitori chirografari – 45,00% con diritto di voto. Si tratta delle posizioni debitorie in chirografo verso titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta. Il debito della classe 11 è indicato per un importo pari a € 347.930,06 e verrà
soddisfatto nella misura del 45,00% (€ 156.568,53) in due rate la prima pari al 9% entro 30.06.2029 e la seconda pari al 36% entro 31.12.2029.
Classe 12 - Creditori bancari chirografi – 45,00% con diritto di voto. È costituita dai crediti nei confronti di Banche per linee di credito concesse per scoperti, anticipi e finanziamenti chirografari, di natura ab origine chirografaria. Inserito in questa classe anche il residuo credito non garantito da MCC
dell'istituto Banca Monte dei Paschi di Siena. Il debito della classe 12 è indicato per un importo pari a €
308.687,41 e verrà soddisfatto nella misura del 45,00% (€ 138.909,33) in due rate la prima pari al 9%
entro 30.06.2029 e la seconda pari al 36% entro 31.12.2029.
Classe 13 - Fornitori chirografari imprese minori – 45,00% con diritto di voto. Nel rispetto dell'articolo 85 CCII, così come modificato dal d. lgs. 136/2024, è stata istituita classe separata per i creditori chirografari c.d. “imprese minori”. Si tratta delle posizioni debitorie in chirografo verso titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato,
nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: - un attivo fino a euro cinque milioni, - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni - un numero medio di dipendenti pari a cinquanta. Il debito della classe 13 è indicato per un importo pari a € 1.288.253,74 e verrà soddisfatto nella misura del 45,00% (nel 48 € 579.714,18) in due rate la prima pari al 9% entro 30.06.2029 e la seconda pari al 36% entro 31.12.2029.
Per quanto concerne la finanza esterna di € 104.092,98, la proposta precisa che essa “è unicamente destinata al pagamento del creditore fornitore strategico per la continuità Controparte_3
aziendale, e rappresenta la somma che rimarrebbe insoddisfatta applicando al creditore strategico la pagina 8 di 13 percentuale destinata ai creditori La previsione è in linea con quanto previsto dall'articolo 84 Parte_6
punto 6 così come modificato dal correttivo D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, secondo cui le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle regole distributive previste sul valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione”.
Il tribunale ha valutato corretta la formazione delle diverse classi di creditori previste dal piano concordatario, ritenendo che le classi soddisfino i criteri previsti dall'art. 85 CCII.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
Il presente concordato va qualificato come in continuità diretta, poiché il piano prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore.
Il contenuto della proposta appare rituale e conforme al modello legale:
-i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente con il ricavato prodotta dalla continuità
aziendale;
-la proposta prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che consiste oltre che nella misura di soddisfacimento in denaro indicata per ciascuna classe anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti in corso;
Quanto alle verifiche che il tribunale deve compiere ai fini dell'omologazione ai sensi dell'art. 112
CCII, con riferimento alle verifiche di cui al primo comma, va osservato che:
a) la procedura si è regolarmente svolta;
b) l'esito della votazione è stato quelle sopra riportato;
c) non sono mutate le condizioni di ammissibilità della proposta già valutate in sede di apertura con il decreto di cui all'art. 47 CCII ove il tribunale ha ritenuto la ritualità della proposta e la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori come prevista e alla conservazione dei valori aziendali.
Il concordato realizza il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca di cui la proposta prevede pagina 9 di 13 il soddisfacimento non integrale sono soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.
Il commissario nella propria relazione ex art. 105, cosi come in quelle di cui all'art. 107 CCII, ha confermato tali valutazioni e ha ritenuto il piano fattibile pur evidenziando alcuni elementi di rischio. Né
successivamente alla votazione dei creditori, sono intervenuti fatti che incidano sulle predette valutazioni;
d) le classi risultano formate in modo corretto: trattandosi di concordato in continuità, ove la suddivisione dei creditori in classi ai sensi dell'art. 85, c. 3, CCII, è obbligatoria, la proposta in oggetto prevede la suddivisione in classi dei creditori muniti di diritto di prelazione interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, c. 5, nonché delle imprese minori secondo i parametri indicati dalla disposizione titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi. Ugualmente sono inseriti in apposita classe i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non è previsto l'integrale pagamento, i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Non vi sono creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro né creditori proponenti il concordato o parti ad essi correlate;
e) è prevista la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) il piano non risulta privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza: pur non consentendo la sopravvenienza attiva derivante dalla falcidia concordataria di rendere positivo il patrimonio netto al 31.12.2024, gli utili che matureranno nel 2025 dovrebbero condurre nell'esercizio in corso a ricostituire il capitale sociale in misura non inferiore al minimo legale;
Non avendo votato favorevolmente tutte le classi e dovendosi, come richiesto dal debitore, procedere alla verifica anche delle condizioni di cui all'art. 112, c. 2, CCII, si osserva altresì che:
a) il valore di liquidazione, indicato dalla società in € 2.958.394,70 e determinato dal commissario giudiziale in € 3.079.812 è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione:
pagina 10 di 13 il commissario ha ritenuto di poter considerare il valore dell'azienda in esercizio, ipotizzando la praticabilità della cessione della stessa anche in uno scenario liquidatorio;
quanto alle azioni risarcitorie,
il commissario benché in un primo tempo ne avesse ritenuto la ricorrenza dei presupposti valutando come probabile l'avvenuta erosione del capitale sociale alla data del 31.12.2022 – indicando un valore di circa
€ 350.000 pari al 20% della perdita 2023 -, successivamente alla luce dei dati consuntivi dell'esercizio
2024 e in particolare dei risultati economici positivi da portare a elisione delle perdite passate, ne ha escluso la configurabilità;
b)il valore eccedente quello di liquidazione pari a € 1.622.121,39 ( totale 4.806.026,37 – valore di liquidazione 3.079.812 – finanza esterna 104.092,98= 1.622.121,39) è distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti, o che non hanno votato favorevolmente (classi 5 e 8) ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore: per le classi 5 e 8 è previsto il pagamento integrale dei crediti oltre interessi legali, ovvero la soddisfazione massima accordabile ai sensi dell'art. 112, c. 2, lett.
c); come osservato dal commissario giudiziale, detta soddisfazione massima consente di ritenere integrata anche la condizione stabilita dall'art. 120-quater, c. 1, CCII, poiché le classi 5 e 8 non potrebbero ottenere un trattamento più favorevole neppure qualora non fosse riservato ai soci alcun valore residuo;
c)nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d)la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (11 su 13), di cui 5 formate da creditori privilegiati;
Non sono state proposte opposizioni.
Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, i l concordato deve essere omologato.
Benché il commissario giudiziale nel parere ex art. 48 CCII rilevi che i risultati economici della gestione 2024, pur positivi, sono inferiori a quelli preventivati, i risultati preventivati del 2025,
considerati gli ordinativi di vendita pervenuti, apparirebbero di poco inferiore al valore atteso di piano.
pagina 11 di 13 In ogni caso il commissario conclude in senso favorevole ritenendo il piano potenzialmente idoneo a generare risorse da destinare ai creditori nelle misure previste nella proposta, ancorché, in un maggior arco temporale, valutando come maggiormente probabile lo scenario “secondario” di piano che ipotizza tempi di adempimento entro il 2031.
Va tuttavia evidenziato che ai fini dell'omologazione è sufficiente che il piano in continuità aziendale non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza, e nella fattispecie tale presupposto, alla luce anche delle verifiche del commissario giudiziale, deve ritenersi sussistente.
Trattandosi di concordato in continuità, che non prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda, non vengono nominati né uno o più liquidatori né un comitato dei creditori.
L'esecuzione del piano è quindi affidata all'imprenditore sotto il controllo del commissario giudiziale.
PQM
Visti gli artt. 48 e 112 CCII,
OMOLOGA
il concordato preventivo proposto dalla società , con sede in Castelfiorentino, Controparte_1
via G. Mazzini 2/4/6 (c.f. e p.i. ); P.IVA_1
CONFERMA
la nomina a Commissario Giudiziale del dott. con l'incarico di sorvegliare Persona_1
l'adempimento del concordato.
Il commissario dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Il commissario ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, c. 1 CCII,
redigerà un rapporto informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9, e lo trasmetterà ai creditori: poiché detto termine risulta già scaduto, per il deposito della prima relazione si fissa la data del 3.07.2025.
pagina 12 di 13 Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto informativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, c. 9.
Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato.
Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento di tali atti.
Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Firenze, 4 giugno 2025
La Presidente est.
dott. Maria Novella Legnaioli
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