Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3355 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Aldo Moro n. 23/B, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Marco Conti Gallenti del foro di Patti (ME) (c.f.
, fax 0941362145 PEC C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in Librizzi (ME), Via Borgata Murmari n. 80, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]CP_1
(ME), via T. Trapani complesso Città Nuova pal C/6, int. 5, codice fiscale
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio C.F._3
Bongiorno del Foro di Messina (c.f. ), tel-fax CodiceFiscale_4
090.9214753, pec: ed elettivamente Email_2
domiciliato presso il suo studio in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino
n. 111, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente: “1. Porre definitivamente a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il quinto giorno di CP_1
ogni mese, un assegno periodico di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento della moglie . Parte_1
2. Disporre le opportune annotazioni nel registro dello stato civile del
Comune di Messina;
3. Condannare la controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
Per parte resistente: “1. ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalla signora nei confronti del signor Parte_1
per tutte le ragioni spiegate in narrativa, salva la CP_1
declaratoria di separazione;
2. ritenere e dichiarare la infondatezza e, quindi, rigettare le domande attoree per i motivi spiegati nella narrativa;
salva la declaratoria della separazione;
3. riformare con revoca a/o annullare la statuizione sul contributo al mantenimento poiché non dovuto;
4.ammettere tutti i mezzi istruttori sommari urgenti che verranno articolati nell'immediato prosieguo e concedendo termini e sin d'ora l'audizione delle parti;
5. con riserva di ogni altro diritto, azione, deduzione, allegazione e difesa;
6. con vittoria di spese e compensi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
2 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.08.2024, premesso che, in data Parte_1
19.10.1985, aveva contratto a Patti matrimonio concordatario con
[...]
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto CP_1
Comune al n. 149 parte 2 serie A anno 1985); che dall'unione erano nati tre figli, a Patti il 22.01.1985, a Patti il 22.01.1985 e Per_1 Per_2
a Patti il 19.01.1987; che, a causa di incompatibilità caratteriali, i Per_3
coniugi non avevano più una unione affettiva e vivevano separati dal 7 novembre 2021; che le parti avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale, ma non era stato convalidato in quanto il non si era CP_1
presentato all'udienza fissata per la comparizione dei coniugi;
che le condizioni di separazione concordate prevedevano la corresponsione da parte del di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di € CP_1
350,00, somma che non era stata mai corrisposta ad eccezione dei primi mesi successivi alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale;
che ella percepiva solamente la pensione di invalidità di importo mensile pari a € 333.33 ed i modesti emolumenti derivanti da saltuari lavori occasionali;
che ella doveva pagare il canone di locazione mensile dell'immobile nel quale risiedeva e non aveva le risorse economiche per provvedere ai bisogni primari.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e che fosse posto, anche in via provvisoria, con provvedimento indifferibile, a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere alla deducente un assegno mensile di € 350,00.
Con decreto depositato il 16.08.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza volta alla emissione di un provvedimento indifferibile.
3 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero, che rendeva il proprio parere in data 10.09.2024. Con memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c., depositata il 13.11.2014, ribadiva le domande già Parte_1
formulate, specificando che , già appartenente alle forze CP_1
armate, era titolare di pensione diretta per un importo di circa € 1.800,00 mensili, mentre lei aveva sempre svolto, durante il matrimonio, l'attività di casalinga e percepiva solo una piccola pensione di invalidità. Chiedeva che, ove la causa fosse stata rinviata per potere svolgere accertamenti sulla situazione reddituale del fosse pronunciata sentenza non definitiva di CP_1
separazione.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente non si era ritualmente costituito. Il Giudice delegato, sentita la ricorrente, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno CP_1 Pt_1
mensile di mantenimento dell'importo di € 350,00; ritenendo, quindi, che la causa potesse essere decisa, limitatamente alla domanda di separazione, con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., su conforme richiesta del procuratore della ricorrente, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 04.12.2024, il
Tribunale pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e rimetteva la causa davanti al giudice delegato, con separata ordinanza, all'udienza del
04.03.2025, per l'ulteriore corso, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Con comparsa depositata il 03.03.2025 si costituiva , il CP_1
quale contestava la sussistenza dei presupposti per riconoscere in favore
4 della un assegno di mantenimento. Osservava, in particolare, che la Pt_1
era economicamente autonoma, mentre il proprio reddito era assai Pt_1
esiguo ed egli aveva continuato a corrispondere il canone stabilito per il godimento della casa coniugale, sita a Messina e abbandonata dalla . Pt_1
All'udienza del 04.03.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e fissava l'udienza del 27.05.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e sostituendo l'udienza del 27.05.2025 con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 28.05.2025, il giudice delegato, preso atto della scadenza dei termini concessi con provvedimento del 04.03.2025 e delle note di udienza depositate in data 26.05.2025 dai procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
La domanda, proposta dalla , volta al conseguimento Pt_1
dell'assegno di mantenimento, merita accoglimento.
Anzitutto, giova premettere, in punto di diritto, che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi
(Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente e l'assenza in capo
5 allo stesso di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. 14.08.1997 n.
7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916); infine l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Occorre precisare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno a favore del coniuge più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il precedente tenore di vita coniugale - secondo Giudici di legittimità
- deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo, invece, rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato in concreto.
Ne discende, quindi, che per potersi riconoscere un assegno a titolo di mantenimento in favore del coniuge cui non sia stata addebitata la separazione e che ne abbia fatto richiesta, occorre che sia accertato che costui non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche,
6 in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, posto che il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale costituisce indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia (Cass. 29.03.2000 n. 3792;
Cass. 19.03.2004 n. 5555).
Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (Cass. civ. sez. I 17.06.2009 n. 14081; Cass. civ. sez. I 28.04.2006 n. 9878).
Occorre, quindi, che il soggetto richiedente l'assegno versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, fermo restando che non è necessaria una precisa individuazione di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n.
23051; Cass. Civ. n. 12196/2017). A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
7 economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti. Non possono, invece, essere presi in considerazione i debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze estranee alle necessità della famiglia, essendo pacifico che la parte non può eludere il suo obbligo di mantenimento, creando un'esposizione debitoria (Cass. civ. 20.06.2014 n. 14143).
Va, infine, osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento e la prova della capacità economica dell'altro coniuge spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ.
6.08.1997 n. 7269; Cass. civ. 24.05.2001 n. 7068; Cass. civ.
12.02.2003 n. 2076).
Orbene, nel caso in esame, come risulta dagli atti, la ricorrente percepisce solo una pensione di invalidità di importo pari a euro 333,33 mensili, non essendo titolare di beni immobili né mobili registrati, ma unicamente di un libretto ordinario di risparmio acceso presso Poste
Italiane.
Parte resistente, nel contestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno, ha rappresentato che la controparte risulterebbe titolare di reddito derivante dallo svolgimento di attività in nero, ma non ha fornito alcuna prova sul punto.
Quanto, invece, alla posizione del dalla documentazione CP_1
prodotta dall' , emerge che lo stesso è titolare di una prestazione CP_2
8 pensionistica di importo mensile pari a euro 1.377,54 al netto delle trattenute di euro 171,60 per un pignoramento presso terzi e con scadenza il
02.2035, nonché di euro 280,00 per cessione del quinto con scadenza il
03.2032.
Può, dunque, ritenersi provato che la ricorrente versa in condizioni economiche deteriori rispetto a quelle della controparte e che esiste una disparità economica tra le parti, tale da non consentire alla di Pt_1
mantenere un tenore di vita analogo a quello verosimilmente goduto in costanza di matrimonio, grazie alle risorse economiche del marito, derivanti dall'attività lavorativa svolta quale appartenente alle forze armate.
Peraltro, del suddetto divario economiche tra le parti si ha ulteriore riscontro nell'accordo di separazione dalle stesse sottoscritto, che prevedeva la corresponsione, da parte del di un assegno mensile di CP_1
importo pari a euro 350,00. Siffatto accordo, sebbene non omologato per assenza del all'udienza di comparizione, fa presumere che lo stesso CP_1
fosse consapevole dell'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi e in possesso di risorse economiche adeguate a far fronte all'obbligo di versamento dell'assegno, quale contributo per il mantenimento della
. Pt_1
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del Esse si liquidano come da dispositivo ex d.m. n. CP_1
144/2022, secondo lo scaglione del valore della controversia
(indeterminabile- complessità bassa), nella misura minima. Essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di dette spese va effettuato a favore dell'Erario.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3355/2024 R.G., così provvede:
1) Pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento di , la somma mensile di Parte_1
euro 350,00 entro il 5 di ogni mese, da rivalutare secondo indici ISTAT
2) Condanna al pagamento delle spese processuali CP_1
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15
% sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Elvira Calcagno, m.o.t. in tirocinio.
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