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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente Rel./Est.
dott. Augusto SALUSTRI Giudice
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1045 /2025 V.G.,
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 473 bis 29 cpc per la modifica delle condizioni di divorzio
promosso congiuntamente dai ricorrenti nato a [...] il [...] e residente in [...]
26, C.F. , C.F._1
e
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2
Maurizio, C.se (TO), Via Bertalazone n. 23, C.F. CodiceFiscale_2
entrambi elettivamente domiciliati in San Carlo C.Se (TO), Strada Girolera n. 5/C, presso lo studio dell' avv. Alessandra Savino, che li rappresenta per procura alle liti in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare in
favore della IG.ra e ordinare la cancellazione della relativa trascrizione”. Parte_2
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 6.5.2025, e Parte_1 Parte_2
premesso che:
- il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 959/2016, pubblicata in data 9.11.2016 e passata in giudicato il 10.5.2017 (come da certificato allegato), preso atto del parere favorevole del
PM, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando la casa coniugale alla IG.ra e regolamentando i rapporti tra i genitori ed i figli ( Parte_2 CP_1
nata a [...]̀ (TO) il 19.12.2008, e , nato a [...]̀ (TO) il
[...] Controparte_2
26.06.2011), anche sotto il profilo della contribuzione al loro mantenimento;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione dei genitori,
limitatamente al profilo dell'assegnazione della casa familiare.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conclusioni trasmesse il 20.5.2025.
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra , immobile da cui, come affermato dalle parti, Parte_2
la medesima si è già da tempo allontanata spontaneamente, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (tali da garantire il pari accesso della prole ad entrambe le figure genitoriali in ossequio al principio cd. della “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio. In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale
di Ivrea n. 959/2016, pubblicata in data 9.11.2016, e passata in giudicato il 10.5.2017, così
provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare parzialmente l'indicata sentenza, come da conclusioni congiunte sopra riportate;
fermo nel resto la citata sentenza;
2) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)