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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8409 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'odierna udienza svoltasi con modalità cartolari, lette le note scritte di trattazione in atti, la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n. 25431 R.G. dell'anno 2024 a cui risulta riunito il n. 25485/2024 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall' Avv. Adriana De Parte_1
ricorrente E
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Annantonia Romano;
Controparte_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorsi identici depositati il 22.11.2024 e quivi riuniti la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente della dal Controparte_1
2.7.2003 con la qualifica di operaio pulitore qualificato, deduceva di avere svolto, dall'anno 2016, ore di lavoro in eccedenza rispetto all'orario di lavoro ordinario e che, a fronte di tali prestazioni di lavoro straordinario, nulla era stato corrisposto. Descriveva il meccanismo di conguaglio ore lavorate illegittimamente applicato dalla società in busta paga. Ciò premesso, chiedeva, in applicazione dall'art. 36 Costituzione, di Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, la ricorrente aveva diritto a percepire dal 1.1.2016 le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative, da calcolarsi all' esito della consegna delle buste paga da parte della datrice;
condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corris e, per le causali ed i titoli sopra esposti, l'importo complessivo dovuto per le causali di cui al ricorso da quantificarsi all' esito dell' acquisizione delle buste paga, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali. Si costituiva la che eccepiva la propria natura di società in Controparte_1 house cui ricoll ibuzione al lavoratore di somme non previste dalla legge o dal CCNL e si riservava di agire in separata sede per ottenere la restituzione delle somme percepite dal lavoratore a titolo d conguaglio ore dalla data di assunzione al gennaio 2016. Produceva le buste paga inerenti alla posizione della parte ricorrente. All'odierna udienza la causa era decisa con sentenza telematica previo deposito dei conteggi elaborati dalla ricorrente. Il ricorso va accolto. Come dichiarato dalla stessa resistente, essa è società in house. Innanzitutto, come già osservato da altri giudici di questa sezione, in giurisprudenza le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c.. L' orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Invero il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”. La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), conv. con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate da ultimo dal d.lgs. 175/2016 corretto dal d.l.gs. 100/2017). Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non certo quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati. Alla stregua delle suesposte considerazioni, a parere di questo giudicante, deve ritenersi applicabile la disciplina privatistica. Vige tra le parti il CCNL Multiservizi che all'art.31 intitolato - Scatti di merito o di professionalizzazione così prevede:
1) Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l'erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
2) L'accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. Ciò posto, dall'esame delle buste paga anni 2016 e 2017 risulta con evidenza che la in esecuzione di tale norma mese per mese: Controparte_1
- i gate in misura maggiore a quelle effettivamente lavorate ("competenze")
- riporta quelle erogate in misura minore rispetto a quelle effettivamente lavorate ("trattenute") - nella busta paga del gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione riconosce alla voce "conguaglio ore" la differenza tra le "competenze" e le "trattenute". La dipendente ha analiticamente indicato, sulla scorta delle buste paga prodotte dalla convenuta, il conguaglio ore lavorate e retribuite e la misura delle competenze erogate in misura superiore ovvero inferiore al dovuto. Dunque, la retribuzione è in funzione di 173 ore mensili retribuite tanto che il datore ha operato negli anni le trattenute pari agli importi delle ore non lavorate rispetto al tetto delle 173 mensili. Il sistema di calcolo indicato dalla parte ricorrente è condivisibile in quanto fondato su semplici calcoli aritmetici e suffragato dai dati contenuti nelle buste paga provenienti dalla stessa datrice. Invero, per calcolare il numero di ore non retribuite nell'arco dell'anno solare, è sufficiente effettuare la somma algebrica delle ore mensilmente conguagliate dalla assumendo quali valori positivi le ore trattenute “a Controparte_1 debito” e quali valori negativi quelle erogate “a credito”. Il valore finale così ottenuto rappresenta il numero di ore che la ricorrente non si è vista retribuire nell'arco dell'anno solare;
moltiplicando, quindi, tale valore numerico per la retribuzione oraria corrente si otterrà il relativo controvalore economico spettante per quello specifico anno. I conteggi appaiono eseguiti correttamente ed adeguatamente motivati ed il totale del conguaglio dovuto per gli anni dal 2016 è di euro 359,14. Pertanto sussiste il diritto della ricorrente a ricevere la somma in questione , oltre accessori ex lege ed il ricorso va in tal senso accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la Parte_1 somma complessiva di euro 359,14, oltre interessi ria come per legge. Condanna altresì la lla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 1700,00, ol enerali, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 18/11/2025
Il GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
TRA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall' Avv. Adriana De Parte_1
ricorrente E
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Annantonia Romano;
Controparte_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorsi identici depositati il 22.11.2024 e quivi riuniti la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente della dal Controparte_1
2.7.2003 con la qualifica di operaio pulitore qualificato, deduceva di avere svolto, dall'anno 2016, ore di lavoro in eccedenza rispetto all'orario di lavoro ordinario e che, a fronte di tali prestazioni di lavoro straordinario, nulla era stato corrisposto. Descriveva il meccanismo di conguaglio ore lavorate illegittimamente applicato dalla società in busta paga. Ciò premesso, chiedeva, in applicazione dall'art. 36 Costituzione, di Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, la ricorrente aveva diritto a percepire dal 1.1.2016 le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative, da calcolarsi all' esito della consegna delle buste paga da parte della datrice;
condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corris e, per le causali ed i titoli sopra esposti, l'importo complessivo dovuto per le causali di cui al ricorso da quantificarsi all' esito dell' acquisizione delle buste paga, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali. Si costituiva la che eccepiva la propria natura di società in Controparte_1 house cui ricoll ibuzione al lavoratore di somme non previste dalla legge o dal CCNL e si riservava di agire in separata sede per ottenere la restituzione delle somme percepite dal lavoratore a titolo d conguaglio ore dalla data di assunzione al gennaio 2016. Produceva le buste paga inerenti alla posizione della parte ricorrente. All'odierna udienza la causa era decisa con sentenza telematica previo deposito dei conteggi elaborati dalla ricorrente. Il ricorso va accolto. Come dichiarato dalla stessa resistente, essa è società in house. Innanzitutto, come già osservato da altri giudici di questa sezione, in giurisprudenza le società qualificate in house providing nel corso degli ultimi anni, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 si sono viste applicare, in certi casi, il regime giuridico pubblico delle PP.AA. (come fossero enti pubblici non economici ai sensi dell'art. 165/2001), in altri casi, il regime privatistico, come previsto, per gli enti pubblici economici, anche dall'art. 2093 c.c.. L' orientamento pubblicistico sembra oramai definitivamente superato proprio in virtù del d.lgs. 175/2016 sulle società partecipate che comprende nel suo raggio d'azione anche le società in house (art. 16) e la cui filosofia di fondo è proprio quella di applicare alle società partecipate o controllate da enti pubblici il regime di diritto comune, salve le disposizioni speciali appositamente apprestate dal legislatore. Invero il d.lgs. n. 175/2016 sulle società partecipate non ha creato un nuovo modello o tipo di società a partecipazione pubblica da affiancare alle società commerciali disciplinate dal codice civile, bensì ha consolidato il sistema previgente confermando il principio per cui l'amministrazione può “continuare a fare uso di alcune delle società disciplinate dal codice civile”. Il principio generale in materia di società a partecipazione pubblica è quello della riconduzione delle stesse alla disciplina delle società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato, salve le diverse disposizioni contenute nel Testo unico Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016. Il principio privatistico era già contenuto nella Relazione al codice civile del 1942 che, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “... in questi casi è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme;
la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente”. La coerenza di tale orientamento (privatistico) ne ha determinato la ricezione in via legislativa avvenuta dapprima nell'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012 (Art.
4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), conv. con modificazioni dalla L.
7.8.2012 n. 135 (abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), quindi nell'art. 14 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TU in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.lgs. 16.6.2017 n. 100 (Pubblicato nella GU 26.6.2017), correttivo imposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 251/2016, oltre che dalla necessità di riscontrare le esigenze emerse dagli operatori di settore a quasi un anno dalla entrata in vigore del TU. Tale decreto costituisce l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. “Riforma Madia”) aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tanto premesso, va evidenziato che i rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra-codicistiche applicabili all'impresa privata); tuttavia tale regime è derogato ed integrato dalle regole speciali approntate da ultimo dal d.lgs. 175/2016 corretto dal d.l.gs. 100/2017). Come è naturale che sia, le società pubbliche, controllate o, a maggior ragione, solo partecipate applicano ai propri dipendenti la contrattazione collettiva del settore privato di riferimento, non certo quella dei comparti pubblici. Lo stesso d.lgs. 175/2016 all'art. 19 comma 1, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, rinvia alla contrattazione collettiva applicabile. Tuttavia l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016 e l'art. 19 commi 5 e 6 pongono delle discipline speciali in materia di retribuzione e di contenimento della spesa per il personale che, naturalmente, interferiscono pesantemente sulla dinamica della contrattazione collettiva, senza riconoscere alcun ruolo ai sindacati. Alla stregua delle suesposte considerazioni, a parere di questo giudicante, deve ritenersi applicabile la disciplina privatistica. Vige tra le parti il CCNL Multiservizi che all'art.31 intitolato - Scatti di merito o di professionalizzazione così prevede:
1) Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l'erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
2) L'accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione. Ciò posto, dall'esame delle buste paga anni 2016 e 2017 risulta con evidenza che la in esecuzione di tale norma mese per mese: Controparte_1
- i gate in misura maggiore a quelle effettivamente lavorate ("competenze")
- riporta quelle erogate in misura minore rispetto a quelle effettivamente lavorate ("trattenute") - nella busta paga del gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione riconosce alla voce "conguaglio ore" la differenza tra le "competenze" e le "trattenute". La dipendente ha analiticamente indicato, sulla scorta delle buste paga prodotte dalla convenuta, il conguaglio ore lavorate e retribuite e la misura delle competenze erogate in misura superiore ovvero inferiore al dovuto. Dunque, la retribuzione è in funzione di 173 ore mensili retribuite tanto che il datore ha operato negli anni le trattenute pari agli importi delle ore non lavorate rispetto al tetto delle 173 mensili. Il sistema di calcolo indicato dalla parte ricorrente è condivisibile in quanto fondato su semplici calcoli aritmetici e suffragato dai dati contenuti nelle buste paga provenienti dalla stessa datrice. Invero, per calcolare il numero di ore non retribuite nell'arco dell'anno solare, è sufficiente effettuare la somma algebrica delle ore mensilmente conguagliate dalla assumendo quali valori positivi le ore trattenute “a Controparte_1 debito” e quali valori negativi quelle erogate “a credito”. Il valore finale così ottenuto rappresenta il numero di ore che la ricorrente non si è vista retribuire nell'arco dell'anno solare;
moltiplicando, quindi, tale valore numerico per la retribuzione oraria corrente si otterrà il relativo controvalore economico spettante per quello specifico anno. I conteggi appaiono eseguiti correttamente ed adeguatamente motivati ed il totale del conguaglio dovuto per gli anni dal 2016 è di euro 359,14. Pertanto sussiste il diritto della ricorrente a ricevere la somma in questione , oltre accessori ex lege ed il ricorso va in tal senso accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a la Parte_1 somma complessiva di euro 359,14, oltre interessi ria come per legge. Condanna altresì la lla rifusione delle spese di lite che liquida Controparte_1 in euro 1700,00, ol enerali, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 18/11/2025
Il GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero