Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/05/2023, n. 9224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9224 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 09224/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4365 del 2023, proposto da
ST EA, LV SC, RO AN, PA EI OS, DR IR, MI CE, SS CE, RI CE, BR SC, CC CA, ER CU, RI SC, GI TA AN, MA EL LO, MAnna IA PE, LL PE, UC ND, IG D'AL, CO RI, EP LO, GIfranco NC, ER VA, DO EV, VA TT, UR HI, DO OZ e RA RU, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas e ER Coronas, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della non opposta ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Civile di Roma il 15 dicembre 2022 in esito alla procedura esecutiva N.R.G. 14171/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con cui i ricorrenti lamentano l’inottemperanza all'ordinanza di assegnazione specificata in epigrafe, emessa dal Tribunale Civile di Roma all'esito del procedimento disciplinato dall’art. 5 quinquies della legge 24 marzo 2001 n. 89, (c.d. “Legge Pinto”), come inserito dall'art. 6 della legge 8 aprile 2013 n. 35;
RILEVATO che il Ministero intimato non si è costituito in giudizio;
RILEVATO che, come emerge dalla documentazione versata in atti, ricorrono tutti i presupposti stabiliti all’art. 114 c.p.a., atteso il comprovato passaggio in giudicato del titolo azionato, come attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies della l. n. 89/2001, che, data la sua natura speciale, assorbe, altresì, quello dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento - nei limiti sopra specificati - del gravame proposto, stante il palese inadempimento del Ministero intimato, che ha peraltro mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore - al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale indicata in epigrafe, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dall’amministrazione intimata;
RITENUTO di dover accogliere, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, la domanda di nomina di un commissario ad acta, individuato nella persona del responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, su istanza di parte, al pagamento di quanto dovuto, entro il successivo termine di trenta giorni, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato entro il termine di cui in motivazione; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta giorni; 3) condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
RA Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | RA Riccio |
IL SEGRETARIO