Articolo 120 quater del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 120 bisArticolo 120 quinquies
Versione
15 luglio 2022
>
Versione
28 settembre 2024
Art. 120-quater. (Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o piu' classi di creditori, puo' essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo ((grado)) e piu' favorevole di quello proposto alle classi di ((grado)) inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di ((grado)) pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato puo' essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente e' superiore a quello complessivamente riservato ai soci.
2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le ((imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo)) , anche in altra forma. ((Il valore effettivo e' determinato in conformita' ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.)) 3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle societa' e dai professionisti.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente