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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. avv. Mauro LE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 84/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'Avv. Marco Cappiello con domicilio eletto in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 26
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Domenico Lanzetta con CP_1
domicilio eletto in Battipaglia alla via G. Brodolini
PARTE APPELLATA
E
, CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: contribuzione previdenziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1532/2022 pubblicata in data 04.10.2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., decidendo sulla domanda proposta nei confronti dell' Controparte_3
e dell' con ricorso depositato in data 13.12.2021 da ha così
[...] CP_2 CP_1 statuito: “- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della prte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.500,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.”.
2. Il primo giudice ha così motivato la decisione: “Innanzitutto non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi (avvisi di addebito), relativi all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Infatti, agli atti l' resistente ha depositato gli avvisi con le relate delle notifiche CP_4 effettuate negli anni dal 2012 al 2015 (cfr. all. n. 3 del fascicolo telematico dell''Istituto resistente). Viceversa è fondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, va evidenziato che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (26.11.21) risultava ben decorso il termine prescrizionale di 5 anni applicabile alla fattispecie in oggetto, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre,
Cass. 1799/2016), relativamente a tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione impugnata. Peraltro, gli atti interruttivi menzionati dalla resistente , cioè le n. 3 Pt_1
intimazioni di pagamento anni 2017 e 2018, le stesse risultano notificate col rito degli irreperibili ex art. 140 cpc, tuttavia le stesse scontano il difetto di notifica costituito dal mancato deposito della ricevuta della raccomandata Cad (cfr. fascicolo telematico dell' resistente). In proposito, va evidenziato che la Corte di Cassazione ha affermato Pt_1
che, per considerare perfezionata la notificazione, è necessario verificare in concreto
Part l'avvenuta ricezione della e, a tal fine, l'ufficio notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10012/21; Cass. 1933/22).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato”.
3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato telematicamente in data 14.02.2023.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante ha concluso, in particolare:
- che, “In realtà, il credito dell'Ente impositore si sarebbe prescritto (senza neanche considerare il periodo emergenziale da Covid 19) solo il 19/12/2023, stando alla notifica dell'ultima intimazione di pagamento del 19/12/2018. Contrariamente a quanto nella sentenza impugnata, la notifica delle intimazioni di pagamento nn. 10020179001535156000,
10020179009537911000 e 10020189011089471000, non è stata effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., bensì ex art. 143 c.p.c., per irreperibilità assoluta ed in tali casi, come è noto, la legge non prevede l'invio della c.a.d. Il Tribunale ha applicato alla fattispecie l'art. 140 c.p.c. in luogo dell'art. 143 c.p.c.; il che ha comportato la dichiarazione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato sostenuta dal contribuente ed il consequenziale accoglimento della domanda. Di contra, l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'art. 143 c.p.c.; accertare, quindi, la ritualità delle notifiche, dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito dell'Ente impositore, rigettare la domanda e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite……..”. La parte appellata chiedeva inoltre che in virtù della richiesta riforma venisse modificata anche la parte della decisione con la quale l' veniva condannata al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
4. Instauratosi il contraddittorio, la sig.ra LE si è costituita con memoria depositata telematicamente con la quale ha resistito all'atto di gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
7. Devesi dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dall' CP_5
8. Giova ricordare che le SS.UU., con Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, hanno affermato:
- che la giurisprudenza della stessa Corte “è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass.
Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375)”;
- che, come pure già affermato in precedenti decisioni (con richiamo a Cass. 19 giugno 2019
n. 16425; Cass. 25 maggio 2007 n. 12239; Cass. 12 novembre 2019 n. 29294), “l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito”;
- che, nella specifica materia dei crediti previdenziali come quella nella quale si verte, “l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone…che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore” e, “poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato”;
- che è quindi “sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, senza nemmeno che possa “ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario”.
9. In coerenza con tale principio, espressamente richiamato, è stato da ultimo affermato dalla
S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 25781 del 2023; nello stesso senso, cfr. anche Cass. n.
18812 del 10/06/2022; n. 19447/2023; n. 17208/2023; n. 16998/2023; n. 16752/2023; n.
14052/2023; n. 37581/2022; n. 18812/2022), in fattispecie processuale sostanzialmente sovrapponibile (impugnazione proposta da su profili attinenti la prescrizione in causa CP_5
originata da opposizione a titoli conosciuti a seguito di notifica di intimazione di pagamento):
- che la stessa Corte ha, come già ricordato, “chiarito che la disciplina del D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con
L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022)”;
- che “il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n.
7514 del 2022, p. 14 della motivazione)”;
- che l difetta (come appunto nella specie) di legittimazione “ad impugnare la CP_5
statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n.
8829 del 2007)”;
- che a tale conclusione “non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)”.
10. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello principale è quindi inammissibile e va conseguentemente pronunciata la relativa declaratoria.
11. Si da atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della sola di un ulteriore importo a titolo di CP_5
contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
12. Le spese del presente grado vanno a carico dell' in virtù della soccombenza e si CP_5
liquidano ex D.M. 147/2022 come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da Pt_1 CP_1 nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura
[...]
del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore costituito.
Salerno 04.11.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
avv. Mauro LE dr. Maura Stassano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. avv. Mauro LE Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 84/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'Avv. Marco Cappiello con domicilio eletto in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 26
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Domenico Lanzetta con CP_1
domicilio eletto in Battipaglia alla via G. Brodolini
PARTE APPELLATA
E
, CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: contribuzione previdenziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1532/2022 pubblicata in data 04.10.2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., decidendo sulla domanda proposta nei confronti dell' Controparte_3
e dell' con ricorso depositato in data 13.12.2021 da ha così
[...] CP_2 CP_1 statuito: “- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna i resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della prte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.500,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.”.
2. Il primo giudice ha così motivato la decisione: “Innanzitutto non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi (avvisi di addebito), relativi all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio. Infatti, agli atti l' resistente ha depositato gli avvisi con le relate delle notifiche CP_4 effettuate negli anni dal 2012 al 2015 (cfr. all. n. 3 del fascicolo telematico dell''Istituto resistente). Viceversa è fondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, va evidenziato che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (26.11.21) risultava ben decorso il termine prescrizionale di 5 anni applicabile alla fattispecie in oggetto, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre,
Cass. 1799/2016), relativamente a tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione impugnata. Peraltro, gli atti interruttivi menzionati dalla resistente , cioè le n. 3 Pt_1
intimazioni di pagamento anni 2017 e 2018, le stesse risultano notificate col rito degli irreperibili ex art. 140 cpc, tuttavia le stesse scontano il difetto di notifica costituito dal mancato deposito della ricevuta della raccomandata Cad (cfr. fascicolo telematico dell' resistente). In proposito, va evidenziato che la Corte di Cassazione ha affermato Pt_1
che, per considerare perfezionata la notificazione, è necessario verificare in concreto
Part l'avvenuta ricezione della e, a tal fine, l'ufficio notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10012/21; Cass. 1933/22).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato”.
3. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato telematicamente in data 14.02.2023.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante ha concluso, in particolare:
- che, “In realtà, il credito dell'Ente impositore si sarebbe prescritto (senza neanche considerare il periodo emergenziale da Covid 19) solo il 19/12/2023, stando alla notifica dell'ultima intimazione di pagamento del 19/12/2018. Contrariamente a quanto nella sentenza impugnata, la notifica delle intimazioni di pagamento nn. 10020179001535156000,
10020179009537911000 e 10020189011089471000, non è stata effettuata ai sensi dell'art. 140
c.p.c., bensì ex art. 143 c.p.c., per irreperibilità assoluta ed in tali casi, come è noto, la legge non prevede l'invio della c.a.d. Il Tribunale ha applicato alla fattispecie l'art. 140 c.p.c. in luogo dell'art. 143 c.p.c.; il che ha comportato la dichiarazione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato sostenuta dal contribuente ed il consequenziale accoglimento della domanda. Di contra, l'Ufficio avrebbe dovuto applicare l'art. 143 c.p.c.; accertare, quindi, la ritualità delle notifiche, dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito dell'Ente impositore, rigettare la domanda e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite……..”. La parte appellata chiedeva inoltre che in virtù della richiesta riforma venisse modificata anche la parte della decisione con la quale l' veniva condannata al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
4. Instauratosi il contraddittorio, la sig.ra LE si è costituita con memoria depositata telematicamente con la quale ha resistito all'atto di gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
7. Devesi dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dall' CP_5
8. Giova ricordare che le SS.UU., con Sentenza n. 7514 del 08/03/2022, hanno affermato:
- che la giurisprudenza della stessa Corte “è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass.
Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375)”;
- che, come pure già affermato in precedenti decisioni (con richiamo a Cass. 19 giugno 2019
n. 16425; Cass. 25 maggio 2007 n. 12239; Cass. 12 novembre 2019 n. 29294), “l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito”;
- che, nella specifica materia dei crediti previdenziali come quella nella quale si verte, “l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone…che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore” e, “poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato”;
- che è quindi “sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, senza nemmeno che possa “ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario”.
9. In coerenza con tale principio, espressamente richiamato, è stato da ultimo affermato dalla
S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 25781 del 2023; nello stesso senso, cfr. anche Cass. n.
18812 del 10/06/2022; n. 19447/2023; n. 17208/2023; n. 16998/2023; n. 16752/2023; n.
14052/2023; n. 37581/2022; n. 18812/2022), in fattispecie processuale sostanzialmente sovrapponibile (impugnazione proposta da su profili attinenti la prescrizione in causa CP_5
originata da opposizione a titoli conosciuti a seguito di notifica di intimazione di pagamento):
- che la stessa Corte ha, come già ricordato, “chiarito che la disciplina del D. Lgs. n. 46 del
1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con
L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022)”;
- che “il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n.
7514 del 2022, p. 14 della motivazione)”;
- che l difetta (come appunto nella specie) di legittimazione “ad impugnare la CP_5
statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n.
8829 del 2007)”;
- che a tale conclusione “non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)”.
10. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello principale è quindi inammissibile e va conseguentemente pronunciata la relativa declaratoria.
11. Si da atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della sola di un ulteriore importo a titolo di CP_5
contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
12. Le spese del presente grado vanno a carico dell' in virtù della soccombenza e si CP_5
liquidano ex D.M. 147/2022 come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da Pt_1 CP_1 nel presente grado, liquidate in € 1.984,00, oltre maggiorazione spese generali in misura
[...]
del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore costituito.
Salerno 04.11.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
avv. Mauro LE dr. Maura Stassano