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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9669/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. v.g. 9669/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. BRACA LIDIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
EP LV, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in PACIANO in data 04/07/2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 1, Parte I, Serie, Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 07/11/2024, e alle precisazioni in merito alla definizione dei rapporti patrimoniali contenute nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 18.09.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 07/11/2024, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 154/2025 pronunciata da questo Tribunale in data 06.03.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 18.09.2025, contenenti delle precisazioni in merito alla definizione dei rapporti patrimoniali;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n PACIANO in data 04/07/2020, con atto trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 1, Parte I, Serie , Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 07/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PACIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 17/10/2025.
IL PRESIDENTE EST. Dott.ssa Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. v.g. 9669/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. BRACA LIDIA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
EP LV, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Vedovato.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in PACIANO in data 04/07/2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 1, Parte I, Serie, Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 07/11/2024, e alle precisazioni in merito alla definizione dei rapporti patrimoniali contenute nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 18.09.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 07/11/2024, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 154/2025 pronunciata da questo Tribunale in data 06.03.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 18.09.2025, contenenti delle precisazioni in merito alla definizione dei rapporti patrimoniali;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n PACIANO in data 04/07/2020, con atto trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 1, Parte I, Serie , Anno 2020, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 07/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PACIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 17/10/2025.
IL PRESIDENTE EST. Dott.ssa Teresa Giardino