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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4166/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio di Avv. Parte_1 C.F._1
DAL BON ABBONDIO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio in VIA LUSSEMBURGO N. 5 37135 VERONA, ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. RIPA DI C.F._2
MEANA VIRGINIA, presso il cui studio in PIAZZA DEI CAPRETTARI 70
ROMA hanno eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE in via principale:
- accertare e dichiarare sussistente la lesione lamentata ai diritti all'onore, decoro, buon nome, immagine, identità, oblio e reputazione, personale e professionale, in capo al sig. per i motivi sopra esposti;
Parte_1
- condannare per l'effetto:
- , con sede legale in Roma, Via C. Colombo n. 90, Controparte_1 quale editore de “ ", e responsabile del sito in CP_3 Email_1 pagina 1 di 16 persona del legale rappresentante pro tempore, in una con c.f. CP_2
, direttrice illo tempore responsabile della testata giornalistica C.F._3
" ", residente in [...]3, in solido o ciascuno per CP_3 quanto di competenza, e/o in misura delle proprie responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in favore del sig. , da quantificarsi, Parte_1 anche in via equitativa, in euro 2.000.000,00= (duemilioni/00=), o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i motivi sopra esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda;
- condannarsi le parti sopra convenute al pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 471/1948 che il Giudice determinerà;
- ordinare l'immediata cancellazione e/o deindicizzazione di detti titoli e/o articoli e/o affermazioni e/o immagini dal sito e della testata giornalistica Email_1
; CP_3
- ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali quotidiani Corriere della sera, e relativo sito, La Repubblica, e relativo sito, L'Arena, e relativo sito;
- ordinare al direttore responsabile de , e sul relativo sito, la pubblicazione CP_3 ex art. 9 legge sulla stampa dell'estratto della sentenza di assoluzione;
- condannare le parti sopra convenute alla refusione integrale delle spese e/o compensi di lite, e del tentativo di mediazione, con attribuzione al sottoscritto patrocinatore anticipatario;
PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutti i motivi esposti al paragrafo 3.1 nella presente comparsa, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie per le ragioni e le eccezioni tutte esposte ai paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;
- in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre quanto previsto per IVA, CPA e rimborso spese generali, del presente giudizio.
Con riserva di variare e aggiungere, articolare mezzi istruttori e produrre ulteriori documenti entro prefiggendo termine”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez.
2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale , premesso di essere venuto a conoscenza Parte_1
Co C che sul settimanale " spresso", a conclusione dell'articolo intitolato "
A VERONA SKINHEADS, ULTRAS MILITANTI Parte_2 Parte_3
SECESSIONISTI ED ESTREMISTI OL SONO ALLEATI IN NOME DELLA
INTOLLERANZA, IN QUESTO CLIMA E' MATURATO L'OMICIDIO DEL , Persona_1
pagina 3 di 16 risultava la seguente affermazione: "Le leve del neonazismo sono anche il lato oscuro degli ultras dell'EL NA. E anche in questo caso il sindaco non disdegna. Due anni fa OS, allora assessore regionale, presenta Pt_1
come nuovo iscritto della Lega, proveniente da Forza Nuova. Tutti in
[...]
curva conoscono : durante una partita appese al cappio un manichino Pt_1
di colore", ha dedotto: 1) che la pubblicazione di tale articolo (cfr. doc. 1) ha arrecato grave pregiudizio e leso i diritti dell'attore, in considerazione del fatto che la sentenza n. 623/03 emessa dalla Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la decisione del 10/12/99 del Tribunale di NA, ha assolto il per non aver commesso il fatto (l'impiccagione del manichino nero Pt_1
avvenuta il giorno 28/04/96 poco prima della partita di calcio NA-Chievo, menzionata dall'articolo in esame); 2) che la lesione all'immagine e alla reputazione dell'attore è pacifica se si considera: i) che l'attore non ha commesso il fatto indicato nell'articolo (l'avere appeso al cappio un manichino di colore); ii) che l'attore è stato assolto per non aver commesso quel fatto con sentenze di primo e secondo grado anteriori ai fatti da cui prende le mosse l'articolo di stampa. Su tale duplice presupposto, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito, formulando le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale e Controparte_1 CP_2
sollevate varie eccezioni preliminari, hanno chiesto nel merito il
[...]
rigetto integrale della domanda attorea per totale infondatezza;
osservato che, con ordinanza dep. 01/07/21, il precedente giudice istruttore, in accoglimento di eccezione preliminare dei convenuti, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione “…sia per l'assenza di qualsiasi contestualizzazione temporale della allegata lesione del proprio diritto da parte dell'attore (tenuto conto da un lato che l'articolo è del 2008 e dunque sono trascorsi 12 anni fino all'introduzione del presente giudizio e non viene specificato in quale periodo il predetto, amici e conoscenti ne siano venuti a conoscenza e dall'altro che da quanto documentato si tratta solo di edizione cartacea, dunque non più reperibile da parte di altri soggetti da lungo tempo) sia per la assoluta genericità delle allegazioni sul danno effettivamente subito (peraltro neppure
pagina 4 di 16 risulta prodotta la sentenza di assoluzione da cui eventualmente trarre allo stato eventuali ulteriori elementi) oltre che per la totale carenza di deduzioni, criteri e indicatori su cui fondare la quantificazione del danno nella misura indicata (pari a due milioni di euro)” (cfr. ordinanza dep. 01/07/21); osservato che, in data 10/09/21, parte attrice ha depositato memoria integrativa ex art. 164, 3 e 4 comma, c.p.c. per emendare la nullità dell'originario atto introduttivo, ancora una volta allegando in modo estremamente generico le ragioni della denunciata lesione alla propria immagine e alla propria reputazione e senza aggiungere nulla di sostanziale all'originaria allegazione (secondo la quale la condotta diffamatoria consiste principalmente nell'avere l'articolo incriminato affermato, falsamente, che l'attore “…appese al cappio un manichino di colore”, mentre il Pt_1 sarebbe stato assolto dal Tribunale di NA e, poi, dalla Corte d'Appello per non avere commesso il fatto), se non contestando che “…il sig. Pt_1
non ha mai fatto parte dei cosiddetti skinheads, non è in alcun modo
[...]
qualificabile come picchiatore, non è mai stato un militante "secessionista" e men che meno un "estremista cattolico". Non vi è alcun motivo quindi di includerlo nelle menzionate categorie, testualmente ritenute "alleate" in nome dell'intolleranza, e rappresentate in modo alquanto negativo” (cfr. memoria integrativa dep. 10/09/21, pag. 13); osservato che tale impostazione è stata confermata anche nella prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., nella quale, ancora una volta, parte attrice sostanzialmente si duole che al sia stato falsamente attribuito Pt_1 il fatto dell'impiccagione del manichino, laddove lamenta che “Il è Pt_1
quindi, pacificamente estraneo alla cosiddetta vicenda del manichino, essendo stato assolto come specificato in atto di citazione, in sede di citazione in rinnovazione ed in tutta la documentazione allegata” (cfr. prima memoria attorea ex art. 183,6 comma, c.p.c dep. 11/03/22); rilevato, poi, che, con la richiamata prima memoria istruttoria, l'attore lamenta la valenza diffamatoria dell'articolo anche per essere stato il Pt_1 menzionato in seno ad un pezzo giornalistico in cui si fanno “…riferimenti espliciti a gravissimi fatti di sangue” (la morte di e per l'evidente Per_1
“…affermazione lesiva relativa al , il quale, oltre a finire bersaglio di Pt_1
pagina 5 di 16 una gravissima accusa infondata, viene inserito in un servizio giornalistico che gli conferisce un ruolo (inesistente) nel fomentare il clima 'di odio e violenza' "
(cfr. prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., cit., pag. 7); così circoscritto il quadro delle doglianze attoree;
ritenuto che
la domanda attorea sia infondata e non possa trovare accoglimento, per mancanza di danno risarcibile all'immagine/reputazione dell'attore; osservato in iure che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., per es.,
Cass. n. 1205 del 19/01/2007), vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la verità delle notizie (oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale);
b) la continenza verbale, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica;
c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico;
ritenuto, poi, opportuno evidenziare che l'articolo in esame non costituisce un semplice articolo di cronaca, ma si inserisce in quella particolare attività giornalistica che è il giornalismo d'inchiesta1, in cui, a differenza del giornalismo d'informazione (che offre la narrazione 'fotografica' di un determinato accadimento di cronaca), il giornalista esamina e approfondisce 1 La stessa Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010) non ha mancato di precisare che “…con il giornalismo d'inchiesta, espressione più alta e nobile dell'attività di informazione, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli per il rilievo pubblico delle stesse” e financo che “…al giornalismo d'inchiesta deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'attività di informazione, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (…). Viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite (...). Un posto ed una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione, vale a dire che in tanto il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano (nel senso rigorosamente tecnico– giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto ed incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi ed accadimenti valutabili come di interesse pubblico". pagina 6 di 16 un fatto o un accadimento, mettendo in atto la propria capacità di analizzare gli eventi, di concatenarli ad altri eventi, di interpretarli e di offrire diversi piani di lettura dell'evento o del fatto e financo di porsi degli interrogativi sul fatto stesso, contestualizzando l'evento indagato in un quadro più generale di pubblica rilevanza o di pubblico interesse, quale è, nello specifico contesto dell'articolo in esame, l'operatività in NA, ai tempi dell'inchiesta, di gruppi di giovani ispirati ad ideologie molto radicali (skinheads, tifoserie ultras, militanti secessionisti, estremisti cattolici, suprematisti, etc.), alcuni richiamanti simbologie di matrice nazista (svastiche, croci celtiche, rune, etc.) o inneggianti alla violenza e all'odio razziale, da cui in alcuni casi sono maturati fatti di violenza di rilevanza nazionale;
evidenziato, a proposito del giornalismo d'inchiesta, che la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente ribadito che a tale tipo di giornalismo, quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale addirittura da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge n. 69 del 1963 (cfr. Cass.
n 9068 del 05/04/24); così chiarito il perimetro giuridico della presente indagine e la natura 'di inchiesta' del pezzo giornalistico in esame;
ritenuto che
, nel merito, per comprendere le ragioni del giudizio di infondatezza della domanda attorea, sia necessario innanzitutto chiarire che in nessuna parte dell'articolo oggetto di indagine viene in nessun modo collegato l'attore né ai gravi episodi di sangue che sono richiamati nel pezzo medesimo
(come per esempio l'episodio dell'aggressione e della morte di né Per_1
pagina 7 di 16 ad altri fatti storici specifici, tenuto conto che, come già evidenziato, l'articolo affronta un fenomeno socioculturale di carattere generale che ha interessato la città di NA ai tempi dell'inchiesta, con la presenza sul territorio di gruppi di giovani – tra i quali anche la tifoseria ultras della squadra del NA (di cui il era -secondo la stessa sentenza del 10/12/99 del Tribunale di NA - uno Pt_1 dei 'capi') - ispirati ad ideologie richiamanti valori estremamente radicali, alcuni dei quali inneggianti alla violenza e all'odio razziale, e nel cui contesto socio- culturale sono maturati alcuni fatti di violenza di rilevanza nazionale;
così circoscritta l'indagine all'unica porzione dell'articolo che menziona espressamente l'attore, appare essenziale prendere le mosse dal contenuto della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di NA in data 10/12/99, prodotta in causa dall'attore come doc. 30 (allegato alla seconda memoria istruttoria attorea dep. 11/04/22), con la quale l'odierno attore è stato assolto dai reati allo stesso contestati e, per quanto qui interessa, dal reato sub capo a) (aver posto in essere atti di discriminazione per motivi razziali e atti di provocazione alla violenza per motivi razziali ex art. 1 legge 25/06/93 n. 122 conv. in legge n.
205/93), con particolare riferimento all'episodio dell'impiccagione del manichino nero avvenuta il giorno 28/04/96, poco prima dell'inizio della partita NA-
Chievo, sugli spalti della Curva Sud dello stadio veronese;
ritenuto non inutile evidenziare, a tale riguardo, che la sentenza di primo grado del Trib. NA non è prodotta dall'attore per intero, come si ricava dalla pag. 2 del doc. 30 attoreo, che, nel passare alla pagina successiva, di cui non si legge il numero, riporta un testo che non è logicamente la prosecuzione di quello con cui termina la pag. 2, sicché tra la pag. 2 e la prima a seguire del documento, mancano un numero non precisato di pagine, il cui contenuto non
è pertanto noto e che avrebbe, invece, consentito un più esatto inquadramento dei fatti storici oggetto dell'indagine e della figura dell'attore in seno alla tifoseria ultras della squadra del NA;
rilevato, ancor più significativamente, che l'attore nemmeno ha prodotto la sentenza n. 623/03 emessa dalla Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la decisione del 10/12/99 del Tribunale di NA, atteso che come doc. 31 attoreo è stata prodotta solo l'ultima pagina recante il dispositivo della sentenza di secondo grado, omettendo l'intera motivazione, sicchè ancora una pagina 8 di 16 volta va stigmatizzata la ambigua condotta processuale dell'attore rispetto all'obbligo di completa discovery degli elementi rilevanti ai fini della decisione, dovendosi anche al contempo evidenziare come tale condotta si riveli indice – anch'esso valutabile ai fini della presente decisione – della, quantomeno,
'ritrosia' di parte attrice a fornire un quadro chiaro e completo del contesto socio-culturale della tifoseria veronese ultras di quegli anni e dell'inserimento dell'attore in quel medesimo contesto culturale quanto al ruolo gerarchico ivi rivestito ed alla partecipazione etico-morale ai valori da quella stessa tifoseria incarnati e fatti propri2; osservato che - come già segnalato - l'articolo oggetto della domanda attorea – prodotto dall'attore nella sua versione cartacea come doc.1 e doc. 32
– menziona l'attore solo nel passaggio finale, contestato dall'attore proprio per il riferimento espresso alla propria persona, che si riporta di seguito:
"Le leve del neonazismo sono anche il lato oscuro degli ultras dell'EL
NA. E anche in questo caso il sindaco non disdegna. Due anni fa OS, allora assessore regionale, presenta come nuovo iscritto Parte_1
della Lega, proveniente da Forza Nuova. Tutti in curva conoscono : Pt_1
durante una partita appese al cappio un manichino di colore" [sottolineatura aggiunta: NDR]; osservato, quindi, che l'articolo in esame - che, nel suo corpo principale, analizza a fondo il fenomeno della presenza a NA, ai tempi dell'inchiesta, di gruppi di giovani ispirati ad ideologie molto radicali (skinheads, tifoserie ultras, militanti secessionisti, estremisti cattolici, suprematisti, etc.), alcuni richiamanti simbologie di matrice nazista (svastiche, croci celtiche, rune, etc.) o talvolta inneggianti alla violenza e all'odio razziale - non menziona mai la persona dell'attore se non nel passaggio finale sopra riportato, di tal chè oggetto della presente indagine è solo la valutazione della portata lesiva del detto passaggio finale alla luce delle doglianze formulate dall'attore nei propri scritti difensivi come sopra compendiate;
dato atto che la sentenza del Tribunale di NA del 10/12/99 - confermata anche in grado di appello - ha assolto l'odierno attore dai reati allo stesso contestati ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p. e, per quanto qui interessa, dal reato di matrice razzista relativo all'impiccagione del manichino nero avvenuta il giorno 28/04/96; osservato che, in assenza di ulteriori indicazioni dell'attore, può presumersi che la sentenza stessa sia passata in giudicato;
osservato, in iure, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che (…) l'imputato ha commesso il fatto (…), sicchè, nella sentenza sopra richiamata, l'odierno attore è stato assolto dal reato sub capo a) (aver posto in essere atti di discriminazione per motivi razziali e atti di provocazione alla violenza per motivi razziali ex art. 1 legge 25/06/93
n. 122 conv. in legge n. 205/93) proprio perchè “…l'indicazione di reità è risultata quanto al capo a) priva di sufficienti riscontri oggettivi”, cioè, in altri termini, per insufficienza delle prove di commissione del fatto (non, quindi, perché è stato accertato che non lo abbia commesso); osservato, poi, che, a prescindere dalla mancata prova dei profili di responsabilità penale, si ricava in modo inequivoco dalla sentenza di primo grado (cfr. doc. 30 attoreo. cit.) che:
a) è persona inquadrata dai giudici come uno dei capi - di quel Pt_1
tempo - della tifoseria ultras della squadra del NA, che il Collegio penale indica organizzata nel gruppo delle e che definisce rientrante Controparte_5 tra le “…frange più pericolose della tifoseria” veronese, non senza sottolineare che quello della tifoseria ultras del NA è un “…ambiente omertoso e incapace di assumere a viso scoperto la paternità dei propri gesti, come risultato essere quello della nonostante l'ideologia virile Parte_4 all'evidenza in essa imperante” (cfr. sentenza de qua);
b) il , il giorno dell'episodio oggetto della sentenza, era Pt_1
verosimilmente a conoscenza degli atti preparatori/ideativi del fatto materiale
(impiccamento di manichino nero), tenuto conto che: i) il teste – Tes_1
pagina 10 di 16 che i giudici della sentenza hanno definito essere il teste più attendibile - ha riferito che in uno sgabuzzino dello stadio era in corso una 'riunione dei capi', cioè - hanno scritto i giudici penali – una riunione delle della Controparte_5
curva sud, che costituiscono la frangia dei tifosi ultras della squadra del
NA; ii) precisano i giudici penali che “Nel frangente aveva Tes_1 intravisto all'interno dello 'stanzino', tra le altre, una persona che sapeva essere uno dei capi della tifoseria, in seguito riconosciuta, dopo che la televisione ne aveva trasmesso le sembianze in occasione dell'arresto, in
, che ha dichiarato ignorare essere stato alle elezioni del 21/04/96 Pt_1 candidato per il ' , nonostante ciò risultasse nel verbale Controparte_6 reso alla Digos l'08/06/96, acquisito dopo le contestazioni cfr.fg 122” (cfr. sentenza de qua); iii) “…è pacifica e non contestata la presenza del Pt_1 nello sgabuzzino pochi minuti prima dell'inizio della partita” (cfr. sentenza de qua); iv) il ruolo di “…fu limitato al momento precedente Pt_1
l'impiccagione del manichino, quando vi fu una 'riunione dei capi'” (cfr. sentenza de qua), a cui ha, appunto, pacificamente partecipato;
v) Pt_1 poco dopo l'impiccagione del manichino, “…le ' per 'commemorare' CP_5
l'evento (evidentemente di pubblico dominio in ) avevano ordinato di Parte_4 alzare le bandiere” (cfr. sentenza de qua), a conferma della 'appropriazione' del gesto da parte della stessa;
Pt_4
c) l'accertata partecipazione di alla 'riunione dei capi' nello Pt_1
'stanzino' dello stadio pochi minuti prima dell'inizio della partita, svela inequivocamente il suo alto ruolo nella gerarchia della tifoseria della Pt_4
organizzata nel gruppo delle , che il Collegio penale fa
[...] Controparte_5 rientrare tra le “…frange più pericolose della tifoseria” veronese e che definisce come “…ambiente omertoso e incapace di assumere a viso scoperto la paternità dei propri gesti (…), nonostante l'ideologia virile all'evidenza in essa imperante”;
d) prosegue il Collegio penale affermando che “Cosa successe, dunque, nello ' messo assai poco opportunamente a disposizione dall'ente Parte_5 gestore dello stadio comunale, può essere facilmente immaginato” (cfr. sentenza de qua), lasciando in tal modo intendere che, nel corso della riunione dei capi all'interno dello poco prima della partita, siano state Parte_5
pagina 11 di 16 stabilite da taluno dei capi presenti o da più di loro - non si sa chi - le modalità esecutive dell'impiccagione del manichino nero, che, infatti, si trovava già dentro lo stanzino nel corso della 'riunione dei capi' (cfr. sentenza de qua, ove la circostanza è indicata come riferita dal , chiamante in correità il Pt_6
); Pt_1
e) dopo la verificazione del fatto ed anche durante il processo, Pt_1 non si è dissociato dal gesto violento dell'impiccagione del manichino, ma anzi
– dice la sentenza di primo grado – il (pur) “…labile3 riscontro al fatto che lo stesso quantomeno condividesse l'iniziativa è dato proprio dalle sue parole, laddove lungi dal prendere le distanze dal fatto l'ha ricondotto nell'ambito di una contestazione alla società calcistica sotto il profilo della scelta tecnica del giocatore, contestazione da lui evidentemente condivisa” (cfr. sentenza de qua);
f) anche nel corso del presente procedimento, l'attore non ha in alcun modo contestato il suo essere tra i capi, all'epoca dell'articolo in esame, della tifoseria ultras della squadra del NA, denominata ' che Controparte_5
la stessa sentenza penale (che pure lo ha assolto dal reato relativo all'impiccagione del manichino nero), descrive come rientrante tra le “…frange più pericolose della tifoseria” veronese e come entità perfettamente a conoscenza, il giorno del fatto, che sarebbe stato impiccato il manichino e calato lo striscione razzista, tanto che - dicono i giudici penali - subito dopo, la tifoseria aveva alzato le bandiere, “…per commemorare l'evento”, rendendo chiaro come la tifoseria ultras della dello stadio veronese, di cui Parte_4
l'attore rappresentava pacificamente uno dei capi, avesse quel giorno condiviso e fatto proprio il gesto violentissimo dell'impiccamento del manichino nero, che è pacificamente e all'evidenza un gesto forte, simbolico, inneggiante alla violenza, anche di matrice razziale (il manichino aveva il volto dipinto di nero), maturato in un “…ambiente omertoso e incapace di assumere a viso 3 Dove l'aggettivo labile va letto nel contesto dell'accertamento di natura penale, cioè dell'accertata insussistenza di elementi sufficienti per l'attribuzione all'attore del reato di matrice razziale sub capo a), dal quale infatti è stato assolto, sicché non investe la rilevanza, anche nella presente indagine civile, delle parole dell'attore dalle quali i giudici penali hanno ricavato che egli non ha moralmente preso le distanze dal fatto materiale dell'impiccagione del manichino nero. pagina 12 di 16 scoperto la paternità dei propri gesti (…), nonostante l'ideologia virile all'evidenza in essa imperante” (cfr. sentenza de qua); così chiarito il contesto socio culturale di appartenenza del Pt_1 all'epoca dei fatti, rispetto al quale i giudici penali hanno evidenziato: i) che l'attore era uno dei capi delle Brigate Giallo Blu della tifoseria ultras della squadra del NA;
ii) che la tifoseria della dello stadio scaligero, Parte_4 all'epoca, costituiva frangia tra le più pericolose della tifoseria veronese;
iii) che detta tifoseria ha sostanzialmente condiviso e fatto proprio il violentissimo gesto dell'impiccagione del manichino nero, alzando le bandiere evidentemente su invito di alcuno dei capi;
osservato, in tale prospettiva, che il collegio penale ha sottolineato come l'attore non si sia mai moralmente dissociato dal gesto dell'impiccagione del manichino, avendo essi anzi sottolineato come egli, “…lungi dal prendere le distanze dal fatto l'ha ricondotto nell'ambito di una contestazione alla società calcistica sotto il profilo della scelta tecnica del giocatore, contestazione da lui evidentemente condivisa”, ciò che disvela un atteggiamento quantomeno di
'accondiscendenza' per così dire 'normalizzatrice' nei confronti del gesto;
tornando, a questo punto, ai requisiti del diritto di cronaca, come sopra illustrati, e che sono rappresentati da: a) la verità della notizia;
b) la continenza verbale, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica;
c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico;
ritenuto che
, nel caso dell'articolo in esame, debbano ritenersi pienamente rispettati i requisiti sub b) e c), sia per la sopra accertata rilevanza pubblica dell'inchiesta giornalistica di cui l'articolo de quo costituisce espressione, sia per l'utilizzo di terminologia intrinsecamente continente e di per sé non offensiva;
osservato, per contro, che non risulta pienamente rispettato il requisito sub a), tenuto conto che, per quanto ampiamente ricordato sopra, la notizia oggetto della porzione di articolo qui in esame (…Lomastro: durante una partita appese al cappio un manichino di colore) non corrisponde ad esatta verità, nel senso che dal fatto di reato consistente nell'impiccamento del manichino nero l'attore pagina 13 di 16 è stato assolto in via definitiva ex art. 533,2 comma, c.p.c., per mancanza di prove sufficienti;
ritenuto, pertanto, che deve ritenersi sufficientemente accertata la portata potenzialmente lesiva dell'articolo de quo (nella parte in cui è scritto “Tutti in curva conoscono : durante una partita appese al cappio un manichino di Pt_1 colore") per avere attribuito all'attore un fatto non vero in quanto l'autorità giudiziaria ha invece assolto l'attore 'per non aver commesso il fatto' medesimo ex art. 533, 2 comma, c.p.p.; osservato, quanto al danno, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di diffamazione a mezzo stampa:
i) il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come 'danno conseguenza', non sussiste in re ipsa e non coincide con la lesione dell'interesse protetto in sé, dovendo essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni, ma sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(Cass. sez. 3 n. 31537 del 06/12/2018; Cass. sez.
6-3 n. 7594 del 28/03/2018;
Cass. sez. 3 n. 25420 del 26/10/2017);
ii) il giudice, nell'operazione di accertamento/quantificazione del danno all'immagine e alla reputazione, può avvalersi di elementi indiziari pur diversi dal fatto in sé, quali per esempio la ridotta diffusione dello scritto, il contenuto solo parzialmente diffamatorio dell'articolo, la posizione sociale della vittima e la sua notorietà nell'ambiente in cui il fatto lesivo si è consumato (cfr. (Cass., sez.
6-3 n. 19434 del 18/07/2019; Cass. n. 19551 del 2023);
ii) qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione
(Cass. 23468/ 2010; Cass. 1233/2017);
pagina 14 di 16 passando, a questo punto, all'applicazione al caso concreto dei principi sopra richiamati;
ritenuto, per quanto ampiamente detto ed argomentato ante circa la complessiva figura dell'attore all'epoca del fatto, ricostruita in tutte le sue implicazioni ideologiche e di appartenenza socio-culturale alla luce degli elementi evidenziati dalla stessa sentenza definitiva di assoluzione, che la presenza nell'articolo in esame della frase sopra riportata, con l'affermazione
“…Tutti in curva conoscono : durante una partita appese al cappio un Pt_1 manichino di colore”, non realizzi un danno apprezzabile all'immagine e alla reputazione del Sig. , per essere egli all'epoca dell'articolo de quo Pt_1
pacificamente espressione del contesto socio-culturale della tifoseria radicale veronese nel quale è maturato il fatto materiale dell'impiccamento del manichino, dal quale infatti egli non si è dissociato, non avendone preso le distanze né all'epoca del processo penale - per quanto chiarito dai giudici del
Tribunale4, – né nel corso del presente procedimento, nel quale l'attore si è doluto non già ed in nessun modo di essere stato associato dall'articolista a quella che era, all'epoca dei fatti, la cultura e l'ideologia radicale della tifoseria ultras della squadra del NA e della dello stadio scaligero, ma Parte_4
solo di aver visto attribuire a sè un fatto non vero (avere appeso il manichino nero), essendo stato egli assolto dall'autorità giudiziaria dal reato che attraverso quella condotta materiale è stato consumato il giorno 28/04/96; ritenuto utile, nella presente prospettiva, evidenziare che il Sig. è Pt_1
stato oggettivamente uno storico leader locale degli Ultras della Curva Sud dello stadio scaligero, e che attualmente egli è il Coordinatore dei Circoli dell'EL NA nonché il presidente dell'Associazione Culturale EL
NA (cfr. Dossier sugli accadimenti veronesi dal 2001 al 2014 sub doc. 1 dei convenuti pag. 144; si vedano anche le pubblicazioni di stampa sub doc. 2, doc. 3 e doc. 4 dei convenuti); ritenuto, pertanto, che, nel detto complessivo contesto, la discrasia tra la realtà oggettiva ed il fatto così come esposto nell'articolo non abbia 4 Che nella sentenza di assoluzione del 10/12/99 hanno precisato che “…lungi dal Pt_1 prendere le distanze dal fatto l'ha ricondotto nell'ambito di una contestazione alla società calcistica sotto il profilo della scelta tecnica del giocatore”, attraverso un processo psicologico quasi di normalizzazione del fatto, più che di indignazione per il fatto stesso. pagina 15 di 16 effettivamente la capacità di offendere la reputazione dell'attore, per tutto quanto sopra evidenziato rispetto: i) al coinvolgimento sotto il profilo storico dell'attore nella vicenda giudiziaria conclusasi con l'assoluzione per insufficienza di prove;
ii) alla ricostruzione del fatto storico come operata dai giudici del procedimento penale a partire dalla riunione dei capi della tifoseria all'interno dello stanzino dello stadio, cui ha certamente partecipato anche l'attore in virtù del suo elevato ruolo gerarchico in seno alle , Controparte_5
sino al sollevamento delle bandiere da parte della tifoseria della subito Pt_4 dopo l'impiccamento del manichino, sino alla mancata presa di distanze dal gesto da parte dello stesso attore;
ritenuto, pertanto, che, per tutti i motivi sopra evidenziati, la domanda risarcitoria attorea debba essere respinta per infondatezza, con assorbimento di tutte le altre connesse domande;
ritenuto che
l'esito complessivo della causa giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea.
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
NA, 28/02/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Nella prospettiva indicata appare curioso anche il fatto che l'attore abbia prodotto quelli che dovrebbero essere i propri principali elementi di supporto della azionata domanda risarcitoria
(le due sentenze scaligere di assoluzione) non solo parzialmente (come detto sopra), ma anche non ab origine, con l'atto di citazione, avendoli prodotti solo con la seconda memoria di replica istruttoria, vale a dire in una fase ben più avanzata del processo, autorizzando quanto meno il dubbio circa la volontà attorea di sottrarre quegli stessi elementi ad un più tempestivo contradditorio con la controparte e, quindi, alla generale analisi critica dei convenuti anche sotto i profili sopra indicati (contesto socio-culturale della tifoseria veronese ultras di quegli anni ed inserimento dell'attore in quel medesimo contesto culturale quanto a ruolo gerarchico e partecipazione etico-morale ai valori della tifoseria stessa). pagina 9 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio di Avv. Parte_1 C.F._1
DAL BON ABBONDIO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio in VIA LUSSEMBURGO N. 5 37135 VERONA, ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. RIPA DI C.F._2
MEANA VIRGINIA, presso il cui studio in PIAZZA DEI CAPRETTARI 70
ROMA hanno eletto domicilio;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE in via principale:
- accertare e dichiarare sussistente la lesione lamentata ai diritti all'onore, decoro, buon nome, immagine, identità, oblio e reputazione, personale e professionale, in capo al sig. per i motivi sopra esposti;
Parte_1
- condannare per l'effetto:
- , con sede legale in Roma, Via C. Colombo n. 90, Controparte_1 quale editore de “ ", e responsabile del sito in CP_3 Email_1 pagina 1 di 16 persona del legale rappresentante pro tempore, in una con c.f. CP_2
, direttrice illo tempore responsabile della testata giornalistica C.F._3
" ", residente in [...]3, in solido o ciascuno per CP_3 quanto di competenza, e/o in misura delle proprie responsabilità, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in favore del sig. , da quantificarsi, Parte_1 anche in via equitativa, in euro 2.000.000,00= (duemilioni/00=), o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per i motivi sopra esposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda;
- condannarsi le parti sopra convenute al pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 471/1948 che il Giudice determinerà;
- ordinare l'immediata cancellazione e/o deindicizzazione di detti titoli e/o articoli e/o affermazioni e/o immagini dal sito e della testata giornalistica Email_1
; CP_3
- ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali quotidiani Corriere della sera, e relativo sito, La Repubblica, e relativo sito, L'Arena, e relativo sito;
- ordinare al direttore responsabile de , e sul relativo sito, la pubblicazione CP_3 ex art. 9 legge sulla stampa dell'estratto della sentenza di assoluzione;
- condannare le parti sopra convenute alla refusione integrale delle spese e/o compensi di lite, e del tentativo di mediazione, con attribuzione al sottoscritto patrocinatore anticipatario;
PER PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutti i motivi esposti al paragrafo 3.1 nella presente comparsa, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie per le ragioni e le eccezioni tutte esposte ai paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;
- in ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari, oltre quanto previsto per IVA, CPA e rimborso spese generali, del presente giudizio.
Con riserva di variare e aggiungere, articolare mezzi istruttori e produrre ulteriori documenti entro prefiggendo termine”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez.
2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale , premesso di essere venuto a conoscenza Parte_1
Co C che sul settimanale " spresso", a conclusione dell'articolo intitolato "
A VERONA SKINHEADS, ULTRAS MILITANTI Parte_2 Parte_3
SECESSIONISTI ED ESTREMISTI OL SONO ALLEATI IN NOME DELLA
INTOLLERANZA, IN QUESTO CLIMA E' MATURATO L'OMICIDIO DEL , Persona_1
pagina 3 di 16 risultava la seguente affermazione: "Le leve del neonazismo sono anche il lato oscuro degli ultras dell'EL NA. E anche in questo caso il sindaco non disdegna. Due anni fa OS, allora assessore regionale, presenta Pt_1
come nuovo iscritto della Lega, proveniente da Forza Nuova. Tutti in
[...]
curva conoscono : durante una partita appese al cappio un manichino Pt_1
di colore", ha dedotto: 1) che la pubblicazione di tale articolo (cfr. doc. 1) ha arrecato grave pregiudizio e leso i diritti dell'attore, in considerazione del fatto che la sentenza n. 623/03 emessa dalla Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la decisione del 10/12/99 del Tribunale di NA, ha assolto il per non aver commesso il fatto (l'impiccagione del manichino nero Pt_1
avvenuta il giorno 28/04/96 poco prima della partita di calcio NA-Chievo, menzionata dall'articolo in esame); 2) che la lesione all'immagine e alla reputazione dell'attore è pacifica se si considera: i) che l'attore non ha commesso il fatto indicato nell'articolo (l'avere appeso al cappio un manichino di colore); ii) che l'attore è stato assolto per non aver commesso quel fatto con sentenze di primo e secondo grado anteriori ai fatti da cui prende le mosse l'articolo di stampa. Su tale duplice presupposto, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patito, formulando le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale e Controparte_1 CP_2
sollevate varie eccezioni preliminari, hanno chiesto nel merito il
[...]
rigetto integrale della domanda attorea per totale infondatezza;
osservato che, con ordinanza dep. 01/07/21, il precedente giudice istruttore, in accoglimento di eccezione preliminare dei convenuti, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione “…sia per l'assenza di qualsiasi contestualizzazione temporale della allegata lesione del proprio diritto da parte dell'attore (tenuto conto da un lato che l'articolo è del 2008 e dunque sono trascorsi 12 anni fino all'introduzione del presente giudizio e non viene specificato in quale periodo il predetto, amici e conoscenti ne siano venuti a conoscenza e dall'altro che da quanto documentato si tratta solo di edizione cartacea, dunque non più reperibile da parte di altri soggetti da lungo tempo) sia per la assoluta genericità delle allegazioni sul danno effettivamente subito (peraltro neppure
pagina 4 di 16 risulta prodotta la sentenza di assoluzione da cui eventualmente trarre allo stato eventuali ulteriori elementi) oltre che per la totale carenza di deduzioni, criteri e indicatori su cui fondare la quantificazione del danno nella misura indicata (pari a due milioni di euro)” (cfr. ordinanza dep. 01/07/21); osservato che, in data 10/09/21, parte attrice ha depositato memoria integrativa ex art. 164, 3 e 4 comma, c.p.c. per emendare la nullità dell'originario atto introduttivo, ancora una volta allegando in modo estremamente generico le ragioni della denunciata lesione alla propria immagine e alla propria reputazione e senza aggiungere nulla di sostanziale all'originaria allegazione (secondo la quale la condotta diffamatoria consiste principalmente nell'avere l'articolo incriminato affermato, falsamente, che l'attore “…appese al cappio un manichino di colore”, mentre il Pt_1 sarebbe stato assolto dal Tribunale di NA e, poi, dalla Corte d'Appello per non avere commesso il fatto), se non contestando che “…il sig. Pt_1
non ha mai fatto parte dei cosiddetti skinheads, non è in alcun modo
[...]
qualificabile come picchiatore, non è mai stato un militante "secessionista" e men che meno un "estremista cattolico". Non vi è alcun motivo quindi di includerlo nelle menzionate categorie, testualmente ritenute "alleate" in nome dell'intolleranza, e rappresentate in modo alquanto negativo” (cfr. memoria integrativa dep. 10/09/21, pag. 13); osservato che tale impostazione è stata confermata anche nella prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., nella quale, ancora una volta, parte attrice sostanzialmente si duole che al sia stato falsamente attribuito Pt_1 il fatto dell'impiccagione del manichino, laddove lamenta che “Il è Pt_1
quindi, pacificamente estraneo alla cosiddetta vicenda del manichino, essendo stato assolto come specificato in atto di citazione, in sede di citazione in rinnovazione ed in tutta la documentazione allegata” (cfr. prima memoria attorea ex art. 183,6 comma, c.p.c dep. 11/03/22); rilevato, poi, che, con la richiamata prima memoria istruttoria, l'attore lamenta la valenza diffamatoria dell'articolo anche per essere stato il Pt_1 menzionato in seno ad un pezzo giornalistico in cui si fanno “…riferimenti espliciti a gravissimi fatti di sangue” (la morte di e per l'evidente Per_1
“…affermazione lesiva relativa al , il quale, oltre a finire bersaglio di Pt_1
pagina 5 di 16 una gravissima accusa infondata, viene inserito in un servizio giornalistico che gli conferisce un ruolo (inesistente) nel fomentare il clima 'di odio e violenza' "
(cfr. prima memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c., cit., pag. 7); così circoscritto il quadro delle doglianze attoree;
ritenuto che
la domanda attorea sia infondata e non possa trovare accoglimento, per mancanza di danno risarcibile all'immagine/reputazione dell'attore; osservato in iure che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., per es.,
Cass. n. 1205 del 19/01/2007), vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) la verità delle notizie (oggettiva o anche soltanto putativa purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale);
b) la continenza verbale, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica;
c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico;
ritenuto, poi, opportuno evidenziare che l'articolo in esame non costituisce un semplice articolo di cronaca, ma si inserisce in quella particolare attività giornalistica che è il giornalismo d'inchiesta1, in cui, a differenza del giornalismo d'informazione (che offre la narrazione 'fotografica' di un determinato accadimento di cronaca), il giornalista esamina e approfondisce 1 La stessa Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010) non ha mancato di precisare che “…con il giornalismo d'inchiesta, espressione più alta e nobile dell'attività di informazione, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli per il rilievo pubblico delle stesse” e financo che “…al giornalismo d'inchiesta deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'attività di informazione, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (…). Viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite (...). Un posto ed una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione, vale a dire che in tanto il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano (nel senso rigorosamente tecnico– giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto ed incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi ed accadimenti valutabili come di interesse pubblico". pagina 6 di 16 un fatto o un accadimento, mettendo in atto la propria capacità di analizzare gli eventi, di concatenarli ad altri eventi, di interpretarli e di offrire diversi piani di lettura dell'evento o del fatto e financo di porsi degli interrogativi sul fatto stesso, contestualizzando l'evento indagato in un quadro più generale di pubblica rilevanza o di pubblico interesse, quale è, nello specifico contesto dell'articolo in esame, l'operatività in NA, ai tempi dell'inchiesta, di gruppi di giovani ispirati ad ideologie molto radicali (skinheads, tifoserie ultras, militanti secessionisti, estremisti cattolici, suprematisti, etc.), alcuni richiamanti simbologie di matrice nazista (svastiche, croci celtiche, rune, etc.) o inneggianti alla violenza e all'odio razziale, da cui in alcuni casi sono maturati fatti di violenza di rilevanza nazionale;
evidenziato, a proposito del giornalismo d'inchiesta, che la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente ribadito che a tale tipo di giornalismo, quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale addirittura da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge n. 69 del 1963 (cfr. Cass.
n 9068 del 05/04/24); così chiarito il perimetro giuridico della presente indagine e la natura 'di inchiesta' del pezzo giornalistico in esame;
ritenuto che
, nel merito, per comprendere le ragioni del giudizio di infondatezza della domanda attorea, sia necessario innanzitutto chiarire che in nessuna parte dell'articolo oggetto di indagine viene in nessun modo collegato l'attore né ai gravi episodi di sangue che sono richiamati nel pezzo medesimo
(come per esempio l'episodio dell'aggressione e della morte di né Per_1
pagina 7 di 16 ad altri fatti storici specifici, tenuto conto che, come già evidenziato, l'articolo affronta un fenomeno socioculturale di carattere generale che ha interessato la città di NA ai tempi dell'inchiesta, con la presenza sul territorio di gruppi di giovani – tra i quali anche la tifoseria ultras della squadra del NA (di cui il era -secondo la stessa sentenza del 10/12/99 del Tribunale di NA - uno Pt_1 dei 'capi') - ispirati ad ideologie richiamanti valori estremamente radicali, alcuni dei quali inneggianti alla violenza e all'odio razziale, e nel cui contesto socio- culturale sono maturati alcuni fatti di violenza di rilevanza nazionale;
così circoscritta l'indagine all'unica porzione dell'articolo che menziona espressamente l'attore, appare essenziale prendere le mosse dal contenuto della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di NA in data 10/12/99, prodotta in causa dall'attore come doc. 30 (allegato alla seconda memoria istruttoria attorea dep. 11/04/22), con la quale l'odierno attore è stato assolto dai reati allo stesso contestati e, per quanto qui interessa, dal reato sub capo a) (aver posto in essere atti di discriminazione per motivi razziali e atti di provocazione alla violenza per motivi razziali ex art. 1 legge 25/06/93 n. 122 conv. in legge n.
205/93), con particolare riferimento all'episodio dell'impiccagione del manichino nero avvenuta il giorno 28/04/96, poco prima dell'inizio della partita NA-
Chievo, sugli spalti della Curva Sud dello stadio veronese;
ritenuto non inutile evidenziare, a tale riguardo, che la sentenza di primo grado del Trib. NA non è prodotta dall'attore per intero, come si ricava dalla pag. 2 del doc. 30 attoreo, che, nel passare alla pagina successiva, di cui non si legge il numero, riporta un testo che non è logicamente la prosecuzione di quello con cui termina la pag. 2, sicché tra la pag. 2 e la prima a seguire del documento, mancano un numero non precisato di pagine, il cui contenuto non
è pertanto noto e che avrebbe, invece, consentito un più esatto inquadramento dei fatti storici oggetto dell'indagine e della figura dell'attore in seno alla tifoseria ultras della squadra del NA;
rilevato, ancor più significativamente, che l'attore nemmeno ha prodotto la sentenza n. 623/03 emessa dalla Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la decisione del 10/12/99 del Tribunale di NA, atteso che come doc. 31 attoreo è stata prodotta solo l'ultima pagina recante il dispositivo della sentenza di secondo grado, omettendo l'intera motivazione, sicchè ancora una pagina 8 di 16 volta va stigmatizzata la ambigua condotta processuale dell'attore rispetto all'obbligo di completa discovery degli elementi rilevanti ai fini della decisione, dovendosi anche al contempo evidenziare come tale condotta si riveli indice – anch'esso valutabile ai fini della presente decisione – della, quantomeno,
'ritrosia' di parte attrice a fornire un quadro chiaro e completo del contesto socio-culturale della tifoseria veronese ultras di quegli anni e dell'inserimento dell'attore in quel medesimo contesto culturale quanto al ruolo gerarchico ivi rivestito ed alla partecipazione etico-morale ai valori da quella stessa tifoseria incarnati e fatti propri2; osservato che - come già segnalato - l'articolo oggetto della domanda attorea – prodotto dall'attore nella sua versione cartacea come doc.1 e doc. 32
– menziona l'attore solo nel passaggio finale, contestato dall'attore proprio per il riferimento espresso alla propria persona, che si riporta di seguito:
"Le leve del neonazismo sono anche il lato oscuro degli ultras dell'EL
NA. E anche in questo caso il sindaco non disdegna. Due anni fa OS, allora assessore regionale, presenta come nuovo iscritto Parte_1
della Lega, proveniente da Forza Nuova. Tutti in curva conoscono : Pt_1
durante una partita appese al cappio un manichino di colore" [sottolineatura aggiunta: NDR]; osservato, quindi, che l'articolo in esame - che, nel suo corpo principale, analizza a fondo il fenomeno della presenza a NA, ai tempi dell'inchiesta, di gruppi di giovani ispirati ad ideologie molto radicali (skinheads, tifoserie ultras, militanti secessionisti, estremisti cattolici, suprematisti, etc.), alcuni richiamanti simbologie di matrice nazista (svastiche, croci celtiche, rune, etc.) o talvolta inneggianti alla violenza e all'odio razziale - non menziona mai la persona dell'attore se non nel passaggio finale sopra riportato, di tal chè oggetto della presente indagine è solo la valutazione della portata lesiva del detto passaggio finale alla luce delle doglianze formulate dall'attore nei propri scritti difensivi come sopra compendiate;
dato atto che la sentenza del Tribunale di NA del 10/12/99 - confermata anche in grado di appello - ha assolto l'odierno attore dai reati allo stesso contestati ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p. e, per quanto qui interessa, dal reato di matrice razzista relativo all'impiccagione del manichino nero avvenuta il giorno 28/04/96; osservato che, in assenza di ulteriori indicazioni dell'attore, può presumersi che la sentenza stessa sia passata in giudicato;
osservato, in iure, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che (…) l'imputato ha commesso il fatto (…), sicchè, nella sentenza sopra richiamata, l'odierno attore è stato assolto dal reato sub capo a) (aver posto in essere atti di discriminazione per motivi razziali e atti di provocazione alla violenza per motivi razziali ex art. 1 legge 25/06/93
n. 122 conv. in legge n. 205/93) proprio perchè “…l'indicazione di reità è risultata quanto al capo a) priva di sufficienti riscontri oggettivi”, cioè, in altri termini, per insufficienza delle prove di commissione del fatto (non, quindi, perché è stato accertato che non lo abbia commesso); osservato, poi, che, a prescindere dalla mancata prova dei profili di responsabilità penale, si ricava in modo inequivoco dalla sentenza di primo grado (cfr. doc. 30 attoreo. cit.) che:
a) è persona inquadrata dai giudici come uno dei capi - di quel Pt_1
tempo - della tifoseria ultras della squadra del NA, che il Collegio penale indica organizzata nel gruppo delle e che definisce rientrante Controparte_5 tra le “…frange più pericolose della tifoseria” veronese, non senza sottolineare che quello della tifoseria ultras del NA è un “…ambiente omertoso e incapace di assumere a viso scoperto la paternità dei propri gesti, come risultato essere quello della nonostante l'ideologia virile Parte_4 all'evidenza in essa imperante” (cfr. sentenza de qua);
b) il , il giorno dell'episodio oggetto della sentenza, era Pt_1
verosimilmente a conoscenza degli atti preparatori/ideativi del fatto materiale
(impiccamento di manichino nero), tenuto conto che: i) il teste – Tes_1
pagina 10 di 16 che i giudici della sentenza hanno definito essere il teste più attendibile - ha riferito che in uno sgabuzzino dello stadio era in corso una 'riunione dei capi', cioè - hanno scritto i giudici penali – una riunione delle della Controparte_5
curva sud, che costituiscono la frangia dei tifosi ultras della squadra del
NA; ii) precisano i giudici penali che “Nel frangente aveva Tes_1 intravisto all'interno dello 'stanzino', tra le altre, una persona che sapeva essere uno dei capi della tifoseria, in seguito riconosciuta, dopo che la televisione ne aveva trasmesso le sembianze in occasione dell'arresto, in
, che ha dichiarato ignorare essere stato alle elezioni del 21/04/96 Pt_1 candidato per il ' , nonostante ciò risultasse nel verbale Controparte_6 reso alla Digos l'08/06/96, acquisito dopo le contestazioni cfr.fg 122” (cfr. sentenza de qua); iii) “…è pacifica e non contestata la presenza del Pt_1 nello sgabuzzino pochi minuti prima dell'inizio della partita” (cfr. sentenza de qua); iv) il ruolo di “…fu limitato al momento precedente Pt_1
l'impiccagione del manichino, quando vi fu una 'riunione dei capi'” (cfr. sentenza de qua), a cui ha, appunto, pacificamente partecipato;
v) Pt_1 poco dopo l'impiccagione del manichino, “…le ' per 'commemorare' CP_5
l'evento (evidentemente di pubblico dominio in ) avevano ordinato di Parte_4 alzare le bandiere” (cfr. sentenza de qua), a conferma della 'appropriazione' del gesto da parte della stessa;
Pt_4
c) l'accertata partecipazione di alla 'riunione dei capi' nello Pt_1
'stanzino' dello stadio pochi minuti prima dell'inizio della partita, svela inequivocamente il suo alto ruolo nella gerarchia della tifoseria della Pt_4
organizzata nel gruppo delle , che il Collegio penale fa
[...] Controparte_5 rientrare tra le “…frange più pericolose della tifoseria” veronese e che definisce come “…ambiente omertoso e incapace di assumere a viso scoperto la paternità dei propri gesti (…), nonostante l'ideologia virile all'evidenza in essa imperante”;
d) prosegue il Collegio penale affermando che “Cosa successe, dunque, nello ' messo assai poco opportunamente a disposizione dall'ente Parte_5 gestore dello stadio comunale, può essere facilmente immaginato” (cfr. sentenza de qua), lasciando in tal modo intendere che, nel corso della riunione dei capi all'interno dello poco prima della partita, siano state Parte_5
pagina 11 di 16 stabilite da taluno dei capi presenti o da più di loro - non si sa chi - le modalità esecutive dell'impiccagione del manichino nero, che, infatti, si trovava già dentro lo stanzino nel corso della 'riunione dei capi' (cfr. sentenza de qua, ove la circostanza è indicata come riferita dal , chiamante in correità il Pt_6
); Pt_1
e) dopo la verificazione del fatto ed anche durante il processo, Pt_1 non si è dissociato dal gesto violento dell'impiccagione del manichino, ma anzi
– dice la sentenza di primo grado – il (pur) “…labile3 riscontro al fatto che lo stesso quantomeno condividesse l'iniziativa è dato proprio dalle sue parole, laddove lungi dal prendere le distanze dal fatto l'ha ricondotto nell'ambito di una contestazione alla società calcistica sotto il profilo della scelta tecnica del giocatore, contestazione da lui evidentemente condivisa” (cfr. sentenza de qua);
f) anche nel corso del presente procedimento, l'attore non ha in alcun modo contestato il suo essere tra i capi, all'epoca dell'articolo in esame, della tifoseria ultras della squadra del NA, denominata ' che Controparte_5
la stessa sentenza penale (che pure lo ha assolto dal reato relativo all'impiccagione del manichino nero), descrive come rientrante tra le “…frange più pericolose della tifoseria” veronese e come entità perfettamente a conoscenza, il giorno del fatto, che sarebbe stato impiccato il manichino e calato lo striscione razzista, tanto che - dicono i giudici penali - subito dopo, la tifoseria aveva alzato le bandiere, “…per commemorare l'evento”, rendendo chiaro come la tifoseria ultras della dello stadio veronese, di cui Parte_4
l'attore rappresentava pacificamente uno dei capi, avesse quel giorno condiviso e fatto proprio il gesto violentissimo dell'impiccamento del manichino nero, che è pacificamente e all'evidenza un gesto forte, simbolico, inneggiante alla violenza, anche di matrice razziale (il manichino aveva il volto dipinto di nero), maturato in un “…ambiente omertoso e incapace di assumere a viso 3 Dove l'aggettivo labile va letto nel contesto dell'accertamento di natura penale, cioè dell'accertata insussistenza di elementi sufficienti per l'attribuzione all'attore del reato di matrice razziale sub capo a), dal quale infatti è stato assolto, sicché non investe la rilevanza, anche nella presente indagine civile, delle parole dell'attore dalle quali i giudici penali hanno ricavato che egli non ha moralmente preso le distanze dal fatto materiale dell'impiccagione del manichino nero. pagina 12 di 16 scoperto la paternità dei propri gesti (…), nonostante l'ideologia virile all'evidenza in essa imperante” (cfr. sentenza de qua); così chiarito il contesto socio culturale di appartenenza del Pt_1 all'epoca dei fatti, rispetto al quale i giudici penali hanno evidenziato: i) che l'attore era uno dei capi delle Brigate Giallo Blu della tifoseria ultras della squadra del NA;
ii) che la tifoseria della dello stadio scaligero, Parte_4 all'epoca, costituiva frangia tra le più pericolose della tifoseria veronese;
iii) che detta tifoseria ha sostanzialmente condiviso e fatto proprio il violentissimo gesto dell'impiccagione del manichino nero, alzando le bandiere evidentemente su invito di alcuno dei capi;
osservato, in tale prospettiva, che il collegio penale ha sottolineato come l'attore non si sia mai moralmente dissociato dal gesto dell'impiccagione del manichino, avendo essi anzi sottolineato come egli, “…lungi dal prendere le distanze dal fatto l'ha ricondotto nell'ambito di una contestazione alla società calcistica sotto il profilo della scelta tecnica del giocatore, contestazione da lui evidentemente condivisa”, ciò che disvela un atteggiamento quantomeno di
'accondiscendenza' per così dire 'normalizzatrice' nei confronti del gesto;
tornando, a questo punto, ai requisiti del diritto di cronaca, come sopra illustrati, e che sono rappresentati da: a) la verità della notizia;
b) la continenza verbale, cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica;
c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico;
ritenuto che
, nel caso dell'articolo in esame, debbano ritenersi pienamente rispettati i requisiti sub b) e c), sia per la sopra accertata rilevanza pubblica dell'inchiesta giornalistica di cui l'articolo de quo costituisce espressione, sia per l'utilizzo di terminologia intrinsecamente continente e di per sé non offensiva;
osservato, per contro, che non risulta pienamente rispettato il requisito sub a), tenuto conto che, per quanto ampiamente ricordato sopra, la notizia oggetto della porzione di articolo qui in esame (…Lomastro: durante una partita appese al cappio un manichino di colore) non corrisponde ad esatta verità, nel senso che dal fatto di reato consistente nell'impiccamento del manichino nero l'attore pagina 13 di 16 è stato assolto in via definitiva ex art. 533,2 comma, c.p.c., per mancanza di prove sufficienti;
ritenuto, pertanto, che deve ritenersi sufficientemente accertata la portata potenzialmente lesiva dell'articolo de quo (nella parte in cui è scritto “Tutti in curva conoscono : durante una partita appese al cappio un manichino di Pt_1 colore") per avere attribuito all'attore un fatto non vero in quanto l'autorità giudiziaria ha invece assolto l'attore 'per non aver commesso il fatto' medesimo ex art. 533, 2 comma, c.p.p.; osservato, quanto al danno, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di diffamazione a mezzo stampa:
i) il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come 'danno conseguenza', non sussiste in re ipsa e non coincide con la lesione dell'interesse protetto in sé, dovendo essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni, ma sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(Cass. sez. 3 n. 31537 del 06/12/2018; Cass. sez.
6-3 n. 7594 del 28/03/2018;
Cass. sez. 3 n. 25420 del 26/10/2017);
ii) il giudice, nell'operazione di accertamento/quantificazione del danno all'immagine e alla reputazione, può avvalersi di elementi indiziari pur diversi dal fatto in sé, quali per esempio la ridotta diffusione dello scritto, il contenuto solo parzialmente diffamatorio dell'articolo, la posizione sociale della vittima e la sua notorietà nell'ambiente in cui il fatto lesivo si è consumato (cfr. (Cass., sez.
6-3 n. 19434 del 18/07/2019; Cass. n. 19551 del 2023);
ii) qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione
(Cass. 23468/ 2010; Cass. 1233/2017);
pagina 14 di 16 passando, a questo punto, all'applicazione al caso concreto dei principi sopra richiamati;
ritenuto, per quanto ampiamente detto ed argomentato ante circa la complessiva figura dell'attore all'epoca del fatto, ricostruita in tutte le sue implicazioni ideologiche e di appartenenza socio-culturale alla luce degli elementi evidenziati dalla stessa sentenza definitiva di assoluzione, che la presenza nell'articolo in esame della frase sopra riportata, con l'affermazione
“…Tutti in curva conoscono : durante una partita appese al cappio un Pt_1 manichino di colore”, non realizzi un danno apprezzabile all'immagine e alla reputazione del Sig. , per essere egli all'epoca dell'articolo de quo Pt_1
pacificamente espressione del contesto socio-culturale della tifoseria radicale veronese nel quale è maturato il fatto materiale dell'impiccamento del manichino, dal quale infatti egli non si è dissociato, non avendone preso le distanze né all'epoca del processo penale - per quanto chiarito dai giudici del
Tribunale4, – né nel corso del presente procedimento, nel quale l'attore si è doluto non già ed in nessun modo di essere stato associato dall'articolista a quella che era, all'epoca dei fatti, la cultura e l'ideologia radicale della tifoseria ultras della squadra del NA e della dello stadio scaligero, ma Parte_4
solo di aver visto attribuire a sè un fatto non vero (avere appeso il manichino nero), essendo stato egli assolto dall'autorità giudiziaria dal reato che attraverso quella condotta materiale è stato consumato il giorno 28/04/96; ritenuto utile, nella presente prospettiva, evidenziare che il Sig. è Pt_1
stato oggettivamente uno storico leader locale degli Ultras della Curva Sud dello stadio scaligero, e che attualmente egli è il Coordinatore dei Circoli dell'EL NA nonché il presidente dell'Associazione Culturale EL
NA (cfr. Dossier sugli accadimenti veronesi dal 2001 al 2014 sub doc. 1 dei convenuti pag. 144; si vedano anche le pubblicazioni di stampa sub doc. 2, doc. 3 e doc. 4 dei convenuti); ritenuto, pertanto, che, nel detto complessivo contesto, la discrasia tra la realtà oggettiva ed il fatto così come esposto nell'articolo non abbia 4 Che nella sentenza di assoluzione del 10/12/99 hanno precisato che “…lungi dal Pt_1 prendere le distanze dal fatto l'ha ricondotto nell'ambito di una contestazione alla società calcistica sotto il profilo della scelta tecnica del giocatore”, attraverso un processo psicologico quasi di normalizzazione del fatto, più che di indignazione per il fatto stesso. pagina 15 di 16 effettivamente la capacità di offendere la reputazione dell'attore, per tutto quanto sopra evidenziato rispetto: i) al coinvolgimento sotto il profilo storico dell'attore nella vicenda giudiziaria conclusasi con l'assoluzione per insufficienza di prove;
ii) alla ricostruzione del fatto storico come operata dai giudici del procedimento penale a partire dalla riunione dei capi della tifoseria all'interno dello stanzino dello stadio, cui ha certamente partecipato anche l'attore in virtù del suo elevato ruolo gerarchico in seno alle , Controparte_5
sino al sollevamento delle bandiere da parte della tifoseria della subito Pt_4 dopo l'impiccamento del manichino, sino alla mancata presa di distanze dal gesto da parte dello stesso attore;
ritenuto, pertanto, che, per tutti i motivi sopra evidenziati, la domanda risarcitoria attorea debba essere respinta per infondatezza, con assorbimento di tutte le altre connesse domande;
ritenuto che
l'esito complessivo della causa giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea.
2) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
NA, 28/02/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Nella prospettiva indicata appare curioso anche il fatto che l'attore abbia prodotto quelli che dovrebbero essere i propri principali elementi di supporto della azionata domanda risarcitoria
(le due sentenze scaligere di assoluzione) non solo parzialmente (come detto sopra), ma anche non ab origine, con l'atto di citazione, avendoli prodotti solo con la seconda memoria di replica istruttoria, vale a dire in una fase ben più avanzata del processo, autorizzando quanto meno il dubbio circa la volontà attorea di sottrarre quegli stessi elementi ad un più tempestivo contradditorio con la controparte e, quindi, alla generale analisi critica dei convenuti anche sotto i profili sopra indicati (contesto socio-culturale della tifoseria veronese ultras di quegli anni ed inserimento dell'attore in quel medesimo contesto culturale quanto a ruolo gerarchico e partecipazione etico-morale ai valori della tifoseria stessa). pagina 9 di 16