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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1485/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1485 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1985 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Floridia, Via
Vincenzo Bellini n. 62, presso lo studio dell'avv. GIULIANO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
20/06/1985 ed ivi residente in [...], Scala A-Interno 6;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 5 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 22.3.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
in SIRACUSA in data 29.7.2011, nel corso del quale sono nati i figli CP_1 Per_1
(28.11.2009) e 21.2.2012). Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1422/2019 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 18/07/2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 12.11.2020, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione in relazione alla regolamentazione delle responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1
ovvero, disporre: l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, il Per_2
collocamento degli stessi presso il padre e l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli minori nella misura mensile di € 200,00, oltre al pagamento nella misura del 50% per le spese straordinarie per gli stessi;
chiedeva, poi, di stabilire le modalità di esercizio del diritto di visita materno, dando, all'uopo, atto della contestuale pendenza di altro giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di TA
(iscritto al n. 376/2021 V.G.) incardinato ex art. 333 c.c..
All'udienza del 20.6.2022 il Presidente, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio;
quindi, ritenuta la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e visto il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di TA nel procedimento n. 376/2021 V.G., affidava i figli minori ai Servizi Sociali del Comune di
Siracusa, sospendendo il diritto di visita della madre e confermando, nel resto, le condizioni pagina 2 di 5 che regolano la separazione;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.12.2022.
Ritualmente notificato alla convenuta il verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 25.1.2024, ne veniva dichiarata la contumacia;
parte attrice all'udienza del 16.1.2025 precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio in SIRACUSA in data 29.7.2011, si sono separati con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1422/2019 del 16/07/2019, pubblicata il
18/07/2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 12.11.2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 19.06.2016 e il ricorso è stato depositato il 22.3.2022), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la convenuta costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Ebbene, può non prendersi atto della circostanza, allegata e documentata in sede di comparse conclusionali dal ricorrente, ed indipendentemente da ogni preclusione processuale che in materia minorile deve cedere il passo alle prioritarie esigenze di tutela dei minori, che il Tribunale per i Minorenni di TA, nell'ambito del procedimento n.
376/2021 Reg. V.G., ha emesso decreto (n. cronol. 6657/2022), con il quale, definitivamente decidendo, ha: revocato l'affidamento dei figli minori Persona_3
pagina 3 di 5 (di anni 15 compiuti) e (di anni 13 compiuti) al Servizio Sociale di Persona_4
Siracusa e ogni limitazione della responsabilità genitoriale paterna disponendo mantenersi l'attuale collocamento dei minori presso la residenza del padre;
e ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale di sui predetti figli minori, con CP_1
autorizzazione della genitrice a “coltivare il rapporto affettivo con i figli minori, ove gli stessi lo desiderano, nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze” con l'intermediazione del Servizio Sociale.
In questa sede dunque il Tribunale non può che conformarsi alle statuizioni del Tribunale per i Minorenni e conseguentemente affidare e n via esclusiva al padre. Per_1 Per_2
Gli incontri madre – figli dovranno essere regolamentati, come espresso dal medesimo
Tribunale ove gli stessi lo desiderino e con l'intermediazione del Servizio Sociale.
Il contributo al mantenimento del figlio e della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento dei figli minori, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo materno al mantenimento di entrambi i figli minori nella misura mensile complessiva di € 200,00.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SIRACUSA il 29/07/2011, tra e , Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
SIRACUSA dell'anno 2011, al n. 74, Parte I, serie -;
2. affida i figli minori in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso anche ai fini della residenza anagrafica;
3. pone a carico di , l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento di entrambi i figli e mediante versamento al padre, in Per_1 Per_2 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i minori da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il 30.1.2020 (con decorrenza dalla domanda);
4. spese irripetibili;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1485 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1985 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Floridia, Via
Vincenzo Bellini n. 62, presso lo studio dell'avv. GIULIANO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
20/06/1985 ed ivi residente in [...], Scala A-Interno 6;
- convenuta contumace con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 5 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 22.3.2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
in SIRACUSA in data 29.7.2011, nel corso del quale sono nati i figli CP_1 Per_1
(28.11.2009) e 21.2.2012). Per_2
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1422/2019 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 18/07/2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 12.11.2020, e di non essersi più riconciliato con lei.
Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione in relazione alla regolamentazione delle responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1
ovvero, disporre: l'affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori, il Per_2
collocamento degli stessi presso il padre e l'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli minori nella misura mensile di € 200,00, oltre al pagamento nella misura del 50% per le spese straordinarie per gli stessi;
chiedeva, poi, di stabilire le modalità di esercizio del diritto di visita materno, dando, all'uopo, atto della contestuale pendenza di altro giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni di TA
(iscritto al n. 376/2021 V.G.) incardinato ex art. 333 c.c..
All'udienza del 20.6.2022 il Presidente, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, né compariva personalmente, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio;
quindi, ritenuta la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e visto il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di TA nel procedimento n. 376/2021 V.G., affidava i figli minori ai Servizi Sociali del Comune di
Siracusa, sospendendo il diritto di visita della madre e confermando, nel resto, le condizioni pagina 2 di 5 che regolano la separazione;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 22.12.2022.
Ritualmente notificato alla convenuta il verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 25.1.2024, ne veniva dichiarata la contumacia;
parte attrice all'udienza del 16.1.2025 precisava le conclusioni come in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio in SIRACUSA in data 29.7.2011, si sono separati con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1422/2019 del 16/07/2019, pubblicata il
18/07/2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 12.11.2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (le parti si sono presentate innanzi al Presidente il 19.06.2016 e il ricorso è stato depositato il 22.3.2022), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la convenuta costituita prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Ebbene, può non prendersi atto della circostanza, allegata e documentata in sede di comparse conclusionali dal ricorrente, ed indipendentemente da ogni preclusione processuale che in materia minorile deve cedere il passo alle prioritarie esigenze di tutela dei minori, che il Tribunale per i Minorenni di TA, nell'ambito del procedimento n.
376/2021 Reg. V.G., ha emesso decreto (n. cronol. 6657/2022), con il quale, definitivamente decidendo, ha: revocato l'affidamento dei figli minori Persona_3
pagina 3 di 5 (di anni 15 compiuti) e (di anni 13 compiuti) al Servizio Sociale di Persona_4
Siracusa e ogni limitazione della responsabilità genitoriale paterna disponendo mantenersi l'attuale collocamento dei minori presso la residenza del padre;
e ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale di sui predetti figli minori, con CP_1
autorizzazione della genitrice a “coltivare il rapporto affettivo con i figli minori, ove gli stessi lo desiderano, nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze” con l'intermediazione del Servizio Sociale.
In questa sede dunque il Tribunale non può che conformarsi alle statuizioni del Tribunale per i Minorenni e conseguentemente affidare e n via esclusiva al padre. Per_1 Per_2
Gli incontri madre – figli dovranno essere regolamentati, come espresso dal medesimo
Tribunale ove gli stessi lo desiderino e con l'intermediazione del Servizio Sociale.
Il contributo al mantenimento del figlio e della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento dei figli minori, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo materno al mantenimento di entrambi i figli minori nella misura mensile complessiva di € 200,00.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato secondo il rito civile in SIRACUSA il 29/07/2011, tra e , Parte_1 CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
SIRACUSA dell'anno 2011, al n. 74, Parte I, serie -;
2. affida i figli minori in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso anche ai fini della residenza anagrafica;
3. pone a carico di , l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento di entrambi i figli e mediante versamento al padre, in Per_1 Per_2 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i minori da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il 30.1.2020 (con decorrenza dalla domanda);
4. spese irripetibili;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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