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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Sebastiana Ciardo Consigliere dott. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 458/24 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, promosso in questo grado di giudizio da
nato a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avvocati ACHILLE PIRITORE, C.F._1
GASPARE PIRITORE E CARLOTTA PIRITORE, PEC
Email_1 Email_2
e ) Email_3
appellante
contro
, nata ad [...] il [...] ( ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall' avvocato GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO PEC
) Email_4
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
OGGETTO: reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per il reclamante: Pag. 1 di 6 VOGLIA LA CORTE
Adversis reiectis
In riforma del provvedimento reclamato, ed alla stregua delle conclusioni ed indicazioni esposte dal
CTU Dottoressa disporre il rientro del minore in AL, ed il suo affidamento condiviso Per_1 con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi precisando che, per le festività
Natalizie e Pasquali, il minore trascorra metà del periodo di vacanze alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile.
Salvis iuribus
Conclusioni per l'appellato:
Per tali motivi in via preliminare si chiede che il reclamo venga dichiarato inammissibile.
Nel merito si chiede che il reclamo venga respinto siccome infondato in fatto ed in diritto. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis. 15- 473 bis 47 depositato in data 27/6/2023
- dopo aver premesso di avere intrattenuto per 10 anni Parte_1 anni una relazione sentimentale con , dalla cui unione era nato, nel CP_1
dicembre 2015, , riconosciuto da entrambi i genitori – adiva il Tribunale di Per_2
Trapani, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre residente ad AL, luogo di nascita di , e dunque Per_2
che venisse ripristinata la residenza del minore precedente al trasferimento arbitrario da parte della madre, al fine di non compromettere la frequentazione a scuola e con i compagni, il padre e familiari di quest'ultimo, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti specificati nella domanda con riguardo alle modalità di affidamento congiunto del figlio minore, del regime di visita della madre e ai correlativi obblighi di mantenimento. Chiedeva all'uopo che venisse disposta idonea CTU medico- sanitaria sul minore, che questi venisse ascoltato ed infine l'ammissione di prove per testi.
2. La resistente si costituiva nel relativo giudizio, opponendosi alla domanda di trasferimento del figlio ad AL, asserendo che aveva dovuto trasferirsi con Per_2 il bambino a Trapani, suo luogo di lavoro, considerato che si era sempre occupata del
Pag. 2 di 6 figlio in via esclusiva e che il aveva perpetrato a suo danno delle condotte Parte_1
illecite già attenzionate dalle autorità giudiziaria.
3. Contestualmente la incardinava un sub-procedimento cautelare in corso CP_1 di causa al fine di ottenere in via d'urgenza il trasferimento del piccolo presso la Per_2
propria nuova residenza sita a Trapani, al quale il si opponeva Parte_1
chiedendone il rigetto.
4. Il Tribunale di Trapani rigettava l'istanza della madre, che veniva poi accolta dalla
Corte di Appello.
5. Nel prosieguo del giudizio veniva nominato un curatore al minore e disposta una
C.T.U. sulle competenze genitoriali delle parti. Veniva, altresì, ascoltato il minore.
6. Depositata la consulenza, il CTU concludeva, in estrema sintesi, ritenendo necessario il rientro del minore, congiuntamente alla propria madre, nella città di AL.
7. Con note di trattazione scritte depositate il 12/11/24, il aderendo Parte_1
alle proposte formulate dal CTU con la relazione depositata, reiterava la richiesta di trasferimento del minore ad AL, ritenendo l'adozione di provvedimenti urgenti prioritari proprio nel superiore interesse del minore.
8. Con ordinanza del 14 Novembre 2024, il Tribunale di Trapani, differiva al merito la decisione sul trasferimento urgente del minore ad AL non ritenendo sussistenti i presupposti, in pieno anno scolastico, nel supremo interesse del piccolo, e disponeva – ai fini della decisione - la presa in carico delle parti dalla UOS PSG per gli interventi ritenuti pertinenti. Infine, differiva all'esito ogni residua valutazione anche in ordine alla ricalendarizzazione attesa la delicatezza degli interessi coinvolti.
9. Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ha Parte_1 proposto reclamo avverso la predetta ordinanza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Segnatamente ha censurato, l'errata valutazione del
Tribunale, che avrebbe rigettato la sua richiesta di trasferimento urgente del minore asserendo la mancanza dei presupposti, in spregio alle conclusioni rassegnate dal CTU e senza fornire alcuna motivazione nel merito, violando di fatto il suo diritto alla bigenitorialità in assenza di pregiudizi specifici.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto del reclamo.
11. Si è costituita che domandando la conferma dell'ordinanza, ha CP_1
Pag. 3 di 6 dedotto, in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso reclamo, deducendo che il rimedio di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c. sia ammissibile solo con riferimento ai provvedimenti temporanei e urgenti relativi all'affidamento dei figli, alle modalità e tempistiche di loro frequentazione con i genitori, ai contributi per il mantenimento per essi e/o per il coniuge ed alla assegnazione della casa familiare, ovvero contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o limitano la responsabilità genitoriale o apportino modiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori.
12. Sostituita l'udienza del 14 febbraio 2025 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato note conclusive, insistendo nelle rispettive richieste.
13. Come accennato, chiede, in riforma del Parte_1 provvedimento impugnato - replicando le medesime ragioni esposte con l'atto introduttivo di primo grado, e le successive medesime richieste di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti - il trasferimento del minore presso il domicilio paterno sito ad AL, ripristinando così il proprio diritto alla bigenitorialità e conseguentemente l'adozione di una conferma alla regolamentazione dell'affidamento della figlio minore improntata sulla collocazione alternata settimanale a Per_2
rotazione annuale e paritetica dello stesso presso entrambi i genitori.
14. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
15. In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al
Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2022 e successivo correttivo d.lgs. n. 164/24 del 31/10/24, l'art. 473-bis.24 c.p.c., regolamenta le possibilità di proporre reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti del giudice delegato.
16. In particolare, oltre al “tradizionale” reclamo avverso i provvedimenti emessi all'esito della prima udienza ex art 473 bis. 22 (già previsto dall'art. 708, ult. comma c.p.c.), la norma, di cui alla parte seconda del primo comma, introduce la possibilità di reclamare anche i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa (art. 473-bis.23
c.p.c.) che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. In tali ipotesi, inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c., la Pag. 4 di 6 decisione della corte d'appello potrà essere ulteriormente impugnata avanti alla Corte di cassazione.
17. Pertanto poiché l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede lo strumento del reclamo alla corte d'appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza dal giudice delegato (primo comma parte prima), anche per “i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori” (parte seconda), deve ritenersi ammissibile il reclamo proposto, innanzi alla medesima corte di appello, pure avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c., nonché gli altri provvedimenti resi in corso di causa, allorquando il contenuto di questi rientri in una delle ipotesi indicate dalla norma e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
18. Nel caso di specie, tuttavia, il reclamo è stato presentato avverso una ordinanza emessa in corso di causa che si limita a confermare il regime di affidamento e collocazione del minore precedentemente disposto, e a rinviare ad una successiva udienza per la trattazione della causa, disponendo l'acquisizione di ulteriori informazioni da parte dei
Servizi incaricati.
19. Appare chiaro, pertanto, che il provvedimento impugnato non ha apportato modifiche o limitazioni al regime di affidamento e collocazione, ma si è limitata a disporre l'acquisizione di ulteriori risultanze da parte della UOS, ritenuti necessari dal giudice di primo grado al fine di adottare le proprie decisioni.
20. Difettando i presupposti di cui all'art. 473bis.24 c.p.c. il reclamo proposto va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
21. La novità della questione induce a compensare integralmente le spese di lite.
22. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti e del
Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• dichiara inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani del
14/11/2024 proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 14 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 6 di 6
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Sebastiana Ciardo Consigliere dott. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 458/24 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, promosso in questo grado di giudizio da
nato a [...] in data [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avvocati ACHILLE PIRITORE, C.F._1
GASPARE PIRITORE E CARLOTTA PIRITORE, PEC
Email_1 Email_2
e ) Email_3
appellante
contro
, nata ad [...] il [...] ( ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall' avvocato GIACOMO RAFFAELE ESPOSITO PEC
) Email_4
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
OGGETTO: reclamo ex art. 473bis.24 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per il reclamante: Pag. 1 di 6 VOGLIA LA CORTE
Adversis reiectis
In riforma del provvedimento reclamato, ed alla stregua delle conclusioni ed indicazioni esposte dal
CTU Dottoressa disporre il rientro del minore in AL, ed il suo affidamento condiviso Per_1 con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi precisando che, per le festività
Natalizie e Pasquali, il minore trascorra metà del periodo di vacanze alternando, di anno in anno, il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile.
Salvis iuribus
Conclusioni per l'appellato:
Per tali motivi in via preliminare si chiede che il reclamo venga dichiarato inammissibile.
Nel merito si chiede che il reclamo venga respinto siccome infondato in fatto ed in diritto. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis. 15- 473 bis 47 depositato in data 27/6/2023
- dopo aver premesso di avere intrattenuto per 10 anni Parte_1 anni una relazione sentimentale con , dalla cui unione era nato, nel CP_1
dicembre 2015, , riconosciuto da entrambi i genitori – adiva il Tribunale di Per_2
Trapani, chiedendo che venisse disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre residente ad AL, luogo di nascita di , e dunque Per_2
che venisse ripristinata la residenza del minore precedente al trasferimento arbitrario da parte della madre, al fine di non compromettere la frequentazione a scuola e con i compagni, il padre e familiari di quest'ultimo, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti specificati nella domanda con riguardo alle modalità di affidamento congiunto del figlio minore, del regime di visita della madre e ai correlativi obblighi di mantenimento. Chiedeva all'uopo che venisse disposta idonea CTU medico- sanitaria sul minore, che questi venisse ascoltato ed infine l'ammissione di prove per testi.
2. La resistente si costituiva nel relativo giudizio, opponendosi alla domanda di trasferimento del figlio ad AL, asserendo che aveva dovuto trasferirsi con Per_2 il bambino a Trapani, suo luogo di lavoro, considerato che si era sempre occupata del
Pag. 2 di 6 figlio in via esclusiva e che il aveva perpetrato a suo danno delle condotte Parte_1
illecite già attenzionate dalle autorità giudiziaria.
3. Contestualmente la incardinava un sub-procedimento cautelare in corso CP_1 di causa al fine di ottenere in via d'urgenza il trasferimento del piccolo presso la Per_2
propria nuova residenza sita a Trapani, al quale il si opponeva Parte_1
chiedendone il rigetto.
4. Il Tribunale di Trapani rigettava l'istanza della madre, che veniva poi accolta dalla
Corte di Appello.
5. Nel prosieguo del giudizio veniva nominato un curatore al minore e disposta una
C.T.U. sulle competenze genitoriali delle parti. Veniva, altresì, ascoltato il minore.
6. Depositata la consulenza, il CTU concludeva, in estrema sintesi, ritenendo necessario il rientro del minore, congiuntamente alla propria madre, nella città di AL.
7. Con note di trattazione scritte depositate il 12/11/24, il aderendo Parte_1
alle proposte formulate dal CTU con la relazione depositata, reiterava la richiesta di trasferimento del minore ad AL, ritenendo l'adozione di provvedimenti urgenti prioritari proprio nel superiore interesse del minore.
8. Con ordinanza del 14 Novembre 2024, il Tribunale di Trapani, differiva al merito la decisione sul trasferimento urgente del minore ad AL non ritenendo sussistenti i presupposti, in pieno anno scolastico, nel supremo interesse del piccolo, e disponeva – ai fini della decisione - la presa in carico delle parti dalla UOS PSG per gli interventi ritenuti pertinenti. Infine, differiva all'esito ogni residua valutazione anche in ordine alla ricalendarizzazione attesa la delicatezza degli interessi coinvolti.
9. Con ricorso depositato in data 25/11/2024, ha Parte_1 proposto reclamo avverso la predetta ordinanza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. Segnatamente ha censurato, l'errata valutazione del
Tribunale, che avrebbe rigettato la sua richiesta di trasferimento urgente del minore asserendo la mancanza dei presupposti, in spregio alle conclusioni rassegnate dal CTU e senza fornire alcuna motivazione nel merito, violando di fatto il suo diritto alla bigenitorialità in assenza di pregiudizi specifici.
10. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto del reclamo.
11. Si è costituita che domandando la conferma dell'ordinanza, ha CP_1
Pag. 3 di 6 dedotto, in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso reclamo, deducendo che il rimedio di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c. sia ammissibile solo con riferimento ai provvedimenti temporanei e urgenti relativi all'affidamento dei figli, alle modalità e tempistiche di loro frequentazione con i genitori, ai contributi per il mantenimento per essi e/o per il coniuge ed alla assegnazione della casa familiare, ovvero contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o limitano la responsabilità genitoriale o apportino modiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori.
12. Sostituita l'udienza del 14 febbraio 2025 ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato note conclusive, insistendo nelle rispettive richieste.
13. Come accennato, chiede, in riforma del Parte_1 provvedimento impugnato - replicando le medesime ragioni esposte con l'atto introduttivo di primo grado, e le successive medesime richieste di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti - il trasferimento del minore presso il domicilio paterno sito ad AL, ripristinando così il proprio diritto alla bigenitorialità e conseguentemente l'adozione di una conferma alla regolamentazione dell'affidamento della figlio minore improntata sulla collocazione alternata settimanale a Per_2
rotazione annuale e paritetica dello stesso presso entrambi i genitori.
14. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
15. In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al
Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2022 e successivo correttivo d.lgs. n. 164/24 del 31/10/24, l'art. 473-bis.24 c.p.c., regolamenta le possibilità di proporre reclamo contro i provvedimenti provvisori ed urgenti del giudice delegato.
16. In particolare, oltre al “tradizionale” reclamo avverso i provvedimenti emessi all'esito della prima udienza ex art 473 bis. 22 (già previsto dall'art. 708, ult. comma c.p.c.), la norma, di cui alla parte seconda del primo comma, introduce la possibilità di reclamare anche i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa (art. 473-bis.23
c.p.c.) che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. In tali ipotesi, inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c., la Pag. 4 di 6 decisione della corte d'appello potrà essere ulteriormente impugnata avanti alla Corte di cassazione.
17. Pertanto poiché l'art. 473-bis.24 c.p.c. prevede lo strumento del reclamo alla corte d'appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza dal giudice delegato (primo comma parte prima), anche per “i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori” (parte seconda), deve ritenersi ammissibile il reclamo proposto, innanzi alla medesima corte di appello, pure avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c., nonché gli altri provvedimenti resi in corso di causa, allorquando il contenuto di questi rientri in una delle ipotesi indicate dalla norma e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
18. Nel caso di specie, tuttavia, il reclamo è stato presentato avverso una ordinanza emessa in corso di causa che si limita a confermare il regime di affidamento e collocazione del minore precedentemente disposto, e a rinviare ad una successiva udienza per la trattazione della causa, disponendo l'acquisizione di ulteriori informazioni da parte dei
Servizi incaricati.
19. Appare chiaro, pertanto, che il provvedimento impugnato non ha apportato modifiche o limitazioni al regime di affidamento e collocazione, ma si è limitata a disporre l'acquisizione di ulteriori risultanze da parte della UOS, ritenuti necessari dal giudice di primo grado al fine di adottare le proprie decisioni.
20. Difettando i presupposti di cui all'art. 473bis.24 c.p.c. il reclamo proposto va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
21. La novità della questione induce a compensare integralmente le spese di lite.
22. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, lette le conclusioni delle parti e del
Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• dichiara inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Trapani del
14/11/2024 proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 14 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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