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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. MAGARAGGIA UMBERTO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. PISANU RITA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata, ovvero indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80 e 508/88 e succ.integr. e modif., già in precedenza accordata (come da verbale del 19.09.16) e poi revocata a seguito di visita di revisione del 21.12.2021.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_2
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta rimarcando la completezza e l'esaustività delle conclusioni peritali. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939). CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo valutato nella dovuta considerazione le patologie sofferte.
Istruita la causa il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla luce della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando, ha riconosciuto entro i limiti di cui alla perizia versata in atti, il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per il ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario anelato (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di gennaio 2024, di contro ne ha escluso la sussistenza per il periodo compreso tra la revoca dello stesso, intervenuta in data 21.12.2021, fino al mese di dicembre 2023.
Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda, dacchè alquanto articolata e complessa ha così concluso: “• Il signor allo stato attuale, è Parte_1
da considerare ultrasessantacinquenne totalmente invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita (L. 18/80; L. 508/88).
Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
• Alla luce del documentato progressivo aggravamento del quadro clinico, dell'obiettività rilevata in corso di visita diretta e della natura delle minorazioni presenti, la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita ed il beneficio dell'indennità di accompagnamento, con elevata probabilità, possono essere giustificati solo a decorrere dal mese di gennaio 2024 (sei mesi prima della visita diretta del luglio 2024).
• Ne deriva che dalla data della revoca del beneficio (21.12.2021) e fino al mese di dicembre 2023, per il recupero delle autonomie personali, il signor è da considerare Parte_1
ultrasessantacinquenne con gravi (100%) difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età; in assenza, quindi, dei presupposti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento (L. 509/88).”
La relazione tecnica, stilata dal consulente del giudice e inviata in bozza alle parti in data 14/11/2024,
CP_ veniva riscontrata dall' che esprimeva parere concorde, nulla osservava il ricorrente ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva confermandone contenuto e conclusioni.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo sia a quello dell'introduzione del presente giudizio (31.10.2023) che a quello della visita di revisione, vista altresì la reciproca soccombenza delle parti devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede: a)- riconosce che l'istante è invalido al 100% e che lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 01/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio