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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. BI CI, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n. 14634 R.G.L. 2024, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
RG GA, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, in PALERMO, Via RODI
4; Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1 giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara parzialmente illegittimo il provvedimento emesso dall' in data 3 luglio CP_1
2023, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione dell'indebito, che accerta nella
misura di Euro 5.377,93 anzicchè in quella di Euro 5.882,51, ivi indicata.
1 Dichiara pertanto che l' ha diritto alla restituzione, a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione NASpI indebitamente percepita dal dall'1/11/2022 al Parte_1
31/05/2023, della somma di Euro 5.377,93.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2024, Parte_1
premesso che l' in data 3 Luglio 2023, aveva emesso nei suoi confronti un CP_1
provvedimento, regolarmente comunicatogli, con il quale era stata accertata l'indebita corresponsione della somma di Euro 5.882,51, a titolo di indennità di disoccupazione
NASpI, per il periodo dall'1/11/2022 al 31/05/2023 e che, nonostante avesse proposto ricorso amministrativo, quest'ultimo era stato respinto, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, deducendo l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che aveva percepito le somme, in perfetta buona fede, avendo informato l'Istituto della contemporanea erogazione dell'indennità NASpI e dell'assegno ordinario di invalidità, nelle more riconosciutogli, il che escludeva qualsiasi intento fraudolento, tanto più che non aveva potuto optare immediatamente la scelta tra le due prestazioni, data la discrasia temporale tra la domanda di NASpI e il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Invocava, poi, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale.
Chiedeva, quindi, che previa declaratoria di inefficacia della nota del 3 luglio
2023, venisse dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di CP_1
indebito assistenziale, in quanto non dovute, con condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite.
L' con memoria di costituzione del 9/09/2025, eccepiva la carenza di CP_1
prova dei requisiti previsti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 Con note difensive del 17/11/2025, parte ricorrente, pur ribadendo l'insussistenza dell'indebito, rilevava che la somma corrisposta, a titolo di NASpI per il periodo in contestazione era pari ad Euro 5.377,93, inferiore a quella richiesta nel provvedimento di indebito e chiedeva in via subordinata la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento, quanto meno per la parte eccedente.
L' con note difensive del 10/11/2025, richiamava la relazione del CP_1
funzionario responsabile del procedimento Dr. e chiedeva il rigetto Persona_1
del ricorso.
All'udienza del 27/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va, in primo luogo, rilevato che oggetto del contendere è la legittimità o meno della ripetizione dell'importo di Euro 5.882,51, a titolo di indennità di disoccupazione
NASpI, per il periodo dall'1/11/2022 al 31/05/2023, cosicchè del tutto nuove ed inammissibili sono le prospettazioni contenute nelle note difensive dell' del CP_1
10/11/2025, ove si fa riferimento ad una restituzione di somme erogate a titolo di assegno ordinario di invalidità, quantificandone l'importo, mutando in tal modo il titolo dell'indebito.
Si tratta di questioni, mai adombrate nella memoria di costituzione, che sono inammissibili, perché proposte in violazione dell'art. 416 u.c. cod. proc.civ.
Ciò premesso, va ribadito il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza Sez.Lav. 30/04/2024 n° 11659 secondo cui la NASpI è una prestazione previdenziale
non pensionistica, cosicchè la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non
soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale, né a quelle dettate per l'indebito
assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 Cod.Civ., la quale deve applicarsi
tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n° 8/2023 in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di
gradualità e proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione, nel suo nucleo
essenziale.
Alla luce di ciò, non può accogliersi la domanda principale diretta alla declaratoria di insussistenza dell'indebito, non potendosi applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, inconferenti rispetto alla fattispecie esaminata.
3 Tuttavia, poiché dai riepiloghi della NASpI corrisposta nel periodo 1/11/2022 –
31/05/2023, prodotti dall'Istituto, si evince che i ratei erogati di tale prestazione erano pari, al netto delle ritenute, ad Euro 852,31 per il periodo dall'1/11 al 30/11/2022 e a complessivi Euro 4.525,62 dall'1/12/2022 al 31/05/2023, per un totale di Euro 5.377,93,
anzicchè di Euro 5.882,51, richiesti nella nota di accertamento dell'indebito, va dichiarato parzialmente illegittimo il provvedimento emesso dall' in data 3 CP_1
luglio 2023, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione dell'indebito, che viene accertata nella misura di Euro 5.377,93 anzicchè in quella di Euro 5.882,51, ivi indicata.
Va, dichiarato pertanto che l' ha diritto alla restituzione, per il citato titolo, della CP_1
somma di Euro 5.377,93.
L'esito globale della lite e la condotta del ricorrente, nella fase amministrativa, ispirata a lealtà e correttezza, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare, interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 27/11/2025
IL GIUDICE
BI CI
4
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. BI CI, nella causa civile iscritta al Per ___________________
n. 14634 R.G.L. 2024, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
RG GA, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, in PALERMO, Via RODI
4; Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1 giusta procura generale richiamata in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara parzialmente illegittimo il provvedimento emesso dall' in data 3 luglio CP_1
2023, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione dell'indebito, che accerta nella
misura di Euro 5.377,93 anzicchè in quella di Euro 5.882,51, ivi indicata.
1 Dichiara pertanto che l' ha diritto alla restituzione, a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione NASpI indebitamente percepita dal dall'1/11/2022 al Parte_1
31/05/2023, della somma di Euro 5.377,93.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2024, Parte_1
premesso che l' in data 3 Luglio 2023, aveva emesso nei suoi confronti un CP_1
provvedimento, regolarmente comunicatogli, con il quale era stata accertata l'indebita corresponsione della somma di Euro 5.882,51, a titolo di indennità di disoccupazione
NASpI, per il periodo dall'1/11/2022 al 31/05/2023 e che, nonostante avesse proposto ricorso amministrativo, quest'ultimo era stato respinto, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, deducendo l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che aveva percepito le somme, in perfetta buona fede, avendo informato l'Istituto della contemporanea erogazione dell'indennità NASpI e dell'assegno ordinario di invalidità, nelle more riconosciutogli, il che escludeva qualsiasi intento fraudolento, tanto più che non aveva potuto optare immediatamente la scelta tra le due prestazioni, data la discrasia temporale tra la domanda di NASpI e il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Invocava, poi, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale.
Chiedeva, quindi, che previa declaratoria di inefficacia della nota del 3 luglio
2023, venisse dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di CP_1
indebito assistenziale, in quanto non dovute, con condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese di lite.
L' con memoria di costituzione del 9/09/2025, eccepiva la carenza di CP_1
prova dei requisiti previsti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 Con note difensive del 17/11/2025, parte ricorrente, pur ribadendo l'insussistenza dell'indebito, rilevava che la somma corrisposta, a titolo di NASpI per il periodo in contestazione era pari ad Euro 5.377,93, inferiore a quella richiesta nel provvedimento di indebito e chiedeva in via subordinata la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento, quanto meno per la parte eccedente.
L' con note difensive del 10/11/2025, richiamava la relazione del CP_1
funzionario responsabile del procedimento Dr. e chiedeva il rigetto Persona_1
del ricorso.
All'udienza del 27/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va, in primo luogo, rilevato che oggetto del contendere è la legittimità o meno della ripetizione dell'importo di Euro 5.882,51, a titolo di indennità di disoccupazione
NASpI, per il periodo dall'1/11/2022 al 31/05/2023, cosicchè del tutto nuove ed inammissibili sono le prospettazioni contenute nelle note difensive dell' del CP_1
10/11/2025, ove si fa riferimento ad una restituzione di somme erogate a titolo di assegno ordinario di invalidità, quantificandone l'importo, mutando in tal modo il titolo dell'indebito.
Si tratta di questioni, mai adombrate nella memoria di costituzione, che sono inammissibili, perché proposte in violazione dell'art. 416 u.c. cod. proc.civ.
Ciò premesso, va ribadito il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza Sez.Lav. 30/04/2024 n° 11659 secondo cui la NASpI è una prestazione previdenziale
non pensionistica, cosicchè la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non
soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale, né a quelle dettate per l'indebito
assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 Cod.Civ., la quale deve applicarsi
tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n° 8/2023 in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di
gradualità e proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione, nel suo nucleo
essenziale.
Alla luce di ciò, non può accogliersi la domanda principale diretta alla declaratoria di insussistenza dell'indebito, non potendosi applicare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, inconferenti rispetto alla fattispecie esaminata.
3 Tuttavia, poiché dai riepiloghi della NASpI corrisposta nel periodo 1/11/2022 –
31/05/2023, prodotti dall'Istituto, si evince che i ratei erogati di tale prestazione erano pari, al netto delle ritenute, ad Euro 852,31 per il periodo dall'1/11 al 30/11/2022 e a complessivi Euro 4.525,62 dall'1/12/2022 al 31/05/2023, per un totale di Euro 5.377,93,
anzicchè di Euro 5.882,51, richiesti nella nota di accertamento dell'indebito, va dichiarato parzialmente illegittimo il provvedimento emesso dall' in data 3 CP_1
luglio 2023, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione dell'indebito, che viene accertata nella misura di Euro 5.377,93 anzicchè in quella di Euro 5.882,51, ivi indicata.
Va, dichiarato pertanto che l' ha diritto alla restituzione, per il citato titolo, della CP_1
somma di Euro 5.377,93.
L'esito globale della lite e la condotta del ricorrente, nella fase amministrativa, ispirata a lealtà e correttezza, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare, interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 27/11/2025
IL GIUDICE
BI CI
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