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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/09/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2507/2021 avente ad oggetto: divorzio giudiziale
TRA nato il [...] a [...] (avv. Lucia Sagnella giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Vincenzo Feleppa, giusta procura in Controparte_1
atti)
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in NE in data 11/6/1994 con che dalla Controparte_1
predetta unione sono nati i figli (11/9/1995) e (28/4/1999) e che in virtù dello stato di Per_1 Per_2
disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di NE con sentenza nr.
1575/2018 ha dichiarato la separazione personale con addebito a suo carico alle seguenti condizioni: assegno di mantenimento a carico di in favore dell'unico figlio Parte_1
p. 1/4 (all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) quantificato Persona_3
nella somma di €.300 mensili, oltre corresponsione del 50% delle spese straordinarie ( quelle necessari ed urgenti potranno essere assunte dal solo genitore collocatario con successivo rimborso spese) ed oltre rivalutazione annuale ISTAT;
assegno di mantenimento a carico dello stesso in favore della moglie quantificato nella somma di €.300 mensili;
ha fissato la Controparte_1
decorrenza degli importi, al primo mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza;
l'assegnazione della casa coniugale a Ha dedotto, altresì, che, in seguito Controparte_1
all'impugnazione da lui proposta di detta statuizione, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza nr. 4061/2019, ha modificato le predette condizioni, limitatamene all'assegno di mantenimento in favore del figlio e all'assegnazione della casa coniugale, nel senso che, nei Persona_4
confronti del primo è stata disposta la revoca del mantenimento in quanto economicamente autosufficiente e, di conseguenza, è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
con conseguente applicazione della disciplina ordinaria in materia di proprietà e di CP_1
comunione.
Su tali premesse il ricorrente ha chiesto: la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della in quanto, a suo dire, precettrice di autonomo reddito;
lo scioglimento della CP_1
comunione della casa coniugale, compensando la quota di con le somme già Controparte_1
versate in precedenza dallo stesso;
la ripartizione tra i coniugi al 50% della rata di mutuo ventennale per l'acquisto della casa coniugale;
di poter vivere insieme ai figli nella casa coniugale, sulla base delle volontà dichiarate da questi ultimi;
Si costituiva in giudizio parte resistente, che aderiva alla sola richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, chiedeva disporsi a carico di in suo favore un Parte_1
assegno divorzile di €.600 e la conferma dele disposizioni stabilite in sede di separazione, così come parzialmente modificate con la sentenza nr.4061/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli.
2. All'udienza del 20/12/2021 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda cui ha aderito anche la controparte, che veniva disposta con sentenza non definitiva nr. 113/2022 e, con separata ordinanza, la causa proseguiva per l'istruzione.
3. Ciò premesso, in merito alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile in favore della parte resistente, si osserva che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli
p. 2/4 (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto”
(Cassazione, sez. I, 19/6/2023, n.17505). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva come la parte , è disoccupata, così come si rileva in base alla documentazione relativa Controparte_1
al “Centro per l'Impiego”, attestante lo stato di disoccupazione (all. fascicolo parte resistente). Né
può trarsi conclusione di senso contrario in base alla relazione investigativa allegata dalla parte ricorrente la quale, invero, non prova che la parte resistente svolga un'attività lavorativa presso uno studio dentistico, posto che da tale relazione si rileva che “in alcune ore della giornata la presenza dell'autovettura Kia Picanto di colore rossa targata CT356NR utilizzata dalla parcheggiata sia nei CP_1
pressi dell'abitazione condominiale in via Raffaele Garrucci, sia nei pressi dello studio dentistico in via
Giustiniani, dove svolge presumibili mansioni di segreteria”. Il figlio ha dichiarato che la Testimone_1
madre sporadicamente presta attività di pulizie, pertanto, anche da tale dichiarazione, non può rilevarsi che abbia un lavoro di natura stabile o svolga attività da cui poter Controparte_1
desumere che la stessa disponga di adeguati mezzi di sussistenza.
4. Da tali rilievi, pertanto, deve ritenersi che lo squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti
è rimasto invariato: il ricorrente svolge tutt'ora attività di impiegato bancario, risultando, quindi percettore di reddito regolare e continuativo, mentre la parte resistente è priva di entrate stabili ed anche in considerazione della sua età (58 anni) non ha una piena ed effettiva attitudine al lavoro proficuo, risultando, quindi, priva di un'autonomia economica sufficiente. Invero, parte ricorrente non ha depositato documentazione fiscale che accerti una significativa evoluzione della propria situazione economica e considerata la natura stabile dell'impiego si può ragionevolmente ritenere che abbia un tenore di vita più elevato rispetto alla parte resistente. Pertanto, il collegio, sulla base delle predette valutazioni e in base alla durata del matrimonio di circa 20 anni (sino alla separazione) ritiene congruo stabilire un assegno di divorzile mensile a carico della parte ricorrente in favore della resistente di €.300, così come stabilito in sede di separazione e confermato anche in sede di appello.
5. In merito alla richiesta del ricorrente sull'assegnazione della casa coniugale, proposta anche al fine di poter soddisfare la volontà dei figli di potervi ivi convivere, si osserva che la progettata convivenza di questi ultimi con il padre non comporta l'assegnazione di quest'ultima a per difetto del presupposto di convivenza dei figli minorenni o maggiorenni ma Parte_1
non economicamente autosufficienti.
p. 3/4
6. Nulla può disporsi in merito alle domande proposte dalla parte ricorrente relative allo scioglimento della comunione della casa coniugale, alla compensazione della quota di
[...]
con le somme dallo stesso in precedenza già versate e alla ripartizione tra i coniugi al CP_1
50% della rata di mutuo ventennale per l'acquisto della casa coniugale in quanto estranee al presente giudizio, dovendo essere proposte e valutate con giudizio ordinario. In tal senso, “la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi deve essere proposta con autonomo
giudizio ordinario, distinto da quello della separazione personale, che segue un rito camerale. Le due azioni, pur potendo essere connesse sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sono caratterizzate da riti diversi e non possono essere cumulate nello stesso procedimento” (cfr, Cass. n. 18641 del 9/6/2022).
7. Le spese di lite sono poste in capo alla parte ricorrente secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
- dispone a carico di un assegno divorzile in favore di favore di Parte_1 [...]
, quantificato in €.300 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
CP_1
- rigetta la richiesta di parte ricorrente in merito all'assegnazione della casa coniugale, proposta al fine di poter convivere con i figli;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
[...]
NE, 8 settembre 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2507/2021 avente ad oggetto: divorzio giudiziale
TRA nato il [...] a [...] (avv. Lucia Sagnella giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Vincenzo Feleppa, giusta procura in Controparte_1
atti)
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in NE in data 11/6/1994 con che dalla Controparte_1
predetta unione sono nati i figli (11/9/1995) e (28/4/1999) e che in virtù dello stato di Per_1 Per_2
disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di NE con sentenza nr.
1575/2018 ha dichiarato la separazione personale con addebito a suo carico alle seguenti condizioni: assegno di mantenimento a carico di in favore dell'unico figlio Parte_1
p. 1/4 (all'epoca maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) quantificato Persona_3
nella somma di €.300 mensili, oltre corresponsione del 50% delle spese straordinarie ( quelle necessari ed urgenti potranno essere assunte dal solo genitore collocatario con successivo rimborso spese) ed oltre rivalutazione annuale ISTAT;
assegno di mantenimento a carico dello stesso in favore della moglie quantificato nella somma di €.300 mensili;
ha fissato la Controparte_1
decorrenza degli importi, al primo mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza;
l'assegnazione della casa coniugale a Ha dedotto, altresì, che, in seguito Controparte_1
all'impugnazione da lui proposta di detta statuizione, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza nr. 4061/2019, ha modificato le predette condizioni, limitatamene all'assegno di mantenimento in favore del figlio e all'assegnazione della casa coniugale, nel senso che, nei Persona_4
confronti del primo è stata disposta la revoca del mantenimento in quanto economicamente autosufficiente e, di conseguenza, è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
con conseguente applicazione della disciplina ordinaria in materia di proprietà e di CP_1
comunione.
Su tali premesse il ricorrente ha chiesto: la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della in quanto, a suo dire, precettrice di autonomo reddito;
lo scioglimento della CP_1
comunione della casa coniugale, compensando la quota di con le somme già Controparte_1
versate in precedenza dallo stesso;
la ripartizione tra i coniugi al 50% della rata di mutuo ventennale per l'acquisto della casa coniugale;
di poter vivere insieme ai figli nella casa coniugale, sulla base delle volontà dichiarate da questi ultimi;
Si costituiva in giudizio parte resistente, che aderiva alla sola richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, chiedeva disporsi a carico di in suo favore un Parte_1
assegno divorzile di €.600 e la conferma dele disposizioni stabilite in sede di separazione, così come parzialmente modificate con la sentenza nr.4061/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli.
2. All'udienza del 20/12/2021 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domanda cui ha aderito anche la controparte, che veniva disposta con sentenza non definitiva nr. 113/2022 e, con separata ordinanza, la causa proseguiva per l'istruzione.
3. Ciò premesso, in merito alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile in favore della parte resistente, si osserva che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli
p. 2/4 (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto”
(Cassazione, sez. I, 19/6/2023, n.17505). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva come la parte , è disoccupata, così come si rileva in base alla documentazione relativa Controparte_1
al “Centro per l'Impiego”, attestante lo stato di disoccupazione (all. fascicolo parte resistente). Né
può trarsi conclusione di senso contrario in base alla relazione investigativa allegata dalla parte ricorrente la quale, invero, non prova che la parte resistente svolga un'attività lavorativa presso uno studio dentistico, posto che da tale relazione si rileva che “in alcune ore della giornata la presenza dell'autovettura Kia Picanto di colore rossa targata CT356NR utilizzata dalla parcheggiata sia nei CP_1
pressi dell'abitazione condominiale in via Raffaele Garrucci, sia nei pressi dello studio dentistico in via
Giustiniani, dove svolge presumibili mansioni di segreteria”. Il figlio ha dichiarato che la Testimone_1
madre sporadicamente presta attività di pulizie, pertanto, anche da tale dichiarazione, non può rilevarsi che abbia un lavoro di natura stabile o svolga attività da cui poter Controparte_1
desumere che la stessa disponga di adeguati mezzi di sussistenza.
4. Da tali rilievi, pertanto, deve ritenersi che lo squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti
è rimasto invariato: il ricorrente svolge tutt'ora attività di impiegato bancario, risultando, quindi percettore di reddito regolare e continuativo, mentre la parte resistente è priva di entrate stabili ed anche in considerazione della sua età (58 anni) non ha una piena ed effettiva attitudine al lavoro proficuo, risultando, quindi, priva di un'autonomia economica sufficiente. Invero, parte ricorrente non ha depositato documentazione fiscale che accerti una significativa evoluzione della propria situazione economica e considerata la natura stabile dell'impiego si può ragionevolmente ritenere che abbia un tenore di vita più elevato rispetto alla parte resistente. Pertanto, il collegio, sulla base delle predette valutazioni e in base alla durata del matrimonio di circa 20 anni (sino alla separazione) ritiene congruo stabilire un assegno di divorzile mensile a carico della parte ricorrente in favore della resistente di €.300, così come stabilito in sede di separazione e confermato anche in sede di appello.
5. In merito alla richiesta del ricorrente sull'assegnazione della casa coniugale, proposta anche al fine di poter soddisfare la volontà dei figli di potervi ivi convivere, si osserva che la progettata convivenza di questi ultimi con il padre non comporta l'assegnazione di quest'ultima a per difetto del presupposto di convivenza dei figli minorenni o maggiorenni ma Parte_1
non economicamente autosufficienti.
p. 3/4
6. Nulla può disporsi in merito alle domande proposte dalla parte ricorrente relative allo scioglimento della comunione della casa coniugale, alla compensazione della quota di
[...]
con le somme dallo stesso in precedenza già versate e alla ripartizione tra i coniugi al CP_1
50% della rata di mutuo ventennale per l'acquisto della casa coniugale in quanto estranee al presente giudizio, dovendo essere proposte e valutate con giudizio ordinario. In tal senso, “la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi deve essere proposta con autonomo
giudizio ordinario, distinto da quello della separazione personale, che segue un rito camerale. Le due azioni, pur potendo essere connesse sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, sono caratterizzate da riti diversi e non possono essere cumulate nello stesso procedimento” (cfr, Cass. n. 18641 del 9/6/2022).
7. Le spese di lite sono poste in capo alla parte ricorrente secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
- dispone a carico di un assegno divorzile in favore di favore di Parte_1 [...]
, quantificato in €.300 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
CP_1
- rigetta la richiesta di parte ricorrente in merito all'assegnazione della casa coniugale, proposta al fine di poter convivere con i figli;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida in €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti.
[...]
NE, 8 settembre 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
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