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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ANNA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DELL'ANNA
GIOVANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato presso il difensore dot. ssa BAZZONI DANIELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. del 20.10.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il
[...]
e chiedendo che fosse: 1) accertata l'illegittimità dei decreti emessi Controparte_1 dall' nei suoi confronti e Controparte_2 segnatamente i decreti n. 3117 del 9.3.2023, n. 3121 del 9.3.2023, n. 3569 del 16.3.2023 e n. 7321 del 16.5.2023 nell'ambito del procedimento disciplinare che aveva condotto al suo licenziamento;
2) condannato il resistente: a) alla sua immediata reintegrazione nel CP_1 posto di lavoro, presso l'Istituto Controparte_3
con sede in via Marconi n. 40 a con il profilo di assistente tecnico;
b) a
[...] CP_2 collocarlo su altra sede scolastica nella provincia di o nella provincia di Ferrara, o su CP_2
pagina 1 di 11 altra sede che ritenuta opportuna, per incompatibilità ambientale, con il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.s.g.a.) e con il Dirigente scolastico dell'Istituto professionale statale di c) a ripristinare le mansioni da Controparte_3 Controparte_3 CP_2 lui svolte in qualità di assistente tecnico, con la classe di concorso AR 15 “assistente tecnico per le materie di grafica e fotografia”, come stabilito dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 781/21 del 25.11.2021, passata in giudicato e mai eseguita;
d) a pagargli la mancata retribuzione, pari al 50%, dal giorno della sospensione disciplinare del 9.3.2023 fino al licenziamento, il 16.5.2023, unitamente a ferie, ratei di tredicesima, e trattamento di fine rapporto, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, con interessi, rivalutazione monetaria;
e) a pagargli le retribuzioni dalla data del licenziamento - il 16.5.2023 - all'effettiva reintegra;
f) in ragione della violazione di tutte le regole previste dall'art. 55-bis D.l.vo n. 165/01, a risarcirgli il danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittimo licenziamento disciplinare pari a €. 30.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia;
g) a pagargli le ferie non godute e non pagate relative agli anni scolastici 2018/19; 2019/20; 2020/21 e
2021/22, oltre che la retribuzione delle mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019.
Dopo avere riferito di una precedente vicenda disciplinare, anch'essa sfociata in un licenziamento poi giudizialmente annullato dal Tribunale di Bologna, ed essersi doluto della mancata completa ottemperanza del resistente alla sentenza che lo aveva reintegrato, CP_1 con riferimento specifico al procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio il ricorrente affermava che: 1) con decreto n. 3117 del 9.3.2023 gli era stato contestato disciplinarmente di “
1. In più occasioni aver adottato comportamenti non consoni al proprio ruolo. Invero, a partire dall'a.s. 2021/2022 aver determinato un contatto fisico inappropriato con studentesse dell'Istituto, toccando capelli, fianchi, gambe e mani durante le attività nel laboratorio di grafica o fotografia e in aula, nonché indugiando con sguardi insistenti sulle alunne, aver arrecato loro forte disagio (circostanza riferita dalle alunne M.F. della classe
4EG, A.C. della classe 5CG, A.D. della classe 4EG, V.C. della classe 4EG, K.A. della classe
5BG, C.S. della classe 5CG, G.F. della classe 5CG, L.C. della classe 5CG, R.F della classe 5CG., G.M della classe 5BG, M.M. della classe 5BG, G.G. della classe 5BG, S.A. della classe 3DG, N.Z. della classe 3DG, G.F. della classe 3DG). In particolare: • nel corso del passato anno scolastico durante una lezione di grafica in sostituzione del collega assente, aver accarezzato la schiena dell'alunna C.A della attuale classe 5CG; • durante l'open day del corrente anno scolastico, essersi avvicinato eccessivamente all'alunna della attuale classe Pt_2
5 CG, creando un inopportuno contatto fisico, chinandosi a fianco della ragazza e facendo aderire le proprie gambe a quella dell'alunna; • durante le ore di grafica aver mantenuto la propria mano su quella dell'alunna della attuale classe 5BG che muoveva il mouse, Per_1 nonché aver sfiorato i fianchi e la schiena della studentessa nel corso delle lezioni;
• durante l'open day di dicembre e di gennaio aver toccato mani e fianchi della studentessa della Pt_3 attuale classe 5CG, con un contatto percepito dalla studentessa come inappropriato;
• in data 02.03.2023 dalle 08.00 alle 10.00 nell'aula di fotografia aver sfiorato il mento della studentessa della classe attuale 4EG in un gesto percepito come una carezza, aver Pt_4 costretto la mano della studentessa sotto la sua non permettendo all'alunna di divincolarsi. Nella stessa occasione aver scattato una foto all'alunna M.F della attuale classe 4 EG., ritraendola dal seno in giù e mostrando la suddetta foto alla compagna di classe D.A.; • per attirare l'attenzione della professoressa F.A. aver messo un dito nella tasca dei jeans della
pagina 2 di 11 docente; • in data 07 marzo alle ore 11 durante l'ora di fotografia aver messo una mano sul fianco della studentessa della attuale classe 3DG; • in data 07 marzo aver toccato la Pt_3 Pa coscia dell'alunna della attuale classe 3DG durante la lezione di fotografia;
2. Aver fatto accesso al bagno delle studentesse in diverse occasioni e in particolare nel mese di febbraio (circostanza riferita dall'alunna he dichiara di averlo visto circa tre settimane prima e di Per_1 aver avuto paura, nonché dall'alunna F.G. che dichiara di averlo visto una settimana prima) e in data 2 marzo (circostanza riferita dall'alunna e da V.C);
3. Aver proposto alle alunne Pt_4
K.A. della attuale classe 5BG e G.F della attuale classe 5CG. di lavorare per lui, mostrando loro un suo sito nel quale erano rappresentate delle ragazze in uno studio fotografico;
4. Aver chiesto all'alunna della attuale classe 5B la data di nascita e in prossimità del Per_1 compleanno averle chiesto nuovamente se diventata maggiorenne avrebbe voluto lavorare per lui;
5. A fine aprile 2022 all'interno del laboratorio di grafica essersi avvicinato all'alunna ella attuale classe 5BG e dopo aver preso il mouse in dotazione all'alunna aver messo Pt_6 la propria mano nell'interno coscia della studentessa, spostandola solo dopo 2 o 3 minuti;
nonché aver insistito affinché l'alunna gli comunicasse il proprio indirizzo;
6. Nel corso del passato anno scolastico aver indugiato a lungo in un contatto fisico inappropriato con l'alunna G.G della attuale classe BG., costringendo la stessa a rimanere immobile per evitare di aggravare una situazione che le provocava elevato disagio”; 2) era stato sospeso cautelarmente con decreto n. 3121/23 del 9.3.2023 e, dopo essere stato sentito, era stato infine licenziato con decreto n. 7321/23 del 16.5.2023; 3) l'intero procedimento - e dunque anche il licenziamento - era illegittimo poiché alcuni atti non erano stati protocollati, in violazione dell'art. 53, comma 5, d.p.r. n. 445/00, con grave pregiudizio del suo diritto di difesa, il che comportava la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del suo potere;
4) le contestazioni – per come formulate – erano tardive e generiche, le condotte erano descritte sommariamente e senza contestualizzazione e precise collocazioni temporali, cosicché anche sotto questo profilo il licenziamento era illegittimo;
5) se anche aveva toccato qualche collega o qualche studentessa, ciò era avvenuto in modo assolutamente involontario, senza alcuna intenzione;
6) in ogni caso la sanzione disciplinare era sproporzionata rispetto ai fatti contestati, essendo illegittima l'applicazione di essa in modo automatico, senza alcuna valutazione della gravità delle contestazioni.
In relazione alle domande cautelari svolte, ravvisava il fumus boni iuris nei plurimi profili di illegittimità del licenziamento e il periculum in mora nella perdita delle retribuzioni, in conseguenza della perdita del posto di lavoro, e nell'impossibilità di stipulare nuovi contratti con il resistente, essendo stato escluso dalle graduatorie. CP_1
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte Controparte_1 le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) a fronte delle denunce di alcune studentesse, di classi diverse, dell'Istituto “ , ove il ricorrente era tecnico di fotografia, la Dirigente Controparte_3 scolastica aveva avviato il procedimento disciplinare sentendo le persone informate sui fatti, studentesse e docenti;
2) le contestazioni mosse al ricorrente erano riferite a fatti specifici, circostanziati e gravi, espressione di comportamenti assolutamente inappropriati, sia nei confronti delle studentesse che di alcune colleghe;
3) esse erano state fatte tempestivamente, nel rispetto dei termini del procedimento;
4) vista la gravità delle condotte contestate, nessuna sproporzione poteva ravvisarsi nel licenziamento intimato.
pagina 3 di 11 In relazione alle domande cautelari svolte affermava l'insussistenza del fumus boni iuris, attesa la legittimità del provvedimento espulsivo, e quella del periculum in mora, in considerazione del fatto che il ricorrente nulla aveva dedotto delle sue condizioni patrimoniali e reddituali e che, in ogni caso, era maestro di arti marziali e, quindi, titolare di altri redditi, cosicché nessun pregiudizio irreparabile poteva ritenersi sussistente.
Le domande cautelari erano istruite a mezzo delle prove ammesse con ordinanza del 28.12.2023 e all'udienza del 17.1.2024 il giudice riservava la decisione, assegnando a entrambe le parti – su loro richiesta – un termine per il deposito di note difensive finali;
con ordinanza del 7.3.2024 le domande cautelari erano rigettate, difettando sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nella successiva fase di merito, la causa era ulteriormente istruita con l'ammissione delle prove disposta con ordinanza del 27.3.2024 ed era infine decisa all'udienza dell'1.4.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto ritenersi legittimo il procedimento adottato dal resistente. CP_1
Il ricorrente si duole anzitutto della mancata protocollazione di alcuni atti istruttori del procedimento ex art. 53 d.p.r. n. 445/00 che, a suo dire, comporterebbe la decadenza dal potere disciplinare in capo al resistente. La difesa è infondata, non essendovi alcuna CP_1 decadenza, visto che la decadenza invocata dal ricorrente non è prevista da alcuna norma. A tal proposito il ricorrente lamenta ancora che dalla mancata protocollazione sarebbe derivata la lesione del suo diritto di difesa, ma poi non articola le circostanze nelle quali tale lesione si sarebbe verificata;
dall'esame degli atti del procedimento risulta che si è difeso in occasione dell'audizione, dunque non può ritenersi che l'omissione lamentata abbia - sotto qualche profilo - reso illegittimo il procedimento. Lamenta ancora il ricorrente la genericità e la tardività delle contestazioni disciplinari. Anche tali difese sono infondate. Anzitutto i fatti risultano sufficientemente circostanziati, visto che sono descritti i singoli episodi nei confronti delle colleghe e delle studentesse, in modo preciso, senza che rilevi il fatto che di essi manchino il giorno e l'ora in cui sono avvenuti. È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell'ipotesi di licenziamento intimato per mancanza disciplinare, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti – l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, allorché oggettivamente (per il numero di essi, i diversi luoghi dell'esecuzione, l'arco di tempo cui si riferiscono) neppure al datore di lavoro è possibile una loro collocazione precisa sotto il profilo temporale -, né la regola può ritenersi violata quando risulti che il dipendente, avendo avuto piena cognizione dell'accusa rivoltagli, ha potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi” (per tutte Cass. civ., sez. lav., n. 16831/13 e Cass. civ., sez. lav., n. 11933/03). Inoltre, essi sono stati tempestivamente contestati, in considerazione del fatto che le segnalazioni alla Dirigente scolastica sono avvenute il 2.3.2023 e in relazione a tale data è stato dato avvio al procedimento disciplinare nel rispetto dei termini di cui all'art. 55-ter D.l.vo n. 165/01. Del resto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la definizione del concetto di immediatezza non può prescindere, poi, dal rilievo che il giudizio su di essa postula l'accertamento del tempo in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole condotta del dipendente, di guisa che, come affermato da questa Corte in numerosi approdi … il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall'avvenuta
pagina 4 di 11 conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all'esercizio del potere disciplinare a seguito dell'accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore” (Cass. civ. sez. lav. n. 28974/17; da ultimo Cass. civ., n. 18415/23). Devono inoltre ritenersi sussistenti i fatti contestati. Dall'istruttoria compiuta nella fase cautelare è infatti emerso quanto segue. La teste docente IPSAS Aldrovandi Rubbiani, sede grafica, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono vere le circostanze (che nel corso degli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 alcune studentesse le riferivano di avere ricevuto “attenzioni particolari” dal ricorrente e che aveva messo le proprie mani su quelle delle alunne e le aveva spostate prendendole dai fianchi); le studentesse me lo hanno riferito in più occasioni;
me lo hanno riferito varie studentesse di varie classi;
è vero che per attirare la mia attenzione ha inserito una mano nella tasca dei jeans;
è vero che ho visto il ricorrente entrare nel bagno delle studentesse e che l'ho ammonito circa il divieto di entrare nel bagno delle donne;
ciò è avvenuto sicuramente una volta, forse due;
preciso che si tratta del bagno delle donne, possono fruirne anche le professoresse;
preciso che una parte del bagno è comune alle professoresse e alle studentesse e una parte invece è riservata – con la chiave – solo a noi professoresse, mentre un'altra parte è riservata alle studentesse;
la chiave del bagno è nel gabbiotto dei bidelli, normalmente la prendiamo senza chiedere;
il bagno dei maschi si trova altrove;
all'ingresso di ogni bagno c'è un cartello che indica che è il bagno delle donne o quello degli uomini;
al piano che frequento dove c'è il mio laboratorio i bagni sono distinti e si trovano sullo stesso corridoio ma in punti diversi;
ci sono due bagni per ogni piano, direi uno per gli uomini e uno per le donne;
confermo le dichiarazioni che mi sono mostrate;
l'episodio si è verificato due volte;
non so dire esattamente quando;
sono a scuola da tre anni;
ricordo che una volta è avvenuto sicuramente nello scorso anno scolastico”; nella dichiarazione resa alla Dirigente la testimone ha riferito che le studentesse le hanno a loro volta riferito che il ricorrente metteva le sue mani sulle loro e per spostarle le prendeva dai fianchi;
una studentessa le ha anche riferito che il ricorrente ricordava la sua data di nascita, sapeva che era maggiorenne e le aveva chiesto se posava per lui;
a proposito dell'episodio capitato a lei, ha dichiarato alla Dirigente che, quando è successo, si è “rivoltata in modo deciso” e che era allibita, come i colleghi presenti;
ha infine aggiunto che il ricorrente tendeva ad “accorciare le distanze fisiche”, per esempio sfiorandole un braccio quando doveva chiamarla. La teste , anch'ella docente IPSAS Aldrovandi Rubbiani, Tes_2 sede grafica, dal 2021, ha dichiarato: “Sono vere le circostanze;
ho notato che – per spostare una ragazza – il ricorrente le ha messo una mano sui fianchi;
non ricordo esattamente quando sia successo, comunque nello scorso anno scolastico;
quello stesso giorno le studentesse mi hanno riferito dell'episodio e anche di un altro che io non ho visto;
so che poi sono andate a parlarne alla preside”; ha poi confermato la dichiarazione resa alla Dirigente da cui emerge che alla fine della lezione la studentessa le ha riferito che l'episodio era successo sei volte e che si era sentita molto a disagio e che ciò era capitato con un'altra studentessa in un'altra occasione, nella quale però la testimone non era presente. Il teste , docente Testimone_3
IPSAS Aldrovandi Rubbiani, sede grafica, dal 2016 ha dichiarato: “Non l'ho visto;
preciso che il bagno ha un antibagno che è comune a tutto il personale scolastico;
sto parlando del bagno all'ultimo piano dove ci sono i laboratori;
poi il bagno diventa solo del personale femminile;
pagina 5 di 11 da quindici giorni circa è diventato solo maschile;
sono stato informato dal ricorrente dei fatti di cui è stato accusato;
… non ho visto nulla e nessuno mi ha mai riferito nulla;
ho poi saputo delle accuse solo successivamente;
non ricordo esattamente le classi in cui ho insegnato, comunque in quasi tutte”. La teste già docente IPSAS Aldrovandi Rubbiani, Testimone_4 sede grafica, dal 1995 al 31.8.2022, ha dichiarato: “Non l'ho visto;
ci sono bagni per uomini e per donne;
il bagno è anche misto perché c'è il bagno per i disabili;
posso dire per i docenti è stato anche promiscuo per un certo periodo, ma non saprei dire quale … non ho visto nulla e nessuno mi ha mai riferito nulla;
posso dire di essere stato in molte occasioni in compresenza con il ricorrente;
dopo il suo rientro a scuola si è spesso raccomandato con me di non lasciarlo da solo;
ciò è accaduto non solo al mattino, ma anche in occasione dei recuperi pomeridiani;
il bagno dei docenti ha una chiave che quello dei ragazzi non ha;
la chiave è nella guardiola dei bidelli”. Dall'istruttoria compiuta nella fase del merito è inoltre emerso quanto segue.
Il teste docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani dal 2009, Testimone_5 attualmente dall'1.9.2023 comandato presso la fondazione a Roma, ha dichiarato: Parte_7
“Non l'ho mai visto… Non l'ho visto avere comportamenti molesti né mi sono stati riferiti da altri, altrimenti l'avrei comunicato alla dirigente. Il bagno delle studentesse aveva un antibagno comune al bagno per i disabili e a quello per i docenti, oltre che allo sgabuzzino. Il bagno per i docenti non era distinto per sesso. L'antibagno aveva un lavandino che poteva essere usato da tutti;
il bagno delle ragazze non aveva la porta;
avevano ovviamente le porte le singole toilette. Vi era un altro bagno in un luogo diverso in cui andavano solo i ragazzi. Ricordo che vi è stato un periodo in cui il bagno di noi docenti è stato diviso tra maschi e Part femmine in seguito a un controllo dell' ricordo che il bagno delle professoresse fu collocato al piano terra. Non so dire quando è avvenuta la separazione del bagno delle docenti”. Il teste , docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani, dall'anno scolastico Testimone_6
2016/17, ha dichiarato: “Non l'ho mai visto… Non l'ho mai visto né qualcuno mi ha mai parlato di comportamenti molesti da parte sua nei confronti delle studentesse. Sono nello staff del dirigente da tre anni, nel senso che questo è il terzo anno scolastico. Mi occupo principalmente della sostituzione dei colleghi assenti, anche personalmente. Mi occupo altresì di verificare la possibilità di autorizzare a uscire prima della fine delle lezioni. Sono anche docente di sostegno e ho avuto occasione di essere in compresenza con il tecnico nei Pt_1 laboratori”. La teste docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani da circa 15 Testimone_7 anni ha dichiarato: “Confermo le dichiarazioni che ho reso, se non ricordo male si trattava di un laboratorio di fotografia;
posso dire peraltro che erano due studentesse di una mia classe, ricordo che erano e , mi dissero che aveva toccato loro i fianchi. Persona_2 Persona_3
Ricordo che mi dissero che la reazione era stata di fastidio a tale comportamento. Non ricordo se mi dissero che era avvenuto durante un'ora di laboratorio o un altro momento”. Il teste docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani da circa sei anni, ha Testimone_8 dichiarato: “Confermo le dichiarazioni che ho rilasciato il 6 marzo 2023, ricordo che le ragazze mi dissero che durante i laboratori di fotografia erano a disagio in presenza del sig. ; non mi dissero il motivo specifico, mi dissero però che lo erano quando posavano, Pt_1 perché in questi laboratori in alcune occasioni erano le stesse studentesse a essere soggetto dei servizi fotografici”. La teste già studentessa dell'istituto Aldrovandi Testimone_9
Rubbiani, diplomata l'anno scorso, ha dichiarato: “è vera la circostanza, confermo che ha cercato un contatto fisico con le mani, mi ha toccato anche la coscia;
è successo una volta
pagina 6 di 11 sola, ricordo che ero in quarta. È successo durante un'ora di laboratorio di grafica, il professore era … Sono vere le circostanze, ricordo che in particolare due Persona_4 compagne mi riferirono che si era avvicinato e aveva messo la mano sulla loro per spostare il mouse del computer, ricordo in particolare che mi riferì che gli aveva detto Persona_5 che il suo aiuto non era gradito. Ricordo che mi riferirono di un solo episodio, che fu quello in cui poi gli dissero che il suo aiuto non era più gradito… è vera la circostanza nel senso che quando l'episodio è capitato ho provato disagio e imbarazzo … Non l'ho mai visto nel bagno delle ragazze … Non è vero, a me non lo ha chiesto, mi risulta che l'abbia chiesto a Per_6
una mia compagna di classe”. La teste già studentessa dell'istituto
[...] Persona_6
Aldrovandi Rubbiani, diplomata l'anno scorso, ha dichiarato: “è vera la circostanza, è successo più di una volta, sia nelle ore di laboratorio che di fotografia … è vera la circostanza, ho visto durante le ore di fotografia che alcune volte è successo anche con altre compagne. Una compagna mi ha riferito che una volta l'ha fotografata anche al di sotto del volto, normalmente ci fotografavamo i volti … quel comportamento mi ha messo disagio e anche paura. Ricordo di averne parlato con le altre compagne di classe, ricordo di averne parlato anche con la professoressa di fotografia … non l'ho mai visto … è vero;
ricordo che me Tes_1
l'ha chiesto più volte … confermo le dichiarazioni, può essere che l'abbia visto una volta nel bagno delle ragazze ma non ricordo”. La teste già studentessa dell'Istituto Tes_10
Aldrovandi Rubbiani, fino a quest'anno, ha dichiarato: “è vera la circostanza, preciso però che non mi ha mai toccato la coscia;
è successo qualche volta nell'anno scolastico 2021/22, più frequentemente in quello successivo. Nel primo anno scolastico, oltre a lui vi era anche un altro tecnico di laboratorio, a volte erano anche presenti insieme e si dividevano gli studenti per gruppo;
oltre ai tecnici era presente anche il professore;
poteva accadere che dividesse la classe in due distinti laboratori in contemporanea, in quel caso si divideva fra l'uno e l'altro laboratorio nel senso che era presente un po' con un gruppo e un po' con l'altro. Le due aule di laboratorio di fotografia sono vicine, una di fronte all'altra. A volte eravamo divisi anche in tre o quattro gruppi, tutti comunque nelle due aule del laboratorio di fotografia … è vera la circostanza, ricordo che me lo riferì qualche altra compagna di classe ma non ricordo chi … posso dire che quei comportamenti mi hanno creato disagio … io l'ho visto solo nell'antibagno, mi hanno detto che è stato visto anche nel bagno ma io non l'ho mai visto … confermo le dichiarazioni che ho reso”. La teste già studentessa dell'istituto Testimone_11
Aldrovandi Rubbiani fino a dicembre dell'anno scorso, ha dichiarato: “Non è vero, con me non è mai successo … è vera la circostanza, nel senso che alcune compagne me lo hanno riferito e in alcune occasioni l'ho visto personalmente avvicinarsi e toccare le compagne. Ho visto in particolare che toccava le mani e le spalle … non l'ho visto nel bagno, l'ho visto solo nell'antibagno … confermo le dichiarazioni, confermo anche che il contatto di cui parlo nelle dichiarazioni è stato l'unico che ho avuto”. La teste già studentessa dell'istituto Persona_2
Aldrovandi Rubbiani fino al 2023, ha dichiarato: “Il contatto fisico è avvenuto una volta sola, mi ha toccato le mani, eravamo durante un'ora di laboratorio;
era l'anno scolastico 2022/23
… ho assistito personalmente a un contatto con una mia compagna, non ricordo chi, le ha toccato solo le mani … quando è capitato a me ho provato molto disagio e paura, ne ho parlato con la professoressa di fotografia … non l'ho mai visto nel bagno, l'ho visto Tes_1 nell'antibagno … confermo le dichiarazioni, ribadisco che l'ho visto soltanto nell'antibagno”. La teste già studentessa dell'istituto Aldrovandi Rubbiani fino al 2023, ha Persona_3 dichiarato: “Sono vere le circostanze, preciso che il contatto è avvenuto più volte, mi ha toccato
pagina 7 di 11 le mani i fianchi e la schiena. Ciò avveniva durante il laboratorio di fotografia mentre sistemavo la macchina fotografica … sono vere le circostanze, a volte l'ho visto anche io altre volte me lo hanno riferito … posso dire che quei comportamenti mi hanno creato disagio e imbarazzo, ricordo di averne parlato a scuola con la professoressa e con la preside … io Tes_1 non l'ho mai visto, era una voce che girava a scuola … confermo le dichiarazioni”. La teste già studentessa dell'istituto Aldrovandi Rubbiani fino al 2023, ha dichiarato: Testimone_12
“Ricordo che vi è stato un solo contatto fisico con le mani nell'anno scolastico 2021/22, ricordo che è avvenuto durante un'ora di laboratorio di grafica … è vera la circostanza, mi è stato riferito dalle mie compagne io non l'ho mai visto. Ricordo che me ne parlò e Persona_2 credo anche … quel comportamento mi ha creato disagio … è vera la Persona_3 circostanza, confermo quanto ho dichiarato”. All'esito dell'istruttoria il ricorrente, sentito liberamente, ha dichiarato: “Sono tecnico di laboratorio e quindi la mia presenza in classe, durante le ore di laboratorio, è di assistenza ai professori che sono sempre presenti. Tutte le volte che ci sono io c'è sempre anche il docente della materia o quello di sostegno, a volte anche insieme;
non sono mai da solo con i ragazzi. La mia attività è quella di spiegare concretamente come fare le fotografie;
gli spazi dei locali sono angusti e quindi può essere capitato, anche più di una volta, di avere urtato le ragazze o di averle anche sfiorate con le mani o con altre parti del corpo, ma questo non è mai stato fatto in modo intenzionale, ma solo come conseguenza involontaria dell'attività didattica che dovevo fare;
non ho mai proposto a nessuna delle ragazze di lavorare per me nel mio sito personale, ricordo che a qualcuna l'ho fatto vedere, ma solo per fare capire come si facevano le fotografie. Aggiungo inoltre che sono già stato licenziato e reintegrato giudizialmente in un'altra occasione e, così, gli avvocati mi hanno spiegato che dovevo essere estremamente rigoroso nel comportamento per non dare luogo a fraintendimenti, ed è così che mi sono comportato”.
Dall'esame delle testimonianze emerge innanzitutto la sussistenza dell'episodio in cui il ricorrente ha infilato una mano nella tasca dei jeans della collega per attirare la Testimone_1 sua attenzione;
costei ha riferito di essersi girata di scatto, allibita per il gesto;
emerge poi che in una pluralità di occasioni ha messo le sue mani su quelle delle studentesse e ha messo altresì le sue mani sui fianchi delle studentesse per spostarle;
lo hanno riferito sia la teste
[...]
che la teste la quale ha aggiunto che almeno in un'occasione ciò è Tes_1 Tes_13 avvenuto in sua presenza, durante una sua lezione e che al termine di essa la studentessa interessata le ha riferito che ciò era avvenuto altre volte e che le aveva creato forte imbarazzo. Inoltre, dall'esame delle dichiarazioni rese da alcune studentesse alla Dirigente scolastica, raccolte nella fase istruttoria del procedimento, emerge che altri episodi analoghi si sono ripetuti in plurime occasioni;
una studentessa ha dichiarato che “mentre eravamo seduti, io avevo bisogno di aiuto e si è seduto vicino a me (…), mi toccava, mi accarezzava Pt_1 veramente la schiena. Quando è uscito ho guardato le mie compagne spiazzata”; un'altra ha dichiarato: “Lui è venuto ad aiutarmi anche se non c'era bisogno, lui si è avvicinato fino a far toccare le sue gambe alle mie, lui si è piegato a fianco a me molto vicino ed io mi sono presa paura”; un'altra ancora ha dichiarato: “Si avvicina e se devo prendere il mouse mette la sua mano sopra la mia, mi ha toccato i fianchi e tutta la schiena”; un'altra ha dichiarato: “è venuto dietro di me per aiutarmi e mi ha toccato un fianco e non mi è sembrato casuale, l'ho sentito come un palpeggiamento (…). Cerca il contatto fisico con le mani e con i fianchi”; un'altra studentessa ha dichiarato “Mi ha toccato il mento, ma non l'ha fatto casualmente, era quasi
pagina 8 di 11 una carezza e io mi sono spostata e una decina di minuti dopo ha messo la sua mano sopra la mia e me la teneva stretta, io provavo a toglierla ma ho fatto fatica”; infine un'altra ancora ha dichiarato: “A fine aprile 2022 (..) è venuto da me, mi ha preso il mouse e mentre stava lavorando la sua mano si è messa nel mio interno coscia, toccandomi”.
Le stesse studentesse, sentite come testimoni nella fase di merito, hanno tutte confermato le dichiarazioni rese, hanno riferito che almeno in un'occasione, a volte anche in più occasioni, il ricorrente ha toccato loro le mani, a volte la schiena, le spalle o i fianchi e che ciò ha creato in loro, volta a volta, fastidio, imbarazzo, disagio, in una studentessa anche paura. Esse poi hanno aggiunto che, in alcune occasioni l'hanno visto fare alle compagne di classe, in altre le compagne glielo avevano solo riferito.
Il quadro probatorio si è completato. Fra le altre, una studentessa ha dichiarato: “ … ha cercato un contatto fisico con le mani, mi ha toccato anche la coscia … ricordo che in particolare due compagne mi riferirono che si era avvicinato e aveva messo la mano sulla loro per spostare il mouse del computer, ricordo in particolare che … mi riferì che gli aveva detto che il suo aiuto non era gradito …è vera la circostanza nel senso che quando l'episodio è capitato ho provato disagio e imbarazzo”; un'altra ha dichiarato: “è successo più di una volta che il sig. si avvicinasse fisicamente, creando un contatto fisico con le sue mani, i suoi Pt_1 fianchi, il suo mento, la sua schiena e la sua coscia, sia nelle ore di laboratorio che di fotografia … ho visto durante le ore di fotografia che alcune volte è successo anche con altre compagne. Una compagna mi ha riferito che una volta l'ha fotografata anche al di sotto del volto, normalmente ci fotografavamo i volti … quel comportamento mi ha messo disagio e anche paura”; un'altra ancora ha dichiarato: “il contatto è avvenuto più volte, mi ha toccato le mani i fianchi e la schiena. Ciò avveniva durante il laboratorio di fotografia mentre sistemavo la macchina fotografica … a volte l'ho visto anche io, altre volte me lo hanno riferito … quei comportamenti mi hanno creato disagio e imbarazzo, ricordo di averne parlato a scuola con la professoressa e con la preside”. Tes_1
Si tratta di condotte reiterate, nei confronti sia di una collega che di numerose studentesse, in occasioni diverse, in classi differenti, certamente invasive della sfera privata altrui, fonte di turbamento non solo nelle studentesse, alcune delle quali minorenni, ma anche della collega, come riferito nella dichiarazione alla Dirigente scolastica. Esse sono consistite in un contatto fisico del tutto inopportuno e molesto con l'altra persona - evidentemente contraria
- realizzato mediante una condotta di contatto, appunto, talora anche ripetuta, e sono risultate lesive della sfera privata e della libertà altrui, aggravate dal fatto di essere state poste in essere a scuola, durante le lezioni, da parte di un assistente tecnico nei confronti di studentesse, alcune anche minorenni, approfittando della sua presenza e del suo ruolo di ausilio ai docenti, in un ambiente che – al contrario – deve essere assolutamente sicuro e privo di comportamenti, da parte di chiunque, che possano in qualche modo ledere la loro integrità psico-fisica. E ciò anche a prescindere dalla loro eventuale illiceità penale. Del resto le stesse dichiarazioni delle studentesse, appartenenti - come già detto - anche a classi diverse, in plurime occasioni, risultano coerenti e precise, perché sostanzialmente coincidenti nel raccontare la dinamica degli episodi, senza che dall'istruttoria sia emerso alcun elemento che ne infici la credibilità; le stesse poi sono risultate confermate dalle testimonianze, nelle quali le testimoni, sia le docenti che le studentesse, hanno confermato le dichiarazioni compiute nel procedimento disciplinare senza che si possa dubitare della loro attendibilità.
pagina 9 di 11 La stessa non è poi revocata in dubbio dalle testimonianze di , Testimone_3 Tes_4
, e che - sentiti i primi due nella
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 fase cautelare e gli altri tre nella fase di merito - hanno affermato di non avere mai assistito a episodi del genere, il che – però – non significa che quelli riferiti non siano avvenuti, non essendo loro presenti a essi. Le testimonianze appaiono dunque coerenti e credibili e non sono in alcun modo smentite da quelle degli altri testimoni che hanno affermato di non aver mai visto tali episodi. Allo stesso modo non appaiono scalfire la credibilità delle testimonianze le dichiarazioni del ricorrente, che riprendono sostanzialmente le sue difese, secondo le quali - se alcuni contatti ci sono stati - sono stati del tutto involontari, poiché è proprio la reiterazione delle condotte in una pluralità di occasioni, come è emersa dall'istruttoria, a non rendere credibile la circostanza che il ricorrente avrebbe toccato involontariamente le studentesse, nei casi in cui ciò sarebbe avvenuto. Alla luce dei fatti contestati e dell'istruttoria compiuta risulta dunque, almeno allo stato, sussistente la giusta causa del licenziamento, essendo integrata la fattispecie contestata di cui all'art. 13, comma 10, lett. a), CCNL 2016/18, con riferimento all'art. 55-quater, comma 1, lett. e), D.l.vo n. 165/01 che prevede, fra l'altro, la reiterazione di gravi condotte moleste o comunque lesive della dignità personale altrui. Recita a tal proposito la norma: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
…”. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55-quater D.l.vo n. 165/01 nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'Amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. La norma cristallizza infatti, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo o la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, resta la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. L'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità, della sanzione espulsiva (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 18372/23). A tale proposito la sanzione irrogata appare legittima rispetto ai fatti contestati, trattandosi di condotte senz'altro reiterate e lesive della dignità personale della collega e delle pagina 10 di 11 studentesse, cosicché possono essere ricondotte all'ipotesi di cui alla lettera e) della citata norma;
tali condotte appaiono inoltre proporzionate alla sanzione disciplinare irrogata, proprio in considerazione della loro reiterazione, in molteplici occasioni, nei confronti di una pluralità di persone e con la consapevolezza di quanto stava accadendo. I fatti contestati al ricorrente appaiono dunque suscettibili di integrare la giusta causa che ha legittimato il suo licenziamento. Né può avere alcun rilievo il fatto – lamentato dal ricorrente – che in un precedente giudizio il licenziamento sia stato annullato e la sentenza non sia stata eseguita esattamente, essendogli state affidate mansioni diverse da quelle per le quali era stata ordinata la reintegrazione poiché la circostanza – se anche esistente – non muta la sussistenza e la gravità dei fatti a lui contestati. La decisione in tal senso della controversia consente infine di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte, in particolare quelle relative al suo trasferimento, alle retribuzioni non pagate e al risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella controversia n. 2060/23 R.G. LAV. promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta tutte le domande;
2) condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi €. 5.600,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2060/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELL'ANNA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DELL'ANNA
GIOVANNA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa BAZZONI DANIELA, elettivamente domiciliato presso il difensore dot. ssa BAZZONI DANIELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. del 20.10.2023 adiva il Parte_1
Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il
[...]
e chiedendo che fosse: 1) accertata l'illegittimità dei decreti emessi Controparte_1 dall' nei suoi confronti e Controparte_2 segnatamente i decreti n. 3117 del 9.3.2023, n. 3121 del 9.3.2023, n. 3569 del 16.3.2023 e n. 7321 del 16.5.2023 nell'ambito del procedimento disciplinare che aveva condotto al suo licenziamento;
2) condannato il resistente: a) alla sua immediata reintegrazione nel CP_1 posto di lavoro, presso l'Istituto Controparte_3
con sede in via Marconi n. 40 a con il profilo di assistente tecnico;
b) a
[...] CP_2 collocarlo su altra sede scolastica nella provincia di o nella provincia di Ferrara, o su CP_2
pagina 1 di 11 altra sede che ritenuta opportuna, per incompatibilità ambientale, con il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.s.g.a.) e con il Dirigente scolastico dell'Istituto professionale statale di c) a ripristinare le mansioni da Controparte_3 Controparte_3 CP_2 lui svolte in qualità di assistente tecnico, con la classe di concorso AR 15 “assistente tecnico per le materie di grafica e fotografia”, come stabilito dal Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 781/21 del 25.11.2021, passata in giudicato e mai eseguita;
d) a pagargli la mancata retribuzione, pari al 50%, dal giorno della sospensione disciplinare del 9.3.2023 fino al licenziamento, il 16.5.2023, unitamente a ferie, ratei di tredicesima, e trattamento di fine rapporto, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, con interessi, rivalutazione monetaria;
e) a pagargli le retribuzioni dalla data del licenziamento - il 16.5.2023 - all'effettiva reintegra;
f) in ragione della violazione di tutte le regole previste dall'art. 55-bis D.l.vo n. 165/01, a risarcirgli il danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittimo licenziamento disciplinare pari a €. 30.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia;
g) a pagargli le ferie non godute e non pagate relative agli anni scolastici 2018/19; 2019/20; 2020/21 e
2021/22, oltre che la retribuzione delle mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019.
Dopo avere riferito di una precedente vicenda disciplinare, anch'essa sfociata in un licenziamento poi giudizialmente annullato dal Tribunale di Bologna, ed essersi doluto della mancata completa ottemperanza del resistente alla sentenza che lo aveva reintegrato, CP_1 con riferimento specifico al procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio il ricorrente affermava che: 1) con decreto n. 3117 del 9.3.2023 gli era stato contestato disciplinarmente di “
1. In più occasioni aver adottato comportamenti non consoni al proprio ruolo. Invero, a partire dall'a.s. 2021/2022 aver determinato un contatto fisico inappropriato con studentesse dell'Istituto, toccando capelli, fianchi, gambe e mani durante le attività nel laboratorio di grafica o fotografia e in aula, nonché indugiando con sguardi insistenti sulle alunne, aver arrecato loro forte disagio (circostanza riferita dalle alunne M.F. della classe
4EG, A.C. della classe 5CG, A.D. della classe 4EG, V.C. della classe 4EG, K.A. della classe
5BG, C.S. della classe 5CG, G.F. della classe 5CG, L.C. della classe 5CG, R.F della classe 5CG., G.M della classe 5BG, M.M. della classe 5BG, G.G. della classe 5BG, S.A. della classe 3DG, N.Z. della classe 3DG, G.F. della classe 3DG). In particolare: • nel corso del passato anno scolastico durante una lezione di grafica in sostituzione del collega assente, aver accarezzato la schiena dell'alunna C.A della attuale classe 5CG; • durante l'open day del corrente anno scolastico, essersi avvicinato eccessivamente all'alunna della attuale classe Pt_2
5 CG, creando un inopportuno contatto fisico, chinandosi a fianco della ragazza e facendo aderire le proprie gambe a quella dell'alunna; • durante le ore di grafica aver mantenuto la propria mano su quella dell'alunna della attuale classe 5BG che muoveva il mouse, Per_1 nonché aver sfiorato i fianchi e la schiena della studentessa nel corso delle lezioni;
• durante l'open day di dicembre e di gennaio aver toccato mani e fianchi della studentessa della Pt_3 attuale classe 5CG, con un contatto percepito dalla studentessa come inappropriato;
• in data 02.03.2023 dalle 08.00 alle 10.00 nell'aula di fotografia aver sfiorato il mento della studentessa della classe attuale 4EG in un gesto percepito come una carezza, aver Pt_4 costretto la mano della studentessa sotto la sua non permettendo all'alunna di divincolarsi. Nella stessa occasione aver scattato una foto all'alunna M.F della attuale classe 4 EG., ritraendola dal seno in giù e mostrando la suddetta foto alla compagna di classe D.A.; • per attirare l'attenzione della professoressa F.A. aver messo un dito nella tasca dei jeans della
pagina 2 di 11 docente; • in data 07 marzo alle ore 11 durante l'ora di fotografia aver messo una mano sul fianco della studentessa della attuale classe 3DG; • in data 07 marzo aver toccato la Pt_3 Pa coscia dell'alunna della attuale classe 3DG durante la lezione di fotografia;
2. Aver fatto accesso al bagno delle studentesse in diverse occasioni e in particolare nel mese di febbraio (circostanza riferita dall'alunna he dichiara di averlo visto circa tre settimane prima e di Per_1 aver avuto paura, nonché dall'alunna F.G. che dichiara di averlo visto una settimana prima) e in data 2 marzo (circostanza riferita dall'alunna e da V.C);
3. Aver proposto alle alunne Pt_4
K.A. della attuale classe 5BG e G.F della attuale classe 5CG. di lavorare per lui, mostrando loro un suo sito nel quale erano rappresentate delle ragazze in uno studio fotografico;
4. Aver chiesto all'alunna della attuale classe 5B la data di nascita e in prossimità del Per_1 compleanno averle chiesto nuovamente se diventata maggiorenne avrebbe voluto lavorare per lui;
5. A fine aprile 2022 all'interno del laboratorio di grafica essersi avvicinato all'alunna ella attuale classe 5BG e dopo aver preso il mouse in dotazione all'alunna aver messo Pt_6 la propria mano nell'interno coscia della studentessa, spostandola solo dopo 2 o 3 minuti;
nonché aver insistito affinché l'alunna gli comunicasse il proprio indirizzo;
6. Nel corso del passato anno scolastico aver indugiato a lungo in un contatto fisico inappropriato con l'alunna G.G della attuale classe BG., costringendo la stessa a rimanere immobile per evitare di aggravare una situazione che le provocava elevato disagio”; 2) era stato sospeso cautelarmente con decreto n. 3121/23 del 9.3.2023 e, dopo essere stato sentito, era stato infine licenziato con decreto n. 7321/23 del 16.5.2023; 3) l'intero procedimento - e dunque anche il licenziamento - era illegittimo poiché alcuni atti non erano stati protocollati, in violazione dell'art. 53, comma 5, d.p.r. n. 445/00, con grave pregiudizio del suo diritto di difesa, il che comportava la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del suo potere;
4) le contestazioni – per come formulate – erano tardive e generiche, le condotte erano descritte sommariamente e senza contestualizzazione e precise collocazioni temporali, cosicché anche sotto questo profilo il licenziamento era illegittimo;
5) se anche aveva toccato qualche collega o qualche studentessa, ciò era avvenuto in modo assolutamente involontario, senza alcuna intenzione;
6) in ogni caso la sanzione disciplinare era sproporzionata rispetto ai fatti contestati, essendo illegittima l'applicazione di essa in modo automatico, senza alcuna valutazione della gravità delle contestazioni.
In relazione alle domande cautelari svolte, ravvisava il fumus boni iuris nei plurimi profili di illegittimità del licenziamento e il periculum in mora nella perdita delle retribuzioni, in conseguenza della perdita del posto di lavoro, e nell'impossibilità di stipulare nuovi contratti con il resistente, essendo stato escluso dalle graduatorie. CP_1
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte Controparte_1 le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava che: 1) a fronte delle denunce di alcune studentesse, di classi diverse, dell'Istituto “ , ove il ricorrente era tecnico di fotografia, la Dirigente Controparte_3 scolastica aveva avviato il procedimento disciplinare sentendo le persone informate sui fatti, studentesse e docenti;
2) le contestazioni mosse al ricorrente erano riferite a fatti specifici, circostanziati e gravi, espressione di comportamenti assolutamente inappropriati, sia nei confronti delle studentesse che di alcune colleghe;
3) esse erano state fatte tempestivamente, nel rispetto dei termini del procedimento;
4) vista la gravità delle condotte contestate, nessuna sproporzione poteva ravvisarsi nel licenziamento intimato.
pagina 3 di 11 In relazione alle domande cautelari svolte affermava l'insussistenza del fumus boni iuris, attesa la legittimità del provvedimento espulsivo, e quella del periculum in mora, in considerazione del fatto che il ricorrente nulla aveva dedotto delle sue condizioni patrimoniali e reddituali e che, in ogni caso, era maestro di arti marziali e, quindi, titolare di altri redditi, cosicché nessun pregiudizio irreparabile poteva ritenersi sussistente.
Le domande cautelari erano istruite a mezzo delle prove ammesse con ordinanza del 28.12.2023 e all'udienza del 17.1.2024 il giudice riservava la decisione, assegnando a entrambe le parti – su loro richiesta – un termine per il deposito di note difensive finali;
con ordinanza del 7.3.2024 le domande cautelari erano rigettate, difettando sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Nella successiva fase di merito, la causa era ulteriormente istruita con l'ammissione delle prove disposta con ordinanza del 27.3.2024 ed era infine decisa all'udienza dell'1.4.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto ritenersi legittimo il procedimento adottato dal resistente. CP_1
Il ricorrente si duole anzitutto della mancata protocollazione di alcuni atti istruttori del procedimento ex art. 53 d.p.r. n. 445/00 che, a suo dire, comporterebbe la decadenza dal potere disciplinare in capo al resistente. La difesa è infondata, non essendovi alcuna CP_1 decadenza, visto che la decadenza invocata dal ricorrente non è prevista da alcuna norma. A tal proposito il ricorrente lamenta ancora che dalla mancata protocollazione sarebbe derivata la lesione del suo diritto di difesa, ma poi non articola le circostanze nelle quali tale lesione si sarebbe verificata;
dall'esame degli atti del procedimento risulta che si è difeso in occasione dell'audizione, dunque non può ritenersi che l'omissione lamentata abbia - sotto qualche profilo - reso illegittimo il procedimento. Lamenta ancora il ricorrente la genericità e la tardività delle contestazioni disciplinari. Anche tali difese sono infondate. Anzitutto i fatti risultano sufficientemente circostanziati, visto che sono descritti i singoli episodi nei confronti delle colleghe e delle studentesse, in modo preciso, senza che rilevi il fatto che di essi manchino il giorno e l'ora in cui sono avvenuti. È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nell'ipotesi di licenziamento intimato per mancanza disciplinare, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti – l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, allorché oggettivamente (per il numero di essi, i diversi luoghi dell'esecuzione, l'arco di tempo cui si riferiscono) neppure al datore di lavoro è possibile una loro collocazione precisa sotto il profilo temporale -, né la regola può ritenersi violata quando risulti che il dipendente, avendo avuto piena cognizione dell'accusa rivoltagli, ha potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi” (per tutte Cass. civ., sez. lav., n. 16831/13 e Cass. civ., sez. lav., n. 11933/03). Inoltre, essi sono stati tempestivamente contestati, in considerazione del fatto che le segnalazioni alla Dirigente scolastica sono avvenute il 2.3.2023 e in relazione a tale data è stato dato avvio al procedimento disciplinare nel rispetto dei termini di cui all'art. 55-ter D.l.vo n. 165/01. Del resto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la definizione del concetto di immediatezza non può prescindere, poi, dal rilievo che il giudizio su di essa postula l'accertamento del tempo in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole condotta del dipendente, di guisa che, come affermato da questa Corte in numerosi approdi … il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall'avvenuta
pagina 4 di 11 conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all'esercizio del potere disciplinare a seguito dell'accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore” (Cass. civ. sez. lav. n. 28974/17; da ultimo Cass. civ., n. 18415/23). Devono inoltre ritenersi sussistenti i fatti contestati. Dall'istruttoria compiuta nella fase cautelare è infatti emerso quanto segue. La teste docente IPSAS Aldrovandi Rubbiani, sede grafica, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono vere le circostanze (che nel corso degli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 alcune studentesse le riferivano di avere ricevuto “attenzioni particolari” dal ricorrente e che aveva messo le proprie mani su quelle delle alunne e le aveva spostate prendendole dai fianchi); le studentesse me lo hanno riferito in più occasioni;
me lo hanno riferito varie studentesse di varie classi;
è vero che per attirare la mia attenzione ha inserito una mano nella tasca dei jeans;
è vero che ho visto il ricorrente entrare nel bagno delle studentesse e che l'ho ammonito circa il divieto di entrare nel bagno delle donne;
ciò è avvenuto sicuramente una volta, forse due;
preciso che si tratta del bagno delle donne, possono fruirne anche le professoresse;
preciso che una parte del bagno è comune alle professoresse e alle studentesse e una parte invece è riservata – con la chiave – solo a noi professoresse, mentre un'altra parte è riservata alle studentesse;
la chiave del bagno è nel gabbiotto dei bidelli, normalmente la prendiamo senza chiedere;
il bagno dei maschi si trova altrove;
all'ingresso di ogni bagno c'è un cartello che indica che è il bagno delle donne o quello degli uomini;
al piano che frequento dove c'è il mio laboratorio i bagni sono distinti e si trovano sullo stesso corridoio ma in punti diversi;
ci sono due bagni per ogni piano, direi uno per gli uomini e uno per le donne;
confermo le dichiarazioni che mi sono mostrate;
l'episodio si è verificato due volte;
non so dire esattamente quando;
sono a scuola da tre anni;
ricordo che una volta è avvenuto sicuramente nello scorso anno scolastico”; nella dichiarazione resa alla Dirigente la testimone ha riferito che le studentesse le hanno a loro volta riferito che il ricorrente metteva le sue mani sulle loro e per spostarle le prendeva dai fianchi;
una studentessa le ha anche riferito che il ricorrente ricordava la sua data di nascita, sapeva che era maggiorenne e le aveva chiesto se posava per lui;
a proposito dell'episodio capitato a lei, ha dichiarato alla Dirigente che, quando è successo, si è “rivoltata in modo deciso” e che era allibita, come i colleghi presenti;
ha infine aggiunto che il ricorrente tendeva ad “accorciare le distanze fisiche”, per esempio sfiorandole un braccio quando doveva chiamarla. La teste , anch'ella docente IPSAS Aldrovandi Rubbiani, Tes_2 sede grafica, dal 2021, ha dichiarato: “Sono vere le circostanze;
ho notato che – per spostare una ragazza – il ricorrente le ha messo una mano sui fianchi;
non ricordo esattamente quando sia successo, comunque nello scorso anno scolastico;
quello stesso giorno le studentesse mi hanno riferito dell'episodio e anche di un altro che io non ho visto;
so che poi sono andate a parlarne alla preside”; ha poi confermato la dichiarazione resa alla Dirigente da cui emerge che alla fine della lezione la studentessa le ha riferito che l'episodio era successo sei volte e che si era sentita molto a disagio e che ciò era capitato con un'altra studentessa in un'altra occasione, nella quale però la testimone non era presente. Il teste , docente Testimone_3
IPSAS Aldrovandi Rubbiani, sede grafica, dal 2016 ha dichiarato: “Non l'ho visto;
preciso che il bagno ha un antibagno che è comune a tutto il personale scolastico;
sto parlando del bagno all'ultimo piano dove ci sono i laboratori;
poi il bagno diventa solo del personale femminile;
pagina 5 di 11 da quindici giorni circa è diventato solo maschile;
sono stato informato dal ricorrente dei fatti di cui è stato accusato;
… non ho visto nulla e nessuno mi ha mai riferito nulla;
ho poi saputo delle accuse solo successivamente;
non ricordo esattamente le classi in cui ho insegnato, comunque in quasi tutte”. La teste già docente IPSAS Aldrovandi Rubbiani, Testimone_4 sede grafica, dal 1995 al 31.8.2022, ha dichiarato: “Non l'ho visto;
ci sono bagni per uomini e per donne;
il bagno è anche misto perché c'è il bagno per i disabili;
posso dire per i docenti è stato anche promiscuo per un certo periodo, ma non saprei dire quale … non ho visto nulla e nessuno mi ha mai riferito nulla;
posso dire di essere stato in molte occasioni in compresenza con il ricorrente;
dopo il suo rientro a scuola si è spesso raccomandato con me di non lasciarlo da solo;
ciò è accaduto non solo al mattino, ma anche in occasione dei recuperi pomeridiani;
il bagno dei docenti ha una chiave che quello dei ragazzi non ha;
la chiave è nella guardiola dei bidelli”. Dall'istruttoria compiuta nella fase del merito è inoltre emerso quanto segue.
Il teste docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani dal 2009, Testimone_5 attualmente dall'1.9.2023 comandato presso la fondazione a Roma, ha dichiarato: Parte_7
“Non l'ho mai visto… Non l'ho visto avere comportamenti molesti né mi sono stati riferiti da altri, altrimenti l'avrei comunicato alla dirigente. Il bagno delle studentesse aveva un antibagno comune al bagno per i disabili e a quello per i docenti, oltre che allo sgabuzzino. Il bagno per i docenti non era distinto per sesso. L'antibagno aveva un lavandino che poteva essere usato da tutti;
il bagno delle ragazze non aveva la porta;
avevano ovviamente le porte le singole toilette. Vi era un altro bagno in un luogo diverso in cui andavano solo i ragazzi. Ricordo che vi è stato un periodo in cui il bagno di noi docenti è stato diviso tra maschi e Part femmine in seguito a un controllo dell' ricordo che il bagno delle professoresse fu collocato al piano terra. Non so dire quando è avvenuta la separazione del bagno delle docenti”. Il teste , docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani, dall'anno scolastico Testimone_6
2016/17, ha dichiarato: “Non l'ho mai visto… Non l'ho mai visto né qualcuno mi ha mai parlato di comportamenti molesti da parte sua nei confronti delle studentesse. Sono nello staff del dirigente da tre anni, nel senso che questo è il terzo anno scolastico. Mi occupo principalmente della sostituzione dei colleghi assenti, anche personalmente. Mi occupo altresì di verificare la possibilità di autorizzare a uscire prima della fine delle lezioni. Sono anche docente di sostegno e ho avuto occasione di essere in compresenza con il tecnico nei Pt_1 laboratori”. La teste docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani da circa 15 Testimone_7 anni ha dichiarato: “Confermo le dichiarazioni che ho reso, se non ricordo male si trattava di un laboratorio di fotografia;
posso dire peraltro che erano due studentesse di una mia classe, ricordo che erano e , mi dissero che aveva toccato loro i fianchi. Persona_2 Persona_3
Ricordo che mi dissero che la reazione era stata di fastidio a tale comportamento. Non ricordo se mi dissero che era avvenuto durante un'ora di laboratorio o un altro momento”. Il teste docente all'istituto Aldrovandi Rubbiani da circa sei anni, ha Testimone_8 dichiarato: “Confermo le dichiarazioni che ho rilasciato il 6 marzo 2023, ricordo che le ragazze mi dissero che durante i laboratori di fotografia erano a disagio in presenza del sig. ; non mi dissero il motivo specifico, mi dissero però che lo erano quando posavano, Pt_1 perché in questi laboratori in alcune occasioni erano le stesse studentesse a essere soggetto dei servizi fotografici”. La teste già studentessa dell'istituto Aldrovandi Testimone_9
Rubbiani, diplomata l'anno scorso, ha dichiarato: “è vera la circostanza, confermo che ha cercato un contatto fisico con le mani, mi ha toccato anche la coscia;
è successo una volta
pagina 6 di 11 sola, ricordo che ero in quarta. È successo durante un'ora di laboratorio di grafica, il professore era … Sono vere le circostanze, ricordo che in particolare due Persona_4 compagne mi riferirono che si era avvicinato e aveva messo la mano sulla loro per spostare il mouse del computer, ricordo in particolare che mi riferì che gli aveva detto Persona_5 che il suo aiuto non era gradito. Ricordo che mi riferirono di un solo episodio, che fu quello in cui poi gli dissero che il suo aiuto non era più gradito… è vera la circostanza nel senso che quando l'episodio è capitato ho provato disagio e imbarazzo … Non l'ho mai visto nel bagno delle ragazze … Non è vero, a me non lo ha chiesto, mi risulta che l'abbia chiesto a Per_6
una mia compagna di classe”. La teste già studentessa dell'istituto
[...] Persona_6
Aldrovandi Rubbiani, diplomata l'anno scorso, ha dichiarato: “è vera la circostanza, è successo più di una volta, sia nelle ore di laboratorio che di fotografia … è vera la circostanza, ho visto durante le ore di fotografia che alcune volte è successo anche con altre compagne. Una compagna mi ha riferito che una volta l'ha fotografata anche al di sotto del volto, normalmente ci fotografavamo i volti … quel comportamento mi ha messo disagio e anche paura. Ricordo di averne parlato con le altre compagne di classe, ricordo di averne parlato anche con la professoressa di fotografia … non l'ho mai visto … è vero;
ricordo che me Tes_1
l'ha chiesto più volte … confermo le dichiarazioni, può essere che l'abbia visto una volta nel bagno delle ragazze ma non ricordo”. La teste già studentessa dell'Istituto Tes_10
Aldrovandi Rubbiani, fino a quest'anno, ha dichiarato: “è vera la circostanza, preciso però che non mi ha mai toccato la coscia;
è successo qualche volta nell'anno scolastico 2021/22, più frequentemente in quello successivo. Nel primo anno scolastico, oltre a lui vi era anche un altro tecnico di laboratorio, a volte erano anche presenti insieme e si dividevano gli studenti per gruppo;
oltre ai tecnici era presente anche il professore;
poteva accadere che dividesse la classe in due distinti laboratori in contemporanea, in quel caso si divideva fra l'uno e l'altro laboratorio nel senso che era presente un po' con un gruppo e un po' con l'altro. Le due aule di laboratorio di fotografia sono vicine, una di fronte all'altra. A volte eravamo divisi anche in tre o quattro gruppi, tutti comunque nelle due aule del laboratorio di fotografia … è vera la circostanza, ricordo che me lo riferì qualche altra compagna di classe ma non ricordo chi … posso dire che quei comportamenti mi hanno creato disagio … io l'ho visto solo nell'antibagno, mi hanno detto che è stato visto anche nel bagno ma io non l'ho mai visto … confermo le dichiarazioni che ho reso”. La teste già studentessa dell'istituto Testimone_11
Aldrovandi Rubbiani fino a dicembre dell'anno scorso, ha dichiarato: “Non è vero, con me non è mai successo … è vera la circostanza, nel senso che alcune compagne me lo hanno riferito e in alcune occasioni l'ho visto personalmente avvicinarsi e toccare le compagne. Ho visto in particolare che toccava le mani e le spalle … non l'ho visto nel bagno, l'ho visto solo nell'antibagno … confermo le dichiarazioni, confermo anche che il contatto di cui parlo nelle dichiarazioni è stato l'unico che ho avuto”. La teste già studentessa dell'istituto Persona_2
Aldrovandi Rubbiani fino al 2023, ha dichiarato: “Il contatto fisico è avvenuto una volta sola, mi ha toccato le mani, eravamo durante un'ora di laboratorio;
era l'anno scolastico 2022/23
… ho assistito personalmente a un contatto con una mia compagna, non ricordo chi, le ha toccato solo le mani … quando è capitato a me ho provato molto disagio e paura, ne ho parlato con la professoressa di fotografia … non l'ho mai visto nel bagno, l'ho visto Tes_1 nell'antibagno … confermo le dichiarazioni, ribadisco che l'ho visto soltanto nell'antibagno”. La teste già studentessa dell'istituto Aldrovandi Rubbiani fino al 2023, ha Persona_3 dichiarato: “Sono vere le circostanze, preciso che il contatto è avvenuto più volte, mi ha toccato
pagina 7 di 11 le mani i fianchi e la schiena. Ciò avveniva durante il laboratorio di fotografia mentre sistemavo la macchina fotografica … sono vere le circostanze, a volte l'ho visto anche io altre volte me lo hanno riferito … posso dire che quei comportamenti mi hanno creato disagio e imbarazzo, ricordo di averne parlato a scuola con la professoressa e con la preside … io Tes_1 non l'ho mai visto, era una voce che girava a scuola … confermo le dichiarazioni”. La teste già studentessa dell'istituto Aldrovandi Rubbiani fino al 2023, ha dichiarato: Testimone_12
“Ricordo che vi è stato un solo contatto fisico con le mani nell'anno scolastico 2021/22, ricordo che è avvenuto durante un'ora di laboratorio di grafica … è vera la circostanza, mi è stato riferito dalle mie compagne io non l'ho mai visto. Ricordo che me ne parlò e Persona_2 credo anche … quel comportamento mi ha creato disagio … è vera la Persona_3 circostanza, confermo quanto ho dichiarato”. All'esito dell'istruttoria il ricorrente, sentito liberamente, ha dichiarato: “Sono tecnico di laboratorio e quindi la mia presenza in classe, durante le ore di laboratorio, è di assistenza ai professori che sono sempre presenti. Tutte le volte che ci sono io c'è sempre anche il docente della materia o quello di sostegno, a volte anche insieme;
non sono mai da solo con i ragazzi. La mia attività è quella di spiegare concretamente come fare le fotografie;
gli spazi dei locali sono angusti e quindi può essere capitato, anche più di una volta, di avere urtato le ragazze o di averle anche sfiorate con le mani o con altre parti del corpo, ma questo non è mai stato fatto in modo intenzionale, ma solo come conseguenza involontaria dell'attività didattica che dovevo fare;
non ho mai proposto a nessuna delle ragazze di lavorare per me nel mio sito personale, ricordo che a qualcuna l'ho fatto vedere, ma solo per fare capire come si facevano le fotografie. Aggiungo inoltre che sono già stato licenziato e reintegrato giudizialmente in un'altra occasione e, così, gli avvocati mi hanno spiegato che dovevo essere estremamente rigoroso nel comportamento per non dare luogo a fraintendimenti, ed è così che mi sono comportato”.
Dall'esame delle testimonianze emerge innanzitutto la sussistenza dell'episodio in cui il ricorrente ha infilato una mano nella tasca dei jeans della collega per attirare la Testimone_1 sua attenzione;
costei ha riferito di essersi girata di scatto, allibita per il gesto;
emerge poi che in una pluralità di occasioni ha messo le sue mani su quelle delle studentesse e ha messo altresì le sue mani sui fianchi delle studentesse per spostarle;
lo hanno riferito sia la teste
[...]
che la teste la quale ha aggiunto che almeno in un'occasione ciò è Tes_1 Tes_13 avvenuto in sua presenza, durante una sua lezione e che al termine di essa la studentessa interessata le ha riferito che ciò era avvenuto altre volte e che le aveva creato forte imbarazzo. Inoltre, dall'esame delle dichiarazioni rese da alcune studentesse alla Dirigente scolastica, raccolte nella fase istruttoria del procedimento, emerge che altri episodi analoghi si sono ripetuti in plurime occasioni;
una studentessa ha dichiarato che “mentre eravamo seduti, io avevo bisogno di aiuto e si è seduto vicino a me (…), mi toccava, mi accarezzava Pt_1 veramente la schiena. Quando è uscito ho guardato le mie compagne spiazzata”; un'altra ha dichiarato: “Lui è venuto ad aiutarmi anche se non c'era bisogno, lui si è avvicinato fino a far toccare le sue gambe alle mie, lui si è piegato a fianco a me molto vicino ed io mi sono presa paura”; un'altra ancora ha dichiarato: “Si avvicina e se devo prendere il mouse mette la sua mano sopra la mia, mi ha toccato i fianchi e tutta la schiena”; un'altra ha dichiarato: “è venuto dietro di me per aiutarmi e mi ha toccato un fianco e non mi è sembrato casuale, l'ho sentito come un palpeggiamento (…). Cerca il contatto fisico con le mani e con i fianchi”; un'altra studentessa ha dichiarato “Mi ha toccato il mento, ma non l'ha fatto casualmente, era quasi
pagina 8 di 11 una carezza e io mi sono spostata e una decina di minuti dopo ha messo la sua mano sopra la mia e me la teneva stretta, io provavo a toglierla ma ho fatto fatica”; infine un'altra ancora ha dichiarato: “A fine aprile 2022 (..) è venuto da me, mi ha preso il mouse e mentre stava lavorando la sua mano si è messa nel mio interno coscia, toccandomi”.
Le stesse studentesse, sentite come testimoni nella fase di merito, hanno tutte confermato le dichiarazioni rese, hanno riferito che almeno in un'occasione, a volte anche in più occasioni, il ricorrente ha toccato loro le mani, a volte la schiena, le spalle o i fianchi e che ciò ha creato in loro, volta a volta, fastidio, imbarazzo, disagio, in una studentessa anche paura. Esse poi hanno aggiunto che, in alcune occasioni l'hanno visto fare alle compagne di classe, in altre le compagne glielo avevano solo riferito.
Il quadro probatorio si è completato. Fra le altre, una studentessa ha dichiarato: “ … ha cercato un contatto fisico con le mani, mi ha toccato anche la coscia … ricordo che in particolare due compagne mi riferirono che si era avvicinato e aveva messo la mano sulla loro per spostare il mouse del computer, ricordo in particolare che … mi riferì che gli aveva detto che il suo aiuto non era gradito …è vera la circostanza nel senso che quando l'episodio è capitato ho provato disagio e imbarazzo”; un'altra ha dichiarato: “è successo più di una volta che il sig. si avvicinasse fisicamente, creando un contatto fisico con le sue mani, i suoi Pt_1 fianchi, il suo mento, la sua schiena e la sua coscia, sia nelle ore di laboratorio che di fotografia … ho visto durante le ore di fotografia che alcune volte è successo anche con altre compagne. Una compagna mi ha riferito che una volta l'ha fotografata anche al di sotto del volto, normalmente ci fotografavamo i volti … quel comportamento mi ha messo disagio e anche paura”; un'altra ancora ha dichiarato: “il contatto è avvenuto più volte, mi ha toccato le mani i fianchi e la schiena. Ciò avveniva durante il laboratorio di fotografia mentre sistemavo la macchina fotografica … a volte l'ho visto anche io, altre volte me lo hanno riferito … quei comportamenti mi hanno creato disagio e imbarazzo, ricordo di averne parlato a scuola con la professoressa e con la preside”. Tes_1
Si tratta di condotte reiterate, nei confronti sia di una collega che di numerose studentesse, in occasioni diverse, in classi differenti, certamente invasive della sfera privata altrui, fonte di turbamento non solo nelle studentesse, alcune delle quali minorenni, ma anche della collega, come riferito nella dichiarazione alla Dirigente scolastica. Esse sono consistite in un contatto fisico del tutto inopportuno e molesto con l'altra persona - evidentemente contraria
- realizzato mediante una condotta di contatto, appunto, talora anche ripetuta, e sono risultate lesive della sfera privata e della libertà altrui, aggravate dal fatto di essere state poste in essere a scuola, durante le lezioni, da parte di un assistente tecnico nei confronti di studentesse, alcune anche minorenni, approfittando della sua presenza e del suo ruolo di ausilio ai docenti, in un ambiente che – al contrario – deve essere assolutamente sicuro e privo di comportamenti, da parte di chiunque, che possano in qualche modo ledere la loro integrità psico-fisica. E ciò anche a prescindere dalla loro eventuale illiceità penale. Del resto le stesse dichiarazioni delle studentesse, appartenenti - come già detto - anche a classi diverse, in plurime occasioni, risultano coerenti e precise, perché sostanzialmente coincidenti nel raccontare la dinamica degli episodi, senza che dall'istruttoria sia emerso alcun elemento che ne infici la credibilità; le stesse poi sono risultate confermate dalle testimonianze, nelle quali le testimoni, sia le docenti che le studentesse, hanno confermato le dichiarazioni compiute nel procedimento disciplinare senza che si possa dubitare della loro attendibilità.
pagina 9 di 11 La stessa non è poi revocata in dubbio dalle testimonianze di , Testimone_3 Tes_4
, e che - sentiti i primi due nella
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 fase cautelare e gli altri tre nella fase di merito - hanno affermato di non avere mai assistito a episodi del genere, il che – però – non significa che quelli riferiti non siano avvenuti, non essendo loro presenti a essi. Le testimonianze appaiono dunque coerenti e credibili e non sono in alcun modo smentite da quelle degli altri testimoni che hanno affermato di non aver mai visto tali episodi. Allo stesso modo non appaiono scalfire la credibilità delle testimonianze le dichiarazioni del ricorrente, che riprendono sostanzialmente le sue difese, secondo le quali - se alcuni contatti ci sono stati - sono stati del tutto involontari, poiché è proprio la reiterazione delle condotte in una pluralità di occasioni, come è emersa dall'istruttoria, a non rendere credibile la circostanza che il ricorrente avrebbe toccato involontariamente le studentesse, nei casi in cui ciò sarebbe avvenuto. Alla luce dei fatti contestati e dell'istruttoria compiuta risulta dunque, almeno allo stato, sussistente la giusta causa del licenziamento, essendo integrata la fattispecie contestata di cui all'art. 13, comma 10, lett. a), CCNL 2016/18, con riferimento all'art. 55-quater, comma 1, lett. e), D.l.vo n. 165/01 che prevede, fra l'altro, la reiterazione di gravi condotte moleste o comunque lesive della dignità personale altrui. Recita a tal proposito la norma: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
…”. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55-quater D.l.vo n. 165/01 nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'Amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. La norma cristallizza infatti, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo o la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, resta la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. L'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità, della sanzione espulsiva (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 18372/23). A tale proposito la sanzione irrogata appare legittima rispetto ai fatti contestati, trattandosi di condotte senz'altro reiterate e lesive della dignità personale della collega e delle pagina 10 di 11 studentesse, cosicché possono essere ricondotte all'ipotesi di cui alla lettera e) della citata norma;
tali condotte appaiono inoltre proporzionate alla sanzione disciplinare irrogata, proprio in considerazione della loro reiterazione, in molteplici occasioni, nei confronti di una pluralità di persone e con la consapevolezza di quanto stava accadendo. I fatti contestati al ricorrente appaiono dunque suscettibili di integrare la giusta causa che ha legittimato il suo licenziamento. Né può avere alcun rilievo il fatto – lamentato dal ricorrente – che in un precedente giudizio il licenziamento sia stato annullato e la sentenza non sia stata eseguita esattamente, essendogli state affidate mansioni diverse da quelle per le quali era stata ordinata la reintegrazione poiché la circostanza – se anche esistente – non muta la sussistenza e la gravità dei fatti a lui contestati. La decisione in tal senso della controversia consente infine di ritenere assorbite tutte le altre questioni svolte, in particolare quelle relative al suo trasferimento, alle retribuzioni non pagate e al risarcimento dei danni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, nella controversia n. 2060/23 R.G. LAV. promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
1) rigetta tutte le domande;
2) condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi €. 5.600,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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