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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado ex artt. 473 bis ss. c.p.c., iscritto al n. 886 del Registro Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pier Giuseppe Parte_1 C.F._1
UG (C.F. ), elettivamente domiciliata a OR, Piazza Italia n. 7, C.F._2
presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Milena PATTERI (C.F. CP_1 C.F._3
), elettivamente domiciliata a OR, via Deffenu n. 45, presso lo studio del C.F._4
difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025):
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese e rigettate eccezioni e istanze contrarie,
- Accertare e dichiarare il diritto di in quanto figlia maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente, a ricevere assistenza materiale da parte di fino al CP_1 completamento del percorso di studi di specializzazione intrapreso dalla prima e orientato alla sua formazione professionale e di poi fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
- Condannare, per l'effetto, la Sig.ra al pagamento di €.500,00 mensili, o di quella CP_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore di fino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa , da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente della ricorrente nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e sino al raggiungimento dell' autosufficienza economica della figlia;
Parte_1
- Condannare altresì la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, degli CP_1 arretrati relativi al mantenimento della figlia maggiorenne pari alle somme dovute e non versate nel periodo che intercorre dalla mensilità di Giugno 2023 e quella di Agosto 2024, per un importo complessivo di € 4.500,00 o diversa somma che risulterà di giustizia, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, sostenute dalla Pt_1 nello stesso periodo (Giugno 2023-Agosto 2024) per corso di Studi presso MBA e per cure e spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo;
- Condannare, inoltre, la parte convenuta o, in alternativa, autorizzare la ricorrente all'apposizione del nominativo di sul tasto del citofono posto l'indirizzo di Via Torres, n. 10, Parte_1
OR corrispondente all'unità immobiliare di residenza della famiglia e CP_1 Pt_1
;
[...]
- Con vittoria di spese e competenze
- Si insiste, per quanto utile e necessario, per l'ammissione delle prove testi e di tutte le istanze istruttorie formulate in ricorso introduttivo e nella prima memoria. e seconda memoria difensive della . Pt_1
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025):
“1) In via istruttoria: disporre l'acquisizione della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali in capo al signor Parte_2 nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni dello stesso;
Nel merito e in via principale:
1) Rigettare per le ragioni tutte di cui all'espositiva, ogni domanda di parte ricorrente;
2 2) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere un assegno di mantenimento dalla madre:
1) Previa comparazione con i redditi del signor e tenuto conto delle capacità Parte_2
CP_ economiche della signor del suo stato di salute e della contribuzione già fornita dalla stessa con la casa familiare, contenere l'assegno di mantenimento a carico della resistente in misura pari
o inferiore a €100,00 mensili;
2) Confermare il provvedimento del Tribunale di OR assunto in sede di omologa della separazione ponendo a carico della madre l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie previamente concordate e documentate nella misura pari o inferiore al 25%;
3) Rigettare siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto tutte le ulteriori richieste della ricorrente relative al pagamento dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra maggio
2023 e agosto 2024 e relative all'inserimento del nominativo della ricorrente nel citofono dell'abitazione della resistente;
4) con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ovvero con compensazione favorevole o totale delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c., depositato l l'11.8.2024 in cancelleria, Parte_1
ha esposto quanto segue:
[...]
a. essa ricorrente era figlia di e i quali, dopo avere contratto CP_1 Parte_2
matrimonio il 10.1.1998 a OA (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 1994, Anno 1998 Parte 1, Serie - n. 1), si erano separati consensualmente (decreto di omologa n. 32/2009, reso da questo Tribunale il
6.5.2009), concordando l'affidamento congiunto di essa figlia (all'epoca minorenne),
collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, con obbligo a carico del padre di versare il contributo mensile di 250,00 euro per il suo mantenimento, oltre al 75% delle spese straordinarie previamente concordate tra i genitori;
b. di aver abitato con la madre fino al completamento del ciclo di istruzione scolastica superiore, in seguito a cui si era trasferita, prima a Pisa (periodo settembre 2017 – maggio
3 2020), ove aveva conseguito la laurea triennale, poi dal settembre 2021 a Torino per frequentare il corso laurea magistrale, conseguita nel giugno 2023 “in
CAM_CINEMA,Musica e Media inerente a specializ-zazione in scienze dello spettacolo e
produzione multimediale”;
c. fino al mese di maggio 2023 la madre aveva regolarmente contribuito al suo mantenimento, accreditandole sul conto corrente l'importo medio di circa 300,00 euro mensili per le spese ordinarie come studentessa fuori sede, oltre ad altre somme a titolo di spese straordinarie, versamenti che – in ragione delle divergenze insorte tra nel periodo in cui erano in vigore le misure di contenimento per la pandemia da Covid-19, lasso temporale durante il quale esse parti avevano convissuto nell'abitazione della madre –
convivenza nell'abitazione della madre, nel periodo in cui erano in vigore le misure di contenimento si erano interrotti dal successivo mese di giugno, causando a essa ricorrente gravi difficoltà economiche e costringendola a fare ricorso all'aiuto economico di terze persone, contraendo prestiti ed impegnandosi a rimborsarli;
d. a suo dire, sussistevano i presupposti perché fosse condannata a CP_1
corrisponderle un assegno di mantenimento pari a 500,00 euro mensili, tenuto conto:
o che essa ricorrente, incolpevolmente, non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica, considerati:
• il suo stato di disoccupazione, nonostante l'alacrità con cui aveva concluso il percorso universitario e i coevi vani tentativi di reperire un'occupazione anche a tempo parziale (iscrizione al centro per l'impiego in data
18.6.2020, proposte alla Jennyfer S.R.L. del 19.6.2020 ed alla Carrefour
Italia S.p.A. il 10.1.2023), situazione che l'aveva indotta nel febbraio 2023
ad iscriversi all'Accademia di Trucco Artistico di Torino (Making Beauty
Academy, MBA), propedeutico all'accesso al Master in Effetti Speciali di detta Accademia, percorso formativo – del costo pari a complessivi
4 8.152,00 euro, pagati nel periodo compreso tra giugno 2023 e giugno 2024
– imprescindibile al fine di inserirsi nel mondo del lavoro nello specifico ambito (cosmesi artistica) oggetto degli studi universitari già conclusi;
• il fatto che, per mere esigenze di studio, dal settembre 2021 conviveva a
Torino con il proprio compagno, anch'egli economicamente non autosufficiente, sostenendo tutte le relative spese mensili (322,50 euro per canone di locazione e oneri condominiali, 70,00 euro per la somministrazione di energia elettrica e gas, 500,00 euro per vitto e 200,00
euro per utenza telefonica, abbigliamento, viaggi, studio ed attività
ricreative), tra le quali 150,00 euro per visite mediche e farmaci per curare la sindrome di colon irritabile da cui era affetta;
• l'insufficienza, vista la situazione sopra descritta, degli importi versati dal padre il quale – pur non versando in condizioni Parte_2
reddituali e patrimoniali più floride rispetto alla madre – aveva anche contribuito anche alla metà delle spese per il conseguimento della patente di guida;
o della situazione economica della madre, la quale – già proprietaria di immobili a
OA e, dal 12.9.2005, di un appartamento con annessa cantina a OR, via
Torres n. 10 – il 30.1.2020 aveva acquistato un ulteriore immobile ubicato nel predetto edificio;
e. sebbene essa ricorrente fosse anagraficamente residente nella suddetta abitazione di
OR, via Torres n. 10, ove erano anche presenti beni di sua proprietà, CP_1
aveva rimosso il suo nominativo dal relativo citofono, con tutti i conseguenti pregiudizi derivanti dall'essere ritenuta irreperibile in ipotesi di invio di comunicazioni o notifiche presso detto indirizzo;
f. erano stati vani i tentativi di composizione bonaria della controversia.
5 La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) disporre in via provvisoria e urgente, ex art. 473-bis22 c.c.,
- il pagamento da parte di a favore di di un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente della ricorrente nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà;
2) accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese e rigettate eccezioni e istanze contrarie,
- Accertare e dichiarare il diritto di in quanto figlia maggio-renne non Parte_1
economicamente autosufficiente, a ricevere assistenza materiale da parte di fino al CP_1
completamento del percorso di studi di specializza-zione intrapreso dalla prima e orientato alla sua formazione professionale e di poi fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
- Condannare, per l'effetto, la Sig.ra al pagamento di €.500,00 mensili, o di quella CP_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore di fino Parte_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa , Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente della ricorrente nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e sino al raggiungimento dell' autosufficienza economica della figlia;
Parte_1
- Condannare altresì la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, degli CP_1
arretrati relativi al mantenimento della figlia maggiorenne pari alle somme dovute e non versate nel periodo che intercorre dalla mensilità di Giugno 2023 e quella di Agosto 2024, per un importo complessivo di € 4.500,00 o diversa somma che risulterà di giustizia, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, sostenute dalla Pt_1
nello stesso periodo (Giugno 2023-Agosto 2024) per corso di Studi presso MBA e per cure e spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo;
- Condannare, inoltre, la parte convenuta o, in alternativa, autorizzare la ricorrente all'apposizione del nominativo di sul tasto del citofono posto l'indirizzo Parte_1
6 di Via Torres, n. 10, OR corrispondente all'unità immobiliare di residenza della famiglia
[...]
e;
CP_1 Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze”.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.10.2024, , ha contestato la fondatezza delle CP_1
domande formulate nei suoi confronti da sostenendo quanto segue: Parte_1
a. alla data della separazione essa convenuta e la ricorrente convivevano in un'immobile detenuto in locazione, per poi trasferirsi nel 2005 nell'attuale abitazione di via Torres n.
10, acquistata con mutuo ipotecario;
b. i rapporti con la figlia si erano deteriorati nell'arco temporale durante il quale la medesima aveva frequentato gli studi universitari e, in particolare, nelle more delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica (2020), periodo durante il quale, dopo un breve periodo trascorso nell'abitazione di essa convenuta (dalla quale ne luglio 2023 aveva poi prelevato i suoi beni personali ivi presenti), la ricorrente si era trasferita, prima in un appartamento di proprietà dei parenti del fidanzato e poi a Torino, in un appartamento Persona_1
detenuto in locazione con quest'ultimo;
c. non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore della figlia, poiché:
i. la ricorrente, ventiseienne, aveva completato il ciclo di studi universitari senza neppure comunicare il conseguimento della laurea magistrale (né l'iscrizione al corso di specializzazione) a essa convenuta, con la quale aveva interrotto qualsiasi tipologia di contatto, al di fuori delle richieste di contributo economico, né tantomeno si era adoperata nelle more per il reperimento di un'occupazione;
ii. essa convenuta percepiva la pensione di 1.491,40 euro, somma che, previa decurtazione delle diverse spese gravanti sulla medesima – 346,00 euro per il prestito con cessione del quinto contratto con la IBL Banca, 605.93 per il mutuo acceso con la BNL per l'acquisto della casa, 189,84 mensili per l'acquisto dell'autovettura,
7 161,11 euro per il finanziamento ottenuto dalla (doc. 9), 44,60 per CP_2
l'assicurazione auto, 76,76 per spese condominiali, oltre a riscaldamento,
abbigliamento, vitto, utenze domestiche e auto – si riduceva a soli 413, 16 euro mensili, tenuto peraltro conto dell'improduttività degli immobili di cui risultava proprietaria (la soffitta era stata acquistata all'esito di vendita forzata per 23.000,00
euro) e delle spese derivanti dall'assunzione dei farmaci necessari per curare la sindrome bipolare depressiva da cui era affetta;
d. essa convenuta si rendeva disponibile ad ospitare la figlia nella propria abitazione ed a condividere i pasti con la medesima;
e. la pretesa relativa all'inserimento nel citofono del nominativo della ricorrente non era accoglibile, in quanto quest'ultima risiedeva solo anagraficamente nell'abitazione di
OR, via Torres n. 10.
3. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 12.11.2024 – sentite personalmente le parti e preso atto dell'assenza delle condizioni per la soluzione conciliativa della controversia – con ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., pronunciata il 19.11.2024, il giudice delegato per la trattazione:
a. ha posto a carico di “il contributo mensile di 300,00 euro per il CP_1
mantenimento della figlia con decorrenza dal deposito del Parte_1
ricorso, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente
della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat sul costo della vita,
oltre alla metà delle spese straordinarie (post-universitarie, mediche non coperte dal SSN,
ludiche, sportive, etc.) previamente concordate e documentate, da sostenere nell'interesse
della ricorrente”;
b. ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando all'udienza del 23.1.2025,
per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
8 4. Con decreto reso il 15.1.2025, in accoglimento parziale del reclamo proposto da ed CP_1
a parziale riforma dell'ordinanza del 19.11.2024, la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione
distaccata di Sassari ha fissato in 200,00 euro mensili il contributo a carico della convenuta per il mantenimento della figlia.
5. All'esito dell'udienza del 23.1.2025, il giudice delegato ha assegnato alle parti il termine fino al
13.3.2025 per depositare note illustrative, rinviando all'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 28.3.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice designato si è
riservato di riferire al Collegio per la decisione.
***
7. La domanda di mantenimento formulata da deve essere accolta, nei Parte_1
termini e per le ragioni che seguono.
7.1 Ai sensi dell'art. 337 septies, comma 1, c.p.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente
all'avente diritto”, contributo la cui quantificazione deve essere effettuata in base ai criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4, c.c. (applicabile sia alla prole minorenne, sia a quella maggiorenne economicamente non autosufficiente), in cui si legge che “Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse
economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore”.
9 7.2 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, l'assegno di mantenimento della prole (minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente), “che deriva
direttamente dal rapporto di filiazione, come previsto dall'art. 30 Cost., deve far fronte a una
molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, essendo estese all'aspetto
abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla
opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte
le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al
tenore di vita economico e sociale goduto dalla famiglia quando era unita” (Cass. n. 19625/2023),
tenuto peraltro conto come “L'elasticità e la flessibilità che caratterizza il rapporto
intersoggettivo tra genitori e figlio determina una variazione nel tempo del contenuto del dovere
di mantenimento, correlata alle mutevoli esigenze e all'età del figlio, la cui crescita comporta, di
regola, un incremento delle necessità di spesa per i suoi bisogni e una progressiva riduzione degli
impegni legati all'accudimento materiale dello stesso, fino a quando, con la maggiore età, il
compito dei genitori diventa essenzialmente un supporto al percorso del figlio verso
l'indipendenza anche economica”, il mancato raggiungimento della quale deve essere incolpevole, circostanza “da provarsi a cura di colui che richiede l'assegno con prova sempre
più rigorosa con l'aumentare dell'età del figlio stesso (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n.
26875 del 20/09/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024)” (Cass. n.
3329/2025).
Sul piano dell'an, se, da un lato, è noto come l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, “ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere
economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua
scelta” (Cass. n. 1773/2012), è oramai consolidato l'insegnamento secondo cui “In materia di
mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
10 l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della
cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio,
destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età
progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso
degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo
raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno
rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021). Inoltre,
ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non
abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale
da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può
soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve
aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i
diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare
sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare
per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022;
Cass. n. 12123/2024)” (Cass. n. 5090/2025, n. 27818/2024).
Rileva, quindi, la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. n. 10974/2023, n. 358/2023, n. 10450/2022, n.
38366/2021), prova che “sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a
quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il
provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso
resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro
lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova
risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta
ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di
studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio
11 avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto” (Cass. n. 26875/2023), non dovendosi peraltro trascurare che, in ipotesi di figlio adulto, vada inoltre considerato se possa ragionevolmente pretendersi da quest'ultimo il ridimensionamento delle proprie aspirazioni, “senza indugiare
nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020;
Cass. n.27904/2021)” (Cass. n. 12123/2024).
Qualora il figlio maggiorenne fornisca prova idonea sull'an diritto al mantenimento, ai fini della quantificazione del contributo da porre a carico del genitore non convivente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, in virtù del quale il giudice, “finita la comunione di vita tra i
genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al
mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di
ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio
presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta
dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo
al mantenimento in termini monetari”, valutazione che, “nei rapporti interni tra i genitori,
richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del
10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020)” (Cass. n. 3329/2025).
7.3 Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche esposte nei punti che precedono, il
Collegio osserva quanto segue.
a. Occorre premettere come le condizioni della separazione consensuale tra e CP_1
omologate da questo Tribunale, non ricomprendessero alcun contributo Parte_2
della madre per il mantenimento di aspetto che trova tuttavia Parte_1
agevole spiegazione, non già nell'insussistenza dei presupposti per porre detto contributo a carico della madre, bensì nella considerazione che la figlia, all'epoca minorenne, era stata collocata in via prevalente presso l'odierna convenuta, considerato peraltro che il riconoscimento dell'assegno de quo nel presente giudizio, fondato sull'evidente mutamento
12 delle circostanze di fatto rispetto all'epoca della separazione, non potrebbe che decorrere dalla domanda giudiziale.
b. Per ciò che concerne le rispettive condizioni economiche:
i. è anzitutto incontestato tra le parti che non sia Parte_1
economicamente indipendente, siccome attualmente disoccupata;
in seguito all'inizio degli studi universitari nel settembre 2017, la ricorrente ha conseguito la laurea triennale nel maggio del 2020 e la laurea magistrale in CAM –
Cinema – Arti della Scena, Musica e Media presso l'Università degli Studi di Torino
nel mese di luglio 2023, ossia a ventiquattro anni, mentre nel febbraio del predetto anno si è iscritta ad un Master in effetti speciali presso l'Accademia di Trucco Artistico
di Torino (Making Beauty Academy);
come osservato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. pronunciata il
19.11.2024:
- da un lato, deve escludersi qualsivoglia inerzia colpevole in capo alla ricorrente,
considerato che non è certo eccessivo il lasso di tempo di quattordici mesi tra il conseguimento della laurea magistrale il 18.7.2023 e il deposito del ricorso in data 11.8.2024 (intervallo che diviene di ventidue mesi, se calcolato alla data odierna) – circostanza che non rende ancora esigibile il ridimensionamento delle ambizioni lavorative della richiedente, accontentandosi di mansioni estranee al precedente indirizzo di studi – lo specifico campo in cui (con una tempistica congrua, inferiore a complessivi sei anni per le lauree triennale e magistrale) tale titolo è stato conseguito – settore nel quale, notoriamente, la laurea non garantisce un immediato inserimento nel mondo lavorativo – e l'iscrizione al suddetto Master (a prescindere dai relativi costi, non incidenti né
sull'an, né sul quantum del diritto al mantenimento), connesso al predetto titolo;
13 - d'altra parte, quanto all'incidenza del rapporto tra la ricorrente e Per_1
[...]
o la mera coabitazione non implica necessariamente convivenza, concetto quest'ultimo inteso quale “legame affettivo stabile e duraturo, in virtù
del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente
assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (sul punto
Cass. n. 34728/2023, n. 2684/2023, pronunce aventi ad oggetto,
rispettivamente, la spettanza dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e dell'assegno divorzile, tuttavia espressive sul punto di un principio generale);
o non vi è prova che vi sia convivenza more uxorio tra Parte_1
con il quale la ricorrente coabita a Torino
[...] Persona_1
dal settembre 2021 (ossia dal trasferimento di quest'ultima in detta città
per la frequentazione del corso di laurea magistrale) – allegazione in ordine a cui, con la sua memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., la convenuta si è limitata a formulare un capitolo di prova (“vero che
da ottobre 2020 si è trasferita a vivere nella via Veneto Parte_1
di OR unitamente al suo fidanzato ), circostanza Persona_1
irrilevante (non ammessa in fase istruttoria), siccome relativa al periodo precedente il trasferimento a Torino e che nulla comprova riguardo alla situazione attuale – né tantomeno è emerso che quest'ultimo sia economicamente indipendente;
o fino al mese di maggio 2023 la ricorrente – all'epoca già convivente a
Torino con il suddetto ha goduto (anche) dei 300,00 euro Per_1
mensili versati dalla madre e, da allora, la situazione economica della figlia non risulta mutata;
14 dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge inoltre che la ricorrente deve sostenere spese per la locazione dell'appartamento in cui coabita con immobile sito a Torino, via Petrarca n. 23, ossia il canone mensile Persona_1
di 568,00 euro, oltre a 75,00 euro per spese condominiali (doc. 10 ricorso), oltre agli esborsi per utenze domestiche, vitto, vestiario e per le ordinarie esigenze di vita,
nonché per visite e farmaci dovuti ad infezioni intestinali (doc. 16 ricorso)
ii. la convenuta ha allegato (e documentato) di percepire una pensione di CP_1
1.491,40 euro mensili, sostenendo che al netto di tutte le spese elencate nella memoria difensiva (pensione “già decurtata dell'importo di €346,00 per il prestito contratto
con la IBL Banca per il quale c'è stata la cessione del quinto (doc. 6), l'importo di
€605.93 per il mutuo acceso con la BNL per l'acquisto della casa (doc. 7), la rata
mensile di €189,84 per l'acquisto della macchina (doc. 8), la rata mensile di €161,11
per il finanziamento ottenuto dalla (doc. 9), l'assicurazione auto che ha un CP_2
costo mensile di €44,60 (doc. 10), il condominio per €76,76 al mese (doc. 11) oltre
alle spese per il riscaldamento, per vestirsi, per mangiare, per la macchina e per le
utenze”), detto importo si ridurrebbe a 413,16 euro mensili;
in disparte la considerazione che i numerosi finanziamenti contratti costituiscono scelte economiche compiute autonomamente dalla convenuta – le quali, peraltro,
denotano una rilevante capacità economica, sull'evidente rilievo che la medesima godeva di provvista tale da risultare sufficientemente solvibile in relazione a tutti i finanziamenti chiesti – non può trascurarsi che quest'ultima è attualmente proprietaria di due appartamenti siti nel medesimo fabbricato, ossia quello acquistato nel 2020 con decreto di trasferimento emesso da questo Tribunale il 30.1.2020 nel procedimento n.
R.G.ES. 20/2015 (bene inizialmente adibito a cantina e nel quale, all'esito dei lavori ivi effettuati, la ha dichiarato di vivere attualmente) e quello acquistato da CP_1
il 12.9.2005 e nel quale la convenuta ha coabitato per l'ultima volta con CP_1
15 la figlia nel 2020, indipendentemente dal fatto che tale appartamento sia attualmente locato o meno a terzi;
né incide sulla predetta valutazione la diffida emessa dal Comune di OR (versata a corredo delle note illustrative depositate dalla convenuta il 13.3.2025) ed avente ad oggetto la demolizione “e rimessa in pristino dello stato dei luoghi” entro novanta giorni dalla notificazione, per abusi edilizi interessanti proprio l'appartamento da ultimo menzionato nel capoverso che precede (o, rectius, l'intero edificio ed alcune delle unità abitative ivi ricomprese), sia perché la parte convenuta non ha neppure allegato di avere ottemperato al predetto provvedimento, peraltro risalente al
21.6.2018, sia sul rilievo che l'abusività sostanziale del bene – siccome “realizzato in
difformità alla concessione edilizia n. 17 del 05 febbraio 1998” – non ne preclude la vendita (sul punto, tra le tante, Cass. n. 9439/2025, SS.UU. n. 8230/2019) , né
tantomeno la locazione (come sostenuto dalla convenuta nei suoi scritti difensivi);
iii. riguardo al padre quest'ultimo è professore universitario in Polonia, Parte_2
dalle cui dichiarazioni reddituali (documenti 3.1 e 3.2 ricorso) risulta un reddito netto annuale di 65.405,15 zloty nel 2018, 54.397,51 zloty nel 2019, 49.651,10 zloty nel
2020, 54.359,05 zloty nel 2021 e 66.944,04 zloty nel 2022 (ossia, nell'ultimo triennio,
da un minimo di 11.000,00 euro a 16.000,00 euro), mentre non percepisce alcun reddito in Italia;
del tutto esplorativa si appalesa l'istanza con cui all'udienza del 23.1.2025 la parte convenuta ha chiesto disporsi indagini di polizia tributaria sulla situazione patrimoniale del non essendo stato allegato alcun elemento in ordine Pt_1
all'eventuale inattendibilità delle suddette dichiarazioni fiscali, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui (fatta eccezione per l'ipotesi di contributo in favore del figlio minorenne) “la previsione della possibilità di disporre anche d'ufficio
le menzionate indagini di polizia tributaria costituisce una deroga ai principi generali
16 in materia di onere della prova (Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del
18/06/2008; Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8417
del 21/06/2000; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996” e, pertanto, “La
relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del
coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016, con riferimento all'assegno divorzile;
Cass., Sez.
1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011, con riguardo al contributo al mantenimento dei
figli” (Cass. n. 22626/2022);
gli accertamenti sollecitati dalla convenuta non trovano giustificazione neppure alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 12.11.2024 in ordine al fatto che il padre “ha un appartamento a OR dalla cui locazione mi dà il
mantenimento, mi ha quasi sempre versato quanto mia madre, a parte un breve
periodo in cui mi ha dato 500,00 euro, da diversi mesi mi versa 390,00 euro al mese
le ha versato mensilmente circa 390,00 euro, oltre a contribuire alle spese
straordinarie”, introito (il quale non presuppone neppure il titolo dominicale in capo al locatore) di complessivi 4.680,00 euro annui, regolarmente risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia dal (doc.
3.1 ricorso), ulteriore Pt_1
circostanza che induce ad escludere l'occultamento da parte di quest'ultimo di ulteriori entrate, né le parti si sono peritate di richiedere e produrre una visura catastale per soggetto, al fine di verificare se il sia intestatario di immobili in Italia;
Pt_1
la suddetta situazione reddituale e la circostanza del mantenimento della figlia attingendo al canone di locazione percepito per un immobile di sua proprietà – in assenza di altri elementi che conducano ad una valutazione differente, in melius o in
pejus – può comunque concludersi che versa in una situazione Parte_2
economica comparativamente più florida rispetto a quella di . CP_1
17 c. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio reputa che, non avendo
(incolpevolmente) ancora raggiunto l'indipendenza economica, Parte_1
sussista l'an del diritto al mantenimento nei confronti di e del correlativo obbligo CP_1
da parte di quest'ultima, appalesandosi inidonea a costituire succedaneo di detto contributo la disponibilità manifestata dalla medesima convenuta di accogliere la figlia nell'immobile sito a OR, via Torres n. 10 (“se la dott.ssa vorrà e quando vorrà, la madre sarà ben lieta Pt_1
di dividere con lei la casa e i pasti ma niente altro è, allo stato, in grado di garantire”, pag.
9 della comparsa di risposta), laddove, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Non è, dunque, previsto che il genitore obbligato al mantenimento possa
scegliere unilateralmente di adempiere all'obbligo mediante accoglimento in casa del figlio
da parte di uno gei genitori. Il legislatore, per il mantenimento di figli, investe il giudice della
verifica della sussistenza o meno dei presupposti per l'attribuzione di un assegno e, in
presenza degli stessi, stabilisce che lo stesso giudice preveda l'erogazione di un assegno
periodico, in base ai criteri sopra ricordati, ove l'accoglimento o meno del figlio in casa, con
contribuzione diretta al suo mantenimento, non è una modalità alternativa di adempimento
dell'obbligo di mantenimento, costituendo, semmai, un elemento da valutare ai fini della
quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c.” (Cass. n. 3329/2025).
d. Considerate, quindi, le esigenze della ricorrente (ventiseienne, frequentante studi post-
universitari a Torino, in cui vive in un appartamento condotto in locazione, nonché le altre spese menzionate nel punto 7.3-b-i che precede) e le situazioni economiche dei genitori e come emergenti ex actis – nonché, per le ragioni esposte nel CP_1 Parte_2
punto che precede, la maggiore stabilità sotto tale profilo di quest'ultimo, il quale versa attualmente circa 390,00 euro mensili alla figlia, come allegato da quest'ultima – sia congruo porre a carico della madre il contributo mensile di 250,00 euro per il mantenimento della figlia, (importo peraltro inferiore a quello di 300,00 euro mediamente versato dalla madre fino al mese di maggio 2023), oltre al 25% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse,
18 non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino, in ordine a detto aspetto, la modifica dell'assetto stabilito dai genitori in sede di separazione consensuale, sempre tenuto conto della rilevata differenza tra le situazioni economiche di questi ultimi.
8. Le domande con cui ha chiesto che fosse condannata a Parte_1 CP_1
pagarle gli arretrati relativi al contributo per il suo mantenimento ed alla metà delle spese straordinarie per il periodo compreso tra il giugno 2023 e l'agosto 2024, nonché ad aggiungere il cognome di essa ricorrente nel citofono dell'appartamento sito a OR, via Torres n. 10, debbono essere dichiarate inammissibili, per le ragioni che seguono.
a. Nell'ambito della normativa precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, con specifico riferimento ai rapporti familiari, gli artt. 337 bis ss. c.c. – contenuti nel Libro I, Titolo IX,
Capo II, quest'ultimo rubricato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del
matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio” –
individuavano un nucleo ben definito di provvedimenti adottabili dal giudice in ordine ad affidamento, collocazione e diritto di visita della prole, assegnazione della casa familiare,
nonché ai contributi economici a carico dei genitori ed in favore figli (minorenni o maggiorenni).
Nell'ambito del rapporto di coniugio tali provvedimenti erano assunti per la prima volta all'esito dei procedimenti di separazione personale (artt. 706 ss. c.p.c.) e di divorzio (Legge
n. 898/1970), mentre trovava applicazione il rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. alle modifiche o revoche dei predetti provvedimenti (artt. 337 quinquies c.p.c.), nonché a tutte le fattispecie relative alla prole nata fuori dal matrimonio (quindi, anche con riguardo alle decisioni assunte per la prima volta sulle questioni in esame).
Chiarito il contesto processuale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il
cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza
19 di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e
36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente
riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale,
qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la
possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.
103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004)”, insegnamento dal quale si traeva la conclusione che “la connessione tra la domanda di risarcimento danni
e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33
cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa
petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le
due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio” (Cass. n. 18870/2014),
assunto confermato anche riguardo alle domande di restituzione di somme di denaro o beni mobili (Cass. n. 14605/2022) e, in generale, esteso a tutte le pretese vertenti su questioni differenti rispetto a quelle elencate negli artt. 337 bis ss. c.p.c.
b. Pur avendo il D.Lgs. 149/2022 apportato rilevanti novità sul piano sistematico e di articolazione delle scansioni processuali, con l'introduzione del nuovo Titolo IV bis del Libro
I del Codice Civile, ai sensi dell'originario testo dell'art. 473 bis c.p.c. le disposizioni successive trovavano applicazione ai “procedimenti relativi allo stato delle persone, ai
minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice
tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con
esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di
adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea”.
Ebbene, trattasi disciplina che non ha anzitutto inciso sulla tipologia di domande formulabili dalle parti, tendenzialmente coincidenti con quelle elencate dagli artt. 337 bis ss.
20 c.c. e, riguardo ai contributi economici, oltre all'indicazione della documentazione che le parti sono onerate di produrre (art. 473 bis.12, comma 2, c.p.c.) ed alla facoltà del giudice delegato alla trattazione, in via provvisoria e urgente, di porli a carico delle parti e determinarne la decorrenza (art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c.), è consentito a queste ultime di avanzare corso di causa nuove pretese in “in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze
o a seguito di nuovi accertamenti istruttori” (art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.).
Analogamente al previgente art. 337 quinquies c.p.c., è stata chiaramente confermata la modificabilità e revocabilità in ogni tempo dei suddetti provvedimenti “a tutela dei minori e
in materia di contributi economici”, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti (art. 473
bis.29 c.p.c.).
In secondo luogo, tale novella si appalesa espressiva della volontà di approntare un rito specifico per la trattazione delle questioni sopra riportate, rimanendo assoggettate al rito ordinario tutte quelle che non vi rientrano.
Ulteriore conferma di tale assunto è evincibile dalle rilevanti modifiche apportate, tra l'altro, all'art. 473 bis c.p.c. dal correttivo approvato con D.Lgs. 164/2024, il quale ha inserito nel campo di applicazione di detta disposizione le “domande di risarcimento del danno
conseguente a violazione dei doveri familiari” – pretesa che, evidentemente, era ritenuta non avanzabile in base alla formulazione precedente – nonché, soprattutto, ha disciplinato l'ipotesi di proposizione con il rito in esame di domande diverse (benché rientranti nella competenza del giudice adito) da quelle elencate nel suddetto primo comma, prevedendo che, in ipotesi di rilievo del giudice entro la prima udienza, quest'ultimo deve ordinare “il mutamento del rito
dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo”, novella peraltro non applicabile al caso in esame, laddove i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati pronunciati, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 12.11.2024, con ordinanza del
19.11.2024, data precedente l'entrata in vigore (26.11.2024) del predetto correttivo.
21 Anche in seguito alla recente riforma, quindi – come peraltro condivisibilmente sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (tra le tante, Tribunale di Lecco sent. n. 159/2025,
Tribunale di Arezzo sent. n. 274/2025, Tribunale di Crotone, sent. n. 273/2025) – debbono quindi ritenersi inammissibili nel procedimento ex artt. 473 bis ss. c.p.c., le domande con cui figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha Parte_1
chiesto che la madre fosse condannata al pagamento in suo favore degli arretrati CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento in relazione ad un periodo precedente l'introduzione della presente causa, nonché, a fortiori, la pretesa relativa al reinserimento del nome della medesima ricorrente nel citofono relativo all'immobile abitato dalla convenuta, pretese che esulano dall'ambito applicativo del rito ex artt. 473-bis ss. c.p.c.
9. Le spese del giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti, in virtù del criterio di soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c. considerate, da un lato, la fondatezza della domanda di mantenimento formulata da (sebbene in misura inferiore a Parte_1
quella pretesa da quest'ultima) e, d'altra parte, l'inammissibilità delle altre due domande proposte dalla ricorrente, nonché tenuto conto della sostanziale equivalenza sul piano economico della
(fondata) pretesa relativa al riconoscimento del predetto diritto al mantenimento (periodo compreso tra agosto 2024 e maggio 2025, ossia dieci mesi) e di quella (inammissibile) inerente al pagamento degli arretrati (periodo compreso tra giugno 2023 e luglio 2024, ossia dodici mesi).
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. pone a carico di , con decorrenza dal mese di agosto 2024, il contributo mensile CP_1
di 250,00 euro per il mantenimento della figlia somma da versare Parte_1
alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 25% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse;
b. dichiara inammissibili le atre domande formulate da Pt_1 Parte_1
22 c. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
OR.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Salvatore Falzoi Giudice relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado ex artt. 473 bis ss. c.p.c., iscritto al n. 886 del Registro Generale
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pier Giuseppe Parte_1 C.F._1
UG (C.F. ), elettivamente domiciliata a OR, Piazza Italia n. 7, C.F._2
presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Milena PATTERI (C.F. CP_1 C.F._3
), elettivamente domiciliata a OR, via Deffenu n. 45, presso lo studio del C.F._4
difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025):
1 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese e rigettate eccezioni e istanze contrarie,
- Accertare e dichiarare il diritto di in quanto figlia maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente, a ricevere assistenza materiale da parte di fino al CP_1 completamento del percorso di studi di specializzazione intrapreso dalla prima e orientato alla sua formazione professionale e di poi fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
- Condannare, per l'effetto, la Sig.ra al pagamento di €.500,00 mensili, o di quella CP_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore di fino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa , da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente della ricorrente nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e sino al raggiungimento dell' autosufficienza economica della figlia;
Parte_1
- Condannare altresì la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, degli CP_1 arretrati relativi al mantenimento della figlia maggiorenne pari alle somme dovute e non versate nel periodo che intercorre dalla mensilità di Giugno 2023 e quella di Agosto 2024, per un importo complessivo di € 4.500,00 o diversa somma che risulterà di giustizia, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, sostenute dalla Pt_1 nello stesso periodo (Giugno 2023-Agosto 2024) per corso di Studi presso MBA e per cure e spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo;
- Condannare, inoltre, la parte convenuta o, in alternativa, autorizzare la ricorrente all'apposizione del nominativo di sul tasto del citofono posto l'indirizzo di Via Torres, n. 10, Parte_1
OR corrispondente all'unità immobiliare di residenza della famiglia e CP_1 Pt_1
;
[...]
- Con vittoria di spese e competenze
- Si insiste, per quanto utile e necessario, per l'ammissione delle prove testi e di tutte le istanze istruttorie formulate in ricorso introduttivo e nella prima memoria. e seconda memoria difensive della . Pt_1
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025):
“1) In via istruttoria: disporre l'acquisizione della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali in capo al signor Parte_2 nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni dello stesso;
Nel merito e in via principale:
1) Rigettare per le ragioni tutte di cui all'espositiva, ogni domanda di parte ricorrente;
2 2) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere un assegno di mantenimento dalla madre:
1) Previa comparazione con i redditi del signor e tenuto conto delle capacità Parte_2
CP_ economiche della signor del suo stato di salute e della contribuzione già fornita dalla stessa con la casa familiare, contenere l'assegno di mantenimento a carico della resistente in misura pari
o inferiore a €100,00 mensili;
2) Confermare il provvedimento del Tribunale di OR assunto in sede di omologa della separazione ponendo a carico della madre l'obbligo di corrispondere le spese straordinarie previamente concordate e documentate nella misura pari o inferiore al 25%;
3) Rigettare siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto tutte le ulteriori richieste della ricorrente relative al pagamento dell'assegno di mantenimento per il periodo compreso tra maggio
2023 e agosto 2024 e relative all'inserimento del nominativo della ricorrente nel citofono dell'abitazione della resistente;
4) con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ovvero con compensazione favorevole o totale delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c., depositato l l'11.8.2024 in cancelleria, Parte_1
ha esposto quanto segue:
[...]
a. essa ricorrente era figlia di e i quali, dopo avere contratto CP_1 Parte_2
matrimonio il 10.1.1998 a OA (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto
Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 1994, Anno 1998 Parte 1, Serie - n. 1), si erano separati consensualmente (decreto di omologa n. 32/2009, reso da questo Tribunale il
6.5.2009), concordando l'affidamento congiunto di essa figlia (all'epoca minorenne),
collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre, con obbligo a carico del padre di versare il contributo mensile di 250,00 euro per il suo mantenimento, oltre al 75% delle spese straordinarie previamente concordate tra i genitori;
b. di aver abitato con la madre fino al completamento del ciclo di istruzione scolastica superiore, in seguito a cui si era trasferita, prima a Pisa (periodo settembre 2017 – maggio
3 2020), ove aveva conseguito la laurea triennale, poi dal settembre 2021 a Torino per frequentare il corso laurea magistrale, conseguita nel giugno 2023 “in
CAM_CINEMA,Musica e Media inerente a specializ-zazione in scienze dello spettacolo e
produzione multimediale”;
c. fino al mese di maggio 2023 la madre aveva regolarmente contribuito al suo mantenimento, accreditandole sul conto corrente l'importo medio di circa 300,00 euro mensili per le spese ordinarie come studentessa fuori sede, oltre ad altre somme a titolo di spese straordinarie, versamenti che – in ragione delle divergenze insorte tra nel periodo in cui erano in vigore le misure di contenimento per la pandemia da Covid-19, lasso temporale durante il quale esse parti avevano convissuto nell'abitazione della madre –
convivenza nell'abitazione della madre, nel periodo in cui erano in vigore le misure di contenimento si erano interrotti dal successivo mese di giugno, causando a essa ricorrente gravi difficoltà economiche e costringendola a fare ricorso all'aiuto economico di terze persone, contraendo prestiti ed impegnandosi a rimborsarli;
d. a suo dire, sussistevano i presupposti perché fosse condannata a CP_1
corrisponderle un assegno di mantenimento pari a 500,00 euro mensili, tenuto conto:
o che essa ricorrente, incolpevolmente, non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica, considerati:
• il suo stato di disoccupazione, nonostante l'alacrità con cui aveva concluso il percorso universitario e i coevi vani tentativi di reperire un'occupazione anche a tempo parziale (iscrizione al centro per l'impiego in data
18.6.2020, proposte alla Jennyfer S.R.L. del 19.6.2020 ed alla Carrefour
Italia S.p.A. il 10.1.2023), situazione che l'aveva indotta nel febbraio 2023
ad iscriversi all'Accademia di Trucco Artistico di Torino (Making Beauty
Academy, MBA), propedeutico all'accesso al Master in Effetti Speciali di detta Accademia, percorso formativo – del costo pari a complessivi
4 8.152,00 euro, pagati nel periodo compreso tra giugno 2023 e giugno 2024
– imprescindibile al fine di inserirsi nel mondo del lavoro nello specifico ambito (cosmesi artistica) oggetto degli studi universitari già conclusi;
• il fatto che, per mere esigenze di studio, dal settembre 2021 conviveva a
Torino con il proprio compagno, anch'egli economicamente non autosufficiente, sostenendo tutte le relative spese mensili (322,50 euro per canone di locazione e oneri condominiali, 70,00 euro per la somministrazione di energia elettrica e gas, 500,00 euro per vitto e 200,00
euro per utenza telefonica, abbigliamento, viaggi, studio ed attività
ricreative), tra le quali 150,00 euro per visite mediche e farmaci per curare la sindrome di colon irritabile da cui era affetta;
• l'insufficienza, vista la situazione sopra descritta, degli importi versati dal padre il quale – pur non versando in condizioni Parte_2
reddituali e patrimoniali più floride rispetto alla madre – aveva anche contribuito anche alla metà delle spese per il conseguimento della patente di guida;
o della situazione economica della madre, la quale – già proprietaria di immobili a
OA e, dal 12.9.2005, di un appartamento con annessa cantina a OR, via
Torres n. 10 – il 30.1.2020 aveva acquistato un ulteriore immobile ubicato nel predetto edificio;
e. sebbene essa ricorrente fosse anagraficamente residente nella suddetta abitazione di
OR, via Torres n. 10, ove erano anche presenti beni di sua proprietà, CP_1
aveva rimosso il suo nominativo dal relativo citofono, con tutti i conseguenti pregiudizi derivanti dall'essere ritenuta irreperibile in ipotesi di invio di comunicazioni o notifiche presso detto indirizzo;
f. erano stati vani i tentativi di composizione bonaria della controversia.
5 La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) disporre in via provvisoria e urgente, ex art. 473-bis22 c.c.,
- il pagamento da parte di a favore di di un assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente della ricorrente nonché il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà;
2) accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattese e rigettate eccezioni e istanze contrarie,
- Accertare e dichiarare il diritto di in quanto figlia maggio-renne non Parte_1
economicamente autosufficiente, a ricevere assistenza materiale da parte di fino al CP_1
completamento del percorso di studi di specializza-zione intrapreso dalla prima e orientato alla sua formazione professionale e di poi fino al raggiungimento della propria indipendenza economica;
- Condannare, per l'effetto, la Sig.ra al pagamento di €.500,00 mensili, o di quella CP_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore di fino Parte_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa , Parte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT FOI, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente della ricorrente nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e sino al raggiungimento dell' autosufficienza economica della figlia;
Parte_1
- Condannare altresì la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, degli CP_1
arretrati relativi al mantenimento della figlia maggiorenne pari alle somme dovute e non versate nel periodo che intercorre dalla mensilità di Giugno 2023 e quella di Agosto 2024, per un importo complessivo di € 4.500,00 o diversa somma che risulterà di giustizia, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella che il giudice riterrà, sostenute dalla Pt_1
nello stesso periodo (Giugno 2023-Agosto 2024) per corso di Studi presso MBA e per cure e spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo;
- Condannare, inoltre, la parte convenuta o, in alternativa, autorizzare la ricorrente all'apposizione del nominativo di sul tasto del citofono posto l'indirizzo Parte_1
6 di Via Torres, n. 10, OR corrispondente all'unità immobiliare di residenza della famiglia
[...]
e;
CP_1 Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze”.
2. Con comparsa di risposta, depositata l'11.10.2024, , ha contestato la fondatezza delle CP_1
domande formulate nei suoi confronti da sostenendo quanto segue: Parte_1
a. alla data della separazione essa convenuta e la ricorrente convivevano in un'immobile detenuto in locazione, per poi trasferirsi nel 2005 nell'attuale abitazione di via Torres n.
10, acquistata con mutuo ipotecario;
b. i rapporti con la figlia si erano deteriorati nell'arco temporale durante il quale la medesima aveva frequentato gli studi universitari e, in particolare, nelle more delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica (2020), periodo durante il quale, dopo un breve periodo trascorso nell'abitazione di essa convenuta (dalla quale ne luglio 2023 aveva poi prelevato i suoi beni personali ivi presenti), la ricorrente si era trasferita, prima in un appartamento di proprietà dei parenti del fidanzato e poi a Torino, in un appartamento Persona_1
detenuto in locazione con quest'ultimo;
c. non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore della figlia, poiché:
i. la ricorrente, ventiseienne, aveva completato il ciclo di studi universitari senza neppure comunicare il conseguimento della laurea magistrale (né l'iscrizione al corso di specializzazione) a essa convenuta, con la quale aveva interrotto qualsiasi tipologia di contatto, al di fuori delle richieste di contributo economico, né tantomeno si era adoperata nelle more per il reperimento di un'occupazione;
ii. essa convenuta percepiva la pensione di 1.491,40 euro, somma che, previa decurtazione delle diverse spese gravanti sulla medesima – 346,00 euro per il prestito con cessione del quinto contratto con la IBL Banca, 605.93 per il mutuo acceso con la BNL per l'acquisto della casa, 189,84 mensili per l'acquisto dell'autovettura,
7 161,11 euro per il finanziamento ottenuto dalla (doc. 9), 44,60 per CP_2
l'assicurazione auto, 76,76 per spese condominiali, oltre a riscaldamento,
abbigliamento, vitto, utenze domestiche e auto – si riduceva a soli 413, 16 euro mensili, tenuto peraltro conto dell'improduttività degli immobili di cui risultava proprietaria (la soffitta era stata acquistata all'esito di vendita forzata per 23.000,00
euro) e delle spese derivanti dall'assunzione dei farmaci necessari per curare la sindrome bipolare depressiva da cui era affetta;
d. essa convenuta si rendeva disponibile ad ospitare la figlia nella propria abitazione ed a condividere i pasti con la medesima;
e. la pretesa relativa all'inserimento nel citofono del nominativo della ricorrente non era accoglibile, in quanto quest'ultima risiedeva solo anagraficamente nell'abitazione di
OR, via Torres n. 10.
3. A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 12.11.2024 – sentite personalmente le parti e preso atto dell'assenza delle condizioni per la soluzione conciliativa della controversia – con ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., pronunciata il 19.11.2024, il giudice delegato per la trattazione:
a. ha posto a carico di “il contributo mensile di 300,00 euro per il CP_1
mantenimento della figlia con decorrenza dal deposito del Parte_1
ricorso, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese con accredito sul conto corrente
della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat sul costo della vita,
oltre alla metà delle spese straordinarie (post-universitarie, mediche non coperte dal SSN,
ludiche, sportive, etc.) previamente concordate e documentate, da sostenere nell'interesse
della ricorrente”;
b. ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviando all'udienza del 23.1.2025,
per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
8 4. Con decreto reso il 15.1.2025, in accoglimento parziale del reclamo proposto da ed CP_1
a parziale riforma dell'ordinanza del 19.11.2024, la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione
distaccata di Sassari ha fissato in 200,00 euro mensili il contributo a carico della convenuta per il mantenimento della figlia.
5. All'esito dell'udienza del 23.1.2025, il giudice delegato ha assegnato alle parti il termine fino al
13.3.2025 per depositare note illustrative, rinviando all'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 27.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 28.3.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice designato si è
riservato di riferire al Collegio per la decisione.
***
7. La domanda di mantenimento formulata da deve essere accolta, nei Parte_1
termini e per le ragioni che seguono.
7.1 Ai sensi dell'art. 337 septies, comma 1, c.p.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre
in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente
all'avente diritto”, contributo la cui quantificazione deve essere effettuata in base ai criteri previsti dall'art. 337 ter, comma 4, c.c. (applicabile sia alla prole minorenne, sia a quella maggiorenne economicamente non autosufficiente), in cui si legge che “Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse
economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore”.
9 7.2 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, l'assegno di mantenimento della prole (minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente), “che deriva
direttamente dal rapporto di filiazione, come previsto dall'art. 30 Cost., deve far fronte a una
molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, essendo estese all'aspetto
abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla
opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte
le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al
tenore di vita economico e sociale goduto dalla famiglia quando era unita” (Cass. n. 19625/2023),
tenuto peraltro conto come “L'elasticità e la flessibilità che caratterizza il rapporto
intersoggettivo tra genitori e figlio determina una variazione nel tempo del contenuto del dovere
di mantenimento, correlata alle mutevoli esigenze e all'età del figlio, la cui crescita comporta, di
regola, un incremento delle necessità di spesa per i suoi bisogni e una progressiva riduzione degli
impegni legati all'accudimento materiale dello stesso, fino a quando, con la maggiore età, il
compito dei genitori diventa essenzialmente un supporto al percorso del figlio verso
l'indipendenza anche economica”, il mancato raggiungimento della quale deve essere incolpevole, circostanza “da provarsi a cura di colui che richiede l'assegno con prova sempre
più rigorosa con l'aumentare dell'età del figlio stesso (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n.
26875 del 20/09/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024)” (Cass. n.
3329/2025).
Sul piano dell'an, se, da un lato, è noto come l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, “ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere
economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua
scelta” (Cass. n. 1773/2012), è oramai consolidato l'insegnamento secondo cui “In materia di
mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
10 l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della
cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio,
destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età
progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso
degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo
raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno
rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021). Inoltre,
ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non
abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale
da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può
soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve
aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i
diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare
sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare
per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022;
Cass. n. 12123/2024)” (Cass. n. 5090/2025, n. 27818/2024).
Rileva, quindi, la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. n. 10974/2023, n. 358/2023, n. 10450/2022, n.
38366/2021), prova che “sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a
quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il
provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso
resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro
lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova
risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta
ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di
studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio
11 avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto” (Cass. n. 26875/2023), non dovendosi peraltro trascurare che, in ipotesi di figlio adulto, vada inoltre considerato se possa ragionevolmente pretendersi da quest'ultimo il ridimensionamento delle proprie aspirazioni, “senza indugiare
nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020;
Cass. n.27904/2021)” (Cass. n. 12123/2024).
Qualora il figlio maggiorenne fornisca prova idonea sull'an diritto al mantenimento, ai fini della quantificazione del contributo da porre a carico del genitore non convivente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, in virtù del quale il giudice, “finita la comunione di vita tra i
genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al
mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di
ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio
presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta
dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo
al mantenimento in termini monetari”, valutazione che, “nei rapporti interni tra i genitori,
richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del
10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020)” (Cass. n. 3329/2025).
7.3 Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche esposte nei punti che precedono, il
Collegio osserva quanto segue.
a. Occorre premettere come le condizioni della separazione consensuale tra e CP_1
omologate da questo Tribunale, non ricomprendessero alcun contributo Parte_2
della madre per il mantenimento di aspetto che trova tuttavia Parte_1
agevole spiegazione, non già nell'insussistenza dei presupposti per porre detto contributo a carico della madre, bensì nella considerazione che la figlia, all'epoca minorenne, era stata collocata in via prevalente presso l'odierna convenuta, considerato peraltro che il riconoscimento dell'assegno de quo nel presente giudizio, fondato sull'evidente mutamento
12 delle circostanze di fatto rispetto all'epoca della separazione, non potrebbe che decorrere dalla domanda giudiziale.
b. Per ciò che concerne le rispettive condizioni economiche:
i. è anzitutto incontestato tra le parti che non sia Parte_1
economicamente indipendente, siccome attualmente disoccupata;
in seguito all'inizio degli studi universitari nel settembre 2017, la ricorrente ha conseguito la laurea triennale nel maggio del 2020 e la laurea magistrale in CAM –
Cinema – Arti della Scena, Musica e Media presso l'Università degli Studi di Torino
nel mese di luglio 2023, ossia a ventiquattro anni, mentre nel febbraio del predetto anno si è iscritta ad un Master in effetti speciali presso l'Accademia di Trucco Artistico
di Torino (Making Beauty Academy);
come osservato nell'ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. pronunciata il
19.11.2024:
- da un lato, deve escludersi qualsivoglia inerzia colpevole in capo alla ricorrente,
considerato che non è certo eccessivo il lasso di tempo di quattordici mesi tra il conseguimento della laurea magistrale il 18.7.2023 e il deposito del ricorso in data 11.8.2024 (intervallo che diviene di ventidue mesi, se calcolato alla data odierna) – circostanza che non rende ancora esigibile il ridimensionamento delle ambizioni lavorative della richiedente, accontentandosi di mansioni estranee al precedente indirizzo di studi – lo specifico campo in cui (con una tempistica congrua, inferiore a complessivi sei anni per le lauree triennale e magistrale) tale titolo è stato conseguito – settore nel quale, notoriamente, la laurea non garantisce un immediato inserimento nel mondo lavorativo – e l'iscrizione al suddetto Master (a prescindere dai relativi costi, non incidenti né
sull'an, né sul quantum del diritto al mantenimento), connesso al predetto titolo;
13 - d'altra parte, quanto all'incidenza del rapporto tra la ricorrente e Per_1
[...]
o la mera coabitazione non implica necessariamente convivenza, concetto quest'ultimo inteso quale “legame affettivo stabile e duraturo, in virtù
del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente
assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (sul punto
Cass. n. 34728/2023, n. 2684/2023, pronunce aventi ad oggetto,
rispettivamente, la spettanza dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e dell'assegno divorzile, tuttavia espressive sul punto di un principio generale);
o non vi è prova che vi sia convivenza more uxorio tra Parte_1
con il quale la ricorrente coabita a Torino
[...] Persona_1
dal settembre 2021 (ossia dal trasferimento di quest'ultima in detta città
per la frequentazione del corso di laurea magistrale) – allegazione in ordine a cui, con la sua memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., la convenuta si è limitata a formulare un capitolo di prova (“vero che
da ottobre 2020 si è trasferita a vivere nella via Veneto Parte_1
di OR unitamente al suo fidanzato ), circostanza Persona_1
irrilevante (non ammessa in fase istruttoria), siccome relativa al periodo precedente il trasferimento a Torino e che nulla comprova riguardo alla situazione attuale – né tantomeno è emerso che quest'ultimo sia economicamente indipendente;
o fino al mese di maggio 2023 la ricorrente – all'epoca già convivente a
Torino con il suddetto ha goduto (anche) dei 300,00 euro Per_1
mensili versati dalla madre e, da allora, la situazione economica della figlia non risulta mutata;
14 dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge inoltre che la ricorrente deve sostenere spese per la locazione dell'appartamento in cui coabita con immobile sito a Torino, via Petrarca n. 23, ossia il canone mensile Persona_1
di 568,00 euro, oltre a 75,00 euro per spese condominiali (doc. 10 ricorso), oltre agli esborsi per utenze domestiche, vitto, vestiario e per le ordinarie esigenze di vita,
nonché per visite e farmaci dovuti ad infezioni intestinali (doc. 16 ricorso)
ii. la convenuta ha allegato (e documentato) di percepire una pensione di CP_1
1.491,40 euro mensili, sostenendo che al netto di tutte le spese elencate nella memoria difensiva (pensione “già decurtata dell'importo di €346,00 per il prestito contratto
con la IBL Banca per il quale c'è stata la cessione del quinto (doc. 6), l'importo di
€605.93 per il mutuo acceso con la BNL per l'acquisto della casa (doc. 7), la rata
mensile di €189,84 per l'acquisto della macchina (doc. 8), la rata mensile di €161,11
per il finanziamento ottenuto dalla (doc. 9), l'assicurazione auto che ha un CP_2
costo mensile di €44,60 (doc. 10), il condominio per €76,76 al mese (doc. 11) oltre
alle spese per il riscaldamento, per vestirsi, per mangiare, per la macchina e per le
utenze”), detto importo si ridurrebbe a 413,16 euro mensili;
in disparte la considerazione che i numerosi finanziamenti contratti costituiscono scelte economiche compiute autonomamente dalla convenuta – le quali, peraltro,
denotano una rilevante capacità economica, sull'evidente rilievo che la medesima godeva di provvista tale da risultare sufficientemente solvibile in relazione a tutti i finanziamenti chiesti – non può trascurarsi che quest'ultima è attualmente proprietaria di due appartamenti siti nel medesimo fabbricato, ossia quello acquistato nel 2020 con decreto di trasferimento emesso da questo Tribunale il 30.1.2020 nel procedimento n.
R.G.ES. 20/2015 (bene inizialmente adibito a cantina e nel quale, all'esito dei lavori ivi effettuati, la ha dichiarato di vivere attualmente) e quello acquistato da CP_1
il 12.9.2005 e nel quale la convenuta ha coabitato per l'ultima volta con CP_1
15 la figlia nel 2020, indipendentemente dal fatto che tale appartamento sia attualmente locato o meno a terzi;
né incide sulla predetta valutazione la diffida emessa dal Comune di OR (versata a corredo delle note illustrative depositate dalla convenuta il 13.3.2025) ed avente ad oggetto la demolizione “e rimessa in pristino dello stato dei luoghi” entro novanta giorni dalla notificazione, per abusi edilizi interessanti proprio l'appartamento da ultimo menzionato nel capoverso che precede (o, rectius, l'intero edificio ed alcune delle unità abitative ivi ricomprese), sia perché la parte convenuta non ha neppure allegato di avere ottemperato al predetto provvedimento, peraltro risalente al
21.6.2018, sia sul rilievo che l'abusività sostanziale del bene – siccome “realizzato in
difformità alla concessione edilizia n. 17 del 05 febbraio 1998” – non ne preclude la vendita (sul punto, tra le tante, Cass. n. 9439/2025, SS.UU. n. 8230/2019) , né
tantomeno la locazione (come sostenuto dalla convenuta nei suoi scritti difensivi);
iii. riguardo al padre quest'ultimo è professore universitario in Polonia, Parte_2
dalle cui dichiarazioni reddituali (documenti 3.1 e 3.2 ricorso) risulta un reddito netto annuale di 65.405,15 zloty nel 2018, 54.397,51 zloty nel 2019, 49.651,10 zloty nel
2020, 54.359,05 zloty nel 2021 e 66.944,04 zloty nel 2022 (ossia, nell'ultimo triennio,
da un minimo di 11.000,00 euro a 16.000,00 euro), mentre non percepisce alcun reddito in Italia;
del tutto esplorativa si appalesa l'istanza con cui all'udienza del 23.1.2025 la parte convenuta ha chiesto disporsi indagini di polizia tributaria sulla situazione patrimoniale del non essendo stato allegato alcun elemento in ordine Pt_1
all'eventuale inattendibilità delle suddette dichiarazioni fiscali, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui (fatta eccezione per l'ipotesi di contributo in favore del figlio minorenne) “la previsione della possibilità di disporre anche d'ufficio
le menzionate indagini di polizia tributaria costituisce una deroga ai principi generali
16 in materia di onere della prova (Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16575 del
18/06/2008; Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8417
del 21/06/2000; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996” e, pertanto, “La
relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del
coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1,
Ordinanza n. 23263 del 15/11/2016, con riferimento all'assegno divorzile;
Cass., Sez.
1, Sentenza n. 2098 del 28/01/2011, con riguardo al contributo al mantenimento dei
figli” (Cass. n. 22626/2022);
gli accertamenti sollecitati dalla convenuta non trovano giustificazione neppure alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 12.11.2024 in ordine al fatto che il padre “ha un appartamento a OR dalla cui locazione mi dà il
mantenimento, mi ha quasi sempre versato quanto mia madre, a parte un breve
periodo in cui mi ha dato 500,00 euro, da diversi mesi mi versa 390,00 euro al mese
le ha versato mensilmente circa 390,00 euro, oltre a contribuire alle spese
straordinarie”, introito (il quale non presuppone neppure il titolo dominicale in capo al locatore) di complessivi 4.680,00 euro annui, regolarmente risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia dal (doc.
3.1 ricorso), ulteriore Pt_1
circostanza che induce ad escludere l'occultamento da parte di quest'ultimo di ulteriori entrate, né le parti si sono peritate di richiedere e produrre una visura catastale per soggetto, al fine di verificare se il sia intestatario di immobili in Italia;
Pt_1
la suddetta situazione reddituale e la circostanza del mantenimento della figlia attingendo al canone di locazione percepito per un immobile di sua proprietà – in assenza di altri elementi che conducano ad una valutazione differente, in melius o in
pejus – può comunque concludersi che versa in una situazione Parte_2
economica comparativamente più florida rispetto a quella di . CP_1
17 c. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio reputa che, non avendo
(incolpevolmente) ancora raggiunto l'indipendenza economica, Parte_1
sussista l'an del diritto al mantenimento nei confronti di e del correlativo obbligo CP_1
da parte di quest'ultima, appalesandosi inidonea a costituire succedaneo di detto contributo la disponibilità manifestata dalla medesima convenuta di accogliere la figlia nell'immobile sito a OR, via Torres n. 10 (“se la dott.ssa vorrà e quando vorrà, la madre sarà ben lieta Pt_1
di dividere con lei la casa e i pasti ma niente altro è, allo stato, in grado di garantire”, pag.
9 della comparsa di risposta), laddove, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Non è, dunque, previsto che il genitore obbligato al mantenimento possa
scegliere unilateralmente di adempiere all'obbligo mediante accoglimento in casa del figlio
da parte di uno gei genitori. Il legislatore, per il mantenimento di figli, investe il giudice della
verifica della sussistenza o meno dei presupposti per l'attribuzione di un assegno e, in
presenza degli stessi, stabilisce che lo stesso giudice preveda l'erogazione di un assegno
periodico, in base ai criteri sopra ricordati, ove l'accoglimento o meno del figlio in casa, con
contribuzione diretta al suo mantenimento, non è una modalità alternativa di adempimento
dell'obbligo di mantenimento, costituendo, semmai, un elemento da valutare ai fini della
quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c.” (Cass. n. 3329/2025).
d. Considerate, quindi, le esigenze della ricorrente (ventiseienne, frequentante studi post-
universitari a Torino, in cui vive in un appartamento condotto in locazione, nonché le altre spese menzionate nel punto 7.3-b-i che precede) e le situazioni economiche dei genitori e come emergenti ex actis – nonché, per le ragioni esposte nel CP_1 Parte_2
punto che precede, la maggiore stabilità sotto tale profilo di quest'ultimo, il quale versa attualmente circa 390,00 euro mensili alla figlia, come allegato da quest'ultima – sia congruo porre a carico della madre il contributo mensile di 250,00 euro per il mantenimento della figlia, (importo peraltro inferiore a quello di 300,00 euro mediamente versato dalla madre fino al mese di maggio 2023), oltre al 25% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse,
18 non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino, in ordine a detto aspetto, la modifica dell'assetto stabilito dai genitori in sede di separazione consensuale, sempre tenuto conto della rilevata differenza tra le situazioni economiche di questi ultimi.
8. Le domande con cui ha chiesto che fosse condannata a Parte_1 CP_1
pagarle gli arretrati relativi al contributo per il suo mantenimento ed alla metà delle spese straordinarie per il periodo compreso tra il giugno 2023 e l'agosto 2024, nonché ad aggiungere il cognome di essa ricorrente nel citofono dell'appartamento sito a OR, via Torres n. 10, debbono essere dichiarate inammissibili, per le ragioni che seguono.
a. Nell'ambito della normativa precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, con specifico riferimento ai rapporti familiari, gli artt. 337 bis ss. c.c. – contenuti nel Libro I, Titolo IX,
Capo II, quest'ultimo rubricato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del
matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio” –
individuavano un nucleo ben definito di provvedimenti adottabili dal giudice in ordine ad affidamento, collocazione e diritto di visita della prole, assegnazione della casa familiare,
nonché ai contributi economici a carico dei genitori ed in favore figli (minorenni o maggiorenni).
Nell'ambito del rapporto di coniugio tali provvedimenti erano assunti per la prima volta all'esito dei procedimenti di separazione personale (artt. 706 ss. c.p.c.) e di divorzio (Legge
n. 898/1970), mentre trovava applicazione il rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. alle modifiche o revoche dei predetti provvedimenti (artt. 337 quinquies c.p.c.), nonché a tutte le fattispecie relative alla prole nata fuori dal matrimonio (quindi, anche con riguardo alle decisioni assunte per la prima volta sulle questioni in esame).
Chiarito il contesto processuale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il
cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza
19 di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e
36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente
riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale,
qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la
possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.
103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004)”, insegnamento dal quale si traeva la conclusione che “la connessione tra la domanda di risarcimento danni
e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33
cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa
petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le
due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio” (Cass. n. 18870/2014),
assunto confermato anche riguardo alle domande di restituzione di somme di denaro o beni mobili (Cass. n. 14605/2022) e, in generale, esteso a tutte le pretese vertenti su questioni differenti rispetto a quelle elencate negli artt. 337 bis ss. c.p.c.
b. Pur avendo il D.Lgs. 149/2022 apportato rilevanti novità sul piano sistematico e di articolazione delle scansioni processuali, con l'introduzione del nuovo Titolo IV bis del Libro
I del Codice Civile, ai sensi dell'originario testo dell'art. 473 bis c.p.c. le disposizioni successive trovavano applicazione ai “procedimenti relativi allo stato delle persone, ai
minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice
tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con
esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di
adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea”.
Ebbene, trattasi disciplina che non ha anzitutto inciso sulla tipologia di domande formulabili dalle parti, tendenzialmente coincidenti con quelle elencate dagli artt. 337 bis ss.
20 c.c. e, riguardo ai contributi economici, oltre all'indicazione della documentazione che le parti sono onerate di produrre (art. 473 bis.12, comma 2, c.p.c.) ed alla facoltà del giudice delegato alla trattazione, in via provvisoria e urgente, di porli a carico delle parti e determinarne la decorrenza (art. 473 bis.22, comma 1, c.p.c.), è consentito a queste ultime di avanzare corso di causa nuove pretese in “in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze
o a seguito di nuovi accertamenti istruttori” (art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c.).
Analogamente al previgente art. 337 quinquies c.p.c., è stata chiaramente confermata la modificabilità e revocabilità in ogni tempo dei suddetti provvedimenti “a tutela dei minori e
in materia di contributi economici”, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti (art. 473
bis.29 c.p.c.).
In secondo luogo, tale novella si appalesa espressiva della volontà di approntare un rito specifico per la trattazione delle questioni sopra riportate, rimanendo assoggettate al rito ordinario tutte quelle che non vi rientrano.
Ulteriore conferma di tale assunto è evincibile dalle rilevanti modifiche apportate, tra l'altro, all'art. 473 bis c.p.c. dal correttivo approvato con D.Lgs. 164/2024, il quale ha inserito nel campo di applicazione di detta disposizione le “domande di risarcimento del danno
conseguente a violazione dei doveri familiari” – pretesa che, evidentemente, era ritenuta non avanzabile in base alla formulazione precedente – nonché, soprattutto, ha disciplinato l'ipotesi di proposizione con il rito in esame di domande diverse (benché rientranti nella competenza del giudice adito) da quelle elencate nel suddetto primo comma, prevedendo che, in ipotesi di rilievo del giudice entro la prima udienza, quest'ultimo deve ordinare “il mutamento del rito
dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo”, novella peraltro non applicabile al caso in esame, laddove i provvedimenti temporanei e urgenti sono stati pronunciati, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 12.11.2024, con ordinanza del
19.11.2024, data precedente l'entrata in vigore (26.11.2024) del predetto correttivo.
21 Anche in seguito alla recente riforma, quindi – come peraltro condivisibilmente sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (tra le tante, Tribunale di Lecco sent. n. 159/2025,
Tribunale di Arezzo sent. n. 274/2025, Tribunale di Crotone, sent. n. 273/2025) – debbono quindi ritenersi inammissibili nel procedimento ex artt. 473 bis ss. c.p.c., le domande con cui figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha Parte_1
chiesto che la madre fosse condannata al pagamento in suo favore degli arretrati CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento in relazione ad un periodo precedente l'introduzione della presente causa, nonché, a fortiori, la pretesa relativa al reinserimento del nome della medesima ricorrente nel citofono relativo all'immobile abitato dalla convenuta, pretese che esulano dall'ambito applicativo del rito ex artt. 473-bis ss. c.p.c.
9. Le spese del giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti, in virtù del criterio di soccombenza reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c. considerate, da un lato, la fondatezza della domanda di mantenimento formulata da (sebbene in misura inferiore a Parte_1
quella pretesa da quest'ultima) e, d'altra parte, l'inammissibilità delle altre due domande proposte dalla ricorrente, nonché tenuto conto della sostanziale equivalenza sul piano economico della
(fondata) pretesa relativa al riconoscimento del predetto diritto al mantenimento (periodo compreso tra agosto 2024 e maggio 2025, ossia dieci mesi) e di quella (inammissibile) inerente al pagamento degli arretrati (periodo compreso tra giugno 2023 e luglio 2024, ossia dodici mesi).
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. pone a carico di , con decorrenza dal mese di agosto 2024, il contributo mensile CP_1
di 250,00 euro per il mantenimento della figlia somma da versare Parte_1
alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 25% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse;
b. dichiara inammissibili le atre domande formulate da Pt_1 Parte_1
22 c. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
OR.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Salvatore Falzoi dott.ssa Tiziana Longu
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