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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia in materia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti DEL VECCHIO FABRIZIO e DE ROSIS STEFANO
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Musio Massimiliano
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di ottenere il riconoscimento dell'indennità di turno prevista dall'art 61 del CCNL AIOP.
Deduceva infatti il mancato riconoscimento dell'indennità in oggetto conseguente all'espletamento del servizio su due turni (antimeridiano e pomeridiano), che l'azienda aveva erogato sin da settembre 2023.
Si costituiva l' , il quale deduceva di aver erogato quanto dovuto a titolo di CP_2 arretrati per l'indennità innanzi (pari ad € 333,72 lordi). Chiedeva pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' CP_3 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere CP_1 nei suoi confronti, avendo provveduto a liquidare la prestazione in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo avvenuto in data 7.2.2025, l' ha provveduto al CP_2 riconoscimento dell'indennità richiesta, ossia nel cedolino paga di settembre 2025.
Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente soccombente, con CP_4 distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 in complessivi €. 210,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 19.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia in materia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti DEL VECCHIO FABRIZIO e DE ROSIS STEFANO
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Musio Massimiliano
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7.2.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di ottenere il riconoscimento dell'indennità di turno prevista dall'art 61 del CCNL AIOP.
Deduceva infatti il mancato riconoscimento dell'indennità in oggetto conseguente all'espletamento del servizio su due turni (antimeridiano e pomeridiano), che l'azienda aveva erogato sin da settembre 2023.
Si costituiva l' , il quale deduceva di aver erogato quanto dovuto a titolo di CP_2 arretrati per l'indennità innanzi (pari ad € 333,72 lordi). Chiedeva pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' CP_3 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere CP_1 nei suoi confronti, avendo provveduto a liquidare la prestazione in oggetto.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo avvenuto in data 7.2.2025, l' ha provveduto al CP_2 riconoscimento dell'indennità richiesta, ossia nel cedolino paga di settembre 2025.
Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente soccombente, con CP_4 distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 in complessivi €. 210,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 19.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere