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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Stefano Greco Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Nuoro, nella Via Leonardo da Vinci n.40, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
GI CA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
, nata a [...] il 1° gennaio 1932, C.F. CP_1
, residente in [...] ed ivi elettivamente C.F._2 domiciliata nella via Catania n. 5, presso lo studio dell'Avv. Stefania Sulis, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato, nel primo CP_2 grado di giudizio, presso i suoi procuratori costituiti avv. Marina Olla e avv. Laura Furcas
e di
1 in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante appellati contumaci
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: (come da note conclusionali del 06.10.2025) “IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: 1)- Accogliere, per i motivi dedotti nel presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1/2025, emessa dal Tribunale di Cagliari il 12 novembre 2024, nell'ambito del giudizio R.V.G. n. 5564/2022, depositata
l'8 gennaio 2025, disponendo l'assegnazione di una quota delle pensioni e CP_2 CP_3 percepite dal defunto Dott. in favore dell'appellante Persona_1 Parte_1 nella misura del 70% della stessa, in forza delle attuali condizioni economiche
[...] della resistente.
2)- Con spese compensate”.
Nell'interesse dell'appellata: (come da note conclusionali del 07.10.2025) “1) In via preliminare, dichiarare inammissibile siccome tardivo il proposto gravame avvero la sentenza 1/2025 emessa dal Tribunale di Cagliari essendo stato iscritto a ruolo l'11 febbraio 2025 pertanto quattro giorni dopo lo spirare del termine dei trenta giorni, allorquando la sentenza di primo grado era già divenuta definitiva.
2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile il proposto appello per violazione dell'art. 342 CPC avendo omesso di indicare “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
3) Dichiarare, comunque, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da Parte_1
, confermando l'impugnata sentenza n. 1/2025 emessa dal Tribunale di Cagliari
[...] in data 12 novembre 2024 nell'ambito del giudizio contraddistinto con il numero ruolo VG
5564/2022, depositata in data 8 gennaio 2025, con la quale è stato riconosciuto il diritto della signora nata a [...] il 1° gennaio 1932 di avere una quota CP_1 della pensione di reversibilità del defunto pari al 70% dell'intero, Persona_1 restando il 30% dell'intero attribuito alla signora oltre che l'obbligo Parte_1 in capo all' ed all' di corrispondere direttamente il predetto importo, previa CP_2 CP_3 liquidazione del medesimo sulla base dei criteri indicati, oltre ad un ulteriore importo a titolo di tredicesima mensilità ed oltre all'aggiornamento annuale, in misura proporzionale.
4) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
2 5) Qualora ritenuti sussistenti i presupposti, si chiede che ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 Codice Procedura Civile, l'appellante sia altresì condannata ad un risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, in sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2025, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1/2025 emessa dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del giudizio contraddistinto con il numero R.G. 5564/2022 VG, depositata in data 8 gennaio
2025 e notificatale in pari data, al fine di ottenere, quale coniuge superstite, l'assegnazione di una quota della pensione di reversibilità del defunto Dott. pari al Persona_1
70% dell'intero, anziché nella misura attribuita del 30%, in considerazione delle proprie attuali condizioni economiche, a suo dire erroneamente valutate dal giudice di primo grado.
2. Si è costituita in giudizio coniuge divorziato, la quale ha CP_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., per omessa indicazione delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, e ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame, tenuto conto della durata dei due matrimoni, dell'importo dell'assegno divorzile e della condizione economica delle parti.
3. All'udienza collegiale del 21 novembre 2025, nella contumacia dell' e della CP_2
, destinatari dell'ordine di pagamento impartito con la decisione Controparte_4 impugnata, la causa è stata tenuta in decisione previo mutamento del rito e concessione di un termine per note anche con riguardo alla questione della potenziale inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza.
4. L'impugnazione è inammissibile.
4.1. Il giudizio di primo grado, instaurato da con ricorso depositato il 14 CP_1 settembre 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. n. 898/1970, si è svolto sin dall'inizio secondo il rito camerale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale a mente del quale, nonostante la natura contenziosa, i procedimenti relativi alle pretese del coniuge divorziato aventi ad oggetto la quota di pensione di reversibilità continuano ad essere assoggettati a detto rito anche dopo la novella di cui alla la legge n. 74 del 1987, che ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dalla l.
n. 436 del 1978 - il quale disponeva che nei procedimenti in oggetto il tribunale < in camera di consiglio>> -, non rilevando in contrario che nella nuova formulazione l'adozione di detto rito sia contemplata specificamente solo con riferimento alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e la misura e le modalità dei contributi di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge. Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “non
3 ricorre alcuna ragione di incompatibilità tra procedimento camerale da un lato, natura contenziosa della controversia e forma di sentenza del provvedimento adottato dall'altro, come dimostra l'esistenza nell'ordinamento, e segnatamente nella legislazione più recente, di procedimenti in camera di consiglio relativi a diritti soggettivi che si concludono con provvedimenti a contenuto decisorio, in materie tipicamente contenziose, secondo criteri di politica legislativa dettati dall'opportunità di adottare determinate forme procedimentali in ragione della natura degli interessi da regolare o della necessità di celerità del processo.
In particolare, la novella sul divorzio del 1987 ha espresso un particolare favore per il rito camerale, come agevolmente si desume dalla disciplina dettata nell'art. 4 sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello, onde in mancanza di una specifica disposizione di segno contrario non appare consentito ritenere che abbia inteso escludere tale forma di rito per un procedimento, come quello relativo alla quota della pensione, intimamente connesso al giudizio di divorzio” (così, Cass. n. 336 del 2004, che richiama Cass. n. 3037 del 2001 e Cass. n. 12029 del 1991; cfr., in senso conforme, Cass. n. 6272 del 2004).
4.2. Poiché, in difetto di diversa previsione, la proposizione dell'appello segue le medesime forme del rito con cui viene trattata la causa nel primo grado - che, a prescindere dalla sua esattezza, costituisce comunque per la parte il criterio di riferimento ai fini dell'individuazione dei mezzi e del computo dei termini previsti per le attività processuali, in forza del principio di ultrattività e dell'apparenza -, il rito camerale si applica anche al giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio per l'impugnazione delle sentenze di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c..
In tale quadro di riferimento, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce, infatti, un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l'appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso, pur non dando luogo alla nullità dell'impugnazione, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, può considerarsi tempestivo solo se il relativo atto risulti depositato nella cancelleria del giudice adito entro i termini perentori fissati dalla legge (in tal senso, Cass. n. 403/2019; Cass. n. 21161/2011; Cass. n.
17645/2007; Cass. n. 13660/2004).
4.3. Non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, la diversa regola stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011, invocata dall'appellante nelle proprie note conclusive mediante il richiamo alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 758
4 del 2022, laddove, ai fini della decorrenza degli effetti processuali, la notificazione dell'atto di citazione viene equiparata al deposito del ricorso, dovendosi valutare con riferimento a tale momento il rispetto dei termini decadenziali, secondo le norme del rito erroneamente prescelto e concretamente seguito prima del mutamento disposto dal giudice. Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, la citata disposizione è applicabile solamente allorquando si tratti di una controversia soggetta alla normativa sulla semplificazione dei riti civili e sia promossa in forme diverse da quelle regolate dal medesimo decreto legislativo, poiché esclusivamente in siffatti casi la tempestiva notificazione dell'atto di citazione produce gli effetti del deposito del ricorso, in virtù del principio di conversione (cfr., oltre alla pronuncia citata, Cass., Sez. Un., n. 927/2022, che ha precisato che nelle controversie non regolate dal
D.Lgs. n. 150 del 2011 è esclusa l'operatività della disciplina stabilita dal citato art. 4, come nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., producendo l'atto di citazione gli effetti del ricorso se venga comunque depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.; cfr., altresì, Cass. n. 8045/2023 e, in senso conforme, Cass. n. 13724/2024, con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ai compensi di un avvocato introdotto con citazione, che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, avrebbe invece dovuto seguire il rito sommario di cognizione da introdursi con ricorso).
Né, ancora, potrebbe operare nel caso concreto l'analoga disposizione inserita all'ultimo comma dell'art. 473bis c.p.c. dall'art. 3, comma 6, lett. a), n. 2) del D. Lgs. n. 164/2024
(c.d. correttivo ”) – ove mai applicabile in grado d'appello ed ai procedimenti di CP_5 riparto della pensione di reversibilità, il cui assoggettamento al procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie di cui agli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. è dubbio per l'incertezza interpretativa non eliminata dal D. Lgs. n. 149 del 2022 -, posto che l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto ha precisato, mantenendosi in linea con quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 149/2022 anche in relazione al Titolo IV bis del Libro secondo del codice di rito, che tale disposizione si applica ai procedimenti introdotti, sin dal primo grado di giudizio, in epoca successiva al 28 febbraio 2023.
4.4. Pertanto, poiché l'impugnata sentenza è stata notificata l'8 gennaio 2025, come pacifico in atti, e la citazione in appello è stata notificata il 6 febbraio 2025, ma depositata, ai fini dell'iscrizione a ruolo, in data 11 febbraio 2025, l'appello deve considerarsi tardivamente proposto (i trenta giorni dalla notificazione della sentenza ex art. 325 c.p.c. sarebbero infatti scaduti il 7 febbraio 2025).
5 5. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, in favore della sola parte costituita, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità (euro 26.001,00
– euro 52.000,00), in assenza di indici di riferimento per la quantificazione del diritto in contesa, secondo parametri compresi tra i minimi ed i medi per le prime due fasi e parametri minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria assente, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate negli scritti difensivi e della decisione in puro rito.
6. Non si ravvisano, di contro, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., sollecitata dall'appellata, tenuto conto della rapida definizione del giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, nel silenzio dell'art. 9 della legge divorzile in ordine all'indicazione delle regole processuali adottabili.
7. Sussistono, infine, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2202, per dare atto dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1/2025 emessa dal Tribunale di Cagliari, depositata in data 8 gennaio 2025;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per l'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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