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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1865/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di omologazione della separazione consensuale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Stefanizzo;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Rosa Petruzzelli;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_2 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto a Carmiano in data 13/12/2014 e trascritto nei registri dello R.G.V.G. 1865/2024.
stato civile del predetto Comune (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2014).
Hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
A. i coniugi vivranno separati di letto, di mensa e di abitazione senza intromissioni ed interferenze nella vita domestica e privata dell'altro, liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno.
B. la casa coniugale sita in Carmiano (LE) alla via Ciro Menotti
n.23 di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella Pt_2 sua esclusiva disponibilità, con tutti gli arredi, suppellettili ed oggetti ad oggi ivi esistenti, avendo i coniugi già accalarato ogni questione in merito;
i coniugi, pertanto, dichiarano reciprocamente di non aver a tal titolo nulla a pretendere e/o rivendicare, l'una dall'altro, essendosi la sig.ra già trasferita per ragioni di salute a Bitonto CP_1
(BA) presso la casa dei suoi genitori
C. Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti gli stessi nulla dovranno corrispondersi reciprocamente, rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni statuizione economica, ivi compreso l'assegno di mantenimento e divorzile
D. i coniugi si impegnano a provvedere all'estinzione di eventuali c/c cointestati presso Istituti bancari e/o postali;
E. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono
F. entrambi i coniugi acconsentono a semplice richiesta a presentare istanza congiunta di annullamento del matrimonio al competente Tribunale Ecclesiastico ad esclusive spese e competenze del richiedente.
2 R.G.V.G. 1865/2024.
G. le spese e competenze di giudizio saranno compensate tra le parti;
Inoltre, con particolare riferimento al divorzio hanno domandato di:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario, in Bitonto, il 13.12.2014 in regime di separazione dei beni trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune come da estratto che si produce in atti;
2. confermare le medesime condizioni di cui al presente ricorso per separazione
3. le spese e competenze di giudizio saranno compensate tra le parti;
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
24/07/2024).
1.3.- Con sentenza non definitiva n. 200/2024 depositata il
18/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.4.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/04/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e della conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3 R.G.V.G. 1865/2024.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1865/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 24/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Carmiano in data 13/12/2014 tra (Lecce (LE), Parte_2
09/07/1982) e (Bari (BA), 13/07/1983) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2014;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carmiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1865/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di omologazione della separazione consensuale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Stefanizzo;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Rosa Petruzzelli;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_2 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto a Carmiano in data 13/12/2014 e trascritto nei registri dello R.G.V.G. 1865/2024.
stato civile del predetto Comune (atto n. 21, parte II, serie A, anno 2014).
Hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
A. i coniugi vivranno separati di letto, di mensa e di abitazione senza intromissioni ed interferenze nella vita domestica e privata dell'altro, liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno.
B. la casa coniugale sita in Carmiano (LE) alla via Ciro Menotti
n.23 di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella Pt_2 sua esclusiva disponibilità, con tutti gli arredi, suppellettili ed oggetti ad oggi ivi esistenti, avendo i coniugi già accalarato ogni questione in merito;
i coniugi, pertanto, dichiarano reciprocamente di non aver a tal titolo nulla a pretendere e/o rivendicare, l'una dall'altro, essendosi la sig.ra già trasferita per ragioni di salute a Bitonto CP_1
(BA) presso la casa dei suoi genitori
C. Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti gli stessi nulla dovranno corrispondersi reciprocamente, rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni statuizione economica, ivi compreso l'assegno di mantenimento e divorzile
D. i coniugi si impegnano a provvedere all'estinzione di eventuali c/c cointestati presso Istituti bancari e/o postali;
E. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono
F. entrambi i coniugi acconsentono a semplice richiesta a presentare istanza congiunta di annullamento del matrimonio al competente Tribunale Ecclesiastico ad esclusive spese e competenze del richiedente.
2 R.G.V.G. 1865/2024.
G. le spese e competenze di giudizio saranno compensate tra le parti;
Inoltre, con particolare riferimento al divorzio hanno domandato di:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario, in Bitonto, il 13.12.2014 in regime di separazione dei beni trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune come da estratto che si produce in atti;
2. confermare le medesime condizioni di cui al presente ricorso per separazione
3. le spese e competenze di giudizio saranno compensate tra le parti;
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
24/07/2024).
1.3.- Con sentenza non definitiva n. 200/2024 depositata il
18/07/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
1.4.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/04/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e della conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3 R.G.V.G. 1865/2024.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1865/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 24/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Carmiano in data 13/12/2014 tra (Lecce (LE), Parte_2
09/07/1982) e (Bari (BA), 13/07/1983) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2014;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Carmiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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