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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CICETTI CINZIA presso il cui studio in San Lorenzo in Campo (PU) Via Molino n. 1, elegge domicilio
RICORRENTE contro
C.F. ) + ALTRI CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, le signore e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi all'Intestato Tribunale, i signori CP_1 Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_2 [...]
Parte_9 Parte_10 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
in persona degli eredi Controparte_7 Controparte_8 CP_7 [...]
e chiedendo di dichiarare Parte_11 Controparte_9 Parte_12
l'intervenuta usucapione di alcuni immobili meglio descritti in ricorso introduttivo di proprietà delle stesse ricorrenti.
Deducevano le Signore e di essere già proprietarie per Parte_1 Parte_2 una quota indivisa del diritto di proprietà superficiaria per l'area dei beni immobili indicati nel ricorso introduttivo. In particolare, la Signora ei beni immobili indicati a) al Foglio 32 particella 157 sub Pt_1
2 e particella 576 Categoria A/4 Classe 2 vani 3,5 Via Regina Margherita n. 25 Piano S1 – T – 1; b) al pagina 1 di 3 Foglio 32 particella 157 sub 3 Categoria C/1 Classe 1 consistenza 14 mq Via Fratelli Rosselli n. 32 piano
T, come attestato dalla certificazione, proveniente dall'Agenzia del Territorio, allegata in atti (cfr. doc.
3, 4 e 5).
La Signora deduceva, oltre che di essere proprietaria per una quota indivisa, di esercitare anche Pt_2 il possesso esclusivo sulle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati: a) -al Foglio 32 particella 157 sub 1 e particella 575 sub 2 Categoria A4 Classe 2 Consistenza 3,5 vani, Via Regina Margherita n. 25
Piano S1 – t – 1 (cfr. doc. 6 e 7).
Tutti i beni di cui sopra, nessuno escluso, risultano formalmente intestati per quote indivise meglio specificate nelle visure catastali in atti (cfr. doc. 4,5.6 e 7) oltre che alle attrici, anche alle odierne parti convenute, come indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17),
18) del ricorso introduttivo.
Seppur ritualmente notiziati del presente giudizio, le parti convenute omettevano di costituirsi, rimanendo in esso contumaci.
La causa istruita mediante prove documentali e prove testimoniali veniva posta in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 19.2.2025.
Ora, premesso che l'usucapione non è compatibile con la conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. n.
25245\2013), deve altresì essere precisato che in capo a colui che invoca tale fattispecie acquisitiva incombe uno specifico onere probatorio.
Colui che agisce ai fini dell'usucapione, infatti, deve provare che, il suo possesso sul bene, oltre ad essersi protratto per almeno vent'anni senza interruzione, è stato pubblico, pacifico ed accompagnato dalla volontà di godere della cosa in modo esclusivo e discordante con il possesso altrui (ex multis Cass. Sez.
II, sent. n. 9325, 26 aprile 2011).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, l'onere probatorio deve ritenersi validamente adempiuto. L'istruttoria espletata ha infatti dimostrato che le signore e Parte_1 Parte_2 hanno posseduto ininterrottamente, in forma pacifica ed esclusiva, tutti i beni sopra descritti e
[...] meglio specificati nel ricorso introduttivo.
Le stesse, infatti, utilizzano l'immobile e ne curano la manutenzione da sempre. Tale possesso si estrinseca in modo assolutamente inconciliabile con la possibilità di fatto di qualsivoglia altro godimento da parte di chicchessia e in special modo degli attuali formali intestatari che, non hanno mai contestato nel tempo alle odierne attrici l'uso fatto dalle stesse dei fabbricati in oggetto o preteso alcunché per il possesso dai medesimi esercitato sui terreni in oggetto.
Le risultanze istruttorie hanno così confermato il possesso continuato in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica da parte delle signore e . Parte_1 Parte_2
Ne deriva che, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, le parti attrici devono essere dichiarate proprietarie esclusive degli immobili per cui è causa.
In punto di spese processuali, traducendosi la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute in una sostanziale non opposizione all'avversa pretesa, l'esclusione della condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite appare giustificata. Di conseguenza, le medesime spese resteranno a carico della parte attrice.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. 920/2023 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione in capo alla sig.ra Parte_1 dei beni:
- immobile sito in San Lorenzo in Campo (PU), alla via Regina Margherita, al n. 25 Piano S1 – T- 1, al
Foglio 32 particella 157 sub 2 e particella 576 Categoria A/4 Classe 2 vani 3,5;
- immobile sito in San Lorenzo in Campo (PU), alla via Fratelli Rosselli n. 32 piano T, al Foglio 32 particella 157 sub 3 Categoria C/1 Classe 1 consistenza 14 mq;
2) accerta e dichiara la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione in capo alla sig.ra
[...] dei beni: Parte_2
- immobile sito in San Lorenzo in Campo (PU), alla via Regina Margherita, al n. 25 Piano S1 – t – 1, al
Foglio 32 particella 157 sub 1 e particella 575 sub 2 Categoria A4 Classe 2 Consistenza 3,5;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alle trascrizioni e alle annotazioni di legge;
4) Nulla in punto di spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CICETTI CINZIA presso il cui studio in San Lorenzo in Campo (PU) Via Molino n. 1, elegge domicilio
RICORRENTE contro
C.F. ) + ALTRI CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, le signore e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi all'Intestato Tribunale, i signori CP_1 Parte_3 Pt_4
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_2 [...]
Parte_9 Parte_10 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
in persona degli eredi Controparte_7 Controparte_8 CP_7 [...]
e chiedendo di dichiarare Parte_11 Controparte_9 Parte_12
l'intervenuta usucapione di alcuni immobili meglio descritti in ricorso introduttivo di proprietà delle stesse ricorrenti.
Deducevano le Signore e di essere già proprietarie per Parte_1 Parte_2 una quota indivisa del diritto di proprietà superficiaria per l'area dei beni immobili indicati nel ricorso introduttivo. In particolare, la Signora ei beni immobili indicati a) al Foglio 32 particella 157 sub Pt_1
2 e particella 576 Categoria A/4 Classe 2 vani 3,5 Via Regina Margherita n. 25 Piano S1 – T – 1; b) al pagina 1 di 3 Foglio 32 particella 157 sub 3 Categoria C/1 Classe 1 consistenza 14 mq Via Fratelli Rosselli n. 32 piano
T, come attestato dalla certificazione, proveniente dall'Agenzia del Territorio, allegata in atti (cfr. doc.
3, 4 e 5).
La Signora deduceva, oltre che di essere proprietaria per una quota indivisa, di esercitare anche Pt_2 il possesso esclusivo sulle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati: a) -al Foglio 32 particella 157 sub 1 e particella 575 sub 2 Categoria A4 Classe 2 Consistenza 3,5 vani, Via Regina Margherita n. 25
Piano S1 – t – 1 (cfr. doc. 6 e 7).
Tutti i beni di cui sopra, nessuno escluso, risultano formalmente intestati per quote indivise meglio specificate nelle visure catastali in atti (cfr. doc. 4,5.6 e 7) oltre che alle attrici, anche alle odierne parti convenute, come indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17),
18) del ricorso introduttivo.
Seppur ritualmente notiziati del presente giudizio, le parti convenute omettevano di costituirsi, rimanendo in esso contumaci.
La causa istruita mediante prove documentali e prove testimoniali veniva posta in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 19.2.2025.
Ora, premesso che l'usucapione non è compatibile con la conoscenza del diritto altrui (cfr. Cass. n.
25245\2013), deve altresì essere precisato che in capo a colui che invoca tale fattispecie acquisitiva incombe uno specifico onere probatorio.
Colui che agisce ai fini dell'usucapione, infatti, deve provare che, il suo possesso sul bene, oltre ad essersi protratto per almeno vent'anni senza interruzione, è stato pubblico, pacifico ed accompagnato dalla volontà di godere della cosa in modo esclusivo e discordante con il possesso altrui (ex multis Cass. Sez.
II, sent. n. 9325, 26 aprile 2011).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, l'onere probatorio deve ritenersi validamente adempiuto. L'istruttoria espletata ha infatti dimostrato che le signore e Parte_1 Parte_2 hanno posseduto ininterrottamente, in forma pacifica ed esclusiva, tutti i beni sopra descritti e
[...] meglio specificati nel ricorso introduttivo.
Le stesse, infatti, utilizzano l'immobile e ne curano la manutenzione da sempre. Tale possesso si estrinseca in modo assolutamente inconciliabile con la possibilità di fatto di qualsivoglia altro godimento da parte di chicchessia e in special modo degli attuali formali intestatari che, non hanno mai contestato nel tempo alle odierne attrici l'uso fatto dalle stesse dei fabbricati in oggetto o preteso alcunché per il possesso dai medesimi esercitato sui terreni in oggetto.
Le risultanze istruttorie hanno così confermato il possesso continuato in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica da parte delle signore e . Parte_1 Parte_2
Ne deriva che, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, le parti attrici devono essere dichiarate proprietarie esclusive degli immobili per cui è causa.
In punto di spese processuali, traducendosi la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute in una sostanziale non opposizione all'avversa pretesa, l'esclusione della condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite appare giustificata. Di conseguenza, le medesime spese resteranno a carico della parte attrice.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. 920/2023 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione in capo alla sig.ra Parte_1 dei beni:
- immobile sito in San Lorenzo in Campo (PU), alla via Regina Margherita, al n. 25 Piano S1 – T- 1, al
Foglio 32 particella 157 sub 2 e particella 576 Categoria A/4 Classe 2 vani 3,5;
- immobile sito in San Lorenzo in Campo (PU), alla via Fratelli Rosselli n. 32 piano T, al Foglio 32 particella 157 sub 3 Categoria C/1 Classe 1 consistenza 14 mq;
2) accerta e dichiara la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione in capo alla sig.ra
[...] dei beni: Parte_2
- immobile sito in San Lorenzo in Campo (PU), alla via Regina Margherita, al n. 25 Piano S1 – t – 1, al
Foglio 32 particella 157 sub 1 e particella 575 sub 2 Categoria A4 Classe 2 Consistenza 3,5;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alle trascrizioni e alle annotazioni di legge;
4) Nulla in punto di spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Flavia Mazzini
pagina 3 di 3