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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4422/2024 R.G. posta in decisione in data 15/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Valentina Scimemi, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Cristina Colombo, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: la signora ed il signor Parte_1 CP_1
, ut supra rappresentati e difesi, rassegnano
[...]
le seguenti conclusioni congiunte:
- affido condiviso delle minori con il loro collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata pagina 1 di 2 la casa coniugale, con termine per il rilascio di giorni 20;
- diritto di visita paterno come da comparsa di costituzione;
- pagamento del mutuo ad opera del resistente (che si è dichiarato disponibile);
- contributo al mantenimento delle due figlie di € 400 complessivi, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
- attribuzione del 100% dell'assegno unico alla ricorrente (come assentito dal convenuto);
- nessun contributo per la ricorrente, anche tenuto conto del pagamento del mutuo ad opera del convenuto, della percezione dell'assegno unico e del godimento della casa coniugale;
- spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che su proposta del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della pronunzianda separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
In considerazione dell'intervenuto accordo, devono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Dispone l'affidamento condiviso delle minori con il loro collocamento prevalente presso la madre;
3) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 14, parte I, anno 2016.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente Estensore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4422/2024 R.G. posta in decisione in data 15/04/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Valentina Scimemi, Parte_1
che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Cristina Colombo, CP_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: la signora ed il signor Parte_1 CP_1
, ut supra rappresentati e difesi, rassegnano
[...]
le seguenti conclusioni congiunte:
- affido condiviso delle minori con il loro collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata pagina 1 di 2 la casa coniugale, con termine per il rilascio di giorni 20;
- diritto di visita paterno come da comparsa di costituzione;
- pagamento del mutuo ad opera del resistente (che si è dichiarato disponibile);
- contributo al mantenimento delle due figlie di € 400 complessivi, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
- attribuzione del 100% dell'assegno unico alla ricorrente (come assentito dal convenuto);
- nessun contributo per la ricorrente, anche tenuto conto del pagamento del mutuo ad opera del convenuto, della percezione dell'assegno unico e del godimento della casa coniugale;
- spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve prendersi atto che su proposta del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della pronunzianda separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla situazione reddituale dei genitori.
In considerazione dell'intervenuto accordo, devono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_2
2) Dispone l'affidamento condiviso delle minori con il loro collocamento prevalente presso la madre;
3) Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 14, parte I, anno 2016.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Presidente Estensore
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