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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1161/2024 R.G., avente ad oggetto: “comunione e condominio;
TRA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente nella Via Fratelli Vivaldi Parte_1
n.8 (C.F. ), C.F._1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Luigi Monti n.26 Parte_2
(C.F. ), C.F._2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Pietro Parte_3
Novelli n.51 (C.F. ), e C.F._3
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Europa n.41 Parte_4
(C.F. ), quali nipoti eredi della signora , nata a C.F._4 Parte_3
Siracusa il 23.4.1927 ed ivi deceduta il 23.8.2022, nonché
1 nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi CP_1 CodiceFiscale_5
residente in [...], e
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_5 CodiceFiscale_6
residente in [...],
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Burgio e Giuliana Burgio, giusta procura in atti;
- Appellanti -
CONTRO
, sito in Siracusa, viale Tica nn. 66 e 74, vicolo a Viale Tica nn. Controparte_2
13 e 27, C.F. P.IVA_1
- Appellato contumace -
All'udienza di discussione del 3.6.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 252/2024, pubblicata il 31.1.2024 (resa nel procedimento n.
4576/20), il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ex art. 645 c.p.c. dai e avverso il d.i. n. n. 1271 del 3.9.2020, emesso dal Parte_3 CP_1
Tribunale di Siracusa in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore del la somma di € 9.181,41, oltre accessori per 560,00, oltre interessi e Controparte_2
spese, a titolo di corrispettivo per i servizi di alloggiamento, per quote condominiali non pagate.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i soggetti indicati in epigrafe e hanno formulato quattro motivi di gravame.
Il non si è costituito. CP_2
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2 Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza dell'11.3.2025, cui la causa era stata rinviata su richiesta di parte appellante per tentativo di bonario componimento, né alla successiva udienza del
3.6.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1161/2024 R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 12.6.2025, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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