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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1767/2022 promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CHIESI RAFFAELLO e dell'avv. CHIESI MAURO ( VIA S. STEFANO, 30 40125 BOLOGNA, elettivamente domiciliato nel C.F._1 loro studio in VIA S. STEFANO, 30 40125 BOLOGNA contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'avv. Michele SESTA e dell'avv. GIOVANNI BATTISTA BLESIO ( ). elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. SESTA, in Via de' POETI C.F._2
1/7 BOLOGNA;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2291/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata in data 19.09.2022, all'esito del giudizio rubricato al numero di R.G. 10358/2017 e notificata tramite pec in data 21.09.2022
Assegnata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 25- 28 marzo 2025
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 18 febbraio 2025 Parte_1
La difesa del Sig. preso atto del provvedimento con cui la Corte d'Appello ha Parte_1
pagina 1 di 3 disposto la trattazione mediante il deposito di note scritte dell'udienza fissata per il giorno 25.02.2025, assegnando termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico, da atto che: 1) con atto notificato a mezzo pec in data 13.02.20254 per il tramite della scrivente difesa, ha Parte_1 rinunciato ex art. 306 c.p.c agli atti del giudizio in epigrafe, a spese di lite compensate (doc. 1) 2) con atto notificato a mezzo pec in data 14.02.2025 per il tramite del proprio difensore, ha CP_1 accettato la predetta rinuncia agli atti e, a sua volta, ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, a spese di lite compensate (doc. 2); 3) con successivo atto notificato a mezzo pec in data 14.02.2025 per il tramite della scrivente difesa, ha accettato la rinuncia agli notificata Parte_1 nell'interesse di Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, preso atto CP_1 della regolarità delle rinunce agli atti e delle relative accettazioni, Voglia dichiarare l'estinzione del presente procedimento, a spese di lite compensate tra le parti, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025 CP_1
La difesa di nel termine concesso per note per la trattazione dell'udienza del 25/2/2025, CP_1 dà atto che: - con atto notificato a mezzo PEC in data 13/2/2025 per il tramite del Parte_1 proprio difensore, ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio in epigrafe, a spese di lite compensate (doc. 1); - con atto notificato a mezzo PEC in data 14/2/2025 per il tramite CP_1 dello scrivente difensore, ha accettato la predetta rinuncia agli atti e, a sua volta, ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, a spese di lite compensate (doc. 2); - con successivo atto notificato a mezzo PEC in data 14/2/2025 per il tramite del proprio difensore, ha Parte_1 accettato la rinuncia agli atti notificata nell'interesse di Tanto premesso, si chiede che CP_1 l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello, preso atto della regolarità delle rinunce agli atti e delle relative accettazione, Voglia dichiarazione l'estinzione del presente procedimento, a spese di lite interamente compensate tra le Parti, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
A fronte delle conclusioni delle parti come sopra trascritte, deve darsi preliminarmente atto del fatto che per mero disguido materiale sono stati concessi i termini alle parti per le difese conclusive, alle quali essi hanno implicitamente ma inequivocabilmente rinunciato.
Deve rilevarsi che è intervenuta rinuncia agli atti, depositata da parte dei difensori dell'appellante debitamente autorizzati come da procura agli atti;
è stata allegata la notificazione Parte_1 dell'atto di rinuncia e l'accettazione della rinuncia da parte dei difensori della parte appellata CP_1
pure da questi ultimi depositati, nonché la rinuncia a sua volta di questi ultimi, a loro volta
[...] muniti dei relativi poteri, e l'ulteriore accettazione di parte appellante.
Le parti hanno inoltre chiesto la declaratoria dell'estinzione del giudizio a spese compensate.
Sussistono tutte le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando;
pagina 2 di 3 visto l'art. 306 c.p.c.;
dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile l'8 aprile 2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1767/2022 promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CHIESI RAFFAELLO e dell'avv. CHIESI MAURO ( VIA S. STEFANO, 30 40125 BOLOGNA, elettivamente domiciliato nel C.F._1 loro studio in VIA S. STEFANO, 30 40125 BOLOGNA contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'avv. Michele SESTA e dell'avv. GIOVANNI BATTISTA BLESIO ( ). elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. SESTA, in Via de' POETI C.F._2
1/7 BOLOGNA;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2291/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata in data 19.09.2022, all'esito del giudizio rubricato al numero di R.G. 10358/2017 e notificata tramite pec in data 21.09.2022
Assegnata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 25- 28 marzo 2025
CONCLUSIONI
Per come da note scritte depositate il 18 febbraio 2025 Parte_1
La difesa del Sig. preso atto del provvedimento con cui la Corte d'Appello ha Parte_1
pagina 1 di 3 disposto la trattazione mediante il deposito di note scritte dell'udienza fissata per il giorno 25.02.2025, assegnando termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico, da atto che: 1) con atto notificato a mezzo pec in data 13.02.20254 per il tramite della scrivente difesa, ha Parte_1 rinunciato ex art. 306 c.p.c agli atti del giudizio in epigrafe, a spese di lite compensate (doc. 1) 2) con atto notificato a mezzo pec in data 14.02.2025 per il tramite del proprio difensore, ha CP_1 accettato la predetta rinuncia agli atti e, a sua volta, ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, a spese di lite compensate (doc. 2); 3) con successivo atto notificato a mezzo pec in data 14.02.2025 per il tramite della scrivente difesa, ha accettato la rinuncia agli notificata Parte_1 nell'interesse di Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, preso atto CP_1 della regolarità delle rinunce agli atti e delle relative accettazioni, Voglia dichiarare l'estinzione del presente procedimento, a spese di lite compensate tra le parti, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Per come da note scritte depositate il 14 febbraio 2025 CP_1
La difesa di nel termine concesso per note per la trattazione dell'udienza del 25/2/2025, CP_1 dà atto che: - con atto notificato a mezzo PEC in data 13/2/2025 per il tramite del Parte_1 proprio difensore, ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti del giudizio in epigrafe, a spese di lite compensate (doc. 1); - con atto notificato a mezzo PEC in data 14/2/2025 per il tramite CP_1 dello scrivente difensore, ha accettato la predetta rinuncia agli atti e, a sua volta, ha rinunciato ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, a spese di lite compensate (doc. 2); - con successivo atto notificato a mezzo PEC in data 14/2/2025 per il tramite del proprio difensore, ha Parte_1 accettato la rinuncia agli atti notificata nell'interesse di Tanto premesso, si chiede che CP_1 l'Ecc.ma intestata Corte d'Appello, preso atto della regolarità delle rinunce agli atti e delle relative accettazione, Voglia dichiarazione l'estinzione del presente procedimento, a spese di lite interamente compensate tra le Parti, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
A fronte delle conclusioni delle parti come sopra trascritte, deve darsi preliminarmente atto del fatto che per mero disguido materiale sono stati concessi i termini alle parti per le difese conclusive, alle quali essi hanno implicitamente ma inequivocabilmente rinunciato.
Deve rilevarsi che è intervenuta rinuncia agli atti, depositata da parte dei difensori dell'appellante debitamente autorizzati come da procura agli atti;
è stata allegata la notificazione Parte_1 dell'atto di rinuncia e l'accettazione della rinuncia da parte dei difensori della parte appellata CP_1
pure da questi ultimi depositati, nonché la rinuncia a sua volta di questi ultimi, a loro volta
[...] muniti dei relativi poteri, e l'ulteriore accettazione di parte appellante.
Le parti hanno inoltre chiesto la declaratoria dell'estinzione del giudizio a spese compensate.
Sussistono tutte le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando;
pagina 2 di 3 visto l'art. 306 c.p.c.;
dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile l'8 aprile 2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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